STATUTO della "FONDAZIONE CANNILLO Ente Filantropico del terzo settore" Art.1 COSTITUZIONE È costituita per volontà del Fondatore, la società Cannillo S.r.l., una Fondazione sotto la denominazione: "FONDAZIONE CANNILLO Ente Filantropico del terzo settore". Art.2 SEDE ED UFFICI SECONDARI La Fondazione ha sede in Corato, in Vico Torto Torre Gisotti n.12. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti nel territorio in cui opera onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa. Art.3 FINALITÀ La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non ha scopo di lucro. La Fondazione ha lo scopo di promuovere e favorire concrete iniziative di beneficenza e di promozione sociale e culturale nonché di assistenza sociale e sanitaria atte a consentire la crescita e lo sviluppo di una collettività rispettosa dei valori della solidarietà ed attenta alle esigenze delle persone e della comunità. Art.4 ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI INTERESSE GENERALE, ACCESSORIE E CONNESSE Per realizzare le finalità proposte la Fondazione potrà svolgere esclusivamente le seguenti attività, che sono considerate attività istituzionali di interesse generale: 1. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 166/2016, erogazione di denaro, beni e servizi a favore di persone svantaggiate; 2. interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie; 3. educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della L.53/2003; 4. formazione universitaria e post-universitaria; 5. ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 6. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura; 7. organizzazione, gestione e promozione di attività sportive dilettantistiche. Per l'esclusivo svolgimento delle attività istituzionali la Fondazione potrà tra l'altro: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di
superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti; c) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi connessi alle finalità istituzionali; d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; e) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari; f) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture volte al perseguimento delle finalità della Fondazione; g) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico; h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività; i) istituire premi, borse di studio; j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere; k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. Art.5 AMBITO TERRITORIALE La Fondazione svolge la propria attività nella Regione Puglia. Art.6 PATRIMONIO Il patrimonio della Fondazione è composto: a) dal fondo di dotazione iniziale; b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare
il patrimonio; e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici. Per garantire il funzionamento della Fondazione, se il patrimonio diviene insufficiente, esso potrà essere reintegrato dal fondatore, su richiesta del Consiglio di Amministrazione. Art.7 FONDO DI GESTIONE Per le spese di gestione e lo svolgimento delle attività istituzionali la Fondazione dispone di un Fondo di Gestione composto dalle seguenti entrate: a) redditi derivanti dalla gestione del patrimonio di cui all'art.6; b) liberalità erogate annualmente dal fondatore specificamente destinate a tali attività; c) contributi, elargizioni e liberalità a qualsiasi titolo pervenute, salvo che siano espressamente destinate all'incremento del patrimonio; d) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Art.8 ESERCIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO L'esercizio economico - finanziario ha inizio il 1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo. A tal fine il relativo progetto deve essere presentato al Sindaco Unico almeno un mese prima e il Sindaco Unico deve formulare un parere scritto entro trenta giorni. Entro il mese di aprile il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Anche in tal caso il relativo progetto deve essere presentato al Sindaco unico almeno un mese prima e il Sindaco Unico deve formulare un parere scritto entro trenta giorni. Nella redazione del bilancio, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi dettati dalla Legge in tema di tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del Terzo Settore,ai sensi del D.Lgs n.117/2017 nonché delle società di capitali, ove compatibili. Art.9 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI O AVANZI DI GESTIONE Gli utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'obbligo di cui al comma precedente può essere assolto con la costituzione di riserve vincolate ai fini anzidetti. La Fondazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o quote di patrimonio durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate
a favore di altri Enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Art.10 ORGANI DELLA FONDAZIONE Sono organi della Fondazione: a) Il Consiglio di Amministrazione; b) Il Presidente della Fondazione; c) Il Sindaco Unico; d) I Garanti della Fondazione (ove nominati); Art.11 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre Consiglieri nominati dal Fondatore, di cui uno con funzione di Presidente. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del Fondatore, prima della scadenza del mandato. In caso di dimissioni ed in generale di cessazione anche di uno solo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si considererà dimissionario ed il Fondatore procederà alla nomina dei nuovi componenti. I membri dimissionari del Consiglio cesseranno dalla carica con la prima adunanza del nuovo Consiglio di Amministrazione. Art.12 ADUNANZE DEL CONSIGLIO Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo giudichi opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta congiunta da due Consiglieri, ma almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e per l'approvazione del bilancio consuntivo. La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della data di adunanza, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte dei Consiglieri. L'avviso di convocazione deve contenere indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno da trattare. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo prescelto dal Presidente purché in Italia, ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti; in mancanza delle formalità di cui al comma precedente il Consiglio si reputa validamente costituito con la presenza di tutti i componenti del Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei componenti presenti. Il Presidente può sempre esprimere il veto sulle proposte avanzate in Consiglio, anche in caso di assenza. In tal caso, dovrà esprimere il veto entro 10 (dieci) giorni dalla data di trascrizione del verbale del Consiglio sul relativo libro. Nel caso il Presidente esprima il proprio veto la deliberazione
si riterrà priva di efficacia. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un sostituto individuato in base alle disposizioni dell'art.14. Il Presidente provvederà ad indicare un Segretario. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato e devono essere sottoscritti dal Presidente. Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. Art.13 POTERI Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, compreso il potere di emanare regolamenti. In particolare: 1. delibera gli acquisti e le alienazioni di beni mobili di valore ed immobili; 2. dispone il migliore impiego del patrimonio; 3. delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti privati, nazionali od internazionali; 4. provvede alla assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento economico e di quiescenza; 5. delibera la eventuale costituzione di commissioni, comitati e centri di studio, regolandone il funzionamento e la eventuale retribuzione; 6. delibera sulla stipulazione di atti e contratti con i privati e la pubblica amministrazione; 7. delibera di promuovere o di resistere ad azioni giudiziarie con ogni potere anche transattivo; 8. sentito il Sindaco Unico, approva entro il mese di aprile, il bilancio consuntivo e redige, entro il mese di novembre, il bilancio preventivo; 9. individua i soggetti beneficiari degli interventi della Fondazione. 10. delibera su eventuali modifiche statutarie; 11. delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare uno o più poteri previsti nel presente articolo al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad un Consigliere Delegato. In nessun caso sono delegabili le decisioni di cui ai punti 1, 7, 8, 9, 10, 11 del presente articolo, che dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Art.14
PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE Il Presidente della Fondazione è nominato dal Fondatore tra i membri del Consiglio di Amministrazione. Al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito da un Consigliere dal medesimo designato e, in mancanza, dal Consigliere più anziano. Art.15 ORGANO DI CONTROLLO L'organo di controllo della fondazione è monocratico ed è composto da un soggetto denominato Sindaco Unico. Al Sindaco Unico si applica l'art.2399 del codice civile, esso deve essere nominato dal Fondatore fra le persone fisiche aventi i requisiti previsti dall'art.30 del D.Lgs. 117/2017, deve inoltre essere un revisore legale iscritto nell'apposito registro, Il Sindaco Unico vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonchè sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile e la revisione legale dei conti. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D Lgs n.117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 dello stesso decreto. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Sindaco Unico Il Sindaco Unico può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il Sindaco Unico può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'amministrazione. IL Sindaco Unico resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato. Art.16 GARANTI DELLA FONDAZIONE Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la carica onoraria di Garante della Fondazione ad uno o più persone fisiche di
indiscussa probità e che abbiano dato contributi di rilievo nei settori dell'impegno sociale, della cultura, dello sport, della scienza, dell'arte, del lavoro e dell'impresa. I Garanti della Fondazione possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed esprimere pareri che debbono essere verbalizzati. Art.17 INDENNITÀ Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Sindaco Unico, nonché agli eventuali Garanti spetta il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto della Fondazione e di quelle sostenute in relazione a specifici incarichi ricevuti dalla Fondazione stessa. Art.18 SCIOGLIMENTO La Fondazione si estingue quando divenga impossibile raggiungere le finalità istituzionali. Si estingue altresì nel caso di insufficienza del patrimonio, qualora il Fondatore non abbia provveduto al reintegro entro sei mesi dalla richiesta del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.6 del presente statuto. In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del D.Lgs. n.117/2017 (ove istituito), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne nomina il Liquidatore, ad altri Enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. I beni concessi in godimento alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa torneranno nella disponibilità dei soggetti concedenti. Art.19 CLAUSOLA DI RINVIO Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi speciali, ove applicabili. Firmato: Francesco Cannillo - Nicolangela Nichilo - Felicia Ileana Cannillo - Giuseppe Cannillo - FRANCESCO CAPOZZA NOTAIO (sigillo)