REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

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Transcript:

REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 18.04.2011

SOMMARIO ART. 1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO... 1 ART. 2 - COMPETENZE DEGLI ORGANI... 1 ART. 3 - BENI DA ALIENARE... 1 ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DEL VALORE DI VENDITA... 1 ART. 5 - BENI VINCOLATI... 1 ART. 6 - VENDITA DI BENI SOGGETTI A DIRITTI DI PRELAZIONE... 2 ART. 7 - PROCEDURE DI VENDITA... 2 ART. 8 - ASTA PUBBLICA... 2 ART. 9 - TRATTATIVA PRIVATA... 2 ART. 10 - SPESE CONTRATTUALI... 3 ART. 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE... 3

ART. 1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento comunale disciplina ai sensi dell'art. 12 comma 2, della Legge 15 maggio 1997 n. 127, le procedure di alienazione del patrimonio immobiliare di questo Comune,in deroga alle norme di cui alla Legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, nonché a quelle contenute nel regolamento approvato con Regio Decreto 17 giugno 1909, n. 454 e successive modificazioni. ART. 2 - COMPETENZE DEGLI ORGANI 1. Le alienazioni di beni immobili, qualora non siano previste in atti fondamentali del Consiglio Comunale, sono di competenza del Consiglio Comunale medesimo. In caso di preesistenza di un atto consiliare di indirizzo, la competenza spetta alla Giunta Comunale. 2. L'adozione delle procedure esecutive di quanto stabilito dagli organi di indirizzo politico è di competenza del Responsabile di Servizio. ART. 3 - BENI DA ALIENARE 1. Si considerano beni immobili alienabili: a) i beni appartenenti al demanio comunale ai sensi degli artt. 828, secondo comma e 824 del Codice Civile, che siano stati oggetto di un provvedimento di sdemanializzazione; qualora detto provvedimento non sia stato ancora deliberato dall ente, in sede di programmazione della vendita viene accertato il venir meno della demanialità del bene; b) i beni appartenenti al patrimonio indisponibile i quali con un atto di dismissione abbiano avuto riconosciuta la cessazione della loro destinazione ad un pubblico servizio; c) i beni appartenenti al patrimonio disponibile. ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DEL VALORE DI VENDITA 1. Il valore base di vendita dell'immobile è determinato con apposita perizia estimativa, redatta con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare. 2. La perizia estimativa deve espressamente specificare: a) i criteri e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell'immobile, ivi compresa la quantificazione della consistenza dei miglioramenti apportati all'immobile e delle opere di straordinaria manutenzione realizzate a spese dell'eventuale detentore, delle quali questi debba essere rimborsato; b) il grado di appetibilità del bene ed il probabile mercato interessato potenzialmente all'acquisizione configurato in relazione al territorio, regionale, locale, al fine di individuare la scelta della procedura di alienazione specifica. ART. 5 - BENI VINCOLATI 1. La vendita dei beni vincolati da leggi speciali o realizzati con contributi dello Stato a fondo perduto, e' preceduta dall'espletamento della formalità liberatoria del vincolo. 1

ART. 6 - VENDITA DI BENI SOGGETTI A DIRITTI DI PRELAZIONE 1. Quando sul bene che si intende alienare può essere vantato un diritto di prelazione o di analoga valenza, la circostanza deve essere indicata nei provvedimenti relativi all'esperimento di gara. ART. 7 - PROCEDURE DI VENDITA 1. Alla vendita dei beni immobili si procede mediante: a) asta pubblica, b) trattativa privata, con le procedure di cui agli articoli seguenti. ART. 8 - ASTA PUBBLICA 1. Il sistema ordinario di vendita è l asta pubblica. 2. La presentazione delle offerte può avvenire anche mediante consegna diretta ma pur sempre nel termine fissato dal bando. 3. Per partecipare alla gara dovrà essere prodotta insieme alla offerta scritta incondizionata del prezzo in cifre e in lettere, la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, determinata dal Responsabile di servizio. 4. L'apertura delle offerte avviene nel modo stabilito dal bando di gara ed è fatta da un apposita commissione nominata, a tal fine, dal Responsabile di Servizio. L'aggiudicazione e' disposta con riferimento all'offerta più alta. 5. La cauzione è sollecitamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari. 6. La cauzione prodotta dagli aggiudicatari è svincolata dopo la firma del contratto. 7. Il contratto è stipulato nel termine di 30 giorni dall'intervenuta aggiudicazione, previo versamento dell'intero corrispettivo dovuto. 8. Il bando di gara deve essere pubblicato almeno su un giornale di diffusione provinciale, all albo pretorio del Comune e sul sito del Comune, per almeno 30 giorni e mediante l affissione di manifesti all'interno del territorio del Comune. ART. 9 - TRATTATIVA PRIVATA 1. Si procede alla vendita con il sistema della trattativa privata: a) nel caso in cui la gara mediante asta pubblica precedentemente esperita sia risultata deserta; b) quando l'appetibilità del bene, per la sua ubicazione, la scarsa consistenza e il modesto valore inferiore ai 25.000 Euro, sia circoscritto ad un ristretto ambito di interessati fra gli abitanti della zona di ubicazione dell'immobile stesso. 2. La trattativa di cui al comma precedente e' condotta mediante gara informale e in modo che tutti i potenziali interessati siano messi al corrente dell'evento. A tal fine si procede alla pubblicità mediante: affissione dell'avviso di vendita all'albo Pretorio del Comune e sul sito del Comune, per giorni trenta; 2

affissione di cartelli da porre in opera sul o accanto al bene posto in vendita. 3. Le offerte devono essere presentate entro il termine previsto nell avviso di vendita che non potrà eccedere i 30 giorni dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio e sul sito del Comune. 4. La presentazione dell'offerta, da fare in plico chiuso a mezzo servizio postale con raccomandata, dovrà contenere apposita cauzione, pari a un decimo del valore posto a base di gara e nei modi previsti dall avviso di vendita. 5. L'apertura delle offerte pervenute nei termini, valido a tal fine il timbro postale sul piego, e' fatta dall'apposita commissione di cui all'articolo precedente. 6. Per lo svincolo della cauzione e per la stipula del contratto si provvede ai sensi delle specifiche norme contenute nell'articolo precedente. ART. 10 - SPESE CONTRATTUALI 1. Tutte le spese d'asta e contrattuali, nonché quelle da esse dipendenti, nessuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicatario. Nelle spese contrattuali sono comprese quelle di stampa, pubblicazione, affissione ed inserzione obbligatorie ai sensi del presente regolamento e delle modalità esecutive stabilite con il bando di gara. ART. 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1) Al momento dell entrata in vigore del presente regolamento, vengono abrogate tutte le norme regolamentari precedentemente emanate. 3