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PROTOCOLLO D INTESA tra Il DIPARTIMENTO DELL AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, con sede in Roma, in Largo Luigi Daga 2, nella persona del Capo Dipartimento, Presidente, Dottor Francesco Basentini (d ora in avanti DAP ) e la COMUNITA DI S.EGIDIO-ACAP Onlus, con sede in Roma, Piazza S. Egidio, n. 3/A, nella persona del Segretario Generale e legale rappresentante, Dottor Cesare Giacomo Zucconi (d ora in avanti SANT EGIDIO ) PREMESSO CHE - Il DAP intende consolidare il proprio rapporto di collaborazione con organismi specificamente impegnati nella prospettiva di garantire il buon esito del trattamento intramurario e il reinserimento sociale alle persone sottoposte a provvedimenti dell Autorità Giudiziaria ristrette in istituti penitenziari o in dimissione dagli stessi; - SANT EGIDIO, dal 1968 impegnata a fronteggiare la povertà nei contesti urbani e a facilitare l inclusione sociale di chi è in condizione di grande vulnerabilità, sia a livello nazionale che internazionale, è in prima linea per coniugare aiuto concreto e difesa della dignità umana nel rispetto dei diritti di tutti e per una giustizia capace sempre di rispettare la vita; - SANT EGIDIO è presente dal 1990 con i suoi servizi gratuiti in diverse regioni Italiane per migliorare le difficili condizioni della popolazione detenuta, operando per il sostegno di percorsi di risocializzazione soprattutto a favore di persone con ridotti contatti con l esterno e che vivono in condizioni di estrema povertà; - gli operatori di SANT EGIDIO sono presenti in tutte le sezioni per detenuti comuni, precauzionali, di alta sicurezza o per collaboratori; una particolare attenzione è 1

riservata a quelle sezioni in cui sono collocati detenuti affetti da patologie o da disagio fisico e psichico, alle sezioni femminili, specie quelle che accolgono madri e bambini; - negli anni l azione di SANT EGIDIO si è allargata anche ad altri istituti penitenziari in Europa, Africa, America Latina e Asia, promuovendo percorsi legislativi, sociali e culturali tesi all umanizzazione dei sistemi giuridici e delle istituzioni penitenziarie, disponendo di una rete di contatti interreligiosi, giudiziari e governativi, attivi in altri settori di impegno come quello del dialogo umanitario o per la pace; CONSIDERATA - l istanza di promuovere ulteriormente la collaborazione tra il Volontariato e gli operatori dell'amministrazione Penitenziaria impegnati nell'ambito dell'esecuzione penale per il buon esito del programma di trattamento ai fini del reinserimento sociale; - l opportunità di provvedere all avvio di una collaborazione interattiva tra il DAP e SANT EGIDIO su detti temi; VISTI l Art. 27 della Costituzione, ove è sancita la finalità rieducativa della pena; la Legge Costituzionale n. 3/01 di Riforma del titolo V della Costituzione e le linee guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell Autorità Giudiziaria; la legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche; il D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230; SI CONVIENE QUANTO SEGUE Art. 1 1. DAP e SANT EGIDIO (d ora in avanti Le Parti), nel quadro del presente Protocollo e nel rispetto della legislazione nazionale e regionale in materia, si impegnano ad avviare un rapporto di collaborazione per la individuazione e la realizzazione di azioni congiunte sui temi della rieducazione in ambito carcerario e dell assistenza a detenuti anche nella prospettiva del percorso di reinserimento post-detentivo anche con progetti e borse lavoro da proporre al finanziamento di Cassa Ammende o altre forme di sostegno, favorendo l attuazione di buone prassi e di azioni di sistema. 2

1. Il DAP si impegna: Art. 2 Impegni del DAP - a consentire che nell Amministrazione periferica sia favorito il ricorso alle autorizzazioni di cui all art. 17 e 78 OP a membri accreditati di SANT EGIDIO, da estendere, qualora se ne ravvisi l utilità, a uno o più Istituti o all intera regione, ferme restando le valutazioni dei competenti Magistrati di Sorveglianza e Provveditorati Regionali, al fine di incrementare le attività di risocializzazione e di reinserimento dei detenuti e il collegamento tra carcere e territorio, anche attraverso la realizzazione di iniziative ed eventi, distribuzioni di generi di prima necessità, campagne o azioni di sensibilizzazione e di solidarietà anche internazionale, laboratori di pace, che prevedano occasionalmente anche il contributo di consulenti ed esperti; - a favorire l accesso di mediatori interculturali proposti da Sant Egidio che aiutino i detenuti a mantenere legami significativi con le comunità di appartenenza e a vivere la libertà religiosa nell ambito di interventi e progetti volti a facilitare il dialogo interculturale e interreligioso, anche tramite l organizzazione di eventi in concomitanza delle principali festività; - a consentire l accesso dei volontari di SANT EGIDIO in tutto l arco della giornata, compresi i giorni prefestivi e festivi; - a favorire, quanto a orari, tempi e controlli, l ingresso di indumenti e altri generi di prima necessità destinati ai reclusi indigenti, anche in vista della dimissione, mettendo a disposizione, ove possibile, uno spazio adeguato in cui conservare eventuali donazioni che si prestino allo scopo e destinate ai detenuti, permettendo la distribuzione diretta e personale da parte dei volontari di SANT EGIDIO, previo accordo con le Direzioni dei singoli Istituti. Art. 3 Impegni di SANT EGIDIO 1. SANT EGIDIO si impegna a: - effettuare colloqui personali e attività di sostegno ai detenuti all interno di programmi di assistenza materiale e spirituale rivolti alla popolazione ristretta negli Istituti Penitenziari italiani; - concordare con gli operatori degli Istituti, nel rispetto delle specifiche peculiarità regionali o legate alle singole strutture, eventuali attività in collaborazione per umanizzare la vita detentiva e contrastare l eventuale percezione di isolamento ed abbandono da parte dei detenuti; - realizzare iniziative culturali e interreligiose, progetti formativi, laboratori di pace sui temi della convivenza e dell integrazione, attività artistiche, manuali e musicali in una prospettiva di reinserimento e rieducazione; - promuovere momenti di riflessione, approfondimento culturale e scambio con il Personale della Polizia Penitenziaria e con quello amministrativo sui temi della convivenza, della pace e dell integrazione; 3

- offrire la possibilità di svolgere attività di volontariato e servizi di pubblica utilità presso proprie strutture di assistenza e aiuto ritenute idonee a progetti e percorsi di affidamento in prova, condivisi con gli operatori degli Istituti e degli Uffici di esecuzione penale esterna; - offrire collaborazione per la realizzazione di lavori di pubblica utilità da far svolgere in trattamento intramurario secondo quanto previsto dall art. 20 ter dell ordinamento penitenziario oppure in favore di detenuti in regime di semilibertà o in articolo 21; - facilitare contatti con imprenditori che intendano assumere personale tra i detenuti; - facilitare contatti con Enti di formazione per avviare programmi che forniscano ai detenuti titoli professionali riconosciuti; - assicurare il massimo rispetto della normativa vigente in materia di privacy. Articolo 4 Oneri 1. Il presente Protocollo non prevede oneri economici per le parti fatti salvi eventuali ulteriori accordi Articolo 5 Durata 1. La durata del presente Protocollo è di 3 anni (tre), con decorrenza dalla data della sottoscrizione, eventualmente rinnovabile. Il Protocollo può essere modificato e/o integrato con un atto scritto per concorde volontà dei soggetti. 2. Qualora, a giudizio di entrambe le parti, l oggetto del Protocollo fosse ritenuto superato o si ritenessero più opportune altre forme di collaborazione, il presente protocollo può essere risolto anticipatamente, senza alcuna penalità. 3. Il presente Protocollo sarà comunicato dal DAP ai Provveditorati Regionali dell Amministrazione Penitenziaria per il successivo inoltro alle Direzioni di istituto penitenziario. ARTICOLO 6 Controversie e foro competente 1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che potesse nascere dal presente Protocollo. 2. Nei casi in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l accordo, per ogni eventuale vertenza sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. 4

ARTICOLO 7 Domicilio 1. Per l esecuzione del presente Protocollo e per ogni altro effetto di legge i firmatari del presente protocollo eleggono il proprio domicilio presso le proprie sedi legali. Il presente protocollo di intesa si compone complessivamente di numero 5 pagine. Roma, lì / /2019 Per il DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Il Presidente Dottor Francesco Basentini Per la Comunità di S.Egidio-ACAP Onlus Il Segretario Generale Dottor Cesare Giacomo Zucconi 5