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CONVENZIONE PER IL TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO E PER UNA COLLABORAZIONE SUL PIANO CULTURALE, SCIENTIFICO E FORMATIVO TRA L'Azienda Ospedaliero-Universitaria con sede a Cagliari in Via Ospedale n. 54, C.F. e partita IVA n. 03108560925 d'ora in poi denominata "Azienda", rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giorgio Sorrentino, nato a Cagliari il 22/04/1955, residente per la sua carica presso la sede legale dell'azienda, E La Scuola ISIPSE - Scuola di Psicoterapia in psicologia psicoanalitica del Sé e psicoanalisi relazionale- con sede in Roma Via Tacito n.7,c.f. 08600691003, d'ora in poi denominata Scuola, nella persona della Dott.ssa Mariangela Tempestini, quale suo rappresentante legale, nata a Roma il 19/04/1946, e residente per la carica in Roma Via Tacito n.7 PREMESSO CHE La Scuola, è stata formalmente riconosciuta con D.M. 2/11/2005 prot. n. 3702 dal Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica come idonea ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia; - l'art. 3 - comma 1 - della Legge 56/89, dispone che: "l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia"; - l'art. 8 del DM 11/12/1998 n. 509, stabilisce che i Corsi per la preparazione alla professione di psicoterapeuta hanno durata almeno quadriennale ed il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione è determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio, da effettuarsi in strutture o servizi pubblici e privati nei quali l'allievo possa confrontare ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; - l obiettivo dei tirocini è il confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell utenza e di acquisire esperienze di diagnostica e di intervento in situazioni di emergenza. VISTI - la deliberazione del Direttore Generale dell Azienda che istituisce il regolamento di tirocinio di formazione ed orientamento professionale; - il D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 in materia di sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e del Regolamento della ASL approvato con delibera n. 709 del 06.06.2008; - il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, Codice in materia di protezione dei dati personali.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 L'Azienda si impegna ad accogliere, su proposta del Rappresentante Legale della Scuola, Dott.ssa Mariangela Tempestini ed in accordo con il Direttore Dott. Bernardo Carpiniello Responsabile dell U.O.C. di Psichiatria, fino a n.1 allievo in tirocinio di formazione ed orientamento per la specializzazione in psicoterapia, per un totale di 200 ore di tirocinio annuali da attuarsi con frequenza settimanale. La Scuola è tenuta a comunicare il nominativo del tirocinante che dovrà compilare la documentazione richiesta e indicare la struttura dell'azienda presso cui svolgere il tirocinio. Art. 2 Il Direttore della Azienda Ospedaliero-Universitaria, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dei singoli specializzandi, dispone, sulla base della attestazione di disponibilità fatta dal Dirigente del Dipartimento o Servizio interessato, l ammissione degli stessi, e indica la struttura presso la quale verrà svolta la frequenza, la data di inizio e la durata della stessa. La certificazione della frequenza sarà rilasciata dalla Azienda, previa attestazione del Tutor assegnato e del Responsabile, ove è stata svolta la frequenza. La certificazione riporterà il numero di ore di tirocinio svolte e un giudizio sintetico sulle modalità del suo svolgimento. Art. 3 Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera D della citata legge 24.06.1997, n. 196, non costituisce rapporto di lavoro. I tirocinanti non potranno essere utilizzati in sostituzione del personale. Art. 4 L'attività di tirocinio formativo e di orientamento verrà svolta sotto la supervisione e il coordinamento di un Tutor, individuato dal responsabile dell Azienda ove i tirocinanti saranno inseriti. Nell azienda nella quale viene svolta attività di psicoterapia, sono presenti psicoterapeuti che svolgono la funzione di tutor per i tirocinanti, così come espressamente previsto dalla circolare MIUR, prot. N. 2563 del 29.5.2008; Per ogni tirocinante il Tutor deve predisporre un progetto formativo e di orientamento contenente: - nominativo del tirocinante - nominativo della Scuola da cui proviene - nominativi del Tutor e del responsabile della Azienda - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in Azienda, la/e strutture aziendali (presidi, servizi, uffici) presso cui viene svolto il tirocinio. - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL (ove previsto) per la Responsabilità Civile nonché per infortuni con Compagnie del settore.

Art. 5 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a: - firmare la sua presenza; - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - osservare le norme disciplinari previste per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale; - osservare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs n. 81/2008; - mantenere la necessaria, rigorosa riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni, conoscenze in merito a processi e fatti, acquisiti, anche occasionalmente, durante lo svolgimento del tirocinio (legge n. 196/2003 privacy); - osservare tutte le norme comportamentali previste dal regolamento aziendale relativo alla gestione dell'istituto della frequenza. Art. 6 La stipulazione della convenzione comporta la necessità di trattare dati sensibili, pertanto la Scuola nomina il Dott. Giuseppe Di Leone quale Responsabile all adempimento di tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento di dati sensibili. Art. 7 L'Azienda è sollevata da qualsiasi onere economico e da ogni responsabilità connessi allo svolgimento del tirocinio. La Scuola si fa carico degli oneri relativi alle coperture assicurative contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile contro terzi dei tirocinanti. Ove previsto dalla legislazione, la Scuola attiva il rapporto assicurativo con l'inail.

Art. 8 Prima dell avvio dello stage è fatto obbligo al Promotore Scuola ISIPSE di provvedere direttamente a sua cura e spese alla effettuazione delle visite mediche previste dall Art. 41 del D.Lgs 81 attestanti l'idoneità alla mansione sulla base dei rischi specifici, dandone comunicazione scritta alla azienda Ospitante. Sono altresì a carico del Promotore Scuola ISIPSE, gli adempimenti di cui all Art 37 del medesimo D.lgs. 81/2008 escluso gli adempimenti di cui all art. 37 comma 5 che saranno a carico dell Azienda attraverso addestramento sull uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività previste dal progetto formativo e necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Il tirocinante dovrà essere provvisto di apposita divisa e dei dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento dell'attività. L Azienda si impegna ad osservare nei confronti dei tirocinanti, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge. Il Promotore Scuola ISIPSE si impegna a fornire copia di una dichiarazione sottoscritta dall allievo con la quale si impegna a: svolgere le attività previste dal progetto formativo; seguire le indicazioni del tutor; rispettare le norme organizzative in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti, in applicazione di quanto stabilito dall art. 20 del D. Lgs 81/2008; Art. 9 La Scuola si impegna, in accordo con la Struttura ove è/sono inserito/i il/i tirocinante/i, a garantire: - Supervisione clinica dei casi seguiti dai tirocinanti presso la Struttura ospitante da parte dei Supervisori della Scuola; - n.1 iscrizione gratuita a operatori del Dipartimento di Salute Mentale, a corsi di formazione, seminari, convegni, organizzati dalla Scuola, previo invio del calendario delle proposte formative dell anno; Art. 10 La presente convenzione didattica, richiesta in triplice copia, ha durata biennale Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi con raccomandata A/R.

Art. 11 Si stabilisce tra le parti che ogni modifica alla presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata e introdotta all inizio dell anno accademico successivo. Art. 12 Il mancato rispetto di uno degli articoli previsti dalla presente convenzione può costituire motivo di recesso della stessa. Art.13 Per ogni controversia che dovesse eventualmente insorgere dall interpretazione e/o esecuzione di quanto previsto dalla Convenzione è competente, in via esclusiva, il Foro di Cagliari Roma21/02/2018 Il Legale Rappresentante della Scuola Dott.ssa Mariangela Tempestini Azienda Ospedaliero-Universitaria Il Direttore Generale Dott. Giorgio Sorrentino