ORDINANZA N. 247 DEL (RETTIFICATA DA ORDINANZA N. 282 DEL )

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Transcript:

ORDINANZA N. 247 DEL 07-07-2015 (RETTIFICATA DA ORDINANZA N. 282 DEL 04-08-2015) Oggetto: DETERMINAZIONE DELL ORARIO DI ESERCIZIO PER LE ATTIVITA DI COMMERCIO IN SEDE FISSA, COMMERCIO SU AREA PUBBLICA, SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITA DI SALE GIOCO E DI FUNZIONAMENTO APPARECCHI CON VINCITA DENARO. IL SINDACO Richiamata la precedente ordinanza n. 40 del 26/01/2012; Visto l art. 31 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, che ha modificato l art. 3 lett. d-bis del D.L. n. 223/2006 (convertito in Legge n. 248/2006) rivedendo, per gli esercizi commerciali al dettaglio, di somministrazione e su area pubblica, la liberalizzazione degli orari e prescrivendo che le Regioni e gli Enti locali adeguino i propri ordinamenti alle prescrizioni ivi previste entro 90 giorni dall entrata in vigore della legge; Tenuto conto che tale previsione legislativa opera ope legis, senza necessità di alcun recepimento a livello ordinatorio locale o normativo regionale; Considerato che conformemente a quanto già previsto con circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28/10/2011 eventuali limitazioni di orario o aperture differenziate correlate alle tipologie degli esercizi con provvedimenti specifici, possono essere introdotte soltanto per evitare atti in danno alla sicurezza e indispensabili per la protezione della salute umana dell ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, cioè per la tutela di interessi generali della comunità amministrata e non per interessi di alcune categorie economiche; Rilevata la necessità di salvaguardare comunque aspetti che si riconducono ai motivi imperativi di interesse generale come previsti nell art. 8 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, quali in particolare l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, tra cui la quiete, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente; Considerato che per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai fini di tutelare la salute e la quiete pubblica si fa riferimento all allegato B-3) del Regolamento approvato con delibera deliberazione C.C. n. 10 del 03/02/2015, che detta prescrizione nell esercizio; Ritenuto, per gli stessi motivi imperativi di pubblico interesse di cui al punto precedente, di regolamentare le attività diverse dalla somministrazione quali le attività di commercio in sede fissa, commercio su area pubblica, e le attività di gioco;

Premesso che per attività di gioco si intende quella svolta con apparecchi e congegni automatici di cui all art. 110, comma 6 del TULPS (slot machine e v.t.l.) in locali muniti di licenza ex art. 86 e 88 TULPS; Considerato che rientra tra le competenze comunali, così come riconosciuto dal TAR Lombardia nella recente sentenza n. 995/2015, contribuire, per quanto possibile, al contrasto dei fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, dal momento che la moltiplicazione incontrollata delle possibilità di accesso al gioco a denaro costituisce di per sé un obiettivo accrescimento del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza, con le ben note conseguenze pregiudizievoli sia nella vita personale e familiare dei cittadini (anche di minore età) che a carico dei servizi sociali comunali (e quindi del bilancio comunale) chiamati a intervenire per fronteggiare situazioni di disagio connesse alle ludopatie; Considerato altresì che il Ministero della Salute a conferma di quanto sopra, ha riconosciuto la ludopatia come nuova malattia inserendola nell elenco delle prestazioni di primo livello; Dato atto che i dati del SerT (Servizi per le Tossicodipendenze) del Dipartimento Dipendenze della ASL MI1 distretto n. 4 di Legnano rilevano che le persone affette da GAP ( gioco d azzardo patologico) sono risultate all incirca 150 negli ultimi tre anni; Atteso che a Milano e provincia la dipendenza da gioco nella misura del 75% del totale e specificatamente riferita all utilizzo delle apparecchiature per il gioco di cui all art. 110 comma 6 TULPS e che, quindi, tali apparecchi da gioco sono da considerarsi, nella loro accezione negativa, strumenti di grave pericolo per la salute individuale ed il benessere psichico e socio-economico della popolazione locale, oltre che motivo di forte disagio e origine di episodi di disturbo della quiete pubblica; Tenuto conto che in materia di orari di apertura di una sala giochi, il principio della concorrenza nel settore del commercio non è sottratto a qualsiasi limitazione, ma va coordinato con la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano ed i beni culturali, potendo, dunque, l Amministrazione compiere un bilanciamento tra le esigenze di liberalizzazione e di tutela della concorrenza e le esigenze di tutela di valori quali la salute, l'ambiente e i beni culturali (sul punto, v. anche, da ultimo TAR Genova, Sez. II, 10/04/2015, n. 362); Richiamata la sentenza n. 300/2011, in cui la Corte Costituzionale ha precisato che le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d azzardo sono finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, sicché non sono riferibili alla competenza legislativa statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, Ne deriva che gli apparecchi da gioco sono considerati strumenti di pericolo per la salute individuale ed il benessere psichico e socio-economico della popolazione locale, la cui tutela è sicuramente compresa tra le attribuzioni dell ente locale, non solo in base alla generale previsione dell art. 3 del D.L.vo 2000 n. 267, ma anche in considerazione delle norme che attribuiscono al Sindaco un potere di ordinanza a tutela della salute dei cittadini, in caso di emergenza sanitarie, ai sensi del medesimo art. 50 del TUEL; Risulta pertanto evidente che la limitazione degli orari di attivazione delle apparecchiature da gioco costituisce uno strumento concretamente idoneo a limitarne la possibilità di utilizzo, così da integrare una misura amministrativa funzionale a delimitare la diffusione del fenomeno del gioco patologico;

Ritenuto che nel bilanciamento dei contrapposti interessi appare prevalente quello pubblico al contenimento della ludopatia; Visti: - l articolo 108 della Legge Regionale n. 6 del 02/02/2010, il quale stabilisce che gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, compresi quelli nei quali vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni o servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, entro i limiti stabiliti dal Sindaco, in conformità agli indirizzi generali di cui all art. 68 L.R. n. 6/2010; - il Regolamento comunale di disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, approvato con Deliberazione C.C. n. 10 del 03/02/2015; - il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Legnano; Visti altresì: R.D. n. 773 del 18/06/1931 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e in particolare l art. 110; Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 27/10/2003 Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all art.110, commi 6 e 7 lettera b del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati ; Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 18/01/2007 individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all art. 110 commi 6 e 7 del TULPS, che possono essere installati presso punti di vendita aventi come attivita principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici ; Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 27/07/2011 Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l installabilita degli apparecchi di cui all art. 110 comma 6 del TULPS; Decreto Legge n. 158 del 13/09/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 189 del 08/11/2012 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un piu alto livello di tutela della salute ; la Legge regionale n. 8 del 21/10/2013 Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d azzardo patologico dove sono state emanate disposizioni finalizzate alla prevenzione ed al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d azzardo patologico (GAP), nonché al trattamento e recupero delle persone che ne sono affette ed al supporto delle loro famiglie; Viste la Circolare n. 557/pas.7801.1200 del Ministero dell Interno, dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23/06/2010 e la nota del 19/03/2013 del Ministero dell Interno,Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in cui viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività: - negozi dediti all attività prevalente di raccolta di scommesse; esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denomina Slots e Video Lottery Terminal, sale bingo; - tutte attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell art. 88 TULPS, compete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall art. 50 comma

7 del TUEL e cio in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici. Vista la recente pronuncia del TAR Lombardia Milano Sez. IV 21/4/2015 n.995; Tenuto conto che il potere esercitato dal Sindaco nel delimitare gli orari delle attività economiche, compresa l attivazione degli apparecchi da gioco, trova preciso fondamento nell articolo 50, comma 7, del D.lgs n. 267/2000; Tenuto conto, altresì, che l art. e comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 indica che il Comune è l Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e considerato che il Comune può adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica, ma anche, più in generale, del benessere individuale e collettivo della popolazione residente; Considerato che liberalizzazione delle attività commerciali e, più in generale, la libertà d impresa, non sono illimitate ma possono essere conformate per tutelare valori costituzionali fondamentali quali la dignità e la salute della persona umana, l ambiente, il paesaggio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 1860 del 2014); Dato atto che gli ambiti di competenza del presente atto sono gli orari delle attività di commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su area pubblica, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e sale gioco autorizzate ai sensi art. 86 TULPS, nonché di limitazione del funzionamento delle apparecchiature con vincita in denaro di cui all art. 110 comma 6 del TULPS, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS, al fine di ridurre la possibilità di accesso agli stessi con particolare attenzione agli orari di uscita delle scuole ed al tempo libero delle fasce più fragili della cittadinanza (giovani e anziani); Fatte salve limitazioni di orario per motivi di sicurezza adottate per singole attività; Ai sensi dell art. 50 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000; O R D I N A 1. Le aperture e l esercizio delle attività regolarmente autorizzate di commercio in sede fissa, commercio su area pubblica, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e attività di gioco sono ammesse nel rispetto di quanto in seguito specificato: 1.A COMMERCIO IN SEDE FISSA l attività può essere esercitata senza limitazioni temporali. Se l attività viene protratta dopo le ore 24:00 è necessario presentare una relazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico abilitato ai sensi di legge. Obbligo di rendere visibile al pubblico l orario adottato e obbligo della comunicazione allo Sportello Unico Imprese, qualora l attività si protragga oltre le ore 24.00. 1.B COMMERCIO SU AREA PUBBLICA L esercizio dell attività è subordinato alle prescrizioni, divieti e limitazioni stabilite dal Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica ed alla disciplina d orario stabilita con specifica Ordinanza sindacale. 1.C SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE L esercizio dell attività è subordinato ai principi dettati dall allegato B-3) del Regolamento specifico, al quale si rimanda integralmente (allegato) Obbligo di comunicare e rendere visibile al pubblico l orario di esercizio, così come previsto all art. 22 del Regolamento e dall art. 108 della L.R. n. 6/2010.

1.D ATTIVITA DI GIOCO 1.D1 Sale da gioco munite di licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. in cui è prevalente l attività svolta con gli apparecchi di all art. 110 c. 6 lettera b) (c.d. sale V.L.T.), con o senza attività di somministrazione, devono osservare l orario di apertura dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 18:00 alle ore 23:00, tutti giorni della settimana festivi compresi; 1.D2 Apparecchi da intrattenimento e svago, di cui all art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S. (slot machine), detenuti in attività principali di commercio in sede fissa, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, generi di monopolio, alberghi, stabilimenti balneari, attività artigianali, sale gioco, sale bingo, ecc. possono funzionare dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 18:00 alle ore 23:00 tutti i giorni della settimana festivi compresi; E fatto obbligo di esporre in modo chiaro e ben visibile, nelle vicinanze degli apparecchi da gioco, il cartello indicante gli orari di apertura e chiusura nonché gli orari di funzionamento degli apparecchi. Le comunicazioni previste dal presente provvedimento dovranno pervenire allo Sportello Unico per le Imprese tramite: fax 0331/471130, oppure e-mail: sp.unicoimprese@legnano.org oppure PEC: sp.unicoimprese.comunedilegnano@legalmail.it; L esercente è tenuto a comunicare al Comune l eventuale modifica non occasionale; Le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite con sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 400,00 ai sensi del comma 3, dell art 2 del Regolamento per le applicazioni delle sanzioni amministrative (delib. C.C. n. 71 del 28.10.2003); La presente sostituisce ed abroga ogni altra disposizione comunale in contrasto con il presente atto ed in particolare l ordinanza 40/2012; La presente ordinanza entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione, ad eccezione del punto 1.D1, riferito alle Attività di gioco, che entra in vigore dal 7 settembre 2015. Legnano, IL SINDACO Alberto Centinaio

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE. Approvato con Deliberazione CC n. 10 del 3 febbraio 2015 Estratto allegato B-3) Prescrizioni d esercizio: 1) Misure a salvaguardia della quiete pubblica per esercizi ad elevato impatto acustico. L Ufficio comunale competente, per l esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ad apertura serale (dopo le ore 22) abbinata ad attività di intrattenimento o svago (spettacoli dal vivo o di intrattenimento, karaoke o simili), dotate di spazi di somministrazione all aperto verifica, al momento della presentazione della SCIA per l effettivo inizio dell attività, che venga prodotta la seguente documentazione: misure di mitigazione dei rumori che garantiscano la tutela della quiete pubblica, attestate attraverso, specifica relazione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato ai sensi della legge 447/95, formata da una relazione previsionale e da una relazione successiva all inizio attività, quest ultima da prodursi entro 30 gg. dall inizio della attività stessa. Tale condizione si applica anche agli esercizi: 1) già esistenti, qualora introducano modifiche nell attività tali da ricondurli alle due tipologie sopra indicate ovvero sussistano motivate ragioni d interesse pubblico basate su oggettive situazioni di disturbo alla quiete pubblica; 2) agli esercizi diversi dal punto 1) che esercitano l attività oltre le ore 24:00 o la inizino prima delle ore 06:00. Nel caso le misure adottate non siano conformi a quanto previsto dalle relazioni presentate o risultano inidonee a garantire le condizioni di vivibilità ambientale, nonché in caso di mancata o irregolare presentazione delle relazioni di cui sopra: a) l attività di intrattenimento o svago non potrà essere esercitata oltre le ore 22:00; b) gli spazi di somministrazione all aperto non potranno essere utilizzati oltre le ore 22:00; c) l esercizio dell attività dovrà cessare entro le ore 24:00 e iniziare dopo le ore 06:00. Sono fatte salve prescrizioni più restrittive, nel caso di particolari esigenze di tutela della quiete pubblica. In ogni caso, alle ore 01:00 dovrà cessare ogni causa di disturbo, ricondotta all attività del locale quale musica, occupazione esterna, assembramenti di qualsiasi natura. Tali limitazioni d orario costituiscono prescrizioni d esercizio ai sensi dell art. 9 del TULPS 2) Limitazioni o divieti introdotti a fronte i motivi imperativi di interesse generale Nel caso in cui sussistano situazioni di criticità oggettivamente individuabili di sostenibilità ambientale, sociale o di viabilità urbana o di altri interessi di cui all art. 8 comma 1 lett. h) del d.lgs 59/2010, nell ambito delle attività di cui al punto 1) o a seguito di assembramenti di avventori all esterno dell esercizio, tali attività potranno essere oggetto di divieti o limitazioni, anche d orario, imposti tramite provvedimenti a ciò finalizzati. 3) Misure a tutela della quiete in presenza di siti particolarmente sensibili

Nel caso in cui il locale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sia limitrofo a luoghi di cura e riposo nonché a luoghi di culto, le attività di cui al primo periodo del punto 1), anche se svolte in orario diurno, non potranno in alcun modo compromettere il clima acustico circostante la zona. A tal fine il gestore del pubblico esercizio dovrà in via preventiva adottare ogni misura di mitigazione dei rumori necessaria a garantire la quiete e le funzioni naturali di tali luoghi, anche relativamente al traffico veicolare indotto. In caso contrario, fatta salva l applicazione di sanzioni amministrative, ogni attività di intrattenimento o svago e/o di somministrazione all aperto non potrà essere svolta e, se iniziata, dovrà cessare. 4) Misure di tutela delle zone di interesse storico-ambientale