STATUTO ASSOCIAZIONE PESCHIERA BENE COMUNE



Documenti analoghi
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO

STATUTO. Associazione Il Larice Club

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO DALMINE

ASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

COMUNE DI ESCALAPLANO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

STATUTO. Articolo 1. Articolo 2

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Eccomi. Eccomi

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE

COMUNE DI IGLESIAS REGOLAMENTO SULLA CONSULTA DEI GIOVANI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE AMICI DEL ROCK

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA AMICI DELL ONCOLOGIA Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) DISPOSIZIONI GENERALI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO ASSOCIAZIONE CASA DEL GIRASOLE ONLUS

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

STATUTO. SOCIETÀ ITALIANA di TEORIA CRITICA. ARTICOLO 1: Denominazione e Sede

ASSOCIAZIONE. Contatto - onlus STATUTO

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

E costituita il giorno l Associazione Universitaria denominata DISMI SQUAD, con sede legale in

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

Statuto Associazione Nazionale culturale e Professionale Scuola e Dintorni- Professionalità in Progress COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ANZIANO & QUARTIERE ONLUS.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro

STATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)

INSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

Statuto dell Associazione Culturale Senza Scopo di Lucro cinaforum

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Associazione Famiglie Persone con Disabilità I.R.P.E.A. Padova (organizzazione di volontariato) STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE Associazione Bepi Zanon

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

STATUTO ODV MIGRANTES SIENA

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTO MANOLA S T A T U T O

FOTO CLUB ADRIA - STATUTO -

STATUTO ASSOCIAZIONE UNITOWN

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB

SERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE VIALE VENEZIA, BRESCIA - ITALIA TEL. 030/ FAX. 030/ C.F

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MUSEO DELLA CULTURA CONTADINA DI CASORE DEL MONTE- MARLIANA - PT

STATUTO Il Sole Onlus

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE EASYMAMMA. (approvato dall Assemblea straordinaria del 24 maggio 2013)

STATUTO ASSOCIAZIONE LIGURE THALASSEMICI

Transcript:

STATUTO ASSOCIAZIONE PESCHIERA BENE COMUNE ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E costituita l associazione culturale apartitica denominata PESCHIERA BENE COMUNE, associazione di fatto, libera, non riconosciuta regolata dagli art. 36 e seguenti del codice civile e dal presente statuto. L associazione ha durata illimitata nel tempo. ARTICOLO 2 SCOPO L associazione non ha scopo di lucro ed ha le seguenti finalità: Promuovere la pratica di un impegno civile che affronti e valorizzi la creazione di un dibattito di interesse locale e nazionale. Favorire la partecipazione popolare alla gestione economica, politica, amministrativa e culturale delle istituzioni, con particolare attenzione al livello locale. Promuovere i valori della libertà, della democrazia, dell antifascismo, della difesa della costituzione, della pace e della non violenza, il rispetto della legalità e della trasparenza amministrativa e dell ambiente. Tutelare e promuovere la difesa dei beni comuni intesi nel senso più ampio possibile, la tutela dell ambiente e del territorio, con particolare attenzione al livello locale, la tutela dell ecologia, del lavoro, della salute, della cultura. Per raggiungere tali scopi e le finalità esposte, l associazione può, per la sola identificazione esemplificativa: Organizzare attività culturali, quali, ad esempio, incontri anche con la cittadinanza locale, confronti, dibattiti, presentazioni, occasioni ludiche, feste ed ogni altra azione volta alla diffusione della cultura, anche di genere. Organizzare e realizzare attività editoriali, quali, ad esempio, pubblicazioni periodiche, volantini, manifesti. Promuovere ogni altra attività sociale, finalizzata al raggiungimento degli scopi associativi. Promuovere ed attuare una efficace e produttiva interazione con altre associazioni che perseguano scopi identici o simili, con particolare riguardo alle associazioni presenti sul territorio di Peschiera Borromeo. Reperire fondi tramite autofinanziamento dei soci, raccolta di contributi, l organizzazione di eventi atti allo scopo;

ARTICOLO 3 PATRIMONIO Il patrimonio è costituito da: Quote associative Donazioni, lasciti e rimborsi Proventi da attività di carattere promozionale I contributi degli aderenti avranno cadenza annuale e gli importi saranno stabiliti dall assemblea Donazioni, lasciti, rimborsi ed elargizioni verranno approvate dall assemblea in linea con i principi statutari E fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione o fondi durante la vita dell associazione. ARTICOLO 4 ANNO SOCIALE L anno finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare. (Il tesoriere) redige un rendiconto che verrà inviato ai soci trenta giorni prima dell assemblea che lo dovrà approvare a maggioranza semplice degli intervenuti. ARTICOLO 5 - I SOCI L associazione è aperta a tutti i cittadini, interessati alla realizzazione degli scopi e delle finalità esposti, e che ne condividano lo spirito e gli ideali; 5.1.L adesione all associazione è volontaria e avviene tramite domanda di ammissione al Consiglio Direttivo e comporta il versamento di un contributo associativo annuale; tale contributo non è trasferibile né restituibile in caso di recesso, decesso o perdita della qualità di socio. Al Consiglio Direttivo spetta la decisione insindacabile di ammettere alla qualità di socio soggetti, che ne facciano richiesta, non residenti nel territorio di Peschiera Borromeo, purché condividano gli ideali e gli scopi sociali e manifestino l interesse ad impegnarsi attivamente per la realizzazione degli scopi dell associazione. L accettazione della domanda è da ritenersi automaticamente accolta, salvo esplicito rifiuto comunicato entro 40 giorni dalla presentazione; DIRITTI DEI SOCI: 5.2. Tutti i soci hanno il diritto di :

. partecipare all assemblea;. diritto al voto;. accedere alle cariche associative;. usufruire di tutti i servizi offerti dall organizzazione;. prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell associazione; DOVERI DEI SOCI: 5.3.1.Tutti i soci sono tenuti a osservare il presente statuto, osservare i regolamenti interni ed ogni ulteriore delibera legalmente adottata dagli organi associativi; 5.3.2. sono tenuti a collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità e degli scopi; 5.3.3. sono tenuti a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l attività; 5.3.4. versare la quota associativa così come determinata dall assemblea CATEGORIE DI SOCI: 5.4.1. Nel rispetto dei principi di democraticità ed uguaglianza che disciplinano i rapporti associativi, sono previste le seguenti categorie di soci: a - Soci fondatori, ovvero coloro che hanno sottoscritto l atto costitutivo; b - Soci ordinari, ovvero coloro che ne fanno richiesta tramite la domanda di adesione accolta dal Consiglio Direttivo e versamento quota annuale; CESSAZIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI: 5.5.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare la cessazione e l esclusione dei soci avviene per i seguenti motivi: 5.5.1.1. dimissioni volontarie inviate in forma scritta al consiglio direttivo; 5.5.1.2. mancato versamento della quota associativa annuale;

5.5.1.3. gravi motivi ai sensi dell art. 24 del Codice Civile; 5.5.1.4. condotta contrastante al raggiungimento degli scopi e delle finalità dell organizzazione; 5.5.1.5. inosservanza degli obblighi statutari; Le dimissioni o il recesso del socio non comportano alcun onere accessorio e la quota associativa annuale non può essere restituita. L ammissione e l esclusione dei soci sono deliberate dal Consiglio Direttivo. E ammesso ricorso avverso la decisione del consiglio direttivo, all Assemblea degli associati che dovrà decidere sull argomento nella prima riunione utile convocata. La decisione è inappellabile. ARTICOLO 6 - ORGANI DELL ASSOCIAZIONE Gli organi dell associazione sono: - L assemblea dei soci - Il consiglio direttivo - Il presidente ed il (vice presidente) - Il segretario economo - Il collegio dei revisori dei conti ARTICOLO 7 - L ASSEMBLEA DEI SOCI L assemblea è composta da tutti i soci ed è l organo sovrano dell organizzazione; è presieduta da un Presidente o, in sua assenza, dal vice-presidente. 7.1. CONVOCAZIONE DELL ASSEMBLEA L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per la presentazione dei programmi, l approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità (vedi art. 20 c.c.). L assemblea viene convocata tramite: inserimento nel sito internet dell organizzazione;

comunicazione a mezzo posta elettronica L assemblea ordinaria e straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice- Presidente e, in assenza di entrambi dal componente del consiglio direttivo più anziano di età. L Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione è validamente costituta qualunque sia la presenza dei soci. L assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda costituzione, con la presenza di almeno i due terzi dei soci. E ammessa la presenza per delega ma è vietato il cumulo delle deleghe in misura superiore a due. 7.2 COMPITI DELL ASSEMBLEA L assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell organizzazione e, in particolare,: Elegge i componenti del Consiglio direttivo e del collegio dei revisori;.approva i bilanci consuntivi e preventivi;.delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni.approva il programma delle attività annuali proposte dal Consiglio Direttivo;.Determina la quota del contributo associativo a carico dei socie per le spese relative alla realizzazione delle finalità istituzionali dell Organizzazione senza per questo instaurare un rapporto patrimoniale;.delibera su tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale che il consiglio direttivo ritiene utile sottoporle; L assemblea straordinaria delibera:.modifiche dell atto costitutivo e dello statuto;.scioglimento dell associazione e devoluzione del suo patrimonio. Ogni assemblea prevede la redazione di un verbale che deve essere trascritto nel Libro verbali Assemblee dell Organizzazione. 7.3. DELIBERE DELL ASSEMBLEA

L assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi; in caso di parità di voti l assemblea dovrà essere chiamata a votare una seconda volta L assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi; le delibere relative allo scioglimento dell associazione o alla devoluzione del suo patrimonio dovranno ricevere il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente o in caso di argomenti di particolare importanza la votazione potrà essere effettuata a scrutinio segreto. Le delibere vanno inserite in un apposito registro dei verbali che sarà a disposizione dei soci per la visione; i soci potranno estrarne copia a loro spese ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO Il consiglio direttivo viene eletto dall assemblea dei soci ed è composto da 7 componenti fino ad un massimo di 11 componenti. La carica del consiglio direttivo è fissata in anni uno ed i suoi componenti possono essere rieletti. Il consiglio Direttivo elegge il Presidente ed il Vice presidente nel corso della sua prima riunione. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. 8.1. INCARICHI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Compete al Consiglio Direttivo: 8.1.1. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; 8.1.2. fissare le norme per il funzionamento dell Organizzazione;

8.1.3. sottoporre all approvazione dell Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell anno interessato 8.1.4. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall Assemblea, promuovendo e coordinando l attività e autorizzando la spesa; 8.1.5. eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti ); nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo; 8.1.6 accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati; 8.1.7 deliberare in merito all esclusione di soci; 8.1.8 istituire gruppi o sezioni di lavoro; ARTICOLO 9 - IL PRESIDENTE e il VICE PRESIDENTE Il Presidente dirige l associazione, la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio; ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell associazione. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell Associazione ed è nominato dal Consiglio Direttivo. Esso dura in carica 1 anni, è rieleggibile (e può svolgere non più di tre mandati consecutivi.) In caso di dimissioni o impedimento grave, il Consiglio direttivo provvederà alla nomina del sostituto del presidente. Il Vice-presidente, pure nominato dal Consiglio Direttivo, ricopre le funzioni del Presidente in caso di indisponibilità. Poteri speciali per la firma di singoli atti o per quanto riguarda i rapporti con le banche possono essere attribuiti dal Presidente eventualmente a Consiglieri o soci dell Associazione. ARTICOLO 10 -SEGRETARIO ECONOMO Il segretario generale dell associazione è nominato dall assemblea dei soci tra i soci e dura in caria un anno. Dirige gli uffici dell associazione; cura il disbrigo degli affari ordinari e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve le direttive per lo svolgimento dei propri compiti.

Al Segretario è demandato il compito di tesoreria nonché la predisposizione dei bilancio consuntivo e preventivo. ARTICOLO 11- COLLEGIO DEI REVISORI Se richiesto dalla legge o su decisione dell Assemblea può essere nominato un revisore o un Collegio dei Revisori (in numero di 3 membri eletti dall assemblea) che dovrà controllare la gestione dell associazione; i revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa o l esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione contabile. ARTICOLO 12- FINANZE E PATRIMONIO DELL ASSOCIAZIONE Il patrimonio dell Associazione è costituito dalle quote di iscrizione versate dai soci all atto di ammissione all associazione nella misura pari a ; da versamenti volontari degli associati, lasciti o donazioni; da contributi di Associazioni, federazioni, comitati; da pubbliche amministrazioni; dal ricavato dei vari eventi eseguiti durante l anno scolastico o da proventi di altre iniziative sviluppatesi durante l anno e ogni altra iniziativa consentita dalle leggi. L esercizio sociale inizia il 01/01 e termina il 31/12. Il bilancio sociale dovrà essere redatto in forma analitica e contenere tutte le voci di entrata ed uscita relative all esercizio sociale. ARTICOLO 13 CLASUOLA COMPROMISSORIA Qualunque controversia sorgesse in merito all esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa ad giudizio di un collegio di tre arbitri che giudicheranno secondo equità e senza formalità di rito dando luogo ad un arbitrato irrituale. Ciascuna parte nominerà un arbitro, mentre il terzo sarà nominato dai primi due di comune accordo; in mancanza di accordo alla nomina provvederà il presidente del Tribunale competente in forza della sede dell associazione. ARTICOLO 15 RINVIO Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell ordinamento giuridico italiano nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari delle Associazioni o federazioni alle quali la presente associazione deciderà di aderire.