Al Sindaco del Comune di Courmayeur. Al Segretario dell ambito territoriale sovracomunale costituito tra i Comuni di Courmayeur e Pré-Saint-Didier

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Présidence de la Région Presidenza della Regione PEC Al Sindaco del Comune di Courmayeur Allegati: n. 2 Réf. n - Prot. n. V/ réf. Vs. rif. 16158/del Al Segretario dell ambito territoriale sovracomunale costituito tra i Comuni di Courmayeur e Pré-Saint-Didier Aoste / Aosta 24/10/17 Oggetto: Elezioni amministrative del 26 novembre 2017. Istruzioni per la compilazione e la presentazione dei rendiconti delle spese per la campagna elettorale, ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4 Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, ai sensi dell'art. 78 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale). Con la presente si richiede alle SS.LL. di voler rammentare ai delegati di lista, in occasione della presentazione delle liste elettorali, prevista per i giorni 27 e 28 ottobre p.v., quanto di seguito evidenziato relativamente alla legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4, che disciplina la materia del contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale in occasione delle elezioni comunali: per tutte le liste sussiste l obbligo di non superare, per le tipologie di spesa inerenti la campagna elettorale elencate all articolo 5, i limiti di spesa previsti dall articolo 4, comma 1, riportati nel prospetto in calce alla presente; ai sensi dell articolo 3, comma 1, i rappresentanti o i committenti responsabili dei partiti, dei movimenti, dei gruppi, delle liste di candidati devono depositare presso la Struttura enti locali della Presidenza della Regione, entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti, il rendiconto relativo alle spese della campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento; tale obbligo, ai sensi dell articolo 3, comma 2, lett. b), non sussiste nel caso in cui sia stata presentata una sola lista (la quale è tenuta, comunque, a non superare i limiti di spesa stabiliti dall articolo 4 e riportati in calce alla presente); Département collectivités locales, secrétariat du Gouvernement et affaires préfectorales Collectivités locales Dipartimento enti locali, segreteria della Giunta e affari di prefettura Enti locali 11100 Aoste 15, Place de la République téléphone +39 0165 274933 télécopie +39 0165 274904 11100 Aosta Piazza della Repubblica, 15 telefono +39 0165 274933 telefax +39 0165 274904 FUNZIONARIO REFERENTE: INES FRAMARIN (0165 274909) LILIANA BOTTANI (0165 274980) PEI: entilocali@regione.vda.it PEC: eell_prefettura_vvff_protciv@pec.regione.vda.it www.regione.vda.it C.F. 80002270074

tutte le liste presentate (anche in caso di lista unica), hanno altresì l obbligo di depositare, entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti, il rendiconto presso il Comune, che dovrà procedere, nei successivi cinque giorni, alla sua pubblicazione nel proprio sito internet per un periodo di 30 giorni, al fine di garantirne la consultazione da parte dei cittadini interessati, come previsto dell articolo 3, comma 3. Si richiede, infine, alle SS.LL. di voler consegnare ai delegati di lista una copia degli allegati alla presente nota, concernenti il modello di rendiconto e le istruzioni per la compilazione dello stesso, predisposti dalla Commissione di Garanzia regionale, istituita ai sensi dell art. 1 della medesima l.r. n. 4/1997. Con l occasione si porgono cordiali saluti. La Dirigente Presidente della Commissione (Tiziana VALLET) -Documento firmato digitalmente- LIMITE DI SPESA AMMISSIBILE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 NOVEMBRE 2017 Legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4 Denominazione del Comune Popolazione residente al 31/12/2015 Limite di spesa (parametro fisso 3.735,79 euro + 0,46 per abitante) (1) COURMAYEUR 2.807 5.027,01 Euro ( 1 ) = Importi rideterminati ai sensi del comma 4 dell art. 4 della l.r. 4/1997, in base alla variazione dell indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali rilevata dall Istat, con provvedimento dirigenziale n. 941 in data 02/03/2017. ALLEGATI: Istruzioni per la compilazione del rendiconto per le spese elettorali predisposte dalla Commissione di Garanzia regionale corredate, in calce, da un prospetto relativo al limite delle spese ammissibili per ogni lista di candidati. Modello di rendiconto. IF/ 2

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL RENDICONTO PER LE SPESE ELETTORALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 1997, N. 4, RECANTE: Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, ai sensi dell art. 78 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale). Si riportano di seguito alcuni indirizzi interpretativi inerenti alle disposizioni della legge in esame, adottati dalla Commissione di Garanzia regionale per il controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, istituita ai sensi dell art. 1 della l.r. 4/1997 e insediatasi in occasione delle elezioni generali comunali svoltesi nell anno 2015. Al fine di facilitare la redazione del rendiconto, la Commissione di garanzia ha elaborato un modello che si allega e che potrà essere utilizzato per la presentazione del rendiconto stesso. A) PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DEI RENDICONTI Ai sensi dell articolo 3, comma 1 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4, entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti (e, quindi, entro il 26 gennaio 2018, salvo eventuale turno di ballottaggio), i rendiconti relativi alle spese per la campagna elettorale devono essere depositati presso la Struttura enti locali della Presidenza della Regione, nella sede di Aosta, in Piazza della Repubblica n. 15. L inoltro dei rendiconti potrà essere effettuato, oltre che tramite consegna diretta all ufficio: 1) a mezzo posta ordinaria, allo stesso indirizzo sopra riportato, unitamente a fotocopia di un documento di identità se privi di sottoscrizione autenticata, ai sensi dell articolo 35 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19; 2) per via telematica, utilizzando uno dei formati ammessi, ovvero PDF, TIFF, XML, DOCX, XLSX, ODT, ODS: a) all indirizzo PEC eell_prefettura_vvff_protciv@pec.regione.vda.it, qualora il soggetto che presenta il rendiconto sia titolare di propria casella PEC; b) all indirizzo PEI entilocali@regione.vda.it, qualora il soggetto che presenta il rendiconto sia titolare di una semplice casella di posta elettronica; In entrambi i casi: se il soggetto dispone di firma digitale, il cui certificato sia stato rilasciato da un certificatore qualificato il rendiconto dovrà essere corredato di firma digitale, ai sensi dell art. 65, c. 1, lett. a), del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82; se il soggetto non dispone di firma digitale, il rendiconto dovrà essere dallo stesso sottoscritto con firma autografa, ed inviato unitamente a fotocopia 1

di un documento di identità, ai sensi dell art. 65, c. 1, lett. c), del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 1 ; I soggetti tenuti a presentare il rendiconto e ad attestare, sotto la propria responsabilità, la veridicità dello stesso sono: a) per le liste presentate in nome e per conto di partiti e movimenti: il Presidente della locale Sezione del partito o del movimento, un delegato munito di mandato da parte dei rappresentanti legali del partito o del movimento. Il rendiconto può essere presentato dal delegato di un partito o di un movimento soltanto se la lista sia stata appoggiata ufficialmente dal partito o movimento medesimo; b) per le altre liste: il delegato o il rappresentate di lista, oppure il committente responsabile. Si ritiene, inoltre, che possa presentare il rendiconto per la propria lista anche il candidato alla carica di sindaco o di vice sindaco. Si rammenta che, ai sensi dell articolo 3, comma 2, lett. b), della predetta l.r. 4/1997, il sopracitato obbligo non sussiste nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, la quale è tenuta, comunque, a non superare i limiti di spesa stabiliti dall articolo 4 della legge regionale, così come rideterminati ai sensi del comma 4 dello stesso articolo. Tutte le liste presentate (anche in caso di lista unica) hanno, inoltre, l obbligo di depositare, entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti, il rendiconto presso il Comune, che dovrà procedere, nei successivi cinque giorni, alla sua pubblicazione nel proprio sito internet per un periodo di 30 giorni, al fine di garantirne la consultazione da parte dei cittadini interessati, come previsto dell articolo 3, comma 3 della l.r. 4/1997, anche ai fini della presentazione, ai sensi dell articolo 6, comma 4, della precitata legge, di eventuali esposti. B) CONTENUTI DEI RENDICONTI SPESE E FONTI DI FINANZIAMENTO I limiti e le tipologie delle spese elettorali sono stabiliti rispettivamente dagli artt. 4 e 5 della l.r. 4/1997. Si precisa che per l identificazione delle spese relative alla campagna elettorale occorre prendere in considerazione il periodo della loro effettuazione in funzione elettorale, ossia la destinazione funzionale diretta alla campagna elettorale. Pertanto, dando prevalenza alla loro destinazione sostanziale, nelle spese elettorali da rendicontare dovranno includersi, a prescindere dal momento in cui sono state effettuate, tutte quelle finalizzate alla competizione elettorale, così come le spese 1 Si rammenta che la trasmissione della copia del documento di identità non è richiesta nel caso in cui la PEC del soggetto che presenta il rendiconto sia presente nell Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta elettronica Certificata INI-PEC. 2

fatturate anche in tempi successivi alla data delle elezioni o i debiti verso fornitori per spese di cui è stato posticipato il pagamento, o ancora le spese oggetto di fatture non quietanzate. Non sono invece considerate spese quelle sostenute per gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici la cui pubblicazione e diffusione hanno carattere di continuità e regolarità. In base al comma 1 dell articolo 4 della l.r. 4/1997, devono essere comprese tra le spese elettorali complessivamente sostenute dalla lista anche le spese affrontate individualmente dai singoli candidati, a differenza di quanto previsto dalla disciplina nazionale per le elezioni al Parlamento. I limiti di spesa fissati dall articolo in esame s intendono comprensivi dell imposta sul valore aggiunto. 1) Spese documentate Articolo 5, comma 1, l.r. 4/1997 Devono essere analiticamente indicate nel rendiconto le spese sostenute tanto direttamente dalla lista, quanto da partiti, movimenti, sostenitori, sponsor (a titolo di esempio, vanno conteggiate le spese sostenute da un partito per la stampa e distribuzione di volantini ecc.), siano esse documentate o a titolo gratuito. Le spese da rendicontare relative alla campagna elettorale sono quelle individuate dall art. 5, comma 1. La lettera e) del suddetto comma va considerata quale norma di chiusura, comprensiva pertanto di tutte le spese sostenute a qualsiasi titolo per la campagna elettorale (si pensi, a titolo esemplificativo, alle spese sostenute per aprire un conto corrente bancario collegato alle spese elettorali). 2) Spese non documentate Articolo 5, comma 2, l.r. 4/1997 Alle spese documentate (punto 1) del modello di rendiconto) dovranno essere obbligatoriamente sommate le spese di viaggio, telefoniche, nonché gli oneri finanziari passivi (punto 2) del modello di rendiconto), che sono calcolate in misura forfetaria nella percentuale fissa del 20 per cento dell ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate. Dovranno invece essere rendicontate tra le spese documentate di cui al precedente punto 1) le spese postali, in quanto non inserite nelle sopra indicate spese forfetizzate. 3) Beni e servizi ricevuti a titolo gratuito Nel rendiconto deve essere analiticamente indicato anche il valore di beni e servizi di tipo professionale o imprenditoriale che un sostenitore (o un candidato) abbia fornito a titolo gratuito (si pensi al caso di un tipografo professionista che si offra, quale 3

sostenitore, di stampare gratuitamente dei dépliants elettorali). Tali spese dovranno essere valorizzate in termini economici da coloro che presentano il rendiconto. Qualora i medesimi servizi non abbiano carattere professionale (si pensi, a titolo esemplificativo, alla stampa di volantini di tipo amatoriale), si dovrà conteggiare il solo valore dei beni primari utilizzati (nell esempio riportato, inchiostro e carta). La valorizzazione di tali beni e servizi dovrà essere indicata al punto 3 (Beni e servizi ricevuti a titolo gratuito) del modello di rendiconto. Si rammenta a tale proposito che, ai sensi dell articolo 9 della l.r. 4/1997, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali (12 ottobre 2017), il Comune è tenuto a mettere a disposizione dei partiti, dei movimenti, dei gruppi e dei candidati presenti nella competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per il Comune stesso. Pertanto, anche la valorizzazione dei suddetti spazi eventualmente concessi a titolo gratuito dal Comune dovrà essere debitamente indicata al punto 3) del rendiconto. Il totale delle spese documentate (punto 1) del modello di rendiconto), di quelle non documentate (punto 2) del modello di rendiconto), nonché del valore dei beni e dei servizi ricevuti a titolo gratuito (punto 3) del modello di rendiconto), non dovrà comunque superare il limite di spesa complessivo di cui al comma 1, dell articolo 4. 4) Fonti di finanziamento I soggetti che presentano i rendiconti dovranno indicare in modo dettagliato anche le fonti di finanziamento a copertura delle relative spese elettorali, distinguendo tra fonti proprie, contributi di terzi e servizi gratuiti ricevuti. In merito alla voce Beni e servizi ricevuti a titolo gratuito si precisa che gli importi ed i beni e servizi indicati al punto 3) delle spese del modello di rendiconto, dovranno corrispondere a quelli indicati al punto 4.3 delle fonti di finanziamento. C) CONTROLLI E SANZIONI 1) Controlli Si evidenzia che, ai sensi dell art. 6 della l.r. 4/1997, qualora dall esame dei rendiconti e dell allegata documentazione dovessero emergere delle irregolarità o la non conformità alla legge, la Commissione le contesta all interessato, il quale ha facoltà di presentare, entro i successivi quindici giorni, memorie e documenti. I rendiconti si considerano approvati qualora la Commissione non ne contesti la regolarità all interessato entro novanta giorni dalla ricezione. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione dei rendiconti, ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Regione può presentare alla Commissione esposti sulla regolarità dei rendiconti. 4

2) Sanzioni L articolo 8 della l.r. 4/1997 stabilisce, come sotto riportate, le sanzioni che la Commissione provvede ad accertare, contestare e applicare, per i candidati, i partiti, movimenti e liste, per i casi di violazione dei limiti di spesa previsti dalla legge, di irregolarità nella dichiarazione o di mancata presentazione del rendiconto. In particolare è prevista: a) la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all importo eccedente il limite e non superiore al triplo di detto importo, nel caso di accertata violazione dei limiti di spesa (comma 1); b) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 20.000, in caso di irregolarità nel rendiconto (comma 2); c) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 25.000, in caso di mancata presentazione del rendiconto nel termine stabilito dall articolo 3, comma 1 (comma 3). 3) Controlli e sanzioni da parte del CO.RE.Com. Si rammenta altresì che, ai sensi dell articolo 7 della l.r. 4/1997, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazione per l esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare alla Commissione e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) i servizi di comunicazione politica e i messaggi politici effettuati, gli spazi concessi a titolo gratuito o oneroso, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, nonché gli introiti realizzati e i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, il Co.Re.Com provvede ad accertare, contestare e applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 10.000 nei confronti dei soggetti inadempienti (articolo 8, comma 4). ***** Si fa presente, infine, che nel sito internet della Regione http://gestionewww.regione.vda.it/amministrazione/elezioni/consultazioni_elettorali/ Elezioni_comunali/Archivio/Courmayeur_26_novembre_2017/partiti_gruppi_e_movi menti_i.aspx, è possibile reperire tutta la documentazione inerente la compilazione dei rendiconti, compresi il modello di rendiconto e le presenti istruzioni. 5

REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA/VALLÉE D AOSTE ELEZIONI COMUNALI 26 NOVEMBRE 2017 (LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 1997, n. 4) COMUNE DI LISTA N. DENOMINAZIONE LISTA COURMAYEUR LIMITE DI SPESA 5.027,01 1) SPESE DOCUMENTATE (Art. 5, comma 1) DESCRIZIONE 1 DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA 2 IMPORTO Totale 1) 1 La descrizione della spesa deve essere il più possibile precisa e dettagliata. 2 Da allegare: fatture, ricevute, scontrini fiscali.

2) SPESE NON DOCUMENTATE (Art. 5, comma 2) - spese di viaggio, telefoniche e oneri finanziari passivi - 20% del totale delle spese di cui al punto 1)- IMPORTO Totale 2) 3) BENI E SERVIZI RICEVUTI A TITOLO GRATUITO 3 DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA IMPORTO Totale 3) TOTALE SPESE COMPLESSIVE (1+2+3) 3 I beni conferiti e i servizi prestati a titolo gratuito devono essere valorizzati.

4) FONTI DI FINANZIAMENTO (art. 3, comma 1) 4.1) FONTI DI FINANZIAMENTO PROPRIE 4 IMPORTO DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA Totale (1) 4.2) CONTRIBUTI DA TERZI IMPORTO DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA Totale (2) 4.3) BENI E SERVIZI RICEVUTI A TITOLO GRATUITO [Come da indicazione contenuta al punto 3)] IMPORTO DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA Totale (3) TOTALE COMPLESSIVO DEI FINANZIAMENTI (1 + 2 + 3) 4 Non è necessario indicare singolarmente i contributi elargiti dai candidati in parti uguali.

Il sottoscritto nella sua qualità di, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, attesta, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell art. 39 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19, che i dati contenuti nel presente rendiconto corrispondono alle spese sostenute ed ai finanziamenti ricevuti in relazione alla campagna elettorale per le elezioni comunali del 26 novembre 2017. Firma (da apporsi in presenza del funzionario competente a ricevere il rendiconto 5 ) Informativa ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). I dati forniti verranno utilizzati, anche in forma digitale, per i soli scopi di cui alla legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4. Il responsabile del procedimento è la Dirigente della Struttura enti locali. Si rammenta che, ai sensi dell articolo 8, comma 3, l.r. 4/1997, la mancata presentazione del rendiconto, nel termine stabilito dall art. 3, comporta, previa diffida a provvedere entro i successivi quindici giorni da parte della Commissione, l applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 25.000. 5 In caso di spedizione per posta, la sottoscrizione sarà valida se autenticata con le modalità di cui all articolo 35 della l.r. 19/2007, oppure, qualora al rendiconto sia allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante. L inoltro del rendiconto, corredato di firma digitale, può altresì avvenire per mezzo di posta elettronica certificata.