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Transcript:

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18 OGGETTO : COMUNE DI ARCISATE C/ FARMACIA DOTT.SSA ALESSANDRA LA CALCE. PRESA D'ATTO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO, SEZ III, N. 00110/2016 REG. PROV. COLL. A SEGUITO RICORSO PRESENTATO DAL COMUNE DI ARCISATE PER LA RIFORMA IN APPELLO DELLA SENTENZA T.A.R. LOMBARDIA MILANO N. 1109/2015 DI ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DELL 8.11.2013 AVENTE AD OGGETTO RIDELIMITAZIONE TERRITORIALE SEDI FARMACEUTICHE. L anno duemilasedici, addì ventotto, del mese di gennaio, alle ore 17 e minuti 50, nella sede Comunale riunita la Giunta Comunale. si è Sono presenti i Signori: Cognome e Nome Carica Pr. As. PIEROBON ANGELO SINDACO X SARDELLA EMANUELA ASSESSORE X MONTALBETTI MAURIZIO ASSESSSORE X CENTORRINO ANTONINO ASSESSORE X BERGAMASCHI LISETTA LUIGIA ASSESSORE ESTERNO X Totale 5 Assiste all'adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA VANIA PESCARIN il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PIEROBON ANGELO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.

Oggetto: COMUNE DI ARCISATE C/ FARMACIA DOTT.SSA ALESSANDRA LA CALCE. PRESA D'ATTO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III., N. 00110/2016 REG. PROV. COLL. A SEGUITO RICORSO PRESENTATO DAL COMUNE DI ARCISATE PER LA RIFORMA IN APPELLO DELLA SENTENZA T.A.R. LOMBARDIA MILANO N. 1109/2015 DI ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DELL 8.11.2013 AVENTE AD OGGETTO RIDELIMITAZIONE TERRITORIALE SEDI FARMACEUTICHE. LA GIUNTA COMUNALE Premesso che in data 27.12.2013 veniva notificato a questo Ente, a mezzo notificazione Ufficiali Giudiziari, copia del ricorso presentato al T.A.R. per la Lombardia Milano - promosso dalla Farmacia La Calce con sede in Arcisate Via Roma 6 contro il Comune di Arcisate per l annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 dell 8.11.2013 avente ad oggetto Ridelimitazione territoriale sedi farmaceutiche con tutti i provvedimenti preordinati, connessi e conseguenziali, e con il beneficio delle rifusione delle spese processuali; Vista e richiamata la propria deliberazione n. 7/2014 con la quale si ravvisava l opportunità di resistere in giudizio, ritenendo legittimo il comportamento assunto dall Amministrazione, nonchè si autorizzava la costituzione in giudizio del Sindaco pro tempore; Vista e richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 28 del 6.2.2014 relativa all incarico all Avv. Maria Cristina Faranda di Milano per assistenza e difesa del comune di Arcisate nel suddetto ricorso avanti il T.A.R. Lombardia di Milano; Richiamata la successiva deliberazione n. 111/2014 con la quale il comune di Arcisate si costituiva in giudizio avanti il Consiglio di Stato relativamente ai procedimenti tutti cautelari avviati e promossi dalla Farmacia La Calce di Arcisate per la sospensione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 dell 8.11.2013 avente ad oggetto rideterminazione territoriale sedi farmaceutiche ; Atteso che: - il ricorrente proponeva domanda di sospensione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 41/2013 impugnata avanti allo stesso T.A.R.; - con ordinanza n. 674/2014 del 21 maggio 2014 il T.A.R. Lombardia Milano sezione III respingeva l istanza di sospensiva; - in data 28 maggio 2014 il legale di controparte depositava istanza per la sospensione del provvedimento in sede di impugnazione provvedimento di diniego avanti all Illustrissimo Consiglio di Stato e altresì in data 3 giugno 2014 depositava istanza di provvedimento cautelare d urgenza avanti il Presidente del Consiglio di Stato; Visto il provvedimento del Consiglio di Stato quale organo monocratico datato 6 giugno 2014 che ha rigettato una prima istanza cautelare presentata in via d urgenza dal ricorrente avverso l ordinanza n. 674/2014; Vista la successiva ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione II n. 2811/14 reg. provv. cau. (R.G. 4601/2014) in data 26.6.2014 con cui è stata accolta la sospensiva e rinviato al giudizio di merito pendente innanzi al T.A.R. Lombardia disponendo la trasmissione al TAR per la sollecita fissazione dell udienza di merito ai sensi dell art. 55, comma 10, c.p.a. ; Vista la Sentenza n. 1109/2015 emessa il 12.3.2015 - depositata in cancelleria il 06.5.2015, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione III) in relazione al ricorso proposto dalla Farmacia La Calce - con sede in Arcisate, che accogliendo il ricorso disponeva l annullamento degli atti impegnati;

Vista e richiamata la propria deliberazione n. 91/2015 ad oggetto RICORSO PROPOSTO DALLA FARMACIA LA CALCE CON SEDE IN ARCISATE PER ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DELL 8.11.2013 AVENTE AD OGGETTO RIDETERMINAZIONE TERRITORIALE SEDI FARMACEUTICHE (R.G. 3123/2013) - PRESA D'ATTO SENTENZA N. 1109/2015 EMESSA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA (SEZIONE III) - AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI RICORSO IN APPELLO CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE EFFETTI SENTENZA T.A.R. con la quale l Amministrazione approvava la presentazione tempestiva di ricorso al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del T.A.R., unitamente alla richiesta di sospensione degli effetti della medesima sentenza, esecutiva a termini di legge, ritenendo tuttora valido il contenuto sostanziale e formale del provvedimento consiliare a suo tempo assunto; Visto il ricorso presentato dal Comune di Arcisate (R.G. 5608/2015) e la Sentenza n. 00110/2016 REG. PROV. COLL. emessa dal Consiglio di Stato sezione III - in data 22.10.2015 e depositata in cancelleria il 15.1.2016, in relazione al ricorso presentato dal Comune di Arcisate per la riforma in appello della sentenza T.A.R. Lombardia Milano n. 1109/2015 di annullamento della deliberazione del consiglio comunale n. 41 dell 8.11.2013 avente ad oggetto ridelimitazione territoriale sedi farmaceutiche, che accoglieva il ricorso originariamente promosso dalla farmacia dott.ssa la calce di arcisate (R.G. 5608/2015), il cui dispositivo si riporta di seguito: Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione terza), definitvamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie in parte e, per l effetto, in parziale riforma della decisione appellata, accoglie in parte il ricorso di primo grado, nei limiti precisati in motivazione. Dichiara compensate tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall autorità amministrativa : Dato atto che la motivazione integra e precisa la parte dispositiva come si riporta: ( consegue in definitiva l accoglimento in parte degli appelli e, in parziale riforma della decisione appellata, l accoglimento in parte del ricorso di primo relativamente al solo motivo attinente all incompetenza del Consiglio Comunale nell adozione della delibera n. 41/2013 ; Ritenuto prendere atto della suddetta Sentenza; Visto ed acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione del Segretario Generale, in virtù del Decreto del Sindaco n. 26/2015, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; Con voti favorevoli unanimi nelle forme di legge espressi DELIBERA 1) di prendere atto della Sentenza n. 00110/2016 REG. PROV. COLL. emessa dal Consiglio di Stato sezione III - in data 22.10.2015 e depositata in cancelleria il 15.1.2016, in relazione al ricorso presentato dal Comune di Arcisate per la riforma in appello della sentenza T.A.R. Lombardia Milano n. 1109/2015 di annullamento della deliberazione del consiglio comunale n. 41 dell 8.11.2013 avente ad oggetto ridelimitazione territoriale sedi farmaceutiche, che accoglieva il ricorso originariamente promosso dalla farmacia dott.ssa la calce di arcisate (R.G. 5608/2015), il cui dispositivo si riporta di seguito: Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione terza), definitvamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie in parte e, per l effetto, in parziale riforma della decisione appellata, accoglie in parte il ricorso di primo grado, nei limiti precisati in motivazione. Dichiara compensate tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall autorità amministrativa :

- di dare atto che la motivazione integra e precisa la parte dispositiva di cui sopra, come si riporta: ( consegue in definitiva l accoglimento in parte degli appelli e, in parziale riforma della decisione appellata, l accoglimento in parte del ricorso di primo relativamente al solo motivo attinente all incompetenza del Consiglio Comunale nell adozione della delibera n. 41/2013 ; Successivamente, stante l urgenza di adottare i provvedimenti susseguenti in ottemperanza al dispositivo del Consiglio di Stato, con separata unanime favorevole votazione DELIBERA - di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI ARCISATE PROVINCIA DI VARESE PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (ai sensi dell art. 49 del T.UE.L. D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.) OGGETTO: COMUNE DI ARCISATE C/ FARMACIA DOTT.SSA ALESSANDRA LA CALCE. PRESA D'ATTO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO, SEZ III, N. 00110/2016 REG. PROV. COLL. A SEGUITO RICORSO PRESENTATO DAL COMUNE DI ARCISATE PER LA RIFORMA IN APPELLO DELLA SENTENZA T.A.R. LOMBARDIA MILANO N. 1109/2015 DI ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DELL 8.11.2013 AVENTE AD OGGETTO RIDELIMITAZIONE TERRITORIALE SEDI FARMACEUTICHE. PARERE DI REGOLARITA TECNICA In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere FAVOREVOLE Arcisate, lì 28.1.2016 IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Vania Pescarin) ======================================================================

Letto, confermato e sottoscritto IL PRESIDENTE F.to PIEROBON ANGELO IL SEGRETARIO GENERALE F.to DOTT.SSA VANIA PESCARIN CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/2000) Il sottoscritto certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, all Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (L. 69/2009 art. 32, comma 1). Contestualmente all'affissione all'albo, il presente verbale è comunicato in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell' art. 125 del D. Lgs. 267/2000. Arcisate, lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI F.to GIOVANNA VANOLI CERTIFICATO DI ESECUTIVITA (Art.134 D.Lgs.267/00) in data 28/01/2016, perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.; in data, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. senza che siano stati sollevati i rilievi Arcisate, lì IL SEGRETARIO GENERALE F.to DOTT.SSA VANIA PESCARIN E copia conforme all originale per uso amministrativo. Arcisate, lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI ( GIOVANNA VANOLI)