COMUNE DI PONZANO VENETO Provincia di Treviso

Documenti analoghi
PER L'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO

C O M U N E D I C U R I N G A (Provincia di Catanzaro)

COMUNE DI CASALGRANDE Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE IMMOBILIARE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Comune di Serravalle Scrivia

COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO Provincia di Belluno REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI

COMUNE DI SCANDIANO PROVINCIA DI REGGIO NELL EMILIA

Copia per la consultazione. COMUNE DI MUGGIO Provincia di Milano REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE

REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI DI PROPRIETA.

COMUNE DI SERDIANA. Provincia di CAGLIARI REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEI TERRENI COMUNALI

REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA COMUNE DI SAINT-PIERRE

REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI

REGOLAMENTO PER LE ALIENAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OCCHIOBELLO

C I T T À D I C O N E G L I A N O

COMUNE DI RONCO SCRIVIA Provincia di Genova REGOLAMENTO COMUNALE PER L ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE

COMUNE DI DOSSO DEL LIRO Provincia di COMO REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

Comune di Bardolino. Provincia di Verona

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE

REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

COMUNE DI SAURIS Provincia di Udine REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI

REGOLAMENTO SPECIALE PER LA VENDITA DEI BENI IMMOBILI. COMUNE DI SEDICO Provincia di Belluno. Approvato con delibera C.C. n. 82 del

COMUNE DI OLIVETO LARIO

I REGOLAMENTI REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI

COMUNE DI SOVIZZO PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE

REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. (Art. 12 comma 2 legge 127/1997)

Allegato A)

COMUNE DI ALBINEA Provincia di Reggio Emilia P.zza Cavicchioni, 8

COMUNE DI LAURO REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE

COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE Provincia di Udine

COMUNE DI BADIA CALAVENA (PROVINCIA DI VERONA)

COMUNE DI MASI TORELLO. Provincia di Ferrara REGOLAMENTO SPECIALE PER LA VENDITA DEI BENI IMMOBILI

Comune di Cesena. Settore Contratti-Espropri-Patrimonio REGOLAMENTO PER LA ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CESENA

REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE

COMUNE DI MAMMOLA Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI

REGOLAMENTO PER LA ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (ART.12 - COMMA 2 - LEGGE 127/1997)

REGOLAMENTO PER la disciplina delle procedure di

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ART. 1 FINALITA' DEL REGOLAMENTO

per l alienazione dei beni immobili di proprietà comunale

REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE

Comune di Valenza REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI VALENZA

COMUNE DI PUTIGNANO - Provincia di Bari -

COMUNE DI RUDIANO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

C I T T À DI SURBO Provincia di Lecce ~~~~~~o~~~~~~ Settore Servizi Amministrativi

REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

CITTA DI LIGNANO SABBIADORO

REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI. ART. 1 Campo di applicazione

CITTÀ DI VARALLO PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI VESSALICO PROVINCIA DI IMPERIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀCOMUNALE

REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI

COMUNE DI BUSSETO Provincia di Parma REGOLAMENTO. per. l ALIENAZIONE del PATRIMONIO IMMOBILIARE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VENDITA DEI BENI IMMOBILI E PATRIMONIALI

COMUNE DI PIGNONE PROVINCIA DELLA SPEZIA

COMUNE DI COLONNA Città Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO PER LA CESSIONE DI IMMOBILI AD USO RESIDENZIALE DEL COMUNE DI COLONNA

INDICE. Art. 1 - Oggetto del Regolamento e finalità. Art. 2 - Programmazione delle alienazioni. Art. 3 - Valutazione. Art. 4 Provenienza dei beni

REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE

Regolamento per l alienazione di beni immobili di proprietà comunale

COMUNE DI VACRI. (Prov. di Chieti) REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. (Art.12 comma 2 Legge 127/1997 )

REGOLAMENTO PER LA VENDITA DI IMMOBILI COMUNALI

Città di Cesano Maderno

COMUNE DI GUIGLIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE

COMUNE DI BUDONI. Provincia di Olbia Tempio. Regolamento alienazione dei beni immobili del Comune di Budoni

Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio. S.Pietro al Natisone REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI

REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI AI SENSI DELL ART. 12 DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N.127

Città di Monopoli PROVINCIA DI BARI

COMUNE DI CHIEVE PROVINCIA di CREMONA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE

REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del CAPO I INDIVIDUAZIONE E STIMA BENI ART. 1 PROGRAMMA DI ALIENAZIONE

Comune di Stradella Provincia di Pavia REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ALIENAZIONI

Comune di Menaggio Provincia di Como REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ALIENAZIONI DI BENI MOBILI E IMMOBILI

REGOLAMENTO SPECIALE PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI APPROVATO CON D.C. N.62 DEL 04/10/2011

REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.

Regolamento per l alienazione e la locazione del patrimonio immobiliare

Art. 1 Programmazione alienazioni

COMUNE DI MONTEMARCIANO

REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE

Città di Vigevano Provincia di Pavia

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO REGOLAMENTO SPECIALE PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI

PARTE I^ DISPOSIZIONI COMUNI ART. 1) OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITA

REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

COMUNE di LESTIZZA Provincia di Udine

COMUNE DI DOLO PROVINCIA DI VENEZIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI DOLO

REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

REGOLAMENTO SULL ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI COMUNALI

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE DI ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL ENTE

COMUNE DI SILVANO PIETRA Provincia di PAVIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE DEL COMUNE DI SILVANO PIETRA (PV)

COMUNE DI SENIGALLIA REGOLAMENTO COMUNALE PER L ALIENAZIONE BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

COMUNE DI POGGIORSINI CITTA METROPOLITANA DI BARI REGOLAMENTO COMUNALE PER L ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI

COMUNE DI VESPOLATE Paese sulle strade delle risaie Provincia di Novara Piazza Martiri della Libertà n.6 C.A.P Tel fax

REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI CASTELLANA SICULA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Transcript:

COMUNE DI PONZANO VENETO Provincia di Treviso REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE (Approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 29.02.2000) 1

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell art. 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le modalità per l alienazione dei beni immobili comunali, in deroga alle disposizioni in materia contenute nella legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, e nel regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché nelle norme sulla contabilità generale degli enti locali. 2. Il regolamento, nel rispetto dei principi generali dell ordinamento giuridico - contabile, assicura gli opportuni criteri di trasparenza e le adeguate forme di pubblicità, finalizzati ad acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto degli immobili. ART. 2 - PROGRAMMAZIONE DELLE ALIENAZIONI 1. Su proposta della Giunta Comunale, il Consiglio Comunale stabilisce ed autorizza caso per caso l alienazione dei beni immobili comunali sulla base di un giudizio di stima del bene da mettere in vendita redatto dal competente Ufficio Tecnico Comunale. 2. Ad avvenuta Deliberazione Consigliare, la Giunta, affida, al Responsabile del Servizio Patrimonio il compito di individuare le modalità di scelta del contraente e di esperire le procedure di alienazione previste dal presente regolamento. ART. 3 - AVVIO DELLE PROCEDURE 1. Il Responsabile del Servizio Patrimonio, prima di avviare ogni singola procedura incarica uno o più tecnici dell Ufficio tecnico Comunale affinchè redigano una perizia estimativa sull immobile, al fine di determinare, in maniera attendibile, il suo valore di mercato. 2. In caso di carenza di organico di personale tecnico, debitamente accertata e dichiarata dal Responsabile del Settore o del Servizio, le perizie di cui al comma 1 possono essere affidate all Ufficio Tecnico Erariale o a professionisti esterni all Ente. 3. La perizia estimativa deve contenere: a) i dati identificativi del bene; b) una relazione tecnica descrittiva del bene e del suo stato di conservazione; 2

c) la destinazione dell immobile; d) i criteri seguiti nella determinazione del valore di mercato; e) il valore da porre a base delle procedure di alienazione. 4. La procedura di alienazione viene avviata con atto del Responsabile del Servizio Patrimonio con il quale, oltre alle indicazioni previste dall art. 56 della L. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, si individuano per ciascuna tipologia di vendita indicate all art. 4: a) l elenco degli immobili; b) il relativo valore, distinto per singoli lotti; c) le forme di pubblicità; d) le spese da sostenere nel procedimento di vendita, comprese quelle di pubblicità; e) i tempi di esecuzione delle procedure; f) il nominativo del responsabile del procedimento. Con il medesimo atto vengono altresì approvati i singoli bandi di gara. 5. Nei limiti del possibile, il Responsabile del Servizio Patrimonio dispone affinchè venga esperita un unica procedura, per ciascuna tipologia, che comprenda tutti gli immobili da alienare. 6. Il valore base di vendita degli immobili è dato dalla perizia di cui al comma 3 al netto dell I.V.A. ART. 4 - MODALITA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 1. La vendita dei beni comunali avviene mediante asta pubblica, licitazione privata o trattativa privata secondo quanto previsto dai successivi articoli. ART. 5 - ASTA PUBBLICA 1. In via generale il patrimonio immobiliare del Comune limitatamente ai beni immobili viene alienato con il sistema dell asta pubblica. 2. All avvio del procedimento di alienazione, così come stabilito dall art. 3, comma 4, viene data la massima pubblicità, tenuto conto del potenziale interesse all acquisto del bene. 3. L avviso d asta è pubblicato all albo pretorio comunale per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi. 3

4. Quando il prezzo di base d asta raggiunga o superi la somma di 1.000.000 (un milione) di EURO l avviso d asta viene pubblicato anche nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia almeno venti giorni prima di quello fissato per l incanto. 5. Qualora ritenuto opportuno, oltre alle forme di pubblicità stabilite ai precedenti commi è possibile pubblicare gli avvisi di gara anche su bollettini immobiliari o su riviste specializzate, nonchè utilizzare qualsiasi altro mezzo utile allo scopo. 6. L incanto avverrà con il metodo delle offerte in aumento da confrontarsi con il prezzo a base d asta. Per tale scopo, le offerte contenenti il prezzo, scritto in cifre ed in lettere, redatte su carta bollata e sottoscritte con firma leggibile per esteso, dovranno inderogabilmente pervenire, unitamente a tutta l altra documentazione prevista dal bando, entro il termine stabilito dallo stesso in busta chiusa. 7. Le offerte di cui al comma 6 devono essere presentate direttamente all ufficio protocollo del Comune o spedite mediante raccomandata a mezzo del servizio postale, la cui data di spedizione varrà ai fini dell osservanza del termine di presentazione. 8. Le cauzioni provvisorie costituite da tutti i partecipanti all asta devono essere pari ad almeno 1/10 del valore dell immobile posto a base di gara, e sono svincolate entro quindici giorni dalla gara, ad eccezione di quella prodotta dagli aggiudicatari che viene svincolata solo dopo la stipula del contratto di vendita. 9. Il contratto è stipulato entro sessanta giorni dall aggiudicazione, previo versamento dell intero importo dovuto. 10. L esito della gara viene pubblicizzato mediante affissione dell avviso di aggiudicazione all albo pretorio. 11. Qualora l incanto sia andato deserto si procederà all alienazione mediante trattativa privata con le modalità di cui all art. 7. ART. 6 - LICITAZIONE PRIVATA 1. E in facoltà dell Amministrazione Comunale procedere all esperimento di una Licitazione Privata qualora sia andata deserta l Asta Pubblica, ovvero debba essere alienato un immobile il cui valore stimato non sia superiore a 100.000 (centomila) EURO. 2. L alienazione mediante Licitazione Privata viene pubblicizzata con l affissione di apposito avviso all Albo Pretorio comunale, per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi. 4

3. Alla Licitazione Privata sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta nei termini stabiliti con l avviso di cui al comma precedente, nonché i soggetti ritenuti dall Amministrazione potenzialmente interessati all acquisto, avuto riguardo alle caratteristiche e all ubicazione del bene da alienare. 4. L esito della gara viene pubblicizzato mediante affissione dell avviso di aggiudicazione all albo pretorio. 5. Relativamente alle operazioni di gara e di aggiudicazione si applicano le disposizioni contenute nell art. 5, commi da 6 a 10, del presente Regolamento. ART. 7 - TRATTATIVA PRIVATA 1. Qualora l Amministrazione Comunale lo ritenga conveniente, gli immobili per i quali sia avvenuta la diserzione dell Asta Pubblica o della Licitazione Privata, possono essere venduti direttamente a privati, sempre che non siano variati il prezzo e le condizioni di vendita. 2. Le offerte che venissero presentate devono comunque essere accompagnate da quietanze comprovanti il deposito cauzionale pari ad almeno 1/10 del prezzo offerto. 3. Nel caso di due o più offerte per lo stesso bene, e sempre quando non vi siano ragioni speciali per cui l Amministrazione Comunale ritenga conveniente trattare con una determinante persona, si indirà tra gli offerenti una gara informale determinando la vendita a favore di colui che abbia fatto la maggior offerta in aumento. 4. L esito della gara viene pubblicizzato mediante affissione dell avviso di aggiudicazione all albo pretorio. ART. 8 - PROCEDURE PARTICOLARI 1. Il bando di gara ed il relativo avviso devono espressamente indicare la circostanza che il bene oggetto della vendita sia eventualmente gravato da diritti di prelazione in favore di terzi. 2. In caso di alienazione di beni immobili vincolati da leggi speciali, realizzati con contributi statali o finanziati con mutui, prima di esperire il procedimento di vendita è necessario completare le formalità liberatorie dei vincoli, da parte degli Enti competenti. 5

ART. 9 - PROCEDURE INVENTARIALI 1. I beni immobili dalla data di sottoscrizione del contratto di alienazione vengono cancellati d ufficio dall inventario del patrimonio comunale. ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione per quindici giorni all albo pretorio del Comune, a seguito dell intervenuta esecutività dell atto consiliare di approvazione. *************** 6