DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE



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Comune di Grottaminarda ( Provincia di Avellino ) Via A. De Gasperi - 83035 Grottaminarda (AV) Tel. 0825/445211 - Fax 0825/446848 P.IVA 00679980649 - Cod. Fisc. 81000450643 c.c.p. n. 14751838 SEGRETERIA GENERALE E O.I. mail: segreteria@comunedigrottaminarda.it tel./fax 0825 446848 REG. ORD. N 15 PROT.N 10460 DEL 22.09.2011 DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE IL SINDACO Premesso: che il Decreto Legislativo 03.04.2006, n 152, nell ambito delle competenze previste dall art. 198 ha disposto che i Comuni, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità stabiliscano, tra l altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni promuovendo il recupero delle stesse e di raggiungere gli obiettivi come previsti dalla vigente normativa; che il Commissario Delegato per l Emergenza Rifiuti in Campania con Ordinanza n. 500 del 30.12.2007 ha adottato il Piano Regionale dei rifiuti urbani che, tra l altro, assegna un modello di raccolta differenziata ad ogni Comune ed in particolare, al Comune di Grottaminarda, il modello di gestione denominato Porta a porta ; Considerato: che la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali ed energia costituiscono un importante obiettivo della Amministrazione comunale; Vista: la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 01.02.2011 con si impartiva alla Giunta Comunale ed ai dipendenti Uffici l indirizzo di predisporre, di concerto con la Irpiniambiente S.p.A., un piano di raccolta, da porre a base del rapporto convenzionale per il servizio da affidare alla stessa società, per imprimere una svolta qualitativa alla differenziazione, con l obiettivo tendenziale di giungere alla differenziazione totale; Vista: la deliberazione di Consiglio Comunale n 6 del 06.05.2011 con la quale veniva approvato il nuovo Regolamento Comunale per l applicazione della Tassa dei rifiuti solidi urbani; Rilevato: che il suddetto Regolamento, all art.8, opera la suddivisione nelle seguenti tre zone omogenee, nelle quali il servizio si svolge secondo modalità diverse: A) AREA URBANA, B) AREA RURALE, C) ZONA DI CARPIGNANO CENTRO; Preso atto: che la S.p.A. Irpiniambiente, con nota n. 2789 del 15/04/2011, assunta al prot. n. 4533 del 18/4/2011, ha comunicato, ai fini del perseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata suindicati, le nuove modalità di espletamento del servizio di gestione dei rifiuti e, con successiva nota prot.9985 del 15.09.2011, acquisita al protocollo di questo ente al n.10166, ha comunicato la disponibilità all avvio del nuovo servizio a far data dal 19.09.2011;

Tenuto conto: dei seguenti obiettivi minimi di raccolta differenziata che la Regione Campania si è impegnata a realizzare, in ambito regionale, così come riportato nelle Linee di Piano 2010-2013 ed in attuazione di quanto previsto dall art.11 del D.L.90/2008, convertito in legge n 123/2008 : 35% entro il 31 dicembre 2010 (art. 11 della D.L. 90/2008); 50% entro il 31 dicembre 2011 (art. 11 della D.L. 90/2008); 65% entro il 31 dicembre 2012 (art. 205 del D.lgs 152/2006). Considerato: che obiettivo dell Amministrazione Comunale è quello di migliorare ulteriormente la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e la tutela del decoro e dell igiene ambientale, intensificando altresì i servizi di vigilanza, anche con l adozione di sanzioni specifiche atte a scoraggiare e reprimere ogni comportamento che danneggi, ostacoli o renda più difficoltosa l azione di gestione dei rifiuti; che le violazioni delle norme sulla corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti influenzano negativamente l immagine della città e le sue condizioni di vivibilità e determinano rischi per la salute pubblica, aggravando peraltro la situazione igienico sanitaria; che in particolare le violazioni concernenti le disposizioni in materia di raccolta differenziata determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa con conseguenti gravi ripercussioni sugli esiti degli interventi in atto; che le attività di sensibilizzazione dei cittadini, da effettuarsi mediante adeguate ed efficaci campagne pubblicitarie, in particolare per le raccolte differenziate, così come peraltro previste dal piano per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, non possono essere disgiunte da una efficace azione di prevenzione e repressione delle violazioni delle norme nello stesso previste; il D. Lgs. n. 151 del 2005, che prevede l'obbligo, per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), di assicurare il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico, provvedendo al trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) presso i centri di raccolta comunali organizzati dai produttori, anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152; il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010, che esplicita il 'Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonchè dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature ; Viste: la legge Regionale n. 4 del 28.03.2007 e s.m.i.; la legge n.689/81 ed in particolare gli artt. 13 e 16 c.2 come modificato dall art.6 bis del D.L. n. 92/08; l art.6 del D.L. 172/2008; l art. 7 bis del D.Lgs.267/2000; l art.50 del Decreto Legislativo n.267/2000, ed avvalendosi di tali poteri per l adozione urgente dei provvedimenti suddetti; Evidenziato: inoltre, che l art.54 del Decreto Legislativo n 267 del 18.08.2000, come modificato dal D.L.23 maggio 2008 n 92, convertito con la legge n 125/2008, attribuisce ai Sindaci

maggiori poteri di ordinanza in materia di incolumità pubblica e di sicurezza urbana e che lo stesso dispone che il Sindaco intervenga nella situazioni che determinano lo scadimento della qualità urbana; Rilevata: la propria competenza e dato pertanto atto che la situazione in essere impone l adozione del potere di ordinanza da parte del Sindaco; il Regolamento Comunale relativo allo smaltimento dei r.s.u. ed assimilati e dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata; il D.Lgs.vo n. 152/06 e s.m.i.; O R D I N A 1) la raccolta differenziata per le utenze domestiche e non domestiche sarà effettuata, in rapporto alla natura del rifiuto e della ubicazione delle utenze, secondo le modalità nell allegato A; 2) le modalità di raccolta prelievo e conferimento dei rifiuti, in particolari periodi dell anno e/o per esigenze straordinarie, potranno essere assoggettate a diversa disciplina con modifica di orari, giorni e metodologia di esecuzione del servizio, in tal caso, gli utenti, preventivamente informati con avvisi pubblici, saranno tenuti a conformarsi alle nuove disposizioni; il conferimento dei r.s.u. dovrà sempre avvenire in modo differenziato per frazioni merceologiche omogenee, i rifiuti dovranno essere puliti e privi di elementi che potrebbero impedire il recupero e riciclo degli stessi, è vietato introdurre negli appositi contenitori materiali e rifiuti diversi da quelli previsti; è vietato depositare i rifiuti di qualsiasi natura al di fuori degli appositi contenitori, nei casi gli stessi risultassero pieni e/o incapaci di contenere gli involucri, in modo da impedire dispersioni dei rifiuti nell ambiente circostante; 3) è vietato ai non residenti e ai non domiciliati in abitazioni ubicate nel Comune di Grottaminarda, di usufruire del servizio di raccolta dei rifiuti; i domiciliati non residenti potranno utilizzare il servizio a condizione che siano in regola con la TARSU; è fatto salvo lo sversamento occasionale degli incarti del consumo itinerante negli appositi cestini ubicati nei luoghi di transito; 4) gli operatori commerciali su spazi ed aree pubbliche, in occasione di Fiere e di occupazioni suolo pubblico, anche a carattere saltuario e provvisorio, dovranno ripulire i luoghi da ogni rifiuto; è sempre vietato abbandonare i rifiuti sul suolo pubblico; 5) i rifiuti depositati in violazione delle modalità stabilite nella presente ordinanza non saranno prelevati ed i trasgressori saranno sanzionati come appresso indicato e contestualmente obbligati alla rimozione immediata dalla strada, col vincolo del corretto conferimento nei giorni ed ore prescritti; nel caso di inottemperanza all obbligo di rimozione dei rifiuti dal suolo pubblico, da parte dei trasgressori e/o obbligati in solido, gli stessi potranno essere prelevati dal gestore con spese a carico degli inadempienti; 6) fatta salva la segnalazione all Autorità Giudiziaria nel caso di ipotesi di reato, qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti, verranno applicate le relative sanzioni; 7) all'accertamento delle violazioni della presente Ordinanza provvedono, in primo luogo, gli organi di controllo a ciò preposti per legge; 8) con provvedimento del Sindaco possono essere conferite a dipendenti comunali ovvero a dipendenti del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, a personale appositamente formato, appartenente ad associazioni di volontariato che abbiano finalità di tutela ambientale, funzioni di prevenzione ed accertamento della violazione previste dalla presente

disposizione e dalle norme Regolamentari emanate dal Comune in materia, ivi compresi i poteri di contestazione immediata, previa identificazione dei soggetti responsabili anche tramite richiesta di esibizione di documenti, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile; le funzioni di prevenzione ed accertamento possono essere svolte dai predetti soggetti, previa verifica dell'assenza di precedenti o pendenze penali e a seguito del superamento di specifico corso di formazione professionale, nonché da società di vigilanza private appositamente incaricate dal Comune; 9) la procedura sanzionatoria amministrativa ha luogo secondo le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; l espletamento delle funzioni consequenziali agli accertamenti / contestazioni degli ispettori ambientali è di competenza del Corpo di Polizia Municipale che dovrà coordinare e impartire ai medesimi soggetti anche le direttive operative; 10) per le violazioni alla presente Ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da un minimo di Euro 25 ad un massimo di Euro 500; l autorità competente a ricevere gli scritti difensivi ed applicare i relativi provvedimenti è individuata nel dirigente dell Ufficio di Polizia Municipale; i proventi delle sanzioni verranno introitate dal Comune. D I S P O N E A. Che la presente ordinanza abbia efficacia dal 04.10.2011. B. Che i rifiuti depositati in violazione delle modalità stabilite nella presente ordinanza non saranno prelevati ed i trasgressori, contestualmente con l obbligo di rimozione immediata dalla strada, col vincolo del corretto conferimento nei giorni ed ore prescritti, saranno sanzionati come appresso indicato, fatta salva la segnalazione all Autorità Giudiziaria nel caso di ipotesi di reato, qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti: violazione mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata e il conferimento separato; mancato rispetto del calendario e dell orario di conferimento; utilizzo improprio dei contenitori, manomissione, rottura insudiciamento, affissione di manifesti e scritte; deposito rifiuti organici umidi al di fuori dei cassonetti verdi o privi dei sacchetti in materiale biodegradabile; deposito dei sacchetti con intralcio a percorsi pedonali o nei stalli di sosta per autoveicoli; improprio utilizzo della tipologia di sacchetto; sanzione SANZIONE PECUNIARIA DA 25,00 A 500,00 precisando che l importo relativo al pagamento in misura ridotta di cui all art.16 della L.689/81 e s.m.i. verrà stabilito con l adozione di successiva deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: Importo del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle Ordinanze Sindacali in materia di raccolta differenziata dei rifiuti. Applicazione art.16 L.689/81 e s.m.i. C. Che con la presente ordinanza sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni in materia sanzionatoria previste nelle ordinanze sindacali sinora emanate in materia di raccolta differenziata.

D. Che tutti i soggetti preposti per legge provvedano a fare osservare la presente ordinanza, alla vigilanza, al controllo e alla contestazione degli illeciti previsti. E. La notifica diretta al Comando di Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri di Grottaminarda, al Corpo Forestale dello Stato di Mirabella Eclano, all ASL Dipartimento di Grottaminarda, alla Irpiniambiente SpA. F. La pubblicazione all Albo Pretorio on line e la pubblicità sul sito web del Comune per la più ampia diffusione possibile. AVVERTE È vietato nell intero territorio comunale abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata. Tali violazioni, comportano l applicazione nei confronti dei trasgressori delle sanzioni previste dagli artt.255 e 256 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di Salerno, nei termini di legge. Grottaminarda 22.09.2011 IL SINDACO GIOVANNI IANNICIELLO