documentazione delle autonomie locali n 150 di venerdì 8 marzo 2019 anno VIII

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documentazione delle autonomie locali n 150 di venerdì 8 marzo 2019 anno VIII LA TRASPARENZA ELETTORALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE PARI O SUPERIORE A 15.000 ABITANTI. a cura di Agostino Galeone Sin dalle prossime elezioni amministrative interessanti i Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici e le liste partecipanti hanno l obbligo di pubblicare sui propri siti internet i curricula vitae e i certificati penali dei loro candidati alle cariche di sindaco e di consigliere comunale nonché di inviare gli stessi documenti al Comune che, a sua volta, deve provvedere alla loro pubblicazione sul sito web istituzionale. Tale obbligo è stato introdotto dalla nuova legge 9 gennaio 2019, n. 3 Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici., pubblicata sulla G.U. n. 13 del 16/01/2019 ed entrata in vigore il 31/01/2019. La ratio delle disposizioni contenute nella su citata legge consiste nel cercare di contrastare più efficacemente la corruzione, il cui virus ha infettato l intero sistema politico-amministrativo dell Italia, considerata, sia nell ambito della Comunità europea che a livello mondiale, uno dei paesi più corrotti, determinando così immani danni per l economia dell intera nazione e dei singoli cittadini. Per perseguire la finalità propostasi la legge n. 3/2019 ha novellato numerose fonti del diritto (penale, civile, di procedura civile ed altre) nonché ha aggravato le sanzioni penali e le relative

pene accessorie riferite ad alcuni delitti strettamente correlati ai fenomeni corruttivi; ha introdotto, inoltre, nuove ulteriori misure dirette a ostacolare quanti siano stati condannati per alcuni specifici reati contro la pubblica amministrazione dal candidarsi alle consultazioni per essere eletti quali membri del parlamento europeo, del parlamento italiano, del consiglio regionale e del consiglio comunale, ma anche a sensibilizzare gli elettori verso la preventiva acquisizione di una consapevole conoscenza dei candidati cui votare. L art. 317-bis del codice penale, come sostituito dalla legge n. 3/2019, prevede, quali pene accessorie, l interdizione dai pubblici uffici nonché l incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, perpetua o temporanea, per coloro che siano condannati per una delle seguenti fattispecie delittuose : peculato (art. 314), concussione (art. 317), corruzione per l esercizio della funzione (art. 318), corruzione per un atto contrario ai doveri d ufficio (art. 319), circostanze aggravanti (art. 319-bis), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater, comma 1), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320), pene per il corruttore (art. 321), istigazione alla corruzione (art. 322), peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis), traffico di influenze illecite (art. 346-bis). Le nuove pene accessorie che hanno quale obiettivo quello di contrastare quanti siano stati condannati per i su citati delitti sono: l interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione; quest ultima pena accessoria non é applicabile allorché il soggetto condannato abbia necessità di stipulare un contratto con una pubblica amministrazione al fine di ottenere dalla stessa le prestazioni di un pubblico servizio; l'interdizione dai pubblici uffici e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni, nel caso sia inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni ovvero qualora ricorra una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 323-bis Circostanze attenuanti - Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319,

319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi. del c.p.. Siccome il nuovo art. 317-bis non specifica alla condanna di quale grado del giudizio debbano essere applicate le predette pene accessorie, sarebbe logico presumere che le stesse siano da applicare soltanto allorché le condanne siano divenute definitive, e ciò sia per non creare disparità di trattamento con l applicazione delle cause di incandidabilità previste dall art. 10 del D.Lgs. 235/2012 e sia per la particolare gravità delle stesse pene accessorie. Alla luce della ratio del nuovo art. 317-bis si ritiene che sarebbe stato utile, per salvaguardare l immagine della pubblica amministrazione, dare un ulteriore forte segnale, prevedendo, almeno dopo la condanna di primo grado, anche la sospensione temporanea dagli incarichi pubblici e il divieto temporaneo dal contrattare con la pubblica amministrazione sino alla decisione definitiva dell ultimo grado di giudizio. Si pensi che per i dipendenti pubblici per ben più lievi illeciti amministrativi o per mancata astensione dalle proprie funzioni a causa di potenziali conflitti di interessi sono previste misure anticorruzione che ne impediscano la temporanea prosecuzione. I commi 14 e 15 dell art. 1 della legge n. 3/2019, onde consentire elezioni trasparenti soltanto nei Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, impone ai partiti e ai movimenti politici nonché alle liste civiche partecipanti alle consultazioni elettorali amministrative l obbligo di pubblicare il curriculum vitae e il certificato penale di ciascun candidato. Il prefato certificato penale per essere valido ai fini elettorali dovrà essere rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Attraverso i certificati penali del casellario giudiziale gli elettori potranno avere contezza della moralità di tutti i candidati, in quanto negli stessi sono riportati, a norma del d.p.r. 14/11/2002, n. 313, le sentenze di condanna per i delitti commessi, anche non definitive, e i provvedimenti amministrativi emessi nei loro confronti.

Non è comprensibile la ragione (forse la mera così detta semplificazione amministrativa?) del limite demografico dei Comuni prescelto dal legislatore e, quindi, non è condivisibile, perché il non prescrivere la trasparenza delle elezioni amministrative nei Comuni con meno di 15.000 abitanti, pari a circa settemila della totalità dei Comuni italiani, costituisce un maggiore pericolo di inquinamento delle loro consultazioni elettorali soprattutto nei piccoli Comuni, ed ancor più nei territori in cui la criminalità organizzata è particolarmente radicata, nei quali è più facile condizionare e controllare l espressione del voto. Non è possibile non evidenziare, inoltre, alcune preoccupanti lacune presenti delle disposizioni in esame, nelle parti in cui non si è provveduto a prevedere: l obbligo di pubblicazione del certificato penale (l obbligo di pubblicazione del curriculum è già previsto dall art. 14 del d.lgs. 33/2013) e l applicazione delle su citate pene accessorie anche per gli assessori comunali esterni ai rispettivi consigli, i quali possono essere nominati dal Sindaco se previsto dallo Statuto comunale, anche se non si erano candidati alle consultazioni elettorali; che all eventuale mancata ottemperanza da parte dei candidati alla presentazione del curriculum vitae e/o del certificato penale e da parte dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste all obbligo di presentazione degli stessi documenti al Comune e alla loro pubblicazione sul sito internet non è collegato alcun ostacolo giuridico per la partecipazione alle consultazioni elettorali; e ciò in quanto il legislatore non ha previsto per il soggetto inadempiente alcuna sanzione o conseguenza inibitoria per la partecipazione alla consultazione. Le Commissioni elettorali mandamentali non potranno escludere dalla consultazione la lista di cui tutti i candidati siano inadempienti ovvero dalle liste i candidati inadempienti. il periodo di tempo di durata della pubblicazione nei predetti siti internet, in quanto una pubblicazione ultronea rispetto alla finalità della stessa pubblicazione potrebbe certamente violare il diritto all oblio dei dati personali, di cui è titolare il candidato, sancito dall art. 17 del Regolamento UE n. 679/2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati ;

l obbligo per i partiti e i movimenti politici e le liste di pubblicizzare, adeguatamente e per tempo, la possibilità per gli elettori di consultare i siti internet propri e del Comune, quanto meno attraverso i manifesti con cui si pubblicizzano i rispettivi candidati; un preciso termine entro cui i partiti e i movimenti politici e le liste devono presentare i predetti documenti al Comune affinché quest ultimo possa provvedere, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, alla loro pubblicazione sul sito web comunale. Sarà certamente difficile, in particolare per i Comuni ai quali saranno presentate moltissime liste di candidati, provvedere alla pubblicazione degli innumerevoli curricula vitae e dei certificati penali. Sono senz altro insufficienti i sei giorni antecedenti la data della consultazione per consentire agli elettorali di poter consultare i su menzionati documenti. Al fine di consentire lo svolgimento corretto delle consultazioni elettorali amministrative successive alla data - 31 gennaio 2019 - di entrata in vigore della legge n. 3/2019, i partiti o movimenti politici e le liste civiche nonché i Comuni devono attuare per tempo le adeguate misure organizzative di seguito indicate: i partiti e i movimenti politici nonché le liste partecipanti alla consultazione provvedono alla pubblicazione sul proprio rispettivo sito internet, entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali; per tale pubblicazione il legislatore ha previsto che non necessita acquisire il preventivo consenso espresso dei candidati interessati; il Comune interessato, ricevuti i predetti documenti, già pubblicati dai partiti e dai movimenti politici nonché dalle liste, provvede alla loro pubblicazione in una apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti» del proprio sito internet istituzionale,entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale. Ai fini di una tempestiva e corretta presentazione delle rispettive liste di candidati, si rende necessario che i partiti e i movimenti politici e le liste che intendono partecipare alla consultazione elettorale provvedano per tempo a: predisporre un proprio sito internet che, si ritiene, debba riportare il rispettivo simbolo elettorale identico a quello da riportare sulle schede elettorali, e ciò affinché agli elettori possano facilmente individuare e consultare lo stesso sito internet;

farsi consegnare dai propri candidati alle cariche di sindaco e di consigliere comunale i rispettivi curriculum vitaesottoscritto e certificato penale, quest ultimo rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale; pubblicare sul predetto sito internet, entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali, icurricula vitae e i certificati penali dei candidati; inviare, almeno contemporaneamente alla loro pubblicazione sul sito internet degli stessi partiti, movimenti e liste, i predetti documenti al Comune interessato onde consentire di pubblicarli entro il predetto rispettivo termine. E auspicabile che tali documenti siano allegati alla rispettiva lista, in modo da dare al Comune il tempo necessario per provvedere alla loro pubblicazione, e ciò soprattutto in presenza, a seconda della classe demografica dei Comuni, di un elevato numero di liste e di candidati. Si è dell avviso che, siccome la pubblicazione obbligatoria effettuata dal Comune ha la finalità di dare certezza del contenuto degli stessi documenti, i partiti e i movimenti politici e le liste debbano presentare ai Comuni gli originali dei predetti documenti, i quali saranno, poi, scansionati e pubblicati. Il Comune interessato alla consultazione elettorale ha l onere di: predisporre, in tempo utile, nel proprio sito web istituzionale una sezione denominata Elezioni trasparenti, predisposta con sottosezioni afferenti rispettivamente alle eventuali circoscrizioni e agli eventuali collegi nonché a ogni partito o movimento o lista e, quindi, a ciascun candidato, in cui pubblicare i curricula vitae e i certificati penali di cui trattasi; sarebbe utile, affinché gli elettori possano liberamente e facilmente consultare tali documenti, che nella home page dello stesso sito internet sia previsto un apposito link denominato anch esso Elezioni trasparenti cliccando sul quale si possa accedere direttamente alla citata sezione Elezioni trasparenti ; pubblicare nella prefata sezione Elezioni trasparenti, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, i curricula vitae e i certificati penali dei candidati di tutte le liste.

Non si comprende perché non si è provveduto a coordinare le disposizioni contenute nella legge n. 3/2019 con quelle di cui al D.Lgs. n. 235/2012 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190., in particolare con le norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 15 afferenti le consultazioni elettorali comunali. Sarebbe stato sufficiente inserire nella autodichiarazione relativa all insussistenza di cause di incandidabilità di cui all art. 12, comma 1, del D.lgs. 235/2012 anche l autodichiarazione di insussistenza di condanne penali di cui all art. 317-bis e delle rispettive pene accessorie di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici e a contrattare con le pubbliche amministrazioni. Quanto sopra anche perché nel periodo di tempo intercorrente tra la proclamazione degli eletti e la prima seduta del Consiglio comunale in cui si provvede alla convalida del Sindaco e dei consiglieri proclamati eletti, è indispensabile che il competente ufficio acquisisca tutti i certificati penali degli stessi al fine di verificare che successivamente alla data di emissione dei certificati penali pubblicati non siano intervenute o siano divenute definitive sentenze di condanna per i predetti reati oltre che per quelli comportanti cause di incandidabilità previsti dall art. 10 del D.Lgs. 235/2012. In previsione delle prossime consultazioni amministrative si rende indispensabile porre rimedio in tempo utile a tale carenza legislativa magari delegando il Ministero dell Interno a emanare apposite norme regolamentari per la concreta attuazione delle modalità operative da porre in essere sia da parte dei partiti e movimenti politici nonché dalle liste e sia da parte dei Comuni. Certi di fare cosa utile porgiamo cordiali saluti Roberto Piccinini