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Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)/ Assicurazione responsabilità civile Professional Edizione 07.2012 8000504 09.14 WGR 060 It

Sommario La vostra Assicurazione responsabilità civile in sintesi......................... 3 A Introduzione e definizione dei termini utilizzati nella polizza e nelle condizioni di assicurazione A 1 Introduzione................... 5 A 2 Definizione dei termini utilizzati nella polizza e nelle condizioni di assicurazione........5 B Estensione della copertura assicurativa Disposizioni generali B 1 Rischio assicurato e responsabilità civile assicurata.................... 6 B 2 Validità temporale................ 6 B 3 Validità territoriale................ 7 B 4 Esclusioni generali................7 C Estensione della copertura assicurativa Disposizioni particolari C 1 Inquinamento dell ambiente........... 9 C 2 Prevenzione dei danni.............. 9 C 3 Ritiro di prodotti Spese d avviso........9 C 4 Responsabilità civile privata durante i viaggi di lavoro................ 10 C 5 Uso di veicoli................. 10 C 6 Carico e scarico di veicoli........... 10 C 7 Immobili.................... 11 C 8 C 9 C 10 Responsabilità civile in qualità di committente di opere............. 11 Uffici, studi e locali di vendita presi in locazione.................. 11 Impianti di telecomunicazione presi in locazione.................. 12 C 11 Cose in custodia................ 12 C 12 Chiavi in consegna o custodia......... 12 D Sinistri D 1 Prestazioni.................. 13 D 2 Franchigia................... 13 D 3 Avviso sinistri e obblighi d informazione.... 13 D 4 Trattamento del danno............. 13 D 5 Regresso contro gli assicurati......... 14 E Disposizioni varie E 1 Inizio e scadenza del contratto........ 14 E 2 Aggravamento e diminuzione del rischio... 14 E 3 Eliminazione di un pericolo.......... 15 E 4 Violazione degli obblighi contrattuali e dell obbligo d avviso.............. 15 E 5 Premio..................... 15 E 6 Cessione di diritti............... 15 E 7 Protezione dei dati............... 15 E 8 Principato del Liechtenstein.......... 15 E 9 Diritto applicabile e foro............ 15 E 10 Sanzioni.................... 15 Per facilitare la lettura è stata usata solo la forma maschile, la quale tuttavia sottintende anche quella femminile. 2

La vostra Assicurazione responsabilità civile in sintesi Nella seguente sintesi vi informiamo sui principali contenuti della nostra offerta assicurativa. La base di questa assicurazione della responsabilità civile è costituita dalle presenti Condizioni Generali e da eventuali Condizioni Complementari (CGA/CCA), nonché dalle Condizioni Particolari (CPA) convenute nella proposta e nella polizza. Chi è l assicuratore? AXA Assicurazioni SA, General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (in seguito «AXA»), società anonima con sede a Winterthur affiliata del Gruppo AXA. Quale rischio e quale responsabilità civile sono assicurati? Il rischio e la responsabilità civile assicurati sono indicati nella proposta e nella polizza. La copertura assicurativa comprende la responsabilità legale derivante dal: rischio impianti Rischi in rapporto con la proprietà e il possesso di terreni, fabbricati o impianti; rischio esercizio/professione Rischi in rapporto con azioni od omissioni degli assicurati e con lo svolgimento dell attività aziendale, sia negli stabilimenti o nella sede dell impresa assicurata che al di fuori della stessa; rischio prodotti Rischi in rapporto con la fabbricazione, la fornitura e il commercio di prodotti; rischio ambientale Rischi per l ambiente in rapporto con l esercizio di impianti, con la fabbricazione di prodotti e con lo svolgimento delle attività aziendali e professionali. Quali pretese sono coperte dall assicurazione? AXA presta la copertura assicurativa per le richieste di risarcimento di danni che, in virtù delle disposizioni di legge in materia di responsabilità civile, vengono avanzate nei confronti degli assicurati (B 1.1 CGA). L assicurazione copre anche le pretese di regresso e di compensazione di terzi, a condizione tuttavia che dette pretese vengano avanzate nei confronti dello stipulante e dei suoi rappresentanti. Quali danni sono assicurati? L assicurazione copre i danni corporali e materiali (A 2.2 e A 2.3 CGA). Quali persone sono assicurate? Sono assicurati lo stipulante e tutte le persone aventi i suoi stessi diritti e obblighi (come soci o membri attivi). Sono inoltre assicurati i rappresentanti e gli organi dello stipulante, nonché i propri dipendenti e gli ausiliari (A 2.9 CGA). Quali prestazioni sono assicurate? AXA indennizza l ammontare che l assicurato è tenuto a pagare al danneggiato, a titolo di risarcimento, in virtù della sua responsabilità civile legale (D 1.1 CGA). Nel caso di sinistri coperti dall assicurazione, AXA si assume inoltre la difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive (protezione giuridica secondo D 1.2 CGA). Le prestazioni sono limitate alla somma assicurata e al massimale speciale che figurano nella proposta e nella polizza. Che cosa è escluso dall assicurazione? La copertura assicurativa prevede alcune delimitazioni (B 4 CGA). Qui di seguito sono elencate le principali esclusioni. L assicurazione non copre le pretese: per danni subiti dallo stipulante (danni propri); riguardanti l esecuzione (non conforme) del contratto e l inadempimento degli obblighi di garanzia (il cosiddetto «rischio d impresa»); fondate su una responsabilità che eccede le prescrizioni legali o derivanti dall inadempimento di un obbligo legale di assicurazione; per danni a cose in custodia e per danni causati come locatario, se per detti danni non sussiste la copertura di cui alla sezione C delle CGA; per danni a cose oggetto di un attività, cioè i danni verificatisi, ad esempio, in seguito a lavorazione delle cose stesse; in rapporto con prodotti e sostanze speciali; per forniture di merci, lavori e servizi effettuati per USA/Canada o che vengono forniti in questi paesi. L elenco non è esaustivo; sono applicabili le condizioni d assicurazione specificate nella proposta e nella polizza. Singole esclusioni possono essere soppresse mediante inclusione nell assicurazione di adeguate coperture addizionali. Informazioni più dettagliate figurano nella proposta e nella polizza. 3

Cosa bisogna sapere in merito alla somma assicurata e ai massimali speciali? Cosa bisogna sapere in merito alla franchigia? La somma assicurata e i massimali speciali indicati nella proposta e nella polizza valgono come garanzia doppia per anno di assicurazione. Per ogni sinistro l assicurato è tenuto ad assumersi la franchigia che è indicata nella proposta e nella polizza. Dove e quando è valida l assicurazione? L assicurazione copre le pretese per danni verificatisi in tutto il mondo durante il periodo di validità del contratto (B 2 e B 3 CGA), salvo le limitazioni previste per USA/Canada (B 4.25 CGA). Quando inizia e quando finisce la copertura assicurativa ossia il contratto? La data di decorrenza e quella di scadenza della copertura assicurativa, ossia del contratto, sono indicate nella proposta e nella polizza. Cosa succede alla scadenza del contratto? Alla data di scadenza il contratto si rinnova automaticamente di anno in anno, a meno che una delle parti contraenti non lo disdica entro i termini previsti (E 1.1.3 CGA). Qual è la base per il calcolo dei premi? Il modo di calcolare i premi è definito nella proposta e nella polizza. Cosa bisogna sapere in merito al premio, al pagamento e al conteggio del premio? Quali ulteriori obblighi ha lo stipulante? Quali dati vengono utilizzati da AXA e in che modo? Importante! L ammontare del premio è indicato nella proposta e nella polizza ed è esigibile il primo giorno di ogni anno di assicurazione. Nella proposta e nella polizza è stabilito se il premio è da considerarsi come premio forfettario oppure se alla fine di ogni anno di assicurazione viene effettuato un conteggio sulla base dei dati che vengono forniti (p. es. salari e cifra d affari). Lo stipulante ha in particolare l obbligo di: notificare immediatamente e per iscritto qualsiasi cambiamento (aggravamento) di un fatto rilevante per l apprezzamento dell entità del rischio (E 2.1 CGA); eliminare a sue spese qualsiasi pericolo che potrebbe provocare un sinistro (E 3 CGA); dare avviso immediato qualora si verifichi un evento le cui conseguenze potrebbero interessare l assicurazione (D 3 CGA); astenersi da qualsiasi trattativa diretta con il danneggiato, dal riconoscere pretese di qualsiasi genere, concludere transazioni, effettuare pagamenti a titolo di risarcimento nonché cedere i diritti derivanti dall assicurazione (D 4.2 e E 6 CGA); provvedere a che la produzione, la trasformazione, la raccolta, il deposito, ecc. di sostanze nocive all ambiente vengano eseguiti in conformità delle disposizioni legali e dell autorità (C 1.3.1 CGA). Eventuali obblighi particolari figurano nelle specifiche condizioni di assicurazione che sono indicate nella polizza. Per la stipulazione e l esecuzione del contratto AXA viene a conoscenza delle seguenti informazioni: dati del cliente (nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, coordinate di pagamento, ecc.), salvati in uno schedario elettronico; dati della proposta (indicazioni sul rischio assicurato, risposte alle domande ivi contenute, relazioni di perizie, indicazioni di assicuratori precedenti sull andamento dei sinistri, ecc.), archiviati nei dossier delle polizze; dati del contratto (durata, rischi e prestazioni assicurati, ecc.), salvati in sistemi di gestione dei contratti, come i dossier fisici delle polizze e le banche dati elettroniche sui rischi; dati sui pagamenti (data riscossione premi, premi arretrati, diffide, accrediti, ecc.), salvati in banche dati incasso; eventuali dati su sinistri (notifiche, rapporti, giustificativi, ecc.), salvati in dossier fisici di sinistri e applicazioni elettroniche sinistri. Questi dati servono per esaminare e valutare il rischio, gestire il contratto, richiedere puntualmente i premi e, nei casi di prestazione, trattare correttamente i sinistri. I dati vengono conservati per almeno 10 anni dalla risoluzione del contratto. Per i dati relativi a un sinistro, il termine di 10 anni è calcolato a partire dalla data di liquidazione dello stesso. Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare agli altri assicuratori interessati, alle autorità, ai legali e ai periti esterni. I dati possono essere trasmessi anche allo scopo di individuare o evitare eventuali frodi assicurative. Le società del Gruppo AXA che operano in Svizzera e nel Liechtenstein, allo scopo di snellire il proprio lavoro amministrativo e per finalità di marketing (ossia per fornire ai propri clienti un offerta ottimale di prodotti e servizi) si garantiscono reciprocamente la visione dei dati di base dei clienti (per identificare il cliente), dei dati contrattuali di base (eccetto i dati della proposta e quelli relativi ai sinistri) e delle elaborazioni dei profili dei clienti. Troverete informazioni più dettagliate nella proposta, nella polizza, nelle Condizioni Generali e nelle eventuali Condizioni Complementari (CGA / CCA) nonché nelle Condizioni Particolari (CPA) pattuite individualmente. 4

A Introduzione e definizione dei termini utilizzati nella polizza e nelle condizioni di assicurazione A 1 Introduzione Con la presente «Assicurazione responsabilità civile Professional» AXA presta la copertura assicurativa per l attività aziendale, professionale o statutaria di persone fisiche, persone giuridiche (come società anonime e associazioni), società di persone (come società semplici) o enti e istituti di diritto pubblico. A 2 Definizione dei termini utilizzati nella polizza e nelle condizioni di assicurazione Significato dei termini utilizzati nella polizza e nelle Condizioni Generali, Complementari e Particolari di Assicurazione: 1 Siti contaminati Esistenza di aree di deposito di rifiuti e di aree con suolo e acque contaminati. 2 Danni corporali Morte, ferimento o altro danno alla salute di persone, compresi i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito che ne derivano. 3 Danni materiali Distruzione, danneggiamento o perdita di cose, compresi i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito che ne derivano al danneggiato. L uccisione, il ferimento o altri danni alla salute di animali, nonché la loro perdita, sono parificati ai danni materiali. Non è considerato danno materiale il pregiudizio della funzionalità di una cosa senza ripercussioni sulla sostanza della cosa stessa. 4 Spese per la prevenzione dei danni Oneri derivanti dall adozione di misure per la prevenzione dei danni, cioè misure opportunamente e immediatamente prese al fine di scongiurare la minaccia di un danno assicurato il cui verificarsi è imminente. Non sono considerati spese per la prevenzione dei danni gli oneri sostenuti per il ritiro dal mercato o per la riconsegna di cose difettose, nonché per i relativi preparativi ritenuti necessari, nonché gli oneri per altre misure alternative al ritiro o alla riconsegna (ritiro di prodotti). 5 Sinistri in serie Totalità delle pretese per l insieme dei danni e delle spese per la prevenzione dei danni, attribuibili alla stessa causa, considerata come un unico evento (sinistri in serie), indipendentemente dal numero dei danneggiati, di coloro che avanzano pretese o degli aventi diritto. Più danni sono ritenuti attribuibili alla stessa causa quando siano riconducibili allo stesso vizio o difetto di un prodotto o di un materiale (come errori nello sviluppo, nella costruzione o fabbricazione, nell istruzione o nella presentazione), oppure allo stesso atto o alla stessa omissione (come violazione dell obbligo di diligenza o errori). 6 Inquinamento dell ambiente Perturbamenti durevoli, conseguenti ad immissioni, dello stato dell aria, delle acque (comprese le acque sotterranee), del suolo, della flora e della fauna dovuti a qualsiasi tipo di alterazione o a qualsiasi fattispecie che il diritto applicabile definisce come danno da inquinamento. 7 USA / Canada Tutti gli stati confederati, i territori federali e le province degli Stati Uniti d America e del Canada, nonché tutti gli altri territori che sottostanno alla sovranità e alla giurisdizione di questi paesi. 8 Danni patrimoniali Danni pecuniari che non sono conseguenti né a danno corporale né a danno materiale subito dal danneg-giato stesso. 9 Assicurati Sono considerati assicurati lo stipulante e 9.1 i suoi rappresentanti e le persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell impresa; 9.2 i suoi dipendenti e gli ausiliari (eccetto i subappaltatori ecc. di cui alla disposizione B 1.2) durante l esplicazione delle loro attività per conto dell impresa assicurata; 9.3 il proprietario del terreno, se lo stipulante è soltanto proprietario del fabbricato ma non del terreno (diritto di superficie); 9.4 altre eventuali imprese incluse nella polizza (compresa la cerchia di persone di cui alle disposizioni A 2.9.1 a A 2.9.3). Non sono assicurate le persone che lo stipulante mette a disposizione di un terzo (locazione di personale o di servizi) in rapporto con l esplicazione di attività per conto di questo terzo. 10 Rischio assicurato Il «rischio assicurato» comprende 10.1 il tipo d impresa o la professione specificata, nonché le attività e i servizi normalmente ad essa attinenti e/o i rispettivi prodotti; 10.2 terreni, fabbricati, locali e impianti di proprietà dello stipulante o in suo possesso (p. es. locazione, affitto); 10.3 rischi accessori inerenti all attività aziendale come: partecipazione a fiere organizzazione, preparazione e svolgimento di manifestazioni aziendali, attività sportive e del tempo libero; imprese ausiliarie (p. es. officine per la manutenzione di macchinari e veicoli che servono per lo svolgimento dell attività aziendale); mense, corpo aziendale dei vigili del fuoco, cassa pensione, associazioni aziendali; binari di raccordo; uso di velocipedi e di veicoli a motore di potenza o velocità ridotta a seconda dell Ordinanza sull assicurazione dei veicoli svizzera (quali biciclette elettriche con pedalata assistita fino a 25 km/h, carri a mano) da parte degli assicurati (eccetto i viaggi per recarsi al lavoro e viceversa). 5

11 Anno di assicurazione Per anno di assicurazione si intende il periodo di tempo in base al quale viene calcolato il premio annuo, il quale va dalla data di esigibilità del premio annuo fino alla data che precede quella di esigibilità del prossimo premio annuo. 12 Stipulante Persona fisica o giuridica, società di persone, ente o istituto di diritto pubblico che risulta nella polizza come «Stipulante». Se lo stipulante è una società di persone oppure una comunione di proprietari, i soci o i membri della comunione hanno gli stessi diritti e obblighi dello stipulante. Sono anche considerate stipulante altre eventuali imprese incluse nella polizza (p. es. società affiliate). B Estensione della copertura assicurativa Disposizioni generali B 1 Rischio assicurato e responsabilità civile assicurata 1 Per il «rischio assicurato», specificato nella polizza, AXA presta la copertura assicurativa per le richieste di risarcimento di danni che, in virtù delle disposizioni di legge in materia di responsabilità civile, vengono avanzate nei confronti delle persone assicurate per avere causato danni corporali e materiali. L assicurazione non copre però le pretese di regresso e di compensazione di terzi, avanzate nei confronti di dipendenti e ausiliari di cui alla disposizione A 2.9.2, per prestazioni che essi hanno accordato al danneggiato. 2 L assicurazione copre anche le pretese avanzate nei confronti dello stipulante per danni cagionati da aziende e artigiani indipendenti di cui si serve lo stipulante (come i subappaltatori). L assicurazione non copre però la responsabilità civile di dette aziende e artigiani; cagionati dalle persone che lo stipulante mette a disposizione di un terzo (locazione di personale o di servizi) in rapporto con l esplicazione di attività per conto di questo terzo. 3 L assicurazione si riferisce a tutte le sedi dell impresa (stabilimenti, filiali, magazzini, ecc) ubicate in Svizzera e nel Liechtenstein. L assicurazione non copre altre sedi dell impresa assicurata situate al di fuori di questi due paesi. B 2 Validità temporale 1 L assicurazione copre le pretese per danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto. Se il momento del verificarsi del danno non può essere determinato con certezza, si considererà quello in cui il danno è stato accertato per la prima volta, a prescindere da chi abbia effettuato l accertamento. 2 Quale momento del verificarsi di tutti i danni appartenenti a una stessa serie, si considera quello in cui è avvenuto il primo danno. Se il primo danno di una serie si verifica prima dell inizio del contratto, le pretese per tutti i danni della stessa serie non sono assicurate. 3 Quale momento dell insorgere della necessità delle spese per la prevenzione dei danni si considera quello in cui viene per la prima volta constatata l imminenza di un danno. 4 Le pretese per un danno singolo o facente parte di una serie, causato prima dell entrata in vigore del contratto, sono coperte solo se lo stipulante dimostra in modo attendibile che prima della conclusione del contratto non era a conoscenza di atti od omissioni; di difetti o vizi delle cose fabbricate o fornite, che avrebbero potuto motivare la responsabilità dell assicurato. Questa disposizione si applica per analogia anche nel caso di eventuali modifiche delle disposizioni del contratto (concernenti, ad esempio, le somme assicurate e le franchigie) effettuate durante la validità del contratto stesso. 5 In presenza di un assicurazione precedente, che è tenuta a versare le prestazioni per lo stesso danno o per lo stesso sinistro in serie, le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che supera la somma assicurata o il massimale speciale dell assicurazione precedente (copertura della differenza nella garanzia). La somma assicurata o il massimale speciale dell assicurazione precedente vengono dedotti dalla somma assicurata o dal massimale speciale stabiliti nella polizza. 6 L assicurazione copre le pretese per un danno verificatosi durante il periodo di validità del contratto, purché notificato ad AXA entro 60 mesi dall avvenuta risoluzione del contratto o dalla cessazione della copertura assicurativa. Nel caso di pretese derivanti da un sinistro in serie, per la relativa notifica è determinante il primo danno della serie. 6

7 In caso di risoluzione del contratto in seguito all abbandono dell attività aziendale (eccetto nel caso di fallimento), o in caso di decesso dello stipulante, l assicurazione copre anche i danni che si verificano dopo la cessazione del contratto ma prima della scadenza dei termini di prescrizione previsti dalla legge. I danni verificatisi durante il periodo di validità della presente assicurazione del rischio postumo, che non fanno parte di un sinistro in serie, si intendono verificatisi alla data di cessazione del contratto. L assicurazione non copre le pretese per danni cagionati dopo la cessazione del contratto. 8 Se degli assicurati escono dalla cerchia delle persone assicurate, la copertura assicurativa sarà operante, al massimo fino alla cessazione del contratto, per gli atti e le omissioni che motivano la loro responsabilità e sono stati da essi commessi prima della loro uscita. Inoltre, nel caso di risoluzione del contratto ai sensi della disposizione B 2.7, la copertura assicurativa sarà operante durante il periodo di validità della relativa assicurazione del rischio postumo. La presente disposizione si applica per analogia in caso di esclusione di aziende o parti di aziende oppure in caso di abbandono di determinate attività incluse nell assicurazione. B 3 Validità territoriale L assicurazione copre le pretese per danni verificatisi in tutto il mondo. Per i danni verificatisi in USA/Canada si applicano inoltre le esclusioni di cui alla disposizione B 4.25. B 4 Esclusioni generali L assicurazione non copre le pretese: 1 per danni subiti dallo stipulante; che riguardano la persona dello stipulante (p. es. perdita della persona che provvede al sostentamento); subiti da persone che convivono con l assicurato civilmente responsabile; 2 riguardanti l esecuzione di contratti, oppure le richieste di risarcimento avanzate per inadempimento o esecuzione non conforme di questi contratti (rischio d impresa) in particolare quelle per danni e difetti a cose fabbricate o fornite o per lavori eseguiti dallo stipulante stesso o da un terzo da lui incaricato, se la causa di tali danni e difetti risiede nella fabbricazione, nella fornitura o nella prestazione lavorativa; per spese relative alla constatazione e alla riparazione di tali danni e difetti; per pregiudizi patrimoniali e per perdite di reddito conseguenti a tali danni e difetti. Dalla copertura assicurativa sono escluse anche le pretese extracontrattuali che, per la stessa fattispecie, possono essere avanzate nei confronti dell assicurato, unitamente o in luogo delle pretese contrattuali escluse in virtù della presente disposizione; 3 fondate su una responsabilità assunta contrattualmente che ecceda le prescrizioni legali; 4 per danni per la cui copertura doveva essere stipulata un altra assicurazione in virtù di un obbligo di assicurazione legale o contrattuale; 5 per danni a cose ricevute in uso, in lavorazione, in consegna o custodia, per il trasporto o per altro scopo (p. es.: per vendita su commissione, per esposizione) o prese in affitto, in leasing o in locazione; 6 per danni a cose verificatisi in seguito all esplicazione o all omissione di un attività su di esse o con esse (p. es.: lavorazione, riparazione). Fanno parte delle attività ai sensi della presente esclusione anche la progettazione e la direzione dei lavori, l impartire ordini e istruzioni, la sorveglianza, il controllo e lavori simili nonché i collaudi, da chiunque effettuati. Se un attività viene esplicata solo su determinate parti di una cosa immobile, l esclusione vale unicamente per i danni alle parti della cosa immobile che sono oggetto dell attività e a quelle vicine che si trovano direttamente nell ambito dell attività stessa; 7 e/o le spese per il ritiro dal mercato o per la riconsegna di prodotti o cose difettosi, nonché per i relativi preparativi ritenuti necessari, nonché gli oneri per altre misure alternative al ritiro dal mercato o alla riconsegna; 8 in rapporto con atti temerari ai sensi della Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni; 9 per danni il cui verificarsi doveva essere ritenuto assai probabile da parte dello stipulante, dei suoi rappresentanti o delle persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell impresa, o il cui verificarsi era stato implicitamente accettato allo scopo di ridurre le spese, accelerare i lavori o evitare pregiudizi patrimoniali o perdite di reddito; 10 derivanti dalla responsabilità civile per danni causati da sostanze immesse negli impianti per il deposito, il trattamento, il trasporto in condotta o l eliminazione di immondizie, o rifiuti in genere, di acque di scolo o di materiale riciclabile. La presente esclusione non si applica nel caso di danni cagionati a impianti per la depurazione o la decantazione di acque di scolo; 11 derivanti dalla responsabilità dell autore di un crimine o delitto intenzionale, per danni cagionati in relazione al compimento o al tentativo di tali reati; 12 per risarcimenti a carattere punitivo, come i cosiddetti «punitive / exemplary damages»; 13 in rapporto con l azione di campi elettromagnetici (CEM); 14 in rapporto con l azione delle radiazioni ionizzanti; 15 in rapporto con danni nucleari, così come definiti dalla legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, e le spese ad essi connesse; 16 per danni connessi all amianto; 17 derivanti dalla responsabilità civile come produttore (compreso chi si presenta come tale), importatore o esportatore di tabacco e generi voluttuari contenenti tabacco o nicotina; contraccettivi, prodotti per l interruzione della gravidanza, la stimolazione della fertilità e la gravidanza assistita (anticoncezionali, prodotti abortivi, farmaci induttori dell ovulazione, preservativi, ecc.); 7

prodotti di origine umana, compresi il sangue e i prodotti sanguigni; silicone e prodotti al silicone (per uso sul corpo umano); urea-formaldeide; idrocarburi alogenati (p. es. percloroetilene, tricloretano, idroclorocarburi, idroclorofluorocarburi (HCFC), bifenile policlorato (PCB), pentacloro-fenolo (PCP), clorofluorocarburi (CFC), dibenzodiossina, dibenzofurano); ossichinolina; metil-tert-butiletere (MTBE). La presente esclusione si applica anche nei casi di trattamento o lavorazione ulteriore e consapevole di questi prodotti e sostanze; 18 derivanti dalla responsabilità civile dell impresa soggetta all obbligo di notifica o di autorizzazione in base alla legislazione svizzera per danni conseguenti all utilizzazione di organismi geneticamente modificati, o di altri prodotti ad essi assimilati, in seguito alla modificazione del materiale genetico; organismi patogeni per effetto delle loro peculiarità patogene. Per l azienda assicurata, l esclusione si applica anche in caso di utilizzazione all estero di detti organismi e prodotti per i quali in Svizzera l impresa assicurata sarebbe soggetta all obbligo di notifica o di autorizzazione. Tuttavia, l esclusione non vale se lo stipulante al momento dell importazione o della messa in circolazione dei suddetti organismi e componenti non era a conoscenza della loro modificazione genetica; 19 per danni derivanti dalla fabbricazione o dal commercio di prodotti e additivi per l alimentazione degli animali, o loro componenti, che contengono organismi geneticamente modificati; nella misura in cui i danni o i costi siano dovuti agli organismi geneticamente modificati ivi contenuti; 20 per danni riconducibili a: aeromobili e veicoli spaziali, o parti degli stessi, progettati, costruiti, fabbricati o forniti dall assicurato o per conto dello stesso; attività eseguite su aeromobili e veicoli spaziali o su parti degli stessi (come montaggio, manutenzione, ispezione, revisione, riparazione o trasporto). La presente esclusione non vale: per gli aeromobili per i quali la legislazione svizzera non prescrive un assicurazione di responsabilità civile o per i quali non esiste alcun obbligo di garanzia; per le parti destinate alla costruzione e al montaggio di aeromobili e veicoli spaziali all insaputa dell assicurato; 22 per danni derivanti dalla cessione a terzi di brevetti, licenze, risultati di ricerche, formule, ricette, software o dati elaborabili mediante computer, piani o progetti di costruzione e di fabbricazione. Non è considerata come cessione di software la consegna di cose in cui è incorporato un software per la conduzione delle cose stesse; 23 per danni in rapporto con encefalopatie spongiforme bovine (BSE), encefalopatie spongiforme trasmissibili (TSE), con la sindrome di Creutzfeldt-Jakob o con un altra malattia cerebrale da prioni modificati; 24 fondate su normative estere in materia di responsabilità civile, avanzate nei confronti dello stipulante in qualità di datore di lavoro (p. es. employers liability, workers compensation, occupational diseases); 25 per danni verificatisi in USA/Canada in rapporto con 25.1 forniture di merci dirette o indirette in questi paesi. La presente esclusione non si applica: se lo stipulante dimostra in modo attendibile di non essere stato a conoscenza di forniture effettuate in USA/Canada; per singoli prodotti destinati all uso privato, acquistati nel commercio al dettaglio fuori dai territori di USA/Canada, portati con sé e importati in questi paesi; 25.2 lavori di montaggio,costruzione e manutenzione nonché pianificazione, sorveglianza o direzione di dette attività nei precitati paesi; 25.3 servizi o lavori per progetti o clienti in detti paesi; 25.4 danni da inquinamento; 25.5 i seguenti prodotti: prodotti implantari vaccini armi e munizioni impianti o parti di impianti per parchi di divertimento e loro componenti lattice piombo e prodotti che contengono piombo caschi pneumatici, pompe, catene da neve/dispositivi trazione su neve; 25.6 la trasmissione e diffusione di malattie ed epidemie (p. es. AIDS) o di virus (p. es. HIV); 25.7 l infestazione da fungo aspergillo verificatasi dentro o fuori di edifici o parti di edifici, compresi i danni agli impianti e al mobilio. Per fungo «aspergillo» si intende qualsiasi genere di fungo e i relativi composti e prodotti intermedi, i batteri, le micotossine e le relative combinazioni e spore volatili organiche, gli odori o i sottoprodotti di funghi; 26 in rapporto con guerre e guerre civili. 21 derivanti dal danneggiamento (p. es.: alterare, cancellare, rendere inutilizzabile) di software o di dati elaborabili mediante computer, salvo che il danneggiamento sia conseguente a un danno assicurato subito dai supporti dei dati; 8

C Estensione della copertura assicurativa Disposizioni particolari C 1 Inquinamento dell ambiente Per le pretese per danni derivanti da inquinamento valgono le seguenti disposizioni: 1 L assicurazione copre le pretese per i danni corporali e materiali determinati da inquinamento dell ambiente 1.1 a condizione che esso sia riconducibile ad un solo e medesimo evento repentino e imprevedibile, che richieda pure provvedimenti immediati, come la sua denuncia alle competenti autorità, l allarme per la popolazione, l adozione di misure volte a prevenire o a limitare i danni; 1.2 causato dalla fuoriuscita di sostanze dannose per il terreno o per le acque, quali i carburanti e i combustibili allo stato liquido, gli acidi, i prodotti basici e altre sostanze chimiche (eccetto le acque di scolo o altri rifiuti industriali), qualora detta fuoriuscita sia conseguente al deterioramento per ruggine o perdite in un impianto stabilmente fissato al terreno e richieda misure immediate ai sensi del capoverso precedente. La presente copertura assicurativa é operante soltanto se lo stipulante dimostra che l impianto di cui si tratta è stato costruito, sottoposto a manutenzione o dismesso regolarmente e secondo le prescrizioni in materia. 2 A complemento delle Esclusioni generali di cui alla disposizione B 4, la copertura assicurativa non è operante: 2.1 qualora più eventi simili, che producono il medesimo effetto (per es.: infiltrazione nel terreno di sostanze nocive conseguente a continuo gocciolio; ripetuto spargimento di liquidi da recipienti mobili), richiedano i provvedimenti di cui sopra che, non sarebbero però necessari nel caso in cui gli stessi eventi si verificassero singolarmente; 2.2 per il ripristino di specie e di habitat protetti; 2.3 per i danni determinati dal perturbamento dello stato dell aria, della flora e della fauna nonché di acque e terreni che non rappresentano beni di proprietà secondo il diritto civile; 2.4 per le pretese che sono in rapporto con siti contaminati esistenti al momento della conclusione del contratto su terreni che sono di proprietà o in possesso dell assicurato; su terreni appartenenti a terzi, causati (anche) dall assicurato; 2.5 per le pretese che siano in rapporto con la proprietà, il possesso o l esercizio di impianti per il deposito, il trattamento, il trasporto in condotta o l eliminazione di immondizie, o rifiuti in genere, di acque di scolo o materiale di riciclaggio. La presente esclusione non vale per gli impianti aziendali e destinati al compostaggio o al deposito provvisorio di immondizie, o rifiuti in genere, nonché alla depurazione o alla decantazione di acque di scolo. 3 L assicurato è tenuto a provvedere a che: 3.1 la produzione, la lavorazione, la raccolta, il deposito, la depurazione e l eliminazione di sostanze nocive all ambiente vengano eseguiti in conformità delle disposizioni di legge e dell autorità; 3.2 le istallazioni per lo svolgimento di dette attività compresi gli impianti di sicurezza e di allarme vengano sottoposti a manutenzione e tenuti in esercizio a regola d arte, in conformità delle prescrizioni tecniche, di legge e dell autorità; 3.3 le disposizioni emanate dall autorità in merito a risanamenti o misure analoghe vengano adempiute entro i termini prescritti. C 2 Prevenzione dei danni 1 Se, a causa di un evento repentino e imprevedibile, il verificarsi di un danno corporale o materiale assicurato è imminente, la copertura assicurativa comprende anche le spese per la prevenzione dei danni. Sono tuttavia escluse dalla copertura le misure adottate dopo che il pericolo sia già stato scongiurato come, ad esempio, l eliminazione di prodotti difettosi. In caso d inquinamento già verificatosi, o che minaccia di verificarsi a breve, a seguito di un evento di cui alla disposizione C 1.1.1 o di una delle fattispecie previste dalla disposizione C1.1.2, l assicurazione copre anche le spese che sono a carico dell assicurato derivanti dalle misure ordinate dall autorità competente al fine di evitare un perturbamento diretto e durevole dello stato dei terreni e delle acque di terzi. 2 A complemento della disposizione B 4 l assicurazione non copre: 2.1 le misure di prevenzione dei danni che consistono in un attività necessaria al corretto adempimento del contratto, per esempio la riparazione di danni o difetti a cose fabbricate o fornite o a lavori effettuati; 2.2 le spese per l eliminazione di un pericolo, ai sensi della disposizione E 3; 2.3 le spese per la costatazione di perdite; per l accertamento di difetti di funzionamento e delle cause dei danni; compreso il necessario svuotamento di impianti, contenitori e condutture, come le spese per le relative riparazioni o modifiche (per es. spese di risanamento); 2.4 le spese per le misure di prevenzione prese a causa di caduta di neve o formazione di ghiaccio. C 3 Ritiro di prodotti Spese d avviso 1 In deroga alla disposizione B 4.7, l assicurazione copre le spese d avviso sostenute dallo stipulante, che sono a suo carico, in rapporto con il ritiro di: prodotti fabbricati, forniti o lavorati dall assicurato (prodotti parziali o finali) che siano già in possesso di terzi oppure prodotti di terzi che contengono prodotti parziali difettosi forniti dallo stipulante. Si considerano spese d avviso esclusivamente quelle sostenute per avvisare i destinatari del prodotto, per esempio tramite lettera, e-mail, telefono, SMS o fax; per informare i destinatari del prodotto attraverso i media (p. es. stampa, radio o televisione). 9

2 La copertura assicurativa è prestata a condizione che il ritiro: sia necessario e adeguato in seguito a constatazione di difetti nei prodotti, o in seguito a supposizione di tali difetti sulla base di fatti oggettivi, al fine di evitare dei danni coperti dall assicurazione, oppure venga ordinato dall autorità al fine di evitare detti danni. 3 Per ogni evento inerente al ritiro di prodotti l assicurato sopporta la franchigia stabilita per i danni corporali e /o materiali. C 4 Responsabilità civile privata durante i viaggi di lavoro In mancanza di altra protezione assicurativa per i rischi inerenti alla responsabilità civile, durante i viaggi e soggiorni per motivi di lavoro l assicurazione copre anche la responsabilità dell assicurato in qualità di privato, derivante dai suoi atti nella vita quotidiana. In deroga alle disposizioni B 4.5 e B 4.6 l assicurazione copre anche le pretese per danni a locali usati dall assicurato, come camere d albergo e appartamenti. C 5 Uso di veicoli 1 Veicoli a motore 1.1 L assicurazione copre la responsabilità civile come detentore e/o derivante dall uso di veicoli a motore e rimorchi: per i quali non sono prescritte né la licenza di circolazione né le targhe e qualora non sussiste un assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore; le cui targhe sono depositate presso l autorità competente. Se, in virtù dell assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per il veicolo o il rimorchio, viene concessa un assicurazione suppletiva (p. es. 12 mesi), la copertura assicurativa é operante nei limiti della disposizione C 5.1 una volta scaduta l assicurazione suppletiva; per i quali è stato rilasciato un particolare attestato di assicurazione per la circolazione autorizzata dall autorità o dalla legge, senza licenza di circolazione e senza targhe, su strade pubbliche o su un area aziendale con accesso al pubblico. 1.2 Sono assicurate le somme minime prescritte dalla legislazione svizzera sulla circolazione stradale, a meno che la polizza non preveda somme più elevate. 1.3 L assicurazione non copre la responsabilità civile: delle persone che hanno utilizzato il veicolo senza l autorizzazione dell autorità competente o per effettuare viaggi che non erano autorizzati a fare in virtù della legislazione sulla circolazione stradale o per altri motivi nonché delle persone che devono rispondere degli utenti del veicolo e la responsabilità delle persone che hanno ordinato o erano a conoscenza di tali viaggi. 1.4 In caso di sinistro per il quale esiste un obbligo di assicurazione secondo la legislazione svizzera sulla circolazione stradale, sono escluse dall assicurazione, a complemento della disposizione C 5.1.3 e in sostituzione delle Esclusioni generali di cui alla disposizione B 4, le pretese: del detentore per danni materiali causati da persone delle quali egli debba rispondere in virtù della suddetta legislazione; per danni materiali subiti dal coniuge, o dal partner registrato, dagli ascendenti e dai discendenti del detentore del veicolo nonché, se con lui conviventi, dai suoi fratelli e sorelle; per danni al veicolo utilizzato e al rimorchio, nonché le pretese per danni alle cose trasportate con questi veicoli, ad eccezione delle cose che il danneggiato portava con sé, come il bagaglio e altri oggetti simili; in rapporto con incidenti avvenuti in occasione di corse. 2 Ciclomotori 2.1 L assicurazione copre la responsabilità civile derivante dall uso di ciclomotori soggetti ad assicurazione (ciclomotori elettrici inclusi), purché si tratti di viaggi effettuati per conto dell impresa assicurata, esclusi quelli per recarsi al lavoro e viceversa. 2.2 Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che eccede le somme di garanzia convenute per l assicurazione di responsabilità civile prescritta dalla legge (assicurazione complementare). Questa limitazione non si applica quando tali veicoli, nei casi ammessi dalla legislazione sulla circolazione stradale, vengono utilizzati senza contrassegno (vignetta) o senza targa. 2.3 Le disposizioni limitative conformemente a C 5.1.3 e C 5.1.4 si applicano per analogia. Inoltre si applicano le disposizioni della legislazione svizzera sulla circolazione stradale, quando la loro applicazione sia di natura imperativa. 3 Natanti L assicurazione copre la responsabilità civile come detentore e/o derivante dall uso di natanti per i quali, secondo la legislazione svizzera, non è prescritta un assicurazione di responsabilità civile, purché si tratti di viaggi effettuati per conto dell impresa assicurata, esclusi quelli per recarsi al lavoro e viceversa. 4 Aeromobili L assicurazione copre la responsabilità civile come detentore e/o derivante dall uso di aeromobili di categorie speciali per i quali, secondo la legislazione svizzera, non è prescritta un assicurazione di responsabilità civile o per i quali non sussiste alcun obbligo di garanzia, purché detti aeromobili vengano impiegati per gli scopi dell im-presa assicurata. C 6 Carico e scarico di veicoli 1 In deroga alla disposizione B 4.6 l assicurazione copre anche le pretese per danni cagionati a: 1.1 veicoli terrestri e natanti (compresi i semirimorchi e le sovrastrutture) e a aeromobili, verificatisi durante le operazioni di carico e scarico di colli. Sono considerate colli le cose che vengono caricate o scaricate singolarmente, ad esempio macchine, apparecchi, elementi per costruzioni (come porte, finestre, travi, ecc.); palette e recipienti di ogni genere (come casse, gabbie, container, botti, taniche, ecc.); 1.2 autobotti e autocisterne, verificatisi durante le operazioni di riempimento o svuotamento di materie liquide o solide. 10

2 L assicurazione non copre però le pretese per danni cagionati 2.1 al materiale rotabile delle ferrovie; 2.2 a veicoli terrestri, natanti o aeromobili che l assicurato abbia preso in prestito, in locazione o in leasing; durante le operazioni di carico e scarico di merci sfuse (salvo quanto previsto alla disposizione C 6.1.2). Sono considerate merci sfuse le cose sciolte che vengono caricate o scaricate senza imballaggio, ad esempio cereali, sabbia, ghiaia, pietre, blocchi di roccia, carbone, ferraglia, macerie, residui, ecc.; dovuti a sovraccarico o eccessivo riempimento degli stessi; 2.3 a recipienti (escluse le sovrastrutture e i semirimorchi di cui alla disposizione C 6.1.1 nonché le autocisterne e le autobotti di cui alla disposizione C 6.1.2) e alle merci manipolate, verificatisi durante le operazioni di carico e scarico dei suddetti veicoli. C 7 Immobili 1 L assicurazione copre la responsabilità civile per danni riconducibili a terreni, fabbricati, locali e impianti situati in Svizzera o nel Liechtenstein, a prescindere dal fatto che servano o meno ai fini dell attività dell impresa assicurata. 2 Comproprietà (incl. proprietà per piani) Se i terreni, i fabbricati e i locali di cui alla disposizione C 7.1 sono in comproprietà o proprietà per piani, vale inoltre quanto segue: L assicurazione copre le pretese per danni la cui causa è riconducibile a parti di fabbricato (compresi gli impianti e le installazioni che ne fanno parte) e ai terreni che sono oggetto del diritto esclusivo dello stipulante. L assicurazione non copre: la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà dello stipulante, in caso di pretese della comunione dei proprietari per danni a parti di fabbricato (compresi gli impianti e le installazioni che ne fanno parte) e a terreni d uso comune; la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà degli altri condomini, in caso di pretese di un altro condomino per i danni la cui causa sia riconducibile alle parti di fabbricato (compresi gli impianti e le installazioni che ne fanno parte) e ai terreni d uso comune. 3 Proprietà comune Se i terreni, i fabbricati e i locali di cui alla disposizione C 7.1 sono in proprietà comune, l assicurazione copre anche le pretese avanzate nei confronti dello stipulante nella sua qualità di proprietario. L assicurazione non copre però le pretese per danni subiti dagli altri proprietari. 4 Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che (relativamente alle somme di garanzia o alle condizioni) eccede i limiti della copertura prestata da un altra assicurazione per il danno di cui si tratta (p.es. assicurazione della responsabilità civile del proprietario di immobili stipulata dalla comunione dei proprietari) e per il quale quest ultima, in linea di principio, è tenuta ad assumersi le relative prestazioni (copertura della differenza). C 8 Responsabilità civile in qualità di committente di opere In caso di costruzione, ristrutturazione o ampliamento di opere che servono in tutto o in parte ai fini dell attività dell impresa assicurata, vale quanto segue: 1 L assicurazione copre le pretese per danni corporali e materiali dovuti a lavori di demolizione, di movimenti di terra o di costruzione, avanzate nei confronti dello stipulante in qualità di committente di detti lavori (committente di opere) o contro il proprietario del terreno secondo la disposizione A 2.9.3. 2 L assicurazione non copre però le pretese in rapporto con un progetto di costruzione di un opera 2.1 i cui costi complessivi superano secondo preventivo l importo di CHF 500 000. ; 2.2 che non serve, nemmeno in parte, ai fini dell attività dell impresa assicurata; 2.3 che prevede uno scavo di fondazione per più di un piano interrato o su un terreno con pendenza superiore al 25 %; 2.4 per la quale si effettuino lavori di sottomurazione e/o sottofondazione su un opera adiacente; 2.5 costruita in aderenza ad un opera di terzi; 2.6 per la quale si procede all abbassamento della falda freatica; 2.7 per la quale vengono eseguiti lavori che comportano forti vibrazioni, ad esempio a seguito dell impiego di esplosivo o a lavori di battitura; 2.8 per la quale vengono eseguiti lavori di vibrazione ed estrazione di palancole; 2.9 per la quale sono previsti lavori di perforazione nel terreno (p. es. per sonde termiche o per fondazioni palificate) nonché le pretese 2.10 riguardanti l opera stessa o il terreno che ne fa parte; 2.11 in rapporto con l impoverimento o il prosciugamento di sorgenti. 3 Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che (relativamente alle somme assicurate o alle condizioni) eccede i limiti della copertura prestata da un altra assicurazione per il danno di cui si tratta (p.es. assicurazione RC del committente di opere) e per il quale quest ultima, in linea di principio, è tenuta ad assumersi le relative prestazioni (copertura della differenza). C 9 Uffici, studi e locali di vendita presi in locazione 1 In deroga alle disposizioni B 4.5 e B 4.6 l assicurazione copre le pretese per danni: 1.1 a locali presi in affitto, in leasing o in locazione, adibiti ad uffici, studi, superficie di vendita ed espositiva che servano ai fini dell attività dell impresa assicurata; 1.2 a parti di fabbricato e a locali utilizzati in comune con altri affittuari o locatari, ovvero con il proprietario stesso del fabbricato o dei locali di cui si tratta (p. es.: atrio, tromba delle scale, rimessa di veicoli); 1.3 agli impianti che servono esclusivamente i locali e le parti del fabbricato di cui si tratta, quali impianti di riscaldamento e per l approvvigionamento d acqua calda, ascensori e montacarichi, scale mobili, impianti di condizionamento d aria e di aerazione nonché impianti sanitari. 11

2 In caso di perdita delle chiavi dei locali e di parti di fabbricato indicati qui sopra, ricevute in consegna o custodia, l assicurazione copre anche le spese necessarie per la modifica o la sostituzione delle serrature e delle relative chiavi (spese per il cambiamento delle serrature). Sono equiparati alle serrature e alle chiavi i sistemi di chiusura elettronici e i relativi badge. 3 L assicurazione non copre però le pretese: 3.1 per danni ad altri locali adibiti, ad esempio, a fabbrica o magazzino o a locali per lo svolgimento di attività del settore alberghiero o della ristorazione; 3.2 per danni determinati dall azione prolungata dell umidità, come pure per danni che si verificano a poco a poco (danni dovuti all usura, danni alla carta da parati, alterazione dei colori e simili); 3.3 relative alle spese per ripristinare lo stato originario di una cosa modificata di proposito dall assicurato o su sua disposizione; 3.4 per danni alla mobilia, ai macchinari e alle apparecchiature, anche se stabilmente fissati al terreno, al fabbricato o ai locali di cui sopra. È fatta salva la disposizione C 9.1.3; 3.5 per i danni cagionati a superfici di vendita e di esposizione (inclusi i locali e gli impianti conformemente a C 9.1.2 e C 9.1.3 qui sopra) che sono stati esclusivamente presi in affitto o in locazione per l effettuazione o la partecipazione a manifestazioni e eventi (quali esposizioni, fiere). 4 Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che (relativamente alle somme assicurate o alle condizioni) eccede i limiti della copertura prestata da un altra assicurazione per il danno di cui si tratta (ad es. assicurazione di cose) e per il quale quest ultima, in linea di principio, è tenuta ad assumersi le relative prestazioni (copertura della differenza). 5 Ai fini della franchigia vale quanto segue: si considerano un unico evento tutti i danni cagionati in uno stesso locale. C 10 Impianti di telecomunicazione presi in locazione 1 In deroga alle disposizioni B 4.5 e B 4.6, l assicurazione copre le pretese per danni a impianti di telecomunicazione presi in locazione o in leasing, come apparecchi telefonici, fax, apparecchi Videotex, videotelefoni, impianti per videoconferenza, segreterie telefoniche, server voice mail, nonché per danni ai cavi che fanno direttamente parte di detti apparecchi e per danni agli impianti di commutazione per utenti (installazioni interne). 2 L assicurazione non copre però le pretese per danni a telefoni mobili, cercapersone, sistemi di radiotrasmissione a scopo professionale, PC (mobili e fissi), impianti di rete e grandi calcolatori, reti via cavo, software e dati. C 11 Cose in custodia 1 In deroga alla disposizione B 4.5 l assicurazione copre le pretese per distruzione o danneggiamento di cose che l assicurato abbia ricevuto per l uso o in lavorazione, purché detti danni vengano cagionati negli stabilimenti dell assicurato (come laboratori, depositi o magazzini) e la causa degli stessi risieda nella custodia della cosa. 2 A complemento della disposizione B 4 l assicurazione non copre però le pretese per danni: 2.1 a cose ricevute per deposito, in consegna o custodia, per trasporto, vendita su commissione o esposizione o prese in affitto, in leasing o in locazione; 2.2 per danni a oggetti di valore (come pellicce, gioielli, orologi, oggetti artistici e di antiquariato) e valori pecuniari (come denaro contante, carte di credito o di debito, assegni e altri mezzi di pagamento, titoli di viaggio, abbonamenti, biglietti, cartevalori) nonché documenti, progetti e piani; 2.3 a veicoli di ogni tipo. 3 Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che (relativamente alle somme assicurate o alle condizioni) eccede i limiti della copertura prestata da un altra assicurazione per il danno di cui si tratta (ad es. assicurazione di cose) e per il quale quest ultima, in linea di principio, è tenuta ad assumersi le relative prestazioni (copertura della differenza). C 12 Chiavi in consegna o custodia 1 In deroga alle disposizioni B 4.5 e B 4.6, in caso di perdita di chiavi di edifici, locali e impianti, ricevute dall assicurato in consegna allo scopo di eseguire lavori negli stessi, l assicurazione copre anche le spese necessarie per la modifica o la sostituzione delle serrature e delle relative chiavi (spese per il cambiamento delle serrature). Tali spese sono considerate come danni materiali. Sono equiparati alle serrature e alle chiavi i sistemi di chiusura elettronici e i relativi badge. 2 L assicurazione non copre le spese per il cambiamento delle serrature in rapporto con fabbricati, locali e impianti presi in affitto, in leasing o in locazione dall assicurato. 3 In caso di perdita di chiavi o badge, l assicurato è tenuto ad avvisare immediatamente il committente. In caso di violazione di questi obblighi AXA, nell ambito della disposizione E 4, non è tenuta al risarcimento. 3 Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che (relativamente alle somme assicurate o alle condizioni) eccede i limiti della copertura prestata da un altra assicurazione per il danno di cui si tratta (ad es. assicurazione di cose) e per il quale quest ultima, in linea di principio, è tenuta ad assumersi le relative prestazioni (copertura della differenza). 12