Art. 1 - Oggetto del Regolamento

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Transcript:

Regolamento provinciale per l applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio Allegato alla DCP n. 16 del 27/02/2015 Indice generale Art. 1 - Oggetto del Regolamento...1 Art. 2 - Oggetto del canone...1 Art. 3 - Soggetto passivo...1 Art. 4 - Determinazione del canone non ricognitorio...2 Art. 5 - Dichiarazioni e pagamento del canone...2 Art. 6 Convenzioni speciali...2 Art. 7 - Accertamento, sanzioni e interessi...3 Art. 8 - Riscossione coattiva...3 Art. 9 - Rimborsi...3 Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali...4 ALLEGATO 1...5 ALLEGATO 2...6 Art. 1 - Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta alle province dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada). Art. 2 - Oggetto del canone 1. Le occupazioni permanenti delle strade, e loro pertinenze, della Provincia di Biella descritte nell'allegato 1 sono soggette a canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali la Provincia di Biella esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione/autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all anno, che comportino o meno l esistenza di manufatti o impianti.si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all anno; esse non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Art. 3 - Soggetto passivo 1. II canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in ogni caso, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. In presenza di una pluralità di occupanti, gli stessi sono obbligati in solido.

Art. 4 - Determinazione del canone non ricognitorio 1. Il canone non ricognitorio è dovuto alla Provincia di Biella per ciascun anno solare o frazione di anno calcolato in dodicesimi di durata dell'occupazione. 2. La consistenza da assoggettare a canone non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, in metri lineari, con arrotondamento all'unità. 3. Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere si applicano le norme di cui al "regolamento per l applicazione del Canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) e del Corrispettivo per l installazione di impianti pubblicitari" vigente. 4. Le tariffe sono aggiornate annualmente con decreto del Presidente della Provincia, da adottarsi entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancato aggiornamento si applicano le tariffe fissate per l anno precedente aggiornate con l'indice ISTAT rilevato al 31/12 dell'anno precedente. 5. Il canone non ricognitorio esclude l'applicazione del "Canone per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche" (C.O.S.A.P.) per l'occupazione permanente. Art. 5 - Dichiarazioni e pagamento del canone 1. Per l anno in cui l occupazione ha inizio, il concessionario è tenuto a presentare, all'atto della domanda della concessione di occupazione, da rendersi contestualmente all'istanza di cui all'art. 3 del "regolamento per l applicazione del Canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) e del Corrispettivo per l installazione di impianti pubblicitari" vigente, una dichiarazione attestante le quantità di occupazione assoggettabili al canone. 2. L'importo del canone viene riportato nel provvedimento abilitante come previsto dall'art. 67 del regolamento di attuazione del codice della strada (D. lgs. n. 395/92) 3. Per le annualità successive, entro il 30 settembre di ogni anno il concessionario deve presentare dichiarazione attestante le quantità di occupazione assoggettabili al canone, se variate rispetto all anno precedente. Tale dichiarazione, acquisita agli atti dell'ente, costituisce integrazione al provvedimento abilitante originario, fino all'eventuale accertamento. 4. Per l anno in cui l occupazione ha inizio, il concessionario dovrà presentare attestato di pagamento del canone, sulla base di quanto comunicato dall' Ufficio competente per ottenere il, -rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.il canone è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone annuo. 5. Per le annualità successive ii pagamento del canone deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. 6. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione l obbligo del pagamento del canone decorre dal 1 gennaio dell anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data di inizio dell'occupazione risulti diversamente determinata. 7. II pagamento è effettuato con le modalità di cui al "regolamento per l applicazione del Canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) e del

Corrispettivo per l installazione di impianti pubblicitari" vigente. 8. E dovuto, oltre il canone di cui al comma 1, un contributo una tantum per le spese di costruzione delle gallerie, pari al 50% delle spese medesime qualora la Provincia di Biella provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti. 9. La Provincia di Biella ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti. 10. E tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad esempio manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo. Art. 6 Convenzioni speciali 1. Su richiesta o su iniziativa della Provincia di Biella - potranno essere stipulate con i soggetti interessati convenzioni speciali in conformità con le norme contenute nel presente regolamento, disciplinanti i provvedimenti per la posa di tubazioni e impianti di qualsiasi genere sul demanio stradale, nonché le interferenze delle infrastrutture stradali con tali servizi. 2. Tali convenzioni prevederanno gli importi dei canoni non ricognitori.-in tale ambito potranno inoltre essere previste apposite garanzie a favore della Provincia di Biella (cauzioni o fideiussioni) di carattere generale. Art. 7 - Accertamento, sanzioni e interessi 1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica l'art. 52 del "regolamento per l applicazione del Canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) e del Corrispettivo per l installazione di impianti pubblicitari" vigente. Art. 8 - Riscossione coattiva 1. La riscossione coattiva del canone non ricognitorio si effettua secondo quanto disposto nel regolamento Generale delle Entrate approvato con DGP 64 del 29/09/2008. 2. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente. Art. 9 - Rimborsi 1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

2. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali 1. Per l anno 2014 la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, del presente Regolamento, relativa alle infrastruttuare in essere, deve essere presentata agli uffici provinciali entro il 30 giugno 2015. 2. Sulla base della dichiarazione fornita, l'ente provvederà all'integrazione dei provvedimenti abilitanti originari, tramite apposito atto formale ricognitorio, salvi gli eventuali accertamenti. 3. Il pagamento del canone dovuto per gli anni 2014 e 2015, per le occupazioni già in essere all entrata in vigore del presente Regolamento, deve essere effettuato in unica soluzione entro il 30 settembre 2015. 4. Per gli anni 2014 e 2015 gli importi già versati qua--le canone C.O.S.A.P. verranno portati in detrazione rispetto al canone non ricognitorio dovuto. Per gli anni successivi dovrà essere versato il solo canone non ricognitorio. 5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al "regolamento per l applicazione del Canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) e del Corrispettivo per l installazione di impianti pubblicitari" vigente, nonchè le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata. 6. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1 gennaio 2014, ivi compresa la debenza del canone concessorio.

ALLEGATO 1 TIPOLOGIE SOGGETTE A CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO 1. Occupazioni realizzate per I erogazione di servizi pubblici, anche in regime di concessione amministrativa: 1.1. condutture sotterranee idriche, per Ia distribuzione di gas dell'energia elettrica e/o reti di telecomunicazioni, teleriscaldamento, intercapedini, manufatti e simili, condutture aeree elettriche, telefoniche e telegrafiche coi relativi sostegni o pali in qualsiasi materiale; 1.2. pozzetti, cabine telefoniche od elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico; 1.3. sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche o per telecomunicazioni, in legno, metallo o qualsiasi altro materiale;

ALLEGATO 2 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA La tariffa (T) da applicare è determinata secondo la seguente formula: Dove: T= Tr x k1 x k2 Tariffa di riferimento (Tr) è aggiornata con Decreto del Presidente della Provincia. La tariffa di riferimento sarà aggiornata annualmente, in misura pari alla variazione accertata dall Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) dell ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento. Parametro economico (k1): E costituito dal coefficiente applicabile alle singole tipologie occupazionali in relazione al vantaggio economico che al titolare ne deriva sulla base del numero di utenti serviti nella provincia di Biella: 1. Fino a 1.000 utenti k1 = 1,0 2. Da 1.001 a 10.000 utenti k1 = 1,2 3. Oltre 10.000 utemti k1 = 1,5 Parametro di interferenza (k2): E costituito dal coefficiente determinato in relazione al grado di interferenza sull'eserczio della viabilità e/o su ogni altro servizio pubblico secondo il seguente elenco: Tipo di occupazione: 1. con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi non interrati non determinanti sensibile interferenza con l'esercizio della viabilità k2= 1,0 2. con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi non interrati determinanti sensibile interferenza con l'esercizio della viabilità k2= 1,2 3. con allocazione di infrastrutture interrate mediante condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, acqua termica, fognatura, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, conduttore e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche, fibre ottiche e ogni altro impianto pari a un diametro geometrico: inferiore a 100 cm k2 = 1,0 superiore a 100 cm: k2 = 1,2 La tariffa applicabile (T) è dunque costituita dall applicazione dei parametri sopra descritti alla tariffa di riferimento determinata per tipologia di occupazione dal Presidente della Provincia secondo la seguente formula: T = Tr x k1 x k2

Valore occupazione e unità di misura Il valore (V) viene attribuito con riferimento all'occupazione prevista dal Decreto del Presidente della Provincia, in base all unità di misura espressa in metri lineari. Qualora la tipologia di occupazione in esame non risulti direttamente rilevabile tra quelle elencate nella classificazione di cui all allegato 1), si deve procedere all attribuzione della tipologia di cui al citato allegato avente caratteristiche quanto più prossime o similari, a quella di occupazione. Canone di concessione non ricognitorio (CCNR) E costituito dal prodotto fra la tariffa (T) applicabile come sopra determinata e il valore dell occupazione: CCNR = (T x V)