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LE FASI DELLA MEDIAZIONE Tesista: Rigon Mattia Guigno 2014 Ente Formatore: I.CO.TE.A.C.A.T. Srl 1

INDICE 1. INTRODUZIONE..Pag. 3 2. MATERIE OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE..Pag. 3 3. AGEVOLAZIONI FISCALI. Pag. 4 4. SEDE DELLA MEDIAZIONE.Pag. 5 5. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE..Pag. 5 6. PROFILO DEONTOLOGICO DEL MEDIATORE...Pag. 9 7. BIBLIOGRAFIA Pag. 10 2

1. INTRODUZIONE La mediazione è un complesso procedimento/metodologia che mira a trovare una soluzione alle sempre più numerose liti in ambito civile e commerciale che insorgono nella vita quotidiana. Proprio per questo motivo, dietro obbligo della Comunità Europea, in Italia, è diventato obbligatoria una attività di mediazione per tentare una conciliazione tra le parti. 2. MATERIE OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE Il tentativo di mediazione risulta obbligatorio in materia di: condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. E stato invece estromessa la mediazione nella responsabilità da sinistri stradali. Oltre alle materie d obbligo del procedimento della mediazione, nella nuova formulazione dell art. 5, comma 2, Dlgs 28/2010 viene affidato un ruolo anche al giudice il quale potrà ordinare che le parti siano coinvolte in tale procedimento di mediazione. Tale facoltà del giudice può essere ordinata in qualunque momento ( prima dell udienza di precisazione delle conclusioni ed anche in sede di giudizio di appello) valutata la natura della causa, lo stato dell istruzione e il comportamento delle parti. Lo svolgimento della mediazione diventa quindi condizione di procedibilità della domanda. In un processo già avviato, si parla di CONCILIAZIONE DELEGATA nel caso di imposizione della mediazione da parte del giudice. Egli può affidare al consulente tecnico d ufficio il compito di tentare la conciliazione delle parti.tale conciliazione 3

delegata al CTU è però limitata alle situazioni in cui è richiesto CTU o una consulenza tecnica preventiva e comunque non sono coinvolti organismi di mediazione accreditati. Una obbligatorietà della mediazione dunque che si sdoppia su due binari: il primo che corre sempre lungo l obbligo ex lege (e quindi necessariamente ristretto solo ad alcune materie ed anche limitato nel tempo per una fase di sperimentazione) e, l altro, che si affida alla valutazione discrezionale del giudice (e che per questo non richiede limitazioni di contenuto nell individuazione delle controversie né richiede sperimentazione in quanto viene inserito strutturalmente nei poteri istruttori del giudice). 3. AGEVOLAZIONI FISCALI I vantaggi sono tre in sostanza: 1) Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.in caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d imposta è ridotto della metà. 2) La mediazione è gratuita per i soggetti che avrebbero beneficiato del gratuito patrocinio nel giudizio in tribunale (soggetti meno abbienti):quando la mediazione è condizione di procedibilità ex lege della domanda giudiziale (nei casi previsti dall articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010) ovvero quando la mediazione è disposta 4

dal giudice. A tal fine, la parte deve depositare presso l organismo dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, la cui firma può essere autenticata dal mediatore. 3) Zero spesa in caso di mancato accordo. Quando il primo incontro di programmazione tra le parti e il mediatore si conclude con un mancato accordo, non è dovuto alcun compenso per l organismo di mediazione. Tale compenso è da intendersi quello del mediatore. Sono tuttavia da corrispondere quelle spese di avvio del procedimento come precisato dalla Circolare 27 novembre 2013. 4. SEDE DELLA MEDIAZIONE La mediazione inteso come incontro del mediatore con le parti può essere svolta: - Nel proprio studio professionale; - Nelle stanze apposite messe a disposizione dal Presidente del Tribunale nel caso degli avvocati; - Nelle stanze apposite messe a disposizione dai vari consigli degli Ordini Professionali. E vietato che l organismo di mediazione abbia sede presso un qualche studio professionale e che lo studio professionale abbia sede presso l organismo di mediazione. 5. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE Nel caso in cui un soggetto (l attore) si rivolga ad un avvocato per la tutela dei propri interessi prima ancora di scegliere la mediazione (come di consueto si usa fare, magari perchè non conoscente di tale forma di conciliazione o perché non voglia farne uso), l avvocato ha l obbligo di informare prima dell atto di conferimento dell incarico di tale possibilità per forma scritta e delle relative agevolazioni fiscali (ed il relativo 5

documento compilato da avvocato e cliente è da allegare all atto introduttivo dell eventuale giudizio). Nel caso in cui manchi tale documento, il Contratto tra avvocato e soggetto è annullabile. Il giudice nel corso del giudizio dovrà verificare d ufficio la mancata allegazione del documento e informare la parte della facoltà di chiedere la mediazione, ordinando la produzione a carico del difensore dell informativa sottoscritta, non potendo certo ritenersi sufficiente l avvertimento al difensore presente in udienza. Tutti gli avvocati sono mediatori di diritto. E da escludere però che gli avvocati possano esercitare la funzione di mediatore al di fuori di un organismo di mediazione sia perché ai mediatori è divieto di percepire compensi direttamente dalle parti sia perché tutte le mediazioni devono essere svolte in capo ad un organismo di mediazione. Nel caso in cui il soggetto non voglia avvalersi di un avvocato, è necessario che l attore (colui che cita in giudizio) faccia richiesta presso un organismo di mediazione iscritti in un registro presso il Ministero della Giustizia. Nella domanda di mediazione devono essere indicate le parti (attore e convenuto), l oggetto e le ragioni della pretesa. Tale domanda non vincola la parte convenuta, che può scegliere della facoltà di presentarsi o meno. Per quanto riguarda la difesa tecnica, essa non è contemplata nel provvedimento legislativo in esame. L accesso agli organismi di mediazione è libero anche senza l assistenza di un avvocato, pur se è prudente immaginare che nella maggior parte dei casi sia le parti che il mediatore stesso hanno l interesse all assistenza di un legale. La presenza ed assistenza di un avvocato è obbligatoria esclusivamente nel caso di mediazione obbligatoria (compresa quella imposta dal giudice) ma non anche nelle ipotesi di mediazione facoltativa. Nel caso di mediazione obbligatoria, la presenza dell avvocato deve avvenire sino al termine del processo di 6

mediazione. Rimane la possibilità nell ambito della mediazione facoltativa delle parti, di ricorrere all assistenza di un avvocato anche durante la procedura di mediazione. L inizio del procedimento è il momento del deposito dell istanza presso un organismo di mediazione. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda e che per determinare il momento della presentazione della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione. Come da obbligo imposto, la mediazione deve durare al massimo tre mesi. L organismo procede quindi con la richiesta nominando un mediatore e comunicando all altra parte l istanza. E indispensabile verificare prima dell apertura della mediazione verificare il possesso delle parti dei poteri necessari per chiudere la controversia. Solitamente è la segreteria dell organismo di mediazione che svolge tale compito ma anche da parte del mediatore attento alla questione. Nel caso in cui manchi il potere di decidere di una parte, il mediatore deve sospendere l incontro affinchè tale parte entri in possesso di tale potere. E fissato quindi un primo incontro di programmazione con un mediatore e le parti entro 15 giorni dal deposito dell istanza. Durante l incontro preliminare di programmazione il mediatore sente entrambi le parti, sia insieme che separatamente. Se le parti ne fanno richiesta (o anche per volontà del mediatore senza specifica richiesta), il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. Anche durante l incontro, una delle due parti può decidere di assentarsi dalla riunione. Al termine del primo incontro si possono riscontrare le seguenti situazioni: Le parti decidono di concludere subito la mediazione con un accordo (ed il mediatore redige un verbale che, alle condizioni di legge, costituisce titolo esecutivo se omologato dal Presidente del Tribunale). 7

Le parti decidono di proseguire la mediazione. Se le parti ne fanno richiesta, il mediatore può anche formulare una proposta di conciliazione che deve essere comunicata per iscritto alle parti ( e da questi firmata). O subito o entro al massimo 7 giorni dalla proposta le parti la possono rifiutare o accettare. Le parti decidono, in caso di mancato accordo, di terminare la procedura di mediazione e andare in giudizio (senza pagare le indennità della mediazione). Al mediatore non resta che redigere un verbale che attesta l esito della procedura (andata a mal fine) che deve essere firmato da entrambi le parti e dal mediatore ed informarle sulle conseguenze del successivo giudizio. Il giudice infatti potrà prendere provvedimenti nei confronti della parte che ha rifiutato la proposta di conciliazione O subito o entro 7 giorni dalla proposta le parti possono rifiutare o accettare. Il giudice infatti potrà prendere provvedimenti nei confronti della parte che ha rifiutato la proposta di conciliazione. Se il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde al contenuto della proposta, il giudice può: - Escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta; - La condanna al rimborso delle spese sostenute comprese quelle di mediazione e al versamento di un ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto. Anche nel caso che il provvedimento non corrisponda alla proposta, il giudice può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice relative alla mediazione. 6. PROFILO DEONTOLOGICO DEL MEDIATORE Di fondamentale importanza è la capacità del mediatore di essere imparziale e di sapere conciliare le parti. E vietato al mediatore percepire compensi direttamente 8

dalle parti e vietato inoltre spifferare quanto emerso dalla riunione a persone terze e comunicare notizie riferite da ciascuna parte all altra parte durante l incontro del mediatore con ciasuna parte singolarmente. 9

7. BIBLIOGRAFIA Dispense I.CO.TE.A.C.A.T. Srl: Servizi concernenti le Norme in Materia di Sicurezza e Mediazione delle Controversie. La mediazione civile e commerciale, sito internet del Ministero della Giustizia. Mediazione Civile: la circolare sulle norme introdotte dal D.L. 98/2013, sito internet di Diritto 24, Il Sole 24 ore 1. 1 Lorenza Morello, Giurista d Impresa. 10