Sistema Socio Sanitario... D r i PUBBLICATA ALL'ALBO Regione Lombardia ON-LINE IL 16 MAR. 2017 ATS Brianza 1 3 MAR 2017 DELIBERAZIONE N. DEL ' OGGETTO: Resistenza e costituzione nel ricorso promosso avanti al Tribunale Civile di Milano da parte del sig. G.G. contro la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, I'ATS della Brianza e il dott. Alberto Albanese. L'anno 2017 il giorno "13> del mese di Marzo, in Monza nella sede legale dell'ats della Brianza, il Direttore Generale dr. Massimo Giupponi prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue IL DIRETTORE GENERALE PREMESSO che il sig. G.G. ha promosso tre giudizi in sede amministrativa nei confronti dell'asl MB (ora ATS della Brianza), in seguito a diniego di autorizzazione alle cure all'estero presso la Clinica Schmieder di Allensbach (Germania); RICHIAMATE, con riferimento al I ricorso: - la deliberazione 501 del 9.09.2011 avente ad oggetto "Resistenza e costituzione nel ricorso ex art. 117 del D.Lgs. n. 104/2010, nel ricorso per richiesta di decreto cautelare e nel ricorso per motivi aggiunti promossi avanti al TAR per la Lombardia da parte del sig. G.G. contro la ASL della Provincia di Monza e Brianza e l'istituto Neurologico Besta di Milano", con la quale è stata disposta la costituzione della disciolta ASL della Provincia di Monza e Brianza (ora ATS della Brianza) nel giudizio R.G. n. 2484/11, affidando l'incarico di rappresentare i propri interessi all'aw.to Massimo Chioda, con studio in Monza, Via Camperio n. 8; - la determinazione n. 17 del 10.10.2012 avente ad oggetto Integrazione incarichi conferiti ad Avv.to Massimo Chioda con deliberazione n.501 del 9.09.2011 e con determinazione n.16 del 3.10.2012, nell'ambito di ricorsi promossi dal sig. G.G. in materia di cure all'estero", con la quale è stato disposto di affidare l'incarico all'avv.to Massimo Chioda, con studio a Monza, Via Camperio n.8, di costituirsi nel giudizio di impugnazione e di proporre appello incidentale tardivo nel giudizio R.G. n. 2484/2011; - la deliberazione n. 134 del 15.03.2016 avente ad oggetto "Presa d'atto della sentenza n. 592/2016 REG.PROV.COLL. n. 7274/2012 REG.RIC. del 17.12.2015, depositata in data 10.02.2016, nella causa promossa avanti al Consiglio di Stato dall'istituto Neurologico Besta e dalla disciolta ASL MB (ora ATS della Brianza) contro il sig. G.G. Liquidazione spese legali", con la quale è stato disposto di prendere atto della sentenza n. 592/2016 REG.PROV.COLL. n. 7274/2012 REG.RIC. del 17.12.2015, emessa dal Consiglio di Stato nell'ambito del giudizio R.G. n. 7274/2012, con la quale è stato accolto l'appello principale dell'istituto Neurologico Besta e quello incidentale della disciolta ASL MB, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia in esame, devolvendola al giudice ordinario; - la deliberazione n. 549 del 6.10.2016 avente ad oggetto "Presa d'atto del decreto n. 446/2016 REG.PROV.PRES. n. 2484/2011 REG.RIC, depositato in data 28.06.2016, emesso dal TAR per La Lombardia nella causa R.G. n. 2484/2011. Liquidazione spese legali", con la quale è stato disposto di prendere atto del decreto TAR n. 446/2016 REG.PROV.PRES. n. 2484/2011 REG.RIC, depositato in data 28.06.2016, con il quale, vista la sentenza n. 592/16 CdS, è stato dichiarato estinto il ricorso RG. n. 2484/2011; RICHIAMATE, altresì, con riferimento al II ricorso: 1
- la deliberazione n. 231 del 27.04.2012 avente ad oggetto "Resistenza e costituzione nel ricorso RG n.979/2012 promosso avanti al TAR per la Lombardia da parte del sig. G.G. contro la ASL della Provincia di Monza e Brianza e l'istituto Neurologico Besta di Milano, al fine di ottenere annullamento della determinazione ASL prot.n.24590/i2 del 23.03.2012 di diniego di autorizzazioni alle cure ali 'estero "; con la quale è stata disposta la costituzione della disciolta ASL della Provincia di Monza e Brianza (ora ATS della Brianza) nel giudizio R.G. n. 979/12, affidando l'incarico di rappresentare i propri interessi all'avv.to Massimo Chioda, con studio in Monza, Via Camperio n. 8 - la deliberazione n. 593 del 21.01.2014 avente ad oggetto "Ricorso RG n. 979/2012 promosso avanti al TAR per la Lombardia da parte del sig. G. G. contro la ASL della Provincia di Monza e Brianza e l'istituto Neurologico Besta di Milano. Presa d'atto conclusione del procedimento e provvedimenti conseguenti", con la quale è stato disposto di prendere atto della conclusione del processo amministrativo RG n. 979/2012, a seguito di accoglimento del difetto di giurisdizione del TAR da parte della Corte di Cassazione, avanti a cui l'istituto Neurologico Besta aveva promosso regolamento di giurisdizione e la disciolta ASL MB aveva partecipato depositando memoria ad adiuvandum; RICHIAMATE, infine, con riferimento al III ricorso: - la determinazione n. 16 del 3.10.2012 avente ad oggetto "Resistenza e costituzione nel ricorso notificato in data 17.09.2012 promosso avanti al TAR per la Lombardia da parte del sig. G. G. contro la ASL della Provincia di Monza e Brianza e l'istituto Neurologico Besta di Milano, al fine di ottenere annullamento della determinazione ASL prot.n.57985/12 del 20.07.2012 di diniego di autorizzazione alle cure all'estero", con la quale è stata disposta la costituzione della disciolta ASL della Provincia di Monza e Brianza (ora ATS della Brianza) nel giudizio R.G. n. 2216/12, affidando l'incarico di rappresentare i propri interessi all'avv.to Massimo Chioda, con studio in Monza, Via Camperio n. 8; la determinazione n. 17 del 10.10.2012 avente ad oggetto Integrazione incarichi conferiti ad Avv.to Massimo Chioda con deliberazione n.501 del 9.09.2011 e con determinazione n.16 del 3.10.2012, nell'ambito di ricorsi promossi dal sig. G.G. in materia di cure all'estero", con la quale è stato disposto di affidare l'incarico all'avv.to Massimo Chioda, con studio a Monza, Via Camperio n.8, di proporre avanti alla Corte di Cassazione regolamento di giurisdizione nel giudizio R.G. n. 2216/2012; - la deliberazione n. 618 del 30.01.2016 avente ad oggetto "Ricorso RG n. 2216/12 promosso avanti al TAR per la Lombardia da parte del sig. G.G. contro la ASL della Provinci di Monza e Brianza e l'istituto Neurologico Besta di Milano. Liquidazione spese legali ", con la quale è stato disposto di prendere atto della conclusione del processo amministrativo R.G. n. 2216/12, a seguito di accoglimento da parte della Corte di Cassazione con sentenza n. 24146/13 del 14.05.2013, depositata in data 25.10.2013, del difetto di giurisdizione del TAR; Visto l'atto di citazione in riassunzione, notificato in data 15.12.2016 (prot. n. 69345/16 del 15.12.2016) e promosso avanti al Tribunale Civile di Milano da parte del sig. G.G. contro la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, l'ats della Brianza e il dott. Alberto Albanese, al fine di ottenere: - in via principale, l'accertamento e la dichiarazione della responsabilità per inadempimento contrattuale dell'ats della Brianza, dell'istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e del dott. A.A., nella sua qualità di ex responsabile del CRR e conseguentemente la condanna in solido delle parti convenute al pagamento a favore del sig. G.G. di 87.571,00.= o della diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni biologici subiti e di 7.000,00.=, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, a titolo di danno emergente, consistente nelle spese sostenute e documentate in giudizio, oltre spese legali; - in via subordinata, l'accertamento e la dichiarazione della responsabilità dell'ats della Brianza, dell'istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e del dott. A.A. nella sua qualità di 2
(ex) responsabile del CRR, per i danni causati in conseguenza delle rispettive condotte gravemente colpose e contrarie alle norme vigenti e conseguentemente, la condanna in solido delle parti convenute al pagamento a favore del sig. G.G. di 87.571,00.= o della diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni biologici subiti e di 7.000,00.=, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, a titolo di danno emergente, consistente nelle spese sostenute e documentate in giudizio, oltre spese legali; Ritenuto di resistere e costituirsi in giudizio a tutela degli interessi di questa Agenzia, affidando l'incarico legale all'avv.to Paolo Piana, con studio in Milano Corso di Porta Romana n. 54, già legale dell'istituto Neurologico Besta di Milano nei tre giudizi sopra descritti, garantendo una difesa congiunta a risparmio delle conseguenti spese legali; Visto il preventivo di spesa, comunicato dallo Studio Legale Piana con e-mail del 9.03.2017 (prot. n. 20281/17 del 9.03.2017), nel quale si espone l'onorario, a norma del D.M. 10.03.2014 n. 55, in complessivi 8.222,14.= da suddividere a metà in considerazione della difesa congiunta con l'istituto Neurologico Besta di Milano; SU PROPOSTA del Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali; VISTE: - l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali - l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Contabilità e Finanza dell'onere di spesa di 4.111,07.= sul conto n. 420130040 "Spese legali" del Bilancio Sanitario anno 2017 riportate in calce al presente provvedimento; ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario per le motivazioni indicate in premessa DELIBERA - di prendere atto dell'atto di citazione, notificato in data 15.12.2016 (prot. n. 69345/16 del 15.12.2016) e promosso in riassunzione avanti al Tribunale Civile di Milano da parte del sig. G.G. contro la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, l'ats della Brianza e il dott. Alberto Albanese, depositato agli atti del Servizio Affari Generali e Legali; di affidare l'incarico di rappresentare gli interessi di questa ATS della Brianza all'avv.to Paolo Piana, con studio in Milano, Corso di Porta Romana n. 54, già legale dell'istituto Neurologico Besta di Milano nei tre giudizi sopra descritti, garantendo una difesa congiunta a risparmio delle conseguenti spese legali; di incaricare il Servizio Affari Generali, e Legali in qualità di Responsabile del procedimento, per gli adempimenti di competenza; di prendere atto, come indicato dal Direttore del Servizio Contabilità e Finanza, della corretta registrazione dell'onere di spesa presunta in complessivi Euro 4.111,07.= sul conto n. 420.130.040 "spese legali" del Bilancio Sanitario anno 2017; 3
di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'ente; di disporre rinvio della presente deliberazione ai Settori ed Uffici interessati. IL DIREI (Dr. Mi IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. S^lv^tpre Silvano LOREZV-, IL DOTTORE
ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' TECNICA E CONTABILE SERVIZIO PROPONENTE: _ Affari Generali e Legali Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia. IL RESPONSABILE r^sa Raffaella Borra) {firma) \ ' SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO Si attcsta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento: Bilancio anno 2017 : Sanitario ~J Socio Sanitario Integrato (ASSI) [ J Sociale Impegno: 282/2017_ Conto n. : 420.130.040 Importo : 4.111,07. IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO (Dr. Gjisparc Maffei) NOTE: Parte riservata ad acquisti di beni e servi/i al di fuori delle Convenzioni CONSIP, ARCA c MEPA SERVTZIO/U.O. PROPONENTE: Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'economia e delle Finanze, per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall'agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) di cui alla L.R. n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii. Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 11 DPR 101/2002 ovvero è presente ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze specifiche e particolari dell'azienda. IL RESPONSABILE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente deliberazione e stata pubblicata all'albo pretorio on line dell'azienda per la durata di giorni quindici consecutivi dal al inclusi. Monza, Il Il Funzionario addetto 5