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Transcript:

IL SEGRETARIO GENERALE VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della, e successive modificazioni; VISTO l articolo 8 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543 recante Poteri del Segretario Generale della, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante Ordinamento della, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l articolo 7, commi 3 e 5; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2011, recante Ordinamento delle strutture generali della ; VISTO, in particolare, l articolo 33 del citato decreto del 1 marzo 2011, relativo all individuazione delle aree funzionali affidate, nell ambito dell articolazione del Segretariato Generale della, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo; VISTO l art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2004 che individua nel Dipartimento per il coordinamento amministrativo la Struttura di cui agli articoli 1, lett. d) e 3, comma 1, del DPR 6 febbraio 2004, n. 100; VISTO l articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 luglio 2009 che attribuisce al Dipartimento per il coordinamento amministrativo le attività di istruttoria e supporto al Comitato ex IMI, di cui all art.1, commi 1271-1276, legge 27 dicembre 2006, n.296, già facenti capo alla Segreteria tecnica dello stesso, che viene contestualmente soppressa; VISTO il decreto del Segretario Generale 18 marzo 2009; VISTO il decreto del Segretario Generale 12 novembre 2009; RITENUTO opportuno apportare alcune modifiche alla ripartizione delle competenze nell ambito del citato Dipartimento per il coordinamento amministrativo al fine di adeguare l organizzazione interna alle previsioni del citato decreto in data 1 marzo 2011; SENTITE le organizzazioni sindacali; DECRETA 1 Art. 1 1. Nell ambito della Segretariato Generale il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, di seguito denominato Dipartimento, è la

struttura di cui all articolo 33 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2011, organizzata secondo le disposizioni del presente decreto. Art. 2 1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti. 2. Il Capo del Dipartimento coordina l attività degli uffici di livello dirigenziale generale di cui al successivo articolo 3, e di una Segreteria Tecnica, composta da personale non dirigenziale. Art. 3 1. Il Dipartimento si articola in due uffici: l Ufficio per gli affari generali e le attività di indirizzo politico amministrativo e l Ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio. Art. 4 1. L Ufficio per gli affari generali e le attività di indirizzo politico-amministrativo cura gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere politico amministrativo direttamente esercitate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. L Ufficio si articola nei seguenti servizi: - Servizio per gli affari amministrativi e le vigilanze; - Servizio per le attività di indirizzo, per il monitoraggio e per gli interventi speciali; - Servizio per la gestione dei servizi generali e per il personale. Art. 5 1. Il Servizio per gli affari amministrativi e le vigilanze cura le attività connesse con le competenze amministrative di carattere generale demandate al Presidente del Consiglio dei Ministri da disposizioni di legge o di regolamento, ed esercita le attività relative alla vigilanza su enti e organismi attribuite alla. 2. Il Servizio, in particolare, cura le attività concernenti: - la costituzione e la modifica della composizione di Commissioni e Comitati istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Segretario Generale della ; - le nomine dei presidenti e degli organi collegiali di amministrazione e controllo di enti, agenzie ed organismi pubblici e dei Commissari straordinari del Governo di cui alla legge n. 400 del 1988; - la gestione della banca dati delle nomine governative di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri; 2

- la determinazione dei trattamenti indennitari dei presidenti e degli organi collegiali di amministrazione e controllo di enti, agenzie ed organismi pubblici e dei Commissari straordinari del Governo di cui alla legge n. 400 del 1988; - il supporto tecnico-amministrativo all attività di Commissioni e Comitati istituiti presso il Dipartimento su materie di competenza dell Ufficio e all attività dei Commissari governativi di cui alla legge n. 400 del 1988; - l emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, la cui competenza non sia delegata a Ministri senza portafoglio; - il coordinamento per l attuazione degli adempimenti amministrativi concernenti disposizioni legislative di competenza della e dei Ministeri; - gli adempimenti connessi all esercizio dell attività di vigilanza su enti pubblici, attribuiti per legge alla, ove non delegati a Ministri senza portafoglio; - la predisposizione di elementi utili di competenza, per l elaborazione delle risposte agli atti di sindacato ispettivo proposti dal Parlamento; - l esame delle relazioni della Corte dei conti al Parlamento sulla gestione degli Enti pubblici e i conseguenti interventi presso le amministrazioni vigilanti e gli Enti interessati; - l esame delle verifiche amministrativo contabili effettuate dai Servizi ispettivi di Finanza. 3 Art. 6 1. Il Servizio per le attività di indirizzo, per il monitoraggio e per gli interventi speciali cura le attività connesse ad assicurare l unità di indirizzo politico-amministrativo del Governo, con particolare riguardo alla trasparenza dell azione amministrativa, alla tutela amministrativa del cittadino e all assegnazione di benefici in favore di particolari categorie di soggetti. 2. Il Servizio, in particolare, cura le attività concernenti: - il supporto istruttorio all attività consultiva e di tutela amministrativa della Commissione per l accesso ai documenti amministrativi; - la predisposizione dello schema di relazione annuale al Parlamento della Commissione per l accesso sulla trasparenza dell attività amministrativa; - la predisposizione delle relazioni all Avvocatura generale dello Stato per i ricorsi avverso le decisione della Commissione per l accesso ai documenti amministrativi; - le rilevazioni annuali di cui all articolo 3 ter, comma 2, del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, sul numero dei procedimenti non conclusi entro il termine fissato ai sensi dell articolo 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 nell ambito del Segretariato Generale della ; - la segnalazione al Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane delle inosservanze dei termini procedimentali al fine di accertare eventuali responsabilità; - gli adempimenti previsti dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

- l attività di elaborazione, per via informatica, dei dati di natura patrimoniale e reddituale trasmessi ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441, ai fini della pubblicazione del relativo bollettino annuale; - l istruttoria finalizzata alla assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni e integrazioni; - l istruttoria dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato ai sensi dell articolo 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199; - l istruttoria di supporto dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato nei casi in cui la è individuata come Amministrazione competente alla trattazione; - la predisposizione di elementi utili di competenza, per l elaborazione delle risposte agli atti di sindacato ispettivo proposti dal Parlamento. Art.7 1. Il Servizio per la gestione dei servizi generali e per il personale cura le attività connesse agli adempimenti di carattere generale a rilevanza interna al Dipartimento. 2. Il Servizio, in particolare, cura le attività concernenti: - gli adempimenti relativi alla gestione delle risorse umane e strumentali del Dipartimento; - l attività inerente la contabilità analitica dei costi delle linee di attività; - l attività e gli adempimenti con l Ufficio per il controllo interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini delle periodiche rilevazioni concernenti lo stato di attuazione della direttiva generale per l azione amministrativa e per quanto attiene alla valutazione dei dirigenti; - la gestione dell archivio e del protocollo dipartimentale; - la cura della comunicazione interna dipartimentale; - l aggiornamento del sito internet del Dipartimento; - la progettazione e la gestione del sito internet della Commissione per l accesso ai documenti amministrativi; - la connessione con la rete intranet della ; - lo sviluppo del sistema informativo e delle reti telematiche in collaborazione con i Dipartimenti competenti della. Art. 8 1. L Ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio segue l attuazione in via amministrativa delle politiche del Governo, in vista anche della fattibilità delle iniziative legislative. 2. L Ufficio si articola nei seguenti servizi: - Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio, ambiente e immigrazione; 4

- Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell otto per mille dell IRPEF e per gli interventi straordinari sul territorio; - Servizio per il coordinamento delle istanze dei privati e delle formazioni sociali e per il monitoraggio sulla fattibilità delle iniziative legislative. 5 Art. 9 1. Il Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio, ambiente e immigrazione, svolge, in particolare: - l attività di coordinamento istruttorio relativa alle richieste di rimessione al Consiglio dei Ministri per la determinazione prevista dall articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni solo nel caso di dissenso tra amministrazioni dello Stato su interessi cosiddetti sensibili; - l istruttoria dei provvedimenti a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, relativi ai piani di bacino o ai piano stralcio; - l istruttoria e il coordinamento degli accordi e delle intese tra amministrazioni dello Stato ed Enti; - supporto tecnico amministrativo ai tavoli governativi sulle materie di competenza dell Ufficio; - istruttoria per la remissione al Consiglio dei Ministri in materia di infrastrutture strategiche, insediamenti produttivi, servitù militari e nei casi previsti dalla normativa; - attività di concertazione amministrativa ai fini della predisposizione dei decreti a firma del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con gli altri ministri competenti; - il coordinamento con il gruppo tecnico di cui all articolo 2-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico in materia di immigrazione) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché lo svolgimento dei compiti attribuiti al Dipartimento dal d.p.c.m. 19 maggio 2004 emanato ai sensi del DPR 6 febbraio 2004, n.100 (predisposizione del Documento programmatico relativo alla politica dell immigrazione degli stranieri nel territorio dello Stato, dei decreti annuali sui flussi di ingresso e degli eventuali decreti da emanare in via transitoria, dei decreti di decurtazione delle quote annuali di ingresso); - l applicazione della circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 2003, concernente la distruzione di imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina; - le attività inerenti la rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri nell ambito della Commissione nazionale per il diritto d asilo; - l attività di segreteria della Commissione incaricata dell esame delle domande per la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, ai sensi della legge 30 marzo 2004, n.92; - l attività di istruttoria e di supporto al Comitato per la concessione della medaglia d onore, a titolo di riconoscimento soprattutto morale, ai cittadini italiani, militari e civili, indicati dall articolo 1, comma 1272, della legge 27 dicembre 2006, n.296

attribuita al Dipartimento per il coordinamento amministrativo dal d.p.c.m. 15 luglio 2009; - la predisposizione di elementi utili di competenza, per l elaborazione delle risposte agli atti di sindacato ispettivo proposti dal Parlamento. Art. 10 1. Il Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell otto per mille dell IRPEF e per gli interventi straordinari sul territorio svolge, in particolare: - le attività che la normativa vigente attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con riferimento alle procedure di utilizzazione della quota dell otto per mille dell IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, ai sensi del DPR 10 marzo 1998, n. 76, come modificato ed integrato dal DPR 23 settembre 2002, n. 250, ivi comprese le attività inerenti la gestione del relativo capitolo di spesa; - l istruttoria degli adempimenti amministrativi connessi alla normativa vigente in materia di organizzazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali; in particolare, cura gli adempimenti previsti dalle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 147 e 148; - il monitoraggio ed i relativi interventi straordinari sul territorio; in particolare, segue quelli finalizzati alla salvaguardia della laguna di Venezia ed alle opere del Sistema MOSE; - il raccordo funzionale con le sezioni delle Conferenze permanenti ai sensi del DPR 3 aprile 2006, n. 180 presso i singoli uffici territoriali del Governo; - il coordinamento, fatte salve le competenze esclusive del Dipartimento per la protezione civile, tra gli Enti locali, le Amministrazioni centrali ed il Commissario delegato attraverso un tavolo tecnico amministrativo, finalizzato ad analizzare le situazioni di criticità per arrivare a soluzioni tempestive in materia di stato di emergenza e/o di calamità naturale; - la predisposizione di elementi utili di competenza, per l elaborazione delle risposte agli atti di sindacato ispettivo proposti dal Parlamento. Art.11 1. Il Servizio per il coordinamento delle istanze dei privati e delle formazioni sociali e per il monitoraggio sulla fattibilità delle iniziative legislative cura l esame e il coordinamento delle istanze amministrative nelle materie di competenza del Governo e segue l istruttoria dei procedimenti normativi all esame del Consiglio dei ministri, anche in vista della verifica di fattibilità di iniziative legislative. 2. Il Servizio, in particolare: - esamina e risponde alle istanze, alle petizioni e alle proposte inviate dai cittadini e dalle associazioni al Presidente del Consiglio dei ministri, di diretta competenza del Dipartimento; 6

- individua le strutture della Presidenza o di altre amministrazioni pubbliche competenti ai fini della trattazione delle istanze, delle petizioni e delle proposte inviate dai cittadini e dalle associazioni al Presidente del Consiglio dei ministri; - cura l attività istruttoria legata alle riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, con particolare riguardo alle materie di competenza del Dipartimento, anche ai fini del monitoraggio sulla verifica di fattibilità delle iniziative legislative; - esamina le relazioni inviate dai Garanti del contribuente. Art.12 Il presente decreto sostituisce il decreto del Segretario Generale 18 marzo 2009. Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Roma, 2 maggio 2011 F.to IL SEGRETARIO GENERALE Cons. Manlio STRANO Registrazione UBRRAC PCM n. 2746/2011 del 20 maggio 2011 Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2011, reg. n. 14, fog.n.171 7