FONDO DI INGEGNERIA FINANZIARIA DELLA REGIONE MARCHE

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1 Allegato A Regione Marche Programma Operativo Marche F.E.S.R. 2007/2013 FONDO DI INGEGNERIA FINANZIARIA DELLA REGIONE MARCHE MODIFICA DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLE MISURE A SOSTEGNO DEL RAFFORZAMENTO DEI CONFIDI DI II LIVELLO TRAMITE CONTROGARANZIA Decreto n. 137/POC del 02/07/2014 Intermediario Aggiudicatario: RTI tra MedioCredito Centrale SpA e UniCredit SpA

2 INDICE DISPOSIZIONI OPERATIVE PREMESSA... PAG. PARTE I - OBIETTIVI E FINALITA PARTE II CONTROGARANZIA A FAVORE DEI CONFIDI DI II LIVELLO A. RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI... B. AMMISSIONE ALL INTERVENTO DEL FONDO... C. ATTIVAZIONE DEL FONDO ED ESCUSSIONE DELLA GARANZIA... PARTE III VERSAMENTI AL FONDO.... PARTE IV METODOLOGIE DI CALCOLO DELL INTENSITA DI AIUTO....

3 PREMESSA Le presenti disposizioni attuative disciplinano la concessione di controgaranzie da parte del Fondo di Ingegneria Finanziaria della Regione Marche (di seguito Fondo) a valere su plafond di risorse comunitarie del Programma Operativo Regionale F.E.S.R. Marche , gestito dal RTI tra MedioCredito Centrale S.p.A. e UniCredit S.p.A. a seguito della stipula del contratto con la Regione Marche avvenuta in data del 19/01/2010. Detti interventi agevolativi sono gestiti in regime di affidamento di servizio da parte della Regione Marche, a seguito dell espletamento della procedura di gara di evidenza pubblica (DDS 41/POC_03 del 06/08/2009). Tutte le informazioni sull operatività del Fondo sono disponibili sui siti:

4 PARTE I OBIETTIVI E FINALITA Attraverso il rafforzamento delle Garanzie di II livello si intende migliorare le condizioni di accesso alle fonti finanziarie da parte delle PMI della Regione Marche. Tale obiettivo viene perseguito mediante concessione di una controgaranzia pubblica nell ambito degli strumenti di ingegneria finanziaria (Articolo 44, Regolamento (CE) n.1083/2006), attraverso l utilizzo dello specifico intervento previsto nel POR F.E.S.R. Marche I regolamenti comunitari relativi ai Fondi Strutturali precisano che sono considerati strumenti di ingegneria finanziaria quelli strumenti capaci di attivare, a livello finanziario, un effetto moltiplicatore delle risorse comunitarie utilizzate. Ai fondi di garanzia è generalmente associato un moltiplicatore (c.d. rapporto di gearing), che indica l ammontare di garanzie concedibili rispetto agli importi accantonati nel fondo ed è stimato in base alle probabilità di insolvenza ed al rischio di perdita. Il moltiplicatore può assumere una duplice funzione: da un lato, può fissare in modo preventivo l importo massimo delle garanzie concedibili rispetto agli importi versati al fondo; dall altro, consente di valutare l operatività del fondo stesso. Alla chiusura del programma, l ammissibilità delle risorse FESR allocate al fondo sarà subordinata alla dimostrazione che l importo totale delle garanzie concesse sia superiore all importo del fondo di garanzia supportato dal Programma Operativo, con un effetto leva di 1 a 62 sul volume dei finanziamenti garantiti.

5 PARTE II CONTROGARANZIA A FAVORE DEI CONFIDI DI II LIVELLO A. RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI 1. SOGGETTI RICHIEDENTI 1.1. Confidi di II livello che rilasciano garanzie di secondo grado. 2. SOGGETTI DESTINATARI FINALI 2.1. Sono destinatari ultimi degli interventi di garanzia le micro, piccole e medie imprese come definite dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, aventi sede operativa nella Regione Marche Non sono ammissibili le imprese che operano nei settori esclusi dall applicazione del reg. (CE) 1998/2006 del 15/12/2006 ( de minimis ), ai sensi dell art.1 del citato regolamento. 3. OPERAZIONI AMMISSIBILI 3.1. Sono ammissibili alla Controgaranzia del Fondo le operazioni di garanzia di secondo grado rilasciate dai Soggetti richiedenti, che riguardano finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche: a. essere in bonis; ai fini della certificazione del predetto status il Soggetto richiedente dovrà rilasciare un attestazione comprovante che il finanziamento sia in bonis alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo; b. afferire a garanzie rilasciate non antecedentemente al 01 gennaio 2011, su garanzie di primo grado concesse dai Confidi operanti nella Regione Marche; c. riferirsi ad imprese in bonis alla data di presentazione della domanda accesso al Fondo. Ai fini della certificazione del suddetto status il Soggetto richiedente dovrà rilasciare un attestazione, relativa alla valutazione economica finanziaria positiva dell impresa, non antecedente a 6 mesi la data di presentazione della domanda di accesso al Fondo Le garanzie di primo grado potranno essere rilasciate su qualsiasi tipologia di finanziamento purché direttamente finalizzato all attività di impresa svolta da PMI nel territorio della Regione Marche, di durata superiore a 24 mesi. 4. NATURA E MISURA DELLA CONTROGARANZIA 4.1 La Controgaranzia del Fondo è concessa ai soggetti richiedenti in misura pari al 90% dell importo da essi garantito sulle garanzie di cui al punto 3, con una durata massima di 60 mesi, indipendentemente dalla durata del finanziamento, a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento stesso, a condizione che: a) la garanzia di primo grado sia rilasciata per un importo non superiore al 60% del finanziamento;

6 b) la garanzia di secondo grado sia concessa nella misura non superiore al 60% della garanzia di primo grado e la stessa preveda un limite massimo non superiore all 5% sulle perdite erogabili al singolo Confidi di I livello (cap rate); I soggetti destinatari finali possono essere ammessi all intervento del Fondo per un importo massimo di finanziamento garantibile complessivo per impresa non superiore a cinquecentomila ( ,00) Euro; qualora la copertura di primo grado sia frazionata in cogaranzia, il finanziamento garantibile per impresa può arrivare ad un milione ( ) di Euro. L importo minimo di finanziamento garantibile è pari a (quindicimila) Euro. 4.2 Nel limite della copertura massima dei finanziamenti di cui al precedente punto 4.1., la Controgaranzia copre il 90% della somma liquidata dai soggetti richiedenti ai Confidi di I livello. 4.3 La Controgaranzia è escutibile nei limiti della disponibilità del Fondo e del limite di cui al punto 4.2, in caso di inadempimento dei soggetti destinatari finali, a semplice richiesta dei soggetti richiedenti per le operazioni ammesse all intervento del Fondo per le quali sia stato già versato da questi, l importo controgarantito ai Confidi di I livello. B. AMMISSIONE ALL INTERVENTO DEL FONDO 5. RICHIESTE DI AMMISSIONE 5.1. Il Fondo accorda entro i limiti delle risorse ad esso assegnate, controgaranzie a favore dei Confidi di II livello che abbiano rilasciato garanzia di secondo grado ai Confidi di I livello che garantiscono i finanziamenti di cui al punto 3. Tutte le garanzie di secondo grado concesse dal soggetto richiedente, che rispettano le condizioni del precedente punto 4.1 sono ammesse alla Controgaranzia del Fondo senza alcuna ulteriore attività di istruttoria da parte del Gestore I soggetti richiedenti hanno l obbligo di mantenere la documentazione prevista dalle proprie disposizioni operative sulla cui base hanno concesso la garanzia di secondo grado I soggetti richiedenti, con frequenza trimestrale, provvederanno a trasmettere al Gestore un elenco delle garanzie di secondo grado concesse, per le quali si richiede la controgaranzia del Fondo. Si specifica che potranno essere presentate operazioni che rispettano quanto previsto ai precedenti 3.1 e I soggetti richiedenti ed il Gestore concorderanno, con separato atto, i dati da inserire nell elenco di cui al precedente 5.4., nonché le modalità, anche informatiche, di trasmissione delle stesse I soggetti richiedenti si impegnano a comunicare al Gestore eventuali variazioni della denominazione e/o ragione sociale dei Destinatari di cui siano venuti a conoscenza Inefficacia - La Controgaranzia è inefficace qualora le garanzie di primo e secondo grado non rispettino quanto previsto dal punto 4.1 e siano state concesse sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell ammissibilità che i soggetti richiedenti avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale. 6. AMMISSIONE ALLA CONTROGARANZIA

7 6.1. Il possesso dei requisiti previsti per l ottenimento della Controgaranzia, che viene verificato dai soggetti richiedenti all atto della richiesta, determinano la concessione automatica della Controgaranzia del Fondo Comunicazione del Gestore Il Gestore, al ricevimento dell elenco di cui al precedente 5.4., assegna alle garanzie di secondo grado un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta (posta, o fax secondo modalità da concordare) entro 15 giorni lavorativi dall arrivo del suddetto elenco, il numero di posizione assegnato, l elemento di aiuto sviluppato dalla garanzia ed i riferimenti del responsabile dell unità organizzativa competente. Sarà cura dei soggetti richiedenti comunicare l elemento di aiuto sviluppato dalla Controgaranzia ai soggetti destinatari finali L assegnazione del numero di posizione da parte del Gestore indica l ammissione dell operazione alla Controgaranzia del Fondo. L elenco delle operazioni ammesse alla Controgaranzia del Fondo viene portato a conoscenza del Comitato interno del Gestore con cadenza almeno trimestrale. ATTIVAZIONE DEL FONDO ED ESCUSSIONE DELLA CONTROGARANZIA 7.1. Avvio delle procedure di recupero del credito - In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, devono essere avviate, a cura del soggetto finanziatore, le procedure di recupero del credito inviando al soggetto beneficiario finale inadempiente, l intimazione del pagamento dell ammontare dell esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data dell inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata rimasta definitivamente insoluta, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali. La trasmissione tramite raccomandata può essere sostituita da altre forme di pari efficacia e documentata in qualsiasi modalità che dimostri il non superamento del termine dei 12 mesi sopra indicati Termine per la presentazione delle richieste di attivazione del Fondo In caso di inadempimento del beneficiario finale, i soggetti richiedenti inoltrano la richiesta di attivazione del Fondo al Gestore per le operazioni ammesse all intervento del Fondo stesso, per le quali sia stato già versato l importo controgarantito al Confidi di I livello, entro 3 mesi dalla data del versamento effettuato dai soggetti richiedenti al Confidi Documentazione I soggetti richiedenti devono allegare alla richiesta di attivazione del Fondo: - copia della delibera di concessione della garanzia di primo e secondo grado; - copia della delibera di concessione del finanziamento qualora non disponibile un estratto della stessa o documento che dimostri l'esistenza dell'operazione in aggiunta al piano di ammortamento di cui al punto successivo e alla delibera del Confidi di primo livello; - copia del piano di ammortamento con le relative scadenze; - la data di avvio delle procedure di recupero del credito, come attestata ai sensi del punto 7.1, con indicazione delle azioni intraprese e sulle eventuali somme recuperate; - copia della documentazione comprovante i parametri dimensionali di PMI dei destinatari finali: laddove esistenti ultimo bilancio approvato antecedente la data di presentazione della richiesta di garanzia al Confidi di primo livello, documentazione comprovante il numero medio dei dipendenti dell impresa beneficiaria, nell anno

8 antecedente la presentazione della richiesta di garanzia al Confidi di primo livello, certificato camerale storico completo del prospetto soci; - copia della contabile di pagamento del Confidi di primo livello ovvero attestazione del soggetto finanziatore dell importo complessivamente versato dal Confidi di I livello e della data dell avvenuto versamento; - copia della contabile di pagamento del Confidi di secondo livello ovvero della attestazione del Confidi di I livello dell importo complessivamente versato dal soggetto richiedente e della data dell avvenuto versamento; - dichiarazione de minimis del destinatario finale; - (solo per gli accordi transattivi) idonea documentazione comprovante l avvenuto perfezionamento dell accordo transattivo dalla quale risulti l importo e la valuta di pagamento; - attestazione comprovante che il finanziamento fosse in bonis alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo Completamento delle richieste di ammissione - Qualora il Gestore nel corso dell istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell istruttoria stessa, il termine per la delibera di cui al successivo punto 7.5, decorre dalla data in cui pervengono i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti Liquidazione della perdita La liquidazione della perdita è deliberata dal Comitato Interno del Gestore Termine per la liquidazione della perdita - Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al punto 7.2., il Gestore liquida al soggetto richiedente, nei limiti dell importo massimo garantito, delle disponibilità del Fondo e di quanto previsto al punto 4.2, un importo pari al 90% della somma già versata dal soggetto richiedente al Confidi di I livello 7.6. Procedure di recupero A seguito del pagamento effettuato al Confidi di I livello e della successiva richiesta di attivazione del Fondo, il soggetto richiedente provvede a concordare con il Gestore le modalità di attuazione delle procedure di recupero, ad inviare semestralmente una relazione e relativa documentazione sullo stato delle procedure legali in corso, a sottoscrivere un atto d obbligo alla restituzione al Fondo delle somme recuperate. Le spese legali debitamente documentate relative alle predette procedure sono imputate, pro-quota dei rispettivi crediti, al soggetto richiedente ed al Fondo Restituzione al Fondo delle somme recuperate dai soggetti richiedenti Le somme recuperate dal soggetto richiedente, ovvero dal Confidi per suo conto, a seguito dell espletamento delle procedure di recupero del credito nei confronti del soggetto beneficiario finale inadempiente, al netto delle spese legali documentate, devono essere versate al Fondo entro 60 giorni dalla data del recupero delle stesse Inefficacia La Controgaranzia è inefficace oltre che nei casi precedentemente dettagliati, qualora non siano stati rispettati i termini previsti al punto 7.1.

9 PARTE III VERSAMENTI AL FONDO 1. La Controgaranzia prestata dal Fondo viene concessa senza oneri a carico dei soggetti destinatari finali, o del soggetto finanziatore, o del Confidi, o del soggetto richiedente. PARTE IV METODOLOGIE DI CALCOLO DELL INTENSITA DI AIUTO La garanzia del Fondo viene concessa secondo quanto previsto dal Reg. C.E. n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d importanza minore («de minimis») Ai fini del calcolo dell elemento di aiuto è stata applicata la nuova metodologia di calcolo dell equivalente sovvenzione lorda, conforme alle Linee Guida per l applicazione del Metodo Nazionale per calcolare l elemento di aiuto nelle garanzia a favore delle PMI (N.182/2010 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 179 del 3 agosto notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N del 6 luglio 2010.) I valori dell ESL per il Fondo sono stati calcolati tenendo conto dei costi amministrativi di gestione della garanzia, della remunerazione del capitale impegnato e dei fattori di rischio relativi alle operazioni per investimenti. L ESL é calcolato come differenza tra il costo teorico di mercato di una garanzia con caratteristiche simili concessa su un finanziamento a PMI economicamente e finanziariamente sana e il costo della garanzia del Fondo pari a zero. Il costo teorico di mercato di una garanzia è determinato nel seguente modo: [1] I = D Z (FR + C + R) Dove: - I = Costo teorico di mercato della garanzia - D = Importo del finanziamento in essere assistito dalla garanzia - Z = Percentuale di copertura della garanzia rispetto al finanziamento D - FR Fattore di rischio del regime (in percentuale) - C = Costi amministrativi (in percentuale) - R = Remunerazione delle risorse pubbliche impiegate nell ambito del regime di garanzia (in percentuale) Nel caso di garanzia superiore ad un anno, i premi teorici determinati alle varie scadenze annuali devono essere attualizzati alla data di concessione della garanzia al vigente tasso di riferimento comunitario di cui alla Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GUUE C 14 del ). In tal caso, pertanto, l ESL è dato da: [2] ESL = Σ It(1+i) -t Dove: - i = tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea; - It = premio teorico annuo relativo all anno t calcolato secondo la formula [1] in cui, in tal caso, D rappresenta il debito residuo del finanziamento garantito, calcolato convenzionalmente ipotizzando un piano di ammortamento a rate annuali costanti al tasso i; - t = tempo espresso in anni (la frazione viene conteggiata per un anno intero). Il parametro Z della formula [1] esprime la quota di risorse pubbliche interessate dall intervento di garanzia alla quale applicare il metodo per la quantificazione dell aiuto e pertanto indica la percentuale direttamente garantita con risorse pubbliche dell importo del finanziamento concesso alla PMI. La durata massima delle garanzie a cui si applica il presente metodo di calcolo dell ESL è di 6 anni. I valori del fattore di rischio FR, attualmente pari a 0,65% nel caso di garanzie a copertura dei prestiti per capitale circolante sono in vigore per i 12 mesi successivi al 3 agosto 2010, data di pubblicazione

10 nella Gazzetta Ufficiale dell avviso relativo alle Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI. Il Ministero rende noti gli aggiornamenti dei valori del suddetto parametro con cadenza annuale e pubblica i relativi dati sul proprio sito Internet, Il parametro R (remunerazione del capitale) è pari allo 0,32% mentre il parametro C (incidenza dei costi amministrativi) è pari allo 0,60%. I valori di efficacia contributiva in termini di percentuale dell importo garantito dal Fondo, in applicazione dei seguenti parametri: - fattore di rischio (Fr) per circolante: 0,65% - tasso di riferimento comunitario (i): 2.67% - incidenza dei costi amministrativi (C): 0,60% - remunerazione del capitale (R): 0,32% risulta pari a: - 3,1124% per garanzia di durata tra 2 e 3; - 3,8733% per garanzia di durata tra 3 e 4; - 4,6273% per garanzia di durata tra 4 e 5. Per quantificare l assorbimento de minimis occorre moltiplicare l importo controgarantito dal Fondo per il valore sopra individuato.

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