Garanzie alle P.M.I. ed aiuti al capitale di rischio

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Transcript:

Garanzie alle P.M.I. ed aiuti al capitale di rischio di Sonia Cascarano Pubblicato il 16 ottobre 2010 le linee guida per gli aiuti ed il sostegno al mondo produttivo nel campo del capitale di rischio e delle garanzie da concedere alle piccole e medie imprese Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato le Linee Guida per l attuazione del regime di aiuti a favore del capitale di rischio e le Linee Guida per l applicazione del metodo di calcolo di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI: 1. con atto del 22/7/2010 a firma del Direttore Generale della Direzione Generale per la politica industriale e la competitività Dipartimento per l impresa e l internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico, sono state emanate le linee guida per l attuazione da parte di Amministrazioni e altri soggetti diversi dal Ministero dello Sviluppo Economico, del regime di aiuti a favore del capitale di rischio N 304/07, secondo quanto previsto dall articolo 12 del Decreto Ministeriale istitutivo del regime del 21 aprile 2010, n. 101, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.154 del 5/7/2010; 2. con decisione della Commissione Europea n C(2010) 4505 def. del 6 luglio 2010, invece, è stato approvato il metodo nazionale per calcolare l elemento di aiuto 1

nelle garanzie a favore delle PMI. Con successivo atto del 22/7/2010 a firma del Direttore Generale della Direzione Generale per la politica industriale e la competitività Dipartimento per l impresa e l internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico, sono state emanate le linee guida per l applicazione da parte delle Amministrazioni che intendono utilizzare tale metodo per la quantificazione dell intensità di aiuti in forma di garanzie. Sub 1), è d obbligo precisare che nel regime di aiuto in capo al Ministero dello sviluppo economico, secondo la decisione di approvazione della Commissione europea del 1 luglio 2008, i soggetti attuatori, per gli interventi in materia di propria competenza e con provvedimenti attuativi in conformità al proprio ordinamento giuridico ed amministrativo, sono i Ministeri,le regioni, le province e le altre amministrazioni pubbliche. Ciascun soggetto attuatore emana. I soggetti attuatori che intendano, per interventi di propria competenza, adottare provvedimenti attuativi devono darne comunicazione agli uffici preposti del Ministero, trasmettendo alla Direzione generale per la politica industriale del Ministero dello sviluppo economico mediante raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento, sia la dichiarazione di conformità sia lo schema per le comunicazioni preventive, prima della pubblicazione del provvedimento attuativo stesso. Le comunicazioni preventive e le relative informazioni obbligatorie sono acquisite dal Ministero che successivamente ad una verifica sulla completezza, entro i trenta giorni successivi deve notificare ai soggetti attuatori l avvenuto ricevimento delle comunicazioni: questa procedura è indispensabile poiché solo successivamente alla notifica del Ministero,i soggetti attuatori possono concedere le agevolazioni, considerando, inoltre, che le notifiche fanno in modo che i provvedimenti attuativi siano considerati applicazioni del regime di aiuto in modo da includerli nelle relazioni 2

da presentare, ad obbligo del Ministero, alla Commissione europea in quanto Amministrazione titolare del medesimo regime. I soggetti attuatori trasmettono alla Direzione generale per la politica industriale del Ministero dello sviluppo economico mediante raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento lo schema per le comunicazioni successive alla concessione degli aiuti per garantire il monitoraggio e la procedura di presentazione alla Commissione europea delle relazioni annuali sull attuazione del regime di aiuto: tutte le informazioni devono essere inviate entro il 30 aprile di ciascun anno, dalla data di pubblicazione del provvedimento attuativo del regime e per tutto il periodo in cui sono emanati atti di concessione, erogazione ed eventuali revoche e recuperi, riferiti al medesimo provvedimento. I soggetti attuatori, per dieci anni, devono conservare tutte le registrazioni dettagliate concernenti gli aiuti e tutte le informazioni utili per ricostruire il rispetto delle condizioni previste per quanto riguarda l entità delle tranche di investimento, le dimensioni delle imprese destinatarie, la fase dello sviluppo delle imprese destinatarie, il settore di attività e tutte le altre informazioni sulla gestione dei fondi, dovendo, si ricordi, presentarle su richiesta del MiSE e/o della Commissione europea. Sub 2) Con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010, la Commissione europea ha approvato il metodo nazionale per calcolare l elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI, N 182/2010 notificato dal Ministero dello Sviluppo economico in data 14 maggio 2010. Con successivo atto del 22/7/2010 a firma del Direttore Generale della Direzione Generale per la politica industriale e la competitività Dipartimento per l impresa e l internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico, sono state emanate le linee guida per l applicazione da parte delle Amministrazioni che intendono utilizzare 3

tale metodo per la quantificazione dell intensità di aiuti in forma di garanzie. Le linee guida, pubblicate sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico In data 22 luglio, così individuate, forniscono le indicazioni alle Amministrazioni che intendono utilizzare tale metodo per la quantificazione dell intensità degli aiuti in forma di garanzia nell ambito di interventi di propria competenza. Il metodo è applicabile esclusivamente ai regimi di aiuti in forma in forma di garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie fornite a fronte di prestiti in favore delle PMI. I regimi di aiuti così presentati sono rivolti solo a PMI non rientranti nella definizione di imprese in difficoltà ai sensi dell articolo 1 par. 7 del Regolamento (CE) n. 800/08, devono prevedere importi garantiti non superiori a 2,5 milioni di euro per ciascuna beneficiaria ed una copertura massima delle garanzie non superiore all 80% del finanziamento, devono prevedere aiuti secondo il Regolamento (CE) n. 800/08, il Regolamento (CE) 1998/06 relativo agli aiuti de minimis per garanzie concesse contro finanziamenti a breve medio lungo termine utilizzabili per gli investimenti e per le esigenze del capitale circolante delle PMI. Si sottolinea che la durata massima delle garanzie previste dai regimi di aiuto cui si applica il metodo è di 30 anni. Le Amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti che intendono applicare il metodo di calcolo dell intensità di aiuto in forma di garanzia devono tener conto della previsione del punto 4.5 della Comunicazione della Commissione europea sull applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata in G.U.C.E. del 20 giugno 2008, C n. 155, per i regimi di aiuti alle PMI 4

relativi a importi garantiti non superiori a 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria: il su esposto metodo di calcolo considera il costo teorico di mercato della garanzia concessa nell ambito del regime confrontato con il costo effettivamente addebitato alla PMI beneficiaria della garanzia. Nel caso in cui la durata della garanzia sia superiore ad un anno, i differenziali alle varie scadenze devono essere attualizzati alla data di concessione della garanzia al vigente tasso di riferimento comunitario di cui alla Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GUUE C 14 del 19.1.2008). Importante è notare come all interno della formula prevista fondamentale sia il fattore di rischio Fr, per la cui determinazione, ai fini della definizione di un unico premio teorico di mercato da applicare al metodo, il dato accettato dalla Commissione europea, per una sua adeguata valutazione è quello ottenuto sulla base dei dati storici del Fondo centrale di garanzia per le PMI (legge 662/96 art. 2- legge 266/97 art. 15, di seguito Fondo centrale di garanzia ) riferiti alla complessiva operatività dello strumento sull intero territorio nazionale. Il fattore di rischio Fr da utilizzare nella formula è pari al rapporto tra gli importi perdite / totale garantito relativi alla attuazione del Fondo centrale di garanzia. Alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell avviso relativo alle presenti linee guida, sulla base dei suddetti dati storici il rapporto perdite/totale garantito determina i seguenti fattori di rischio da applicare alla formula, in vigore per i 12 mesi successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell avviso relativo alle presenti linee guida e per tutti i regimi di aiuto ai quali si intende applicare il metodo, ancorché attuati ad ambiti territoriali regionali o locali: 5

FR = 0,57% nel caso di garanzie a copertura dei prestiti per investimenti; FR = 0,65% nel caso di garanzie a copertura dei prestiti per il capitale circolante. Il Ministero deve comunicare gli aggiornamenti relativi al parametro annualmente e deve pubblicare i relativi dati sul proprio sito Internet e sul sito istituzionale del Fondo centrale di garanzia. Le Amministrazioni diverse dal Ministero che intendano, per interventi di propria competenza, utilizzare il metodo nazionale per calcolare l elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI, devono darne comunicazione agli uffici preposti del Ministero, trasmettendo la dichiarazione, prima dell effettivo utilizzo del suddetto metodo. 16 ottobre 2010 Sonia Cascarano 6