Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 997 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MOAVERO MILANESI) di concerto con il Ministro per gli affari europei (SAVONA) con il Ministro dell interno (SALVINI) con il Ministro della giustizia (BONAFEDE) con il Ministro dell economia e delle finanze (TRIA) con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (TONINELLI) e con il Ministro per i beni e le attività culturali (BONISOLI) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 DICEMBRE 2018 Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018 TIPOGRAFIA DEL SENATO
Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 997 I N D I C E Relazione... Pag. 3 Relazione tecnica...» 5 Analisi tecnico-normativa...» 9 Dichiarazione di esclusione dall AIR...» 13 Disegno di legge...» 14 Testo del Protocollo nelle lingue ufficiali...» 16
Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 997 ONOREVOLI SENATORI. Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l autorizzazione alla ratifica del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018. a) Scopo, portata e motivi del provvedimento Il Protocollo ha l obiettivo di favorire l avvio da parte dell Istituto universitario europeo (IUE) della «School of Transnational Governance». La Scuola si propone di fornire una formazione avanzata sui grandi temi strategici dei futuri scenari internazionali (libertà, democrazia e diritti; regolazione di finanza, commercio e mercati; cambiamenti climatici e sostenibilità ambientale; diplomazia culturale) a beneficio di un pubblico di studenti, ricercatori e «fellows», nonché di operatori pubblici e privati destinati ad esercitare responsabilità decisionali e a formulare politiche statuali e sovranazionali. L Italia, durante il proprio anno di presidenza dell Istituto (2017), ha dato un forte impulso al progetto ed ha fatto approvare dal Consiglio superiore del giugno 2017 l avvio delle attività della Scuola. Il Governo italiano ha inoltre offerto la concessione allo IUE, per le necessità della Scuola, di un ulteriore edificio, identificato nel Palazzo Buontalenti a Firenze. Tale edificio, sito in piazza San Marco, è stato sede della Corte d appello fino al 2012 e non è al momento utilizzato. Il testo del nuovo Protocollo è stato approvato dal Consiglio superiore dell Istituto l 8 giugno 2018. b) Illustrazione dell articolato del Protocollo Gli articoli 1, 2 e 3 prevedono che lo Stato metta a disposizione dell Istituto e restauri Palazzo Buontalenti e che a tale immobile si applichino gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 dell Accordo di sede del 1975 e l articolo 5 del Protocollo aggiuntivo n. 2 (che in sostanza regolano l applicabilità delle leggi italiane all interno della sede dell Istituto e le modalità attuative del principio di inviolabilità nei confronti dei relativi immobili). Si prevede inoltre, all articolo 2, paragrafo 3, che l Istituto concorderà con i competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali l occasionale apertura al pubblico di Palazzo Buontalenti. L articolo 4 prevede una razionalizzazione delle dotazioni immobiliari che l Italia assicura allo IUE e la cessazione del rimborso da parte del Governo italiano dei canoni versati per la locazione di parte del Convento San Domenico e di Villa La Fonte. L articolo 5 prevede che il Governo italiano versi all Istituto un contributo annuale forfettario per far fronte alle spese di manutenzione ordinaria poste a carico dell Italia dall Accordo di sede del 1975, al fine di ottemperare in modo efficiente agli accordi internazionali già vigenti, prevedendo esattamente l ammontare da versare all Organismo. L articolo 6 il cui contenuto chiarisce quanto già previsto nel Protocollo aggiuntivo n. 2 all accordo di Sede consente eventuali successive intese per la concessione di
Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 997 altri immobili, sempre con l obiettivo di rendere più razionale il funzionamento dell Istituto e di rendere alcuni edifici, oggi utilizzati (anche solo parzialmente) da quest ultimo, nuovamente disponibili per l amministrazione italiana. Gli articoli 7 e 8 definiscono il rapporto tra il Protocollo e gli strumenti previgenti e le modalità di entrata in vigore. c) Illustrazione dell articolato del disegno di legge Il disegno di legge non necessita di adeguamento dell ordinamento normativo. Gli articoli 1 e 2 contengono l autorizzazione alla ratifica e l ordine di esecuzione, l articolo 3 prevede la copertura finanziaria e l articolo 4 definisce l entrata in vigore della norma.
Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 997 RELAZIONE TECNICA
Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 997
Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 997
Atti parlamentari 8 Senato della Repubblica N. 997
Atti parlamentari 9 Senato della Repubblica N. 997 ANALISI TECNICO-NORMATIVA
Atti parlamentari 10 Senato della Repubblica N. 997
Atti parlamentari 11 Senato della Repubblica N. 997
Atti parlamentari 12 Senato della Repubblica N. 997
Atti parlamentari 13 Senato della Repubblica N. 997 DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL AIR
Atti parlamentari 14 Senato della Repubblica N. 997 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica) 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo (n. 3) all Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018. Art. 2. (Ordine di esecuzione) 1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall articolo 8 del Protocollo stesso. Art. 3. (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 3.750.000 per l anno 2018, a euro 7.550.000 per l anno 2019, a euro 8.750.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a euro 28.750.000 per l anno 2022, a euro 850.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e a euro 1.050.000 a decorrere dall anno 2027, si provvede: a) quanto a euro 3.000.000 per l anno 2018, a euro 6.800.000 per l anno 2019 e a euro 20.000.000 per l anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Atti parlamentari 15 Senato della Repubblica N. 997 b) quanto a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a euro 8.750.000 per l anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Agli oneri derivanti dall eventuale adeguamento del rimborso forfettario di cui all articolo 5, paragrafo 4, e all articolo 6 del Protocollo di cui all articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo. Art. 4. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Atti parlamentari 16 Senato della Repubblica N. 997
Atti parlamentari 17 Senato della Repubblica N. 997
Atti parlamentari 18 Senato della Repubblica N. 997
Atti parlamentari 19 Senato della Repubblica N. 997
Atti parlamentari 20 Senato della Repubblica N. 997
Atti parlamentari 21 Senato della Repubblica N. 997
Atti parlamentari 22 Senato della Repubblica N. 997
Atti parlamentari 23 Senato della Repubblica N. 997
Atti parlamentari 24 Senato della Repubblica N. 997
Atti parlamentari 25 Senato della Repubblica N. 997
Atti parlamentari 26 Senato della Repubblica N. 997
Atti parlamentari 27 Senato della Repubblica N. 997
2,00