STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA GRON art.1) E' costituita l'associazione culturale denominata GRON "Gruppo Rilancio Ordine Napoli" art.2) L associazione ha sede a Napoli in via Aniello Falcone n 260/e art.3) La durata dell'associazione è illimitata art.4) L associazione non ha scopo di lucro e viene costituita per sostenere, promuovere e difendere il diritto dell'esercizio professionale e culturale degli architetti della provincia di Napoli, attraverso il confronto istituzionale ed il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati, ed esaltare e rielaborare una chiara e trasparente unitaria associazione partecipativa degli iscritti all'ordine degli architetti della provincia di Napoli, per la costruzione di una strategia capace di ridisegnare, nel rispetto delle norme vigenti e delle regole di comportamento, il recupero della credibilità della valorizzazione e della tutela dell'immagine professionale nella società. A tal fine l'associazionesi propone diporre in essere e strutturareforme di decentramento nel territorio provinciale e di affiliazione e/o cooperazione con una molteplicità di associazioni, soggetti pubblici e privati, istituzioni presenti sul suolo nazionale ed internazionale. Tali forme sono individuabili nell'organizzazione di convegni, assemblee, meeting, mostre, seminari, esposizioni, attività editoriali, corsi di formazione di aggiornamento e diricerca, iniziative culturali spettacolari e sportive, concorsi. L associazione potrà promuovere tutte le iniziative atte alla pubblicizzazi ed alla diffusione dei propri scopi, usufruendo di tutti i mezzi tecnici previsti e regolamentati dalle vigenti leggi. art.5) Gli associati si distinguono in tre categorie: a) Soci fondatori: sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e quelli tra i soci ordinari cui, per particolari benemerenze acquisite, l'indicata qualifica sia successivamente attribuita con delibera della assemblea. b) Soci ordinari: sono ammessi a partecipare all'associazione quali associati ordinari coloro che esercitano la professione di architetto o che comunque risultino dottori o laureandi in architettura. Chi intende aderire all'associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando le proprie generalità, ed obbligandosi a rispettare tutte le norme che disciplinano l'associazione. Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta di adesione, nella più assoluta libertà e senza necessità di motivare eventuali dinieghi, dando comunicazione scritta all'interessato delle proprie decisioni. c) Soci onorari: sono soci onorari coloro cui, personalità italiane e straniere, l'indicata qualifica sia attribuita dal Consiglio Direttivo, e che naturalmente tale qualifica abbiano accettato. I soci onorari non possono ricoprire cariche sociali, né hanno il 1
diritto di voto. I soci onorari possono altresì essere chiamati dal Consiglio Direttivo a far parte del Comitato Scientifico. Tutti gli associati, fondatori, ordinari ed onorari sono obbligati a rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi associativi, ed hanno diritto di partecipare alle attività ed iniziative organizzate dall'associazione. art. 6) La qualità di Associato non è trasmissibile ad alcun titolo. Essa si perde per decesso, recesso, esclusione. L ' Associato che intende recedere deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio associativo in corso, purché sia fatta con almeno tre mesi di anticipo; diversamente il recesso avrà effetto con lo scadere dell'esercizio associativo successivo quello in cui è stato comunicato. L esclusione dei singoli associati viene deliberata dall'assemblea dei soci solo per gravi motivi. Con regolamento adottato dal Consiglio Direttivo possono essere previste sanzioni diverse dall'espulsione (quali, ad esempio, sospensione, censura, ammonimento, multa pecuniaria, ecc.) da comminare per violazioni minori di quelle che determinano l'espulsione. art. 7) Gli associati, che per qualsiasi causa abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono chiedere la restituzione di quanto versato, né hanno alcun diritto sul fondo dell'associazione. ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE art. 8) Sono organi dell'associazione: a) l'assemblea generale dei soci; b) il Consiglio Direttivo;. c) Il Comitato ScIentifico. art. 9) L' Assemblea generale degli associati è composta dagli associati fondatori ed ordinari. Gli associati onorari vi possono partecipare a titolo puramente consultivo. Essa si riunisce almeno una volta l anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo per l'approvazione del bilancio, e deliberare. In prima convocazione l'assemblea generale dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto a parteciparvi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti. In merito alle seguenti materie: -nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo; -modifica dello statuto; -esclusione degli associati; -scioglimento dell'associazione; -nomina dell'organo di liquidazione e devoluzione di eventuali residui risultanti dall'esito della liquidazione, la deliberazione assembleare necessita del consenso della metà più uno dei soci fondatori. art. 10) Le assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo, quando 2
gliene sia fatta richiesta dal consiglio stesso ovvero da almeno un terzo degli associati aventi diritto a parteciparvi. L avviso di convocazione deve essere redatto per iscritto e deve contenere, sia per la prima che per la seconda convocazione, luogo, data ed ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare. Esso deve essere inviato, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, al domicilio di ciascuno degli associati aventi diritto a parteciparvi, alternativamente, affisso sia presso la sede sociale che presso ogni altro locale ove è abitualmente ed effettivamente svolta l attività associativa. Le assemblee sono entrambe presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo (o in mancanza, dall'associativo eletto all'uopo dall'assemblea), cui spetta il compito di verificare la legittimazione degli interventi e di moderare e dirigere le adunanze. Il Presidente è assistito da un segretario designato di volta in volta dagli intervenuti. Delle riunioni assembleari sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, tranne nel caso di modifiche statutarie, in cui sarà necessario l'intervento del Notaio in qualità di verbalizzante. Art. 11) Gli associati possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed è valida solo se fatta ad altro associato legittimato alla partecipazione. art 12) Il Consiglio Direttivo viene eletto per la prima volta nell atto costitutivo ed in seguito dall'assemblea dei soci. Esso è costituito da un numero minimo di due ad un massimo di sette membri, scelti tra gli associati, che durano in carica per anni cinque, salvo revoca dell assemblea dei soci fondatori. Il Consiglio sceglie tra i suoi membri il Presidente, ad eccezione del primo, nominato in sede di atto costitutivo. Esso viene convocato con avviso scritto o telefonico del Pr Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri, e delibera con il consenso unanime dei suoi componenti. Dalla riunione del Consiglio Direttivo sarà redatto il verbale a cura del Segretario all uopo nominato, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo. art. 13) AI Consiglio Direttivo spetta: a) l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell Associazione; b) l'organizzazione di qualsiasi attività ed iniziativa culturale; c) la redazione del bilancio; d) la nomina del Presidente; e) la nomina del Comitato Scientifico; f) la determinazione di eventuali quote e contributi associativi; g) la formazione di eventuali regolamenti interni; h) ogni altro potere opportuno o necessario al fine della piena ed adeguata realizzazione dello scopo sociale. art 14) La rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al, Presidente, cui compete anche l'esecuzione delle deliberazioni adottate dalle assemblee o dal consiglio direttivo. art 15) Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito dalle personalità, scelte tra i soci e rappresentanti del mondo dell imprenditoria, della cultura accademica e scientifica 3
dell informazione, nominate dal Consiglio Direttivo. Esso è composto da un numero variabile di membri, senza alcuna limitazione e di qualunque nazionalità. La qualifica di membro del Comitato Scientifico ha durata di anni 5. Ai membri del Comitato Scientifico spetta un'attività di consulenza e di supporto scientifico sulle problematiche generali e sulle singole questioni che gli sono sottoposte dal Consiglio Direttivo. AI comitato Scientifico ed ai singoli membri possono essere pertanto richieste relazioni e studi sui più svariati argomenti e problemi comunque connessi agli obiettivi dell'associazione. Per tale attività di consulenza il Consiglio Direttivo può riconoscere ai membri del Comitato Scientifico contributi a titolo di rimborso spese. FONDO COMUNE- ESERCIZIO LIBRI ASSOCIATIVI Art. 16) Il fondo comune dell Associazione è costituito da: - quote e contributi versati dagli associati; - finanziamenti; - sovvenzioni e liberalità da chiunque elargiti all associazione; - beni acquistati con il reimpiego di detti mezzi finanziari e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. art. 17) L esercizio associativo si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Al termine di ciascun esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio da sottoporre all'assemblea generale per l'approvazione. art. 18) Oltre agli eventuali libri fiscali, l'associazione può tenere con vidimazione di legge: - il libro degli associati, in cui, suddivisi per ogni categoria, saranno riportati tutti gli associati, con indicazioni delle generalità, domicilio, data di adesione ed ogni altra notizia utile relativa al rapporto associativo; - i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea degli associati fondatori, dell'assemblea generale degli associati e del Consiglio Direttivo. In mancanza di tali ultimi libri, i verbali delle adunanze dei suddetti organi saranno redatti su fogli separati che, sottoscritti dal Presidente e dal segretario della riunione, saranno conservati a cura del Consiglio Direttivo. DISPOSIZIONI FINALI art. 19) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra singoli associati, ovvero tra questi e l'associazione in dipendenza di diritti disponibili comunque inerenti il vincolo associativo, sarà rimessa a giudizio di un collegio arbitrale. Il collegio arbitrale sarà composto da un numero dispari di componenti, dei quali uno nominato da ciascuna delle parti in lite ed i rimanenti - tra i quali verrà scelto il Presidente - saranno designati dagli arbitri di parte. In caso di disaccordo o di mancata nomina, gli arbitri mancanti saranno designati dal Presidente del Tribunale di Napoli su richiesta della parte diligente. 4
art. 20) Per quanto non previsto si applicano le norme del Codice Civile che disciplinano le associazioni. 5