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ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 27 1 SETTEMBRE 2012 Le novità del cd. Decreto crescita Copyright 2012 ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE I 36100 VICENZA, VIA NAPOLI 66 TEL. 0444322866-0444322705 R.A. FAX. 0444545075 Codice fiscale e partita I.V.A. 02380850244 Indirizzo E-Mail: info@studioacerbi.com - Web-site: www.studioacerbi.com

Con legge n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata nella G.U. n. 187 dell 11 agosto scorso, S.O. n. 171, ed entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, è stato convertito, con modificazioni, il D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, cosiddetto Decreto crescita o, anche, Decreto Sviluppo (si veda al riguardo anche la circolare n. 23/2012 dello Studio disponibile nella sezione Iscritti del sito www.fiscoeimpresa.com). Tra le modifiche più importanti che hanno interessato la conversione vi è l introduzione, all art. 32-bis, della Liquidazione dell Iva secondo la contabilità di cassa. Nello specifico, la disposizione prevede che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell esercizio di impresa, arte o professione, l Iva diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Le modalità con cui esercitare l opzione per l applicazione di tale regime saranno individuate con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate. Nella tavola sinottica che segue sono riepilogate alcune delle principali novità in materia fiscale e di interesse generale del citato D.L. n. 83/2012, come definitivamente convertito in legge. Per una corretta lettura della tavola sinottica si precisa che saranno indicate le modifiche introdotte in sede di conversione, con decorrenza 12 agosto, salvo i casi in cui sono espressamente previsti provvedimenti attuativi o decorrenze diverse. Le disposizioni che non sono state modificate dalla legge di conversione decorrono dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2012. IMMOBILI Imponibilità Iva cessioni e locazioni di immobili Viene confermata, rispetto al decreto legge, l integrale sostituzione dei nn. 8, 8- bis e 8-ter del comma1 dell art. 10 del DPR n. 633/1972 con conseguente modifica del regime impositivo Iva nel settore edilizio. Locazioni: viene concessa la facoltà per le imprese costruttrici di optare per l applicazione dell Iva sulle locazioni di abitazioni da esse costruite o ristrutturate, anche tramite imprese appaltatrici. L opzione può essere esercitata anche per gli immobili destinati ad alloggi sociali di cui al Decreto Interministeriale del 22 aprile 2008 e di quelli strumentali per natura. Per effetto delle modifiche apportate alla Tabella A, parte III, n. 127- duodevicies) allegata al DPR n. 633/1972, le locazioni di immobili abitativi scontano l aliquota ridotta pari al 10%. Cessioni: diventano imponibili Iva oltre alle cessioni di abitazioni effettuate da imprese costruttrici o ristrutturatrici nel termine di 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell intervento, anche quelle effettuate decorso il quinquennio, previa opzione da parte del cedente, da esercitarsi nel relativo atto, e quelle di fabbricati destinati ad alloggi sociali per le quali il cedente abbia manifestato l opzione per l imposizione nell atto di cessione. Per le cessioni di immobili strumentali per natura da parte dell impresa che li ha costruiti o ristrutturati, è prevista l imponibilità in caso di cessione entro 5 anni e non più 4 dall ultimazione dei lavori e, decorso tale termine, previa opzione da parte del cedente. Vengono inoltre eliminate le precedenti ipotesi di imponibilità obbligatoria riconducibili alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti con un pro-rata di deducibilità massima pari al 25% e ai privati. Parimenti viene modificato l art. 17 comma 1, lett. a-bis) del DPR n. 633/1972, con la previsione dell applicabilità del meccanismo del reverse charge anche per i casi in cui il cedente abbia optato per l imponibilità dell operazione e acquirente sia un soggetto passivo Iva. Art. 9 2

Per effetto del nuovo regime di imponibilità Iva per le cessioni di immobili, viene modificato anche l art. 17 comma1, lett. a-bis) prevedendo l applicabilità del meccanismo del reverse charge in tutti i casi, compreso quello degli immobili abitativi, in cui il cedente abbia optato per l imponibilità dell operazione e l acquirente sia un soggetto passivo Iva. Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio Viene confermato che per le spese di cui all art. 16-bis comma 1, Tuir relative ad interventi di ristrutturazione, limitatamente a quelle sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, spetta una detrazione pari al 50% e nel limite di spesa pari a 96.000 per unità immobiliare (si veda al riguardo anche la circolare n. 24/2012 dello Studio disponibile nella sezione Iscritti del sito www.fiscoeimpresa.com). Ai fini della detraibilità delle suddette spese resta applicabile quanto previsto dall art.16-bis richiamato. Ne deriva che, per le spese sostenute dal 1 gennaio al 25 giugno 2012, si rende applicabile la detrazione pari al 36%; per quelle sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione viene elevata al 50% nel limite di 96.000, per tornare al 36% nel limite di 48.000 per quelle sostenute a decorrere dal 1 luglio 2013. Detrazione spese per interventi di riqualificazione energetica Per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica, la detrazione del 55% su Irpef e Ires viene prorogata dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. Viene, quindi, soppressa la disposizione prevista all art. 4 comma 4, del D.L. n. 201/2011, secondo la quale la detrazione del 55%, a decorrere dal 1 gennaio 2013, sarebbe stata inclusa nella detrazione del 36%. La disposizione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2012. Scia e Dia Ai fini della Scia (segnalazione di inizio attività), della Dia (denuncia di inizio attività) ed in tutti i casi in cui per l inizio dei lavori sia prevista l acquisizione di atti o pareri di enti e/o organi preposti o la verifica preventiva, è disposto che gli stessi possano essere sostituiti da autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni, ferma restando la successiva verifica. L utilizzo dell autocertificazione è escluso, tra le altre, nelle ipotesi in cui sussistano vincoli ambientalistici, paesaggistici o culturali. Responsabilità solidale dell appaltatore La legge di conversione modifica integralmente il comma 28 dell art. 35 del D.L. n. 223/2006, già modificato dall originario decreto, stabilendo che l appaltatore risponde in solido con il subappaltatore per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e per il versamento dell Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate in ambito di rapporto di subappalto. Tale responsabilità solidale viene meno se l appaltatore verifica che tali adempimenti sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L attestazione dell avvenuto adempimento di tali obblighi può essere rilasciata anche attraverso un asseverazione dei responsabili dei centri di assistenza fiscale nonché da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro. Le disposizioni si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che svolgono un attività rilevante ai fini Iva. Art. 11 comma 1 Art. 11 commi 2 e 3 Art. 13 comma 1 Art. 13-ter REDDITO DI IMPRESA Riduzione dei debiti in caso di accordo di ristrutturazione o piano di risanamento Con la modifica al comma 4 dell art. 88 del Tuir, a decorrere dal 26 giugno 2012, Art. 33 in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato di cui all art. 182-bis comma 4 L.F., ovvero di un piano idoneo a consentire il risanamento dell esposizione 3

debitoria dell impresa ai sensi della lett. d) del comma 2 dell art. 67 L.F., pubblicato nel Registro delle Imprese, non si considerano sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell impresa per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all art. 84. Perdite su crediti nei confronti di soggetti ammessi a ristrutturazioni del debito o piani attestati Con la modifica al comma 5 dell art. 101 Tuir le perdite su crediti sono deducibili anche quando il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali o abbia concluso un accordo di ristrutturazione omologato. A tale fine il debitore si considera assoggettato a procedure concorsuali dalla data: - della sentenza dichiarativa del fallimento o - del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o - del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o - del decreto di omologazione dell accordo di ristrutturazione o - del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Crediti di modesta entità e crediti prescritti Vien stabilito che gli elementi certi e precisi per la deduzione delle perdite su crediti sussistono in ogni caso quando: - il credito sia di modesta entità, ossia quando non è superiore a 5.000 per le imprese di cui all art. 27 comma 10 del D.L. n. 185/2008, con un fatturato non inferiore a 150 milioni di euro dal 2011. Per le altre imprese il credito è di modesta entità quando non è superiore a 2.500. Inoltre per accedere alla deduzione dei crediti di modesta entità è necessario che siano scaduti da un periodo di sei mesi alla data di chiusura dell esercizio; - quando è prescritto, in via ordinaria decennale, il diritto alla riscossione del credito; - in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio conseguentemente ad eventi estintivi, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali. Art. 13 comma 5 Art. 33 comma 5 AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI E SEMPLIFICAZIONI ALLE IMPRESE Bonus assunzione personale altamente qualificato Viene introdotto, con decorrenza 26 giugno 2012, un contributo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato. L agevolazione non ha limiti soggettivi in quanto spetta a tutte le imprese, a prescindere dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal settore economico di appartenenza e dalle modalità di tenuta della contabilità. Il contributo, erogato sotto forma di credito d imposta, compete a condizione che si proceda all assunzione a tempo indeterminato di: - personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso Università italiane o estere equipollenti; - personale in possesso di laurea magistrale in discipline tecnico/scientifiche quali, tra le altre, ingegneria, farmacia e fisica. Il credito ammonta al 35% del costo aziendale sostenuto per le assunzioni, nel Art. 24 limite di 200.000 annui per singola impresa. Limitatamente al personale in possesso di una laurea, il contributo spetta a condizione che esso sia impiegato nelle seguenti attività: a. lavori sperimentali o teorici, aventi quale finalità l acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, svolti senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; b. ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui 4

alla lettera c); c. acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Il credito d imposta spetta a condizione che: - il numero di dipendenti, di fatto, aumenti per effetto di queste assunzioni; - i posti di lavoro creati vengano mantenuti per almeno un triennio, ridotto a due anni per le Pmi; - l impresa beneficiaria, nei tre anni successivi al periodo d imposta in cui ha fruito del contributo, non delocalizzi in un Paese non appartenente all Unione Europea riducendo le attività produttive in Italia; - non vengano accertate in via definitiva violazioni non formali di natura fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente con irrogazioni di sanzioni per importi superiori a 5.000 o violazioni alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori o provvedimenti definitivi della magistratura per comportamenti antisindacali. I controlli sull effettiva spettanza del contributo vengono eseguiti sulla base di apposita documentazione contabile, da allegare al bilancio, certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal Collegio sindacale. Per le società non soggette alla revisione contabile o che non hanno un Collegio sindacale è comunque obbligatoria la certificazione da parte di un revisore. In questo caso le spese sostenute per la certificazione contabile sono ammissibili nella misura massima di 5.000. Il credito d imposta deve essere indicato nel modello dichiarativo del periodo d imposta di maturazione e nelle dichiarazioni dei periodi in cui viene utilizzato in compensazione. Per espressa previsione normativa la compensazione in oggetto non soggiace al limite annuale di utilizzo pari a 250.000. Il credito non concorre altresì alla formazione del risultato di esercizio e alla base imponibile Irap, inoltre non rileva ai fini del calcolo di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Irpef e delle spese generali ai sensi dell art. 109 comma 5 Tuir. Ai fini della fruizione del credito d imposta deve essere presentata un istanza, secondo modalità da individuarsi tramite un D.M., che doveva essere emanato entro il 24 agosto 2012, con cui adottare le ulteriori disposizioni attuative. IVA per cassa La legge di conversione ha previsto che, in attuazione della direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi che abbiano un volume di affari non superiore ai 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell esercizio di impresa, arte o professione, l Iva diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi. Nello stesso momento sorge l esercizio del diritto alla detrazione dell imposta sugli acquisti. Il diritto alla detrazione dell imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato. L imposta diviene comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell operazione, a meno che il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Sulle fatture emesse in applicazione di tali disposizioni dovrà essere apposta una specifica annotazione. Le modalità con cui esercitare l opzione per l applicazione di tale regime saranno individuate con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate. Viene, di conseguenza, abrogato l art. 7 del D.L. n. 185/2008. Le disposizioni di attuazione saranno individuate con decreto ministeriale da Art. 32-bis 5

emanarsi entro l 11 ottobre 2012. Reti di impresa Per effetto delle modifiche apportate al comma 4-ter dell art. 3 del D.L. n. 5/2009, apportate dalla legge di conversione, è previsto che, qualora il contratto di rete preveda l istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune, destinato a svolgere un attività con i terzi: - la pubblicità di cui al comma 4-quater del D.L. n. 5/2009 si intende adempiuta mediante l iscrizione del contratto nel Registro delle Imprese del luogo in cui ha sede la rete; - al fondo patrimoniale comune si applicano, se compatibili, le disposizioni degli artt. 2614 e 2615 comma 2 del c.c. relativi al fondo consortile e alla responsabilità verso terzi per le obbligazioni assunte dai consorzi per conto dei singoli consorziati; - entro due mesi dalla chiusura dell esercizio annuale, l organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, ove possibile, le norme che disciplinano il bilancio della Spa e la deposita presso l ufficio del Registro delle Imprese del luogo in cui ha la sede. Ai fini dell adempimento degli obblighi pubblicitari, il contratto di rete, oltre che per atto pubblico o scrittura privata autenticata, può essere redatto anche per atto firmato digitalmente da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti e deve essere trasmesso agli uffici del Registro delle Imprese utilizzando il modello standard tipizzato con decreto ministeriale. Viene, inoltre, previsto che in caso di modifica al contratto di rete originario, il deposito per l iscrizione avvenga a cura dell impresa indicata nell atto modificativo presso l ufficio del Registro delle Imprese competente che in seguito provvederà a comunicare la modifica agli altri uffici presso cui sono iscritte le altre imprese aderenti al contratto. Se è prevista la costituzione di un fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione si trova la sua sede. In ambito agrario, al contratto di rete non si applica il regime vincolistico di cui alla L. n. 203/1982. SISTRI La legge di conversione conferma che, al fine di procedere alle opportune verifiche amministrative e funzionali, l entrata in vigore del Sistri viene sospesa fino al compimento delle verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013. I soggetti interessati, durante il periodo di sospensione, sono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli artt. 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché soggetti alla relativa disciplina sanzionatoria. Art. 45 Art.52 comma 1 DIRITTO SOCIETARIO Srl a capitale ridotto È confermata l introduzione di una nuova forma di Srl sulla falsariga di quanto previsto per le Srl semplificate di cui all art. 2463-bis c.c., rispetto a cui si differenzia nei seguenti presupposti: - i soci possono essere solo persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni alla data della costituzione; - l atto costitutivo, redatto in forma di atto pubblico, non è vincolato ad un modello standard tipizzato; - la denominazione deve contenere l indicazione che si tratta di Srl a capitale ridotto; - l amministrazione può essere affidata anche a persone fisiche non socie. Non sono previste agevolazioni per la costituzione di tali società. Per favorire l accesso ai giovani imprenditori al credito, il Ministro delle Finanze promuoverà un accordo con l Abi per individuare le agevolazioni per la concessione del credito ai giovani di età inferiore ai 35 anni e che intraprendono Art. 44 6

l attività tramite la costituzione di una Srl a capitale ridotto. Questa norma appare poco coordinata con quella che prevede che la Srl a capitale ridotto possa essere costituita da soggetti che abbiano compiuto i 35 anni. 7