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Transcript:

MIA DI ALTANÚJRA Provincia di Bari REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO (Art. 14 del D.LGS 14 marzo 2013, n. 33 ) io CITTA' DI ALTAMURA 4Cdat ( Atto d `45 os' riy:!) i 7 la ",eare d Altaw S.:li MA Tr-ti Capo Sers zio Segreteria Dalt o Cmi,je t t n

PARTE PRIMA Generalità Articolo I - Oggetto 1. Il presente Regolamento, in applicazione del 13,Igs. nr. 33 del 14 marzo 2013 vertente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di infòrmazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", individua gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione, ivi comprese le procedure inerenti la pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di potere di indirizzo politico di livelli statale, regionale e locale. Articolo 2 - Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di potere di indirizzo politico locale e quindi: a) al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, agli Assessori; b) agli amministratori e ai direttori generali di istituti, enti, organismi, anche economici,ove istituiti, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina sia demandata alla competenza del consiglio comunale o del sindaco; e) ai componenti del consiglio di amministrazione, agli amministratori delegati e direttori generali delle società, ove istituite, al. cui capitale il comune concorra per un qualunque importo, nelle varie forme di intervento o di partecipazione la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di 'nomina sia demandata alla competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco. Articolo 3 - Dichiarazione iniziale I. Il Sindaco, i Consiglieri Comunali e i componenti della Giunta Municipale entro tre mesi dalla rispettiva proclamazione e convalida presentano, presso la Segreteria Generale, una dichiarazione di cui all'art. 2 della Légge 5 luglio 1982 nr. 441, utilizzando l'apposito schema allegato al presente Regolamento (A LL. 1) e indicante: - i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di Sindaco di società; _

2. La dichiarazione contiene la formula conclusiva "Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero" ed è datata e sottoscritta dal dichiarante. 3. Unitamente alla Dichiarazione Iniziale è trasmessa copia dell'ultima dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF. 4. Nel casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il dichiarante sottoscrive apposita attestazione relativa a tale circostanza. Articolo 4 - Dichiarazione relativa al coniuge e figli Gli adempimenti indicati all'articolo precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il 2 grado di parentela, se gli stessi vi consentono. Il mancato consenso dovrà essere evidenziato dall'interessato nella sua dichiarazione patrimoniale. Articolo 5 - Dichiarazioni annuali Per eli anni successivi a quello in cui è stata resa la dichiarazione iniziale, i soggetti interessati entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, sono tenuti a depositare, presso la Segreteria Generale, un'attestazione utilizzando l'apposito schema allegato al presente Regolamento (ALL. 2) concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui all'art. 3 intervenute nell'anno precedente, e copia della dichiarazione dei redditi. Gli adempimenti annuali innanzi indicati vanno resi anche dal coniuge non separato, nonché dai figli e dai parenti entro il 2 grado di parentela del soggetto interessato, qualora consenziente. Il mancato consenso dovrà essere evidenziato dall'interessato nella dichiarazione patrimoniale annuale.

Articolo 6 - Cessazione del mandato 1. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, per scadenza di mandato o per qualsiasi altra causa, i soggetti interessati presentano la dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopò Pubna attestazione. 2. In ogni caso, entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine di presentazione, gli stessi soggetti presentano copia della dichiarazione dei redditi presentata ai fini IRPEF. 3. In caso di rielezione o ulteriore nomina o designazione, si applicano le norme di cui all'art. 5. Articolo 7 - Procedimento Fermo restando l'obbligo della dichiarazione esclusivamente in capo ai soggetti interessati, l'ufficio Segreteria almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini e al sol fine di agevolare l'osservanza degli obblighi di denuncia, pubblicherà apposito avviso nella competente Sezione del sito web dell'ente. Contestualmente verranno resi disponibili i moduli di dichiarazione. Articolo 8 - Pubblicità della situazione patrimoniale e la trasparenza Le dichiarazioni iniziali annuali e di fine mandato, ivi comprese le dichiarazioni del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il 2 grado ove consenzienti, saranno pubblicate entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e vi rimarranno fino alla cessazione dell'incarico o del mandato; decorso il termine di pubblicazione le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non saranno trasferiti nella sezione archivio. Articolo 9 - Sanzioni La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo nr. 14 Dlgs. 33/2013, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell' assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'amministrazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente". - 4 -

Per incompleta comunicazione si intende la presentazione di una dichiarazione non completa in tutte le sue parti priva di firma o mancante totalmente o parzialmente degli allegati richiesti. Articolo 10 - Procedura 1. La sanzione sarà irrogata dal Segretario Generale al termine della procedura prevista ai commi successivi. 2. Entro 15 giorni dalla scadenza dei termini come innanzi indicati, il Segretario Generale provvederà al controllo delle dichiarazioni pervenute verificando la completezza forniale delle singole dichiarazioni e la presenza della documentazione prevista a corredo. 3. Il Segretario Generale disporrà la tempestiva pubblicazione delle dichiarazioni complete sul sito Internet del Comune nella Sezione "Amministrazione Trasparente"; 4. Nei confronti dei soggetti che alla data stabilita non abbiano presentato la prevista dichiarazione, il Segretario Generale provvederà ad emettere apposita diffida ad adempiere assegnando 15 giorni per E adempimento; uguale termine sarà assegnato per la integrazione delle dichiarazioni parziali e/o incomplete. 5. Decorso invano il suddetto termine, il Segretario Generale, constatata l'oniessa o parziale presentazione della dichiarazione, provvederà ad emettere "verbale di constatazione" con la conseguente irrogazione della sanzione nei limiti previsti dalla Legge, assegnando un termine di 60 gg. dalla notifica del verbale. 6. In caso di mancato pagamento, nel termine assegnato, il Segretario Generale provvederà, ai sensi dell' art. 17 della Legge 689/91. a trasmettere apposito rapporto al Prefetto di Bari per l'emanazione dell' ordinanza di ingiunzione. 7. Il provvedimento di irrogazione delle sanzioni sarà pubblicato sul sito Internet comunale - Sezione "Amministrazione Trasparente'. Sottosezione -Sanzioni per mancata comunicazione dei dati".