ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DELL ARCHIVIO DI STATO DI VERBANIA STATUTO Art.1 Costituzione, denominazione, sede e durata É costituita l Associazione Culturale denominata Associazione Culturale Amici dell Archivio di Stato di Verbania con sede in Verbania Via Cadorna, 37; essa è retta dal presente statuto e dalle norme di legge in materia. La durata dell'associazione, apartitica apolitica e aconfessionale, è illimitata. Art. 2 Scopi e finalità L Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo la promozione di attività culturali in Italia e all estero, favorendo lo sviluppo tra i soci e i cittadini democratici, di iniziative destinate alla loro formazione culturale e sociale, tramite l utilizzo di tutti i mezzi di informazione possibile. A titolo esemplificativo e non tassativo e non esaustivo, l Associazione svolgerà le seguenti attività: a)far conseguire ai propri associati e alla società civile un approfondita conoscenza dell Archivio di Stato di Verbania; b)cooperare con l Archivio di Stato di Verbania, in accordo con la Direzione dell Archivio stesso, per sensibilizzare l opinione pubblica e i mass media sull importanza che riveste per la società la conservazione dei documenti storici; c)promuovere iniziative e progetti per la tutela dei beni archivistici, storici, ambientali, architettonici, archeologici, artistici; d)organizzare attività culturali: tavole rotonde, convegni, congressi, conferenze, seminari, dibattiti, inchieste, visite d istruzione, mostre, biblioteche, proiezioni di film e documentari culturali; e)organizzare attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento in particolare nelle scienze archivistiche, storiche, economiche e sociali; f)organizzare: spettacoli teatrali, concerti, pranzi sociali e attività ricreative in genere; g)promuovere la pubblicazione di libri, riviste, bollettini, atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche, sia in formato cartaceo sia elettronico; h)curare la raccolta di mezzi finanziari con cui sostenere e sviluppare le attività istituzionali dell Archivio di Stato di Verbania. Le attività sopra elencate sono svolte dall Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le iniziative di volontariato potranno essere svolte dall Associazione tanto direttamente quanto in collaborazione con altri Enti, pubblici e privati. Art. 3 Risorse economiche 1) L Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività secondo l art. 5 legge 166/91: a)contributi degli aderenti; b)contributi di privati;
c)contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d)contributi di organismi internazionali; e)donazioni e lasciti testamentari; f)rimborsi derivanti da convenzioni; g)entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. 2) L esercizio finanziario dell Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all approvazione dell Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Art. 4 Membri dell Associazione Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell Associazione. Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci 1) L ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. 2) Il Consiglio Direttivo cura l annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita annualmente dall Assemblea in seduta ordinaria. 3) Sull eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, si pronuncia anche l Assemblea. 4) La qualità di socio si perde: a)per recesso; b)per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall eventuale sollecito; c)per comportamento e attività in contrasto con gli scopi e gli interessi dell Associazione; d)per reiterate e persistenti violazioni degli obblighi statutari. L esclusione dei soci è deliberata dall Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell anno in corso. 5) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Art. 6 Doveri e diritti degli associati 1) I soci sono obbligati: a)a osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; b)a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell Associazione; c)a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
2) I soci hanno diritto: a)a partecipare a tutte le attività promosse dall Associazione; b)a partecipare all Assemblea con diritto di voto; c)ad accedere alle cariche associative; Sono organi dell Associazione: a)l Assemblea dei soci; b)il Consiglio Direttivo; c)il Presidente e il Vicepresidente; d)il Segretario; e)il Tesoriere/cassiere; f)il Revisore dei Conti Art. 7 Organi dell Associazione Art. 8 L Assemblea 1) L Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe. 2) L Assemblea ordinaria indirizza tutta l attività dell Associazione e inoltre: a)approva il bilancio relativamente a ogni esercizio; b)nomina i componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti; c)delibera l eventuale regolamento interno e le sue variazioni; d)stabilisce l entità della quota associativa annuale su proposta del Consiglio Direttivo; e)delibera l esclusione dei soci dall Associazione; f)si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati. 3) L Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l anno per l approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l opportunità. 4) L Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell atto costitutivo e dello Statuto, nonché sullo scioglimento anticipato dell Associazione e relativa devoluzione del patrimonio. 5) L Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da un altro membro del Consiglio Direttivo scelto dai presenti. L Assemblea è convocata dal presidente del Consiglio Direttivo, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in territorio italiano, a mezzo di lettera raccomandata e/o anche in formato elettronico da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l intero Consiglio Direttivo. 6) L Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. 7) Le deliberazioni dell Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l eventuale
scioglimento anticipato dell Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Art. 9 Il Consiglio Direttivo 1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a sette, nominati dall Assemblea dei soci con scrutinio segreto. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati. 2) Nel caso in cui per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell intero Consiglio Direttivo. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. 3) Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere/cassiere. 4) Al Consiglio Direttivo spetta di: a)curare l esecuzione delle deliberazioni dell Assemblea; b)predisporre il bilancio; c)nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere/cassiere; d)deliberare sulle domande di nuove adesioni; e)provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all Assemblea dei soci. 5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano. 6) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. 7) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l adunanza, vengono conservati agli atti. Art. 10 Il Presidente e il Vicepresidente 1) Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l Assemblea dei soci. 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch esso nominato dal Consiglio Direttivo. 3) Il Presidente cura l esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell adunanza immediatamente successiva. Art. 11
Il Segretario Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e ha il compito della gestione organizzativa dell Associazione. Egli cura inoltre la tenuta e l aggiornamento del Libro dei Soci, del Libro dei Verbali delle Assemblee e del Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo. Art.12 Il Tesoriere/cassiere Il Tesoriere/cassiere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e ha il compito della gestione amministrativa dell Associazione e della tenuta della contabilità, di operare su conti correnti bancari nonché il potere di eseguire tutte le opportune operazioni finanziarie, nei limiti e nelle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo. L incarico di Tesoriere potrà essere revocato dal Consiglio Direttivo, mediante comunicazione raccomandata A/R, fax o PEC, in qualsiasi momento solo per giusta causa. In tal caso il Presidente ne assumerà le competenze sino a diversa nomina da parte del Consiglio Direttivo che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione di revoca. Art. 13 Il Revisore dei Conti Al Revisore dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d uso, il controllo sulla gestione economica finanziaria dell Associazione. Esso dovrà redigere la sua relazione all Assemblea dei soci relativamente ai bilanci consultivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo. Il Revisore dei Conti è nominato per la prima volta nell atto costitutivo e successivamente dall Assemblea. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni, ed è rieleggibile e potrà essere scelto anche fra i non soci, avuto riguardo della sua competenza. Art. 14 Gratuità delle cariche associative Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2. Art. 15 Norma finale In caso di scioglimento dell Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. Art.16 Rinvio Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato. Firme: Presidente Leonardo Parachini Vicepresidente Lucia Libera Tesoriere Cinzia Cirillo Segretario Monica Gagliardi Consiglieri Barbara Calvene, Alessio Lucchini, Pietro Pisano Verbania, il 19 settembre 2012