La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

Documenti analoghi
CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 gennaio 2009 (v. stampato Senato n. 1279)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Legge del 29 maggio 2009 n. 76

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Legge del 23 ottobre 2009 n. 159

Legge del 24 marzo 2011 n. 42 -

Legge del 3 febbraio 2011 n. 8

R e g i o n e S i c i l i a n a A S S E S S O R A T O R E G I O N A L E D E L L A F A M I G L I A. L Assessore

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA P ROMULGA

Legge del 29 maggio 2009 n. 74

Legge del 3 giugno 2011 n. 87 -

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619

Approvato dal Senato della Repubblica

Art. 2. Ordine di esecuzione

Bruxelles, GWmjd[ZPOL-COM-PETI D(2012)33090] Sig. Francesco Previte Cristiani per Servire Via Abbate Coniglio, Castiglione di Sicilia ITALIA

Legge del 3 maggio 2010 n. 70

** NORMATTIVA - Stampa ***

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno pprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Vigente al:

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 2 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1078)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

23/07/ :15. LEGGE 17 luglio 2015, n. 109

NORMATIVA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

LA SCUOLA E LE SUE LEGGI E. Scipioni Armando Editore

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGE 10 ottobre 2014, n (GU n.246 del )

LEGGE 11 marzo 2002, n. 46. N. 65/L. PARTE PRIMA Roma - Marted, 2 aprile 2002

Ratificata la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia - Legge n 201, G.U

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 ottobre 2008)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga

LEGGE 16 maggio 2017, n. 79

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)

DPR 14 Maggio 2007, n. 78 1

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA. Art. 1. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198)) Art. 2

Gazzetta Ufficiale N. 240 del 12 Ottobre 2002

LEGGE 28 Febbraio 2008, n. 31

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Art.

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 16 novembre 2016 (v. stampato Senato n. 2551)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il testo non riveste carattere di ufficialità ed è fornito gratuitamente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

approvato dalla Camera dei deputati il 14 giugno 2018 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 giugno 2018

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 15 ottobre 2008 (v. stampato Senato n. 1038)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno. approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Art. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2011, n. 173

Regolamento recante "Istituzione e funzionamento dell'osservatorio nazionale sulla famiglia". (GU n. 298 del )

Pagina 1 di 6. DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2010, n. 56

LEGGE 18 agosto 2015, n Disposizioni in materia di agricoltura sociale. (15G00155) (GU n.208 del ) Vigente al:

LEGGE 18 agosto 2015, n (GU n.208 del ) ** ATTO COMPLETO ***

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. (GU n. 244 del ).

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno. 1. Il decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di

DECRETO-LEGGE 30 giugno 2008, n. 113 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (Gazzetta Ufficiale n. 151 del )

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 1605)

1 di 5 05/07/

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542

LEGGE DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2014 PROGRESSIONI ECONOMICHE AGGIORNAMENTO DELLA PARTITA STIPENDIALE E AVVIO ALLA CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2018, n. 67

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n del 4 agosto Entrata in vigore: 5 agosto 2017.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3350

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 4 maggio 2017 (v. stampato Senato n. 2183)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga la seguente legge: Art.

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE. LEGGE 10 febbraio 2005, n. 19. AVVISO AGLI ABBONATI N. 25/L

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Servizio di documentazione tributaria

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE


LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Omissis. Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 settembre 2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E L INTEGRAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ IN ITALIA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Art.

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

LEGGE 21 aprile 2011, n. 62

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE. n PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2018, n. 43. (GU n.102 del )

Infibulazione: norme sul divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile Legge n. 7, G.U

LEGGE 20 gennaio 1992, n. 57. Istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre. dure di Firenze.

LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170

LEGGE 28 giugno 2019, n. 58. (GU n.151 del Suppl. Ordinario n. 26)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA. Art. 1. Programma Nazionale di Ricerche in Antartide

Convertito il decreto sulle imposte sui mutui, CNIPA e agevolazioni post-alluvioni Legge n. 257, G.U

DECRETO-LEGGE 29 marzo 2016, n. 42

LEGGE 18 agosto 2015, n (GU n.199 del )

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 7

Transcript:

LEGGE 3 marzo 2009, n. 18 Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'. (GU n.61 del ) Vigente al: 28-9-2017 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; la seguente legge: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006. Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' con quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 45 della Convenzione e dall'articolo 13 del Protocollo medesimi. Art. 3. Istituzione dell'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' 1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilita', in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di cui all'articolo 1, nonche' dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di seguito denominato «Osservatorio». 2. L'Osservatorio e' presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I componenti dell'osservatorio sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del

principio di pari opportunita' tra donne e uomini. 3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilita'. L'Osservatorio e' integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilita', designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in numero non superiore a cinque. 4. L'Osservatorio dura in carica tre anni. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'osservatorio presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e dell'eventuale proroga della durata, per un ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. 5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti: a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani; b) predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita', in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilita', anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilita', di cui all'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 del presente articolo; e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilita'. 6. Al funzionamento dell'osservatorio e' destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. All'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: «entro il 15 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni due anni, entro il 15 aprile». Art. 4.

Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 marzo 2009 Visto, il Guardasigilli: Alfano NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Parte di provvedimento in formato grafico Allegato

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41