STATUTO DELL ISTITUTO INTERNAZIONALE JACQUES MARITAIN * Art. 1 È costituita l associazione culturale denominata Istituto Internazionale Jacques Maritain, con sede sociale a Roma. Art. 2 L Istituto non persegue fini di lucro ed ha i seguenti scopi: a) studiare e diffondere il pensiero di Jacques Maritain; b) promuovere ricerche e studi sui problemi dell uomo, della cultura e della società, alla luce del pensiero e delle opere di Jacques Maritain; c) svolgere azione culturale e sociale conseguente ai risultati delle sue ricerche; d) organizzare e promuovere iniziative di formazione rivolte in particolare anche al personale della scuola, della pubblica amministrazione, delle imprese e del terzo settore sulla base delle ricerche svolte; e) costituire nell ambito della sua organizzazione un centro di documentazione sull opera di Jacques Maritain ; f) promuovere la cooperazione con altre istituzioni che abbiano finalità analoghe. Art. 3 Agli effetti di un più efficace raggiungimento degli scopi statutari, l Istituto può: a) costituire al suo interno sezioni specializzate che perseguano gli obiettivi dell Istituto in settori di attività o in ambiti geografici specificamente individuati; b) promuovere e deliberare la costituzione di Associazioni nazionali e regionali o riconoscere allo stesso titolo associazioni già esistenti; c) ammettere come Associazioni collaboratrici istituzioni i cui scopi siano analoghi a quelli dell Istituto. Associazioni nazionali e regionali e Associazioni collaboratrici si dotano di statuti che prevedono poteri di deliberazione e di gestione autonomi, svolgendo la propria attività nel quadro degli indirizzi generali dell Istituto; esse costituiscono pertanto soggetti giuridicamente autonomi e in nessun caso l Istituto può essere ritenuto responsabile per loro atti o disposizioni. L Istituto può decidere l esclusione delle Associazioni di cui ai punti b) e c) in caso operino in contrasto con gli scopi ovvero con gli indirizzi e interessi generali dello stesso. Art. 4 L Istituto si compone di Soci suddivisi nelle seguenti categorie: 1) Soci ordinari; 2) Soci collaboratori; 3) Soci benemeriti. Art. 5 Le persone fisiche che sono intervenute alla Assemblea costitutiva tenutasi i giorni 6 e 7 aprile 1974 a Gallarate sono soci fondatori. * Approvato dall Assemblea Generale del 2.3.2006 Segretariato Generale Via Torino, 125/A 00184 Roma Ente giuridicamente riconosciuto Tel. +39 06 48 74 336 - Fax +39 06 48 25 188 (G.U. n.69 del 23 3 1992) segreteria@istitutomaritain.org - www.istitutomaritain.org Cod. Fiscale 0438560585
2 Essi sono elettori ed eleggibili a tutte le cariche sociali. Partecipano alla vita dell Istituto in qualità di Soci ordinari. Art. 6 I Soci ordinari sono nominati tra i Soci collaboratori dalla Assemblea Generale dell Istituto e la compongono. Il numero dei soci ordinari è illimitato. I Presidenti delle Associazioni nazionali e regionali dell Istituto godono, per la durata del loro mandato, dei diritti e privilegi dei Soci ordinari e possono partecipare con voto deliberativo alla Assemblea Generale anche a mezzo di un rappresentante designato tra i membri del Comitato direttivo della Associazione. Art. 7 I Soci collaboratori sono persone fisiche che condividono le finalità dell Istituto, o associazioni, di nazionalità italiana o straniera, che abbiano scopi analoghi a quelli dell Istituto. I predetti partecipano alle attività culturali dell Istituto ma non godono dell elettorato attivo. Nella categoria dei Soci collaboratori e delle Associazioni collaboratrici sono ammessi coloro che avanzano domanda al Presidente dell Istituto che, sentito il parere del Segretario Generale, la sottomette alla approvazione dell Assemblea. I Soci collaboratori possono diventare Soci ordinari su proposta di cooptazione avanzata da uno o più soci ordinari e con voto favorevole dell Assemblea espresso dalla maggioranza dei due terzi dei votanti. Le Associazioni collaboratrici possono passare alla categoria delle Associazioni nazionali o regionali su proposta del Consiglio di Amministrazione e con il voto favorevole della Assemblea espresso dalla maggioranza dei due terzi dei votanti. I Presidenti delle Associazioni collaboratrici possono partecipare all Assemblea Generale con voto consultivo. I Vice Presidenti, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico che non siano già soci dell Istituto, divengono Soci collaboratori. Il numero dei Soci collaboratori e delle Associazioni collaboratrici è illimitato. Art. 8 Sono Soci benemeriti le persone fisiche o gli enti, italiani o stranieri, che contribuiscono in misura considerevole alla vita ed allo sviluppo dell Istituto mediante lasciti, donazioni ed apporti di vario genere. Su proposta del Presidente e del Segretario Generale l Assemblea delibera sull ammissione dei Soci benemeriti. I Soci benemeriti sono equiparati di diritto ai Soci collaboratori. Art. 9 La qualifica di socio non è trasmissibile. Il socio non ha diritti né per sé né per i suoi aventi causa sul patrimonio dell Istituto. La rinuncia allo status di socio avviene per iscritto e va inoltrata al Presidente dell Istituto per la successiva presa d atto da parte dell Assemblea.
3 L esclusione del socio per inadempienza degli obblighi statutari ovvero per manifesto e constatato disinteresse è decisa dalla Assemblea a maggioranza dei due terzi dei votanti su proposta del Consiglio di Amministrazione. Art. 10 Il Comitato d onore dell Istituto è costituito da personalità del mondo religioso, politico, scientifico, accademico, letterario e artistico invitate dall Assemblea a farne parte su proposta del Presidente. Art. 11 Il patrimonio dell Istituto è costituito: a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell Istituto; b) da contribuzioni, donazioni, lasciti, sovvenzioni elargiti da parte di persone fisiche o enti; c) da eventuali eccedenze del bilancio annuale destinate espressamente all incremento del patrimonio. In caso di cessazione o scioglimento dell Istituto, il patrimonio, depurato da eventuali esposizioni debitorie, sarà devoluto, per la sua parte attiva, a favore di altre associazioni o enti che abbiano scopi culturali affini. L atto di devoluzione spetta all Assemblea Generale su proposta del Presidente o del Segretario Generale. Art. 12 Per il raggiungimento dei propri scopi l Istituto dispone: a) di contributi concessi dallo Stato o dagli Enti locali; b) delle quote sociali annuali; c) dei contributi straordinari dei Soci; d) di sovvenzioni, lasciti, donazioni ed ogni altra saltuaria contribuzione, elargiti da privati o Enti ed organismi pubblici o privati, italiani, stranieri e internazionali; e) dei proventi derivanti da eventuali iniziative promosse dall Istituto; f) delle rendite del patrimonio. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È espressamente vietata la distribuzione a chiunque, anche ai soci e agli amministratori, dei proventi o degli utili derivanti dalle attività dell Istituto, degli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Art. 13 Sono organi dell Istituto: - il Presidente; - il Segretario Generale; - il Consiglio di Amministrazione; - il Comitato Esecutivo-amministrativo; - il Consiglio Scientifico; - l Assemblea Generale dei Soci ordinari; - il Collegio dei Revisori dei Conti.
4 Art. 14 Il Presidente rappresenta l unità morale e culturale dell Istituto. Il Presidente convoca e presiede l Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Scientifico. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente più anziano in carica. Al Vice Presidente Vicario possono altresì essere attribuiti dall Assemblea particolari compiti. Il Presidente e i Vice Presidenti sono eletti dall Assemblea, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Art. 15 Il Segretario Generale è il rappresentante legale dell Istituto. Egli inoltre: a) è l interprete e l esecutore delle delibere degli organi dell Istituto; b) presenta all Assemblea, al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio Scientifico il progetto di programma; c) può richiedere la convocazione del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico o, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, dell Assemblea Generale anche in sessione straordinaria e in tal caso il Presidente è tenuto ad effettuare la convocazione entro 15 giorni dalla richiesta; d) informa i Soci sulle attività e i programmi dell Istituto; e) è coadiuvato da Vice Segretari Generali e da responsabili di settore ed eventualmente anche da collaboratori e consulenti da lui stesso nominati; f) sovrintende alla formazione del bilancio preventivo e del consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Il Segretario Generale è eletto dall Assemblea, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Art. 16 L Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario Generale e da un minimo di cinque e un massimo di undici Consiglieri eletti dall Assemblea Generale. Fanno inoltre parte del Consiglio di Amministrazione il Vice Presidente e il Direttore del Centro Internazionale di Studi e Ricerche di cui al successivo art. 21. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati nella carica. Il Consiglio ha il compito di attuare le direttive generali indicate dall Assemblea e di promuovere ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali. Il Consiglio ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e segnatamente: a) di accettare donazioni, acquistare ed alienare beni mobili ed immobili in conformità alle vigenti disposizioni di legge; b) di deliberare sullo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo per sottoporli all approvazione dell Assemblea, accompagnandoli con una relazione; c) di esaminare i programmi dell Istituto e provvedere alla loro copertura finanziaria;
5 d) di approvare, su proposta del Segretario Generale, la costituzione delle Sezioni specializzate di cui all art. 3, lettera a); e) di nominare nel suo seno i membri del Comitato esecutivo-amministrativo che non ne fanno parte di diritto, stabilendone il numero; f) di nominare il Responsabile amministrativo, definendone le funzioni e i compiti. Questi risponde del suo operato al Consiglio di Amministrazione, al Comitato esecutivo e al Segretario Generale ed è altresì responsabile personalmente e solidalmente dell attività esecutiva, amministrativa e contabile unitamente al Segretario Generale. g) di approvare il regolamento organico del personale; h) di autorizzare l esercizio provvisorio con riferimento alle previsioni dell esercizio precedente fino all approvazione del bilancio di previsione da parte dell Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri di ordinaria amministrazione, esclusi quelli specificamente sopra elencati nonché quelli non delegabili per legge. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di norma due volte all anno, con un preavviso di trenta giorni, oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti. La convocazione viene inviata anche ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno un terzo dei suoi componenti. Art. 17 Il Comitato esecutivo-amministrativo è composto dal Presidente dell Istituto, dal Segretario Generale e da almeno altri due membri del Consiglio di Amministrazione. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Segretario Generale, il Direttore del Centro Studi e i Direttori delle Sezioni specializzate. Il Comitato esercita i poteri di supervisione sulle attività, le delibere, nonché la loro esecuzione, relative alla ordinaria amministrazione, su delega del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato esecutivo-amministrativo è convocato dal Presidente o dal Segretario Generale, con preavviso di almeno sette giorni e si riunisce di norma almeno tre volte all anno. Le riunioni del Comitato sono valide quando vi sia la presenza di più della metà dei suoi componenti. Art. 18 L Assemblea Generale è costituita dai Soci ordinari e dai Presidenti delle Associazioni nazionali e regionali dell Istituto. L Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente, o in sua assenza o impedimento da un Vice Presidente, con preavviso di 60 giorni. L Assemblea ordinaria è convocata di norma una volta all anno, entro il mese di aprile, per la approvazione dei bilanci che dovranno essere trasmessi al Ministero per i Beni e le Attività Culturali entro 30 giorni dalla loro approvazione. L Assemblea può altresì essere convocata, in sessione straordinaria, su richiesta del Segretario Generale e conforme delibera del Consiglio di Amministrazione oppure su richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. L Assemblea in seduta ordinaria:
6 a) delibera sulle relazioni delle attività sociali e sugli indirizzi di politica generale; b) elegge il Presidente, i Vice Presidenti, nel numero massimo di quattro, di cui uno Vicario, il Segretario Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Scientifico; nomina due membri effettivi ed uno supplente del Collegio dei Revisori dei Conti; c) approva il bilancio preventivo e consuntivo; d) approva la costituzione e l esclusione, per i motivi e secondo le modalità di cui al precedente art. 3, delle Associazioni nazionali e regionali dell Istituto e riconosce allo stesso titolo associazioni già esistenti che ne abbiano fatto domanda; e) nomina, mediante cooptazione, i nuovi Soci ordinari; f) delibera sull ammissione dei nuovi Soci collaboratori e dei Soci benemeriti; g) decide l esclusione di un socio per i motivi e secondo le modalità di cui al precedente art. 9; h) approva il regolamento interno, come previsto nel successivo art. 24; i) fissa l ammontare delle quote sociali. L Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che non può svolgersi nello stesso giorno della prima, l Assemblea sarà valida con la presenza di un quinto dei Soci aventi diritto al voto, anche se rappresentati per delega. Le delibere saranno valide se adottate dalla maggioranza semplice dei presenti, salvi i casi espressamente previsti nel presente statuto. In considerazione del fatto che i Soci dell Istituto risiedono non solo in Italia ma in vari paesi del mondo, le funzioni di cui alle precedenti lettere a), d) e g) possono essere esercitate dal Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica. L Assemblea in seduta straordinaria: a) delibera le modifiche dello Statuto nei modi previsti dal successivo Art. 22; b) delibera lo scioglimento dell Istituto, nei modi previsti dal successivo Art. 23. Sia per l Assemblea ordinaria che per l Assemblea straordinaria è ammessa la rappresentanza per delega con il limite di due deleghe per socio. Art. 19 Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi e l esame dei documenti contabili sono devoluti ad un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati: a) due effettivi e uno supplente dall Assemblea dell Istituto; b) uno effettivo dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali; c) uno supplente dal Ministero del Tesoro. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. I Revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Il Collegio predispone le relazioni al bilancio preventivo e riferisce sul conto consuntivo all Assemblea unitamente ai bilanci predisposti dal Consiglio di Amministrazione. Art. 20 Il Consiglio Scientifico predispone il programma quadriennale di attività dell Istituto, sulla base del progetto presentato dal Segretario Generale.
7 Il Consiglio è convocato di norma una volta all anno dal Presidente, oppure quando la convocazione sia richiesta da un terzo dei suoi membri, con un preavviso di trenta giorni. Il Consiglio Scientifico è costituito da un minimo di nove ed un massimo di ventuno membri nominati dall Assemblea Generale; dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Art. 21 In relazione ai fini previsti dal precedente Art. 2, l Istituto può istituire un Centro Studi particolarmente deputato alla realizzazione dei propri progetti di ricerca, di formazione e di documentazione. L organizzazione, la gestione ed il funzionamento del Centro Studi saranno oggetto di specifica disciplina regolarmente deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell Istituto. Art. 22 Le modifiche al vigente statuto debbono essere deliberate dall Assemblea straordinaria. La relativa deliberazione è valida quando siano presenti almeno i tre quarti dei Soci e sia raggiunto il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati per delega. Ogni socio può ricevere non più di due deleghe. L Assemblea in sessione straordinaria è convocata nella sede sociale o in altro luogo indicato nell atto di convocazione. Anche gli altri organi sociali dell Istituto possono essere convocati in luogo diverso dalla sede sociale. Art. 23 La durata dell Istituto è illimitata. Lo scioglimento dell Istituto non potrà essere effettuato se non con la presenza e con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Art. 24 Mediante apposito regolamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall Assemblea, saranno stabilite le norme per il funzionamento interno dell Istituto. Il regolamento per l assunzione, lo stato giuridico ed economico del personale occorrente per le esigenze dell Istituto sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione. Art. 25 Per quanto non previsto nel presente Statuto, si dovrà fare riferimento alle leggi italiane vigenti.