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Regolamento per la segnalazione delle condotte illecite (rif. Linee Guida Anac n.6/2015 e art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001, modificato dalla L.30 novembre 2017, n. 179.-) Indice: 1. Finalità e ambito di applicazione 2. Definizioni 3. Quadro normativo 4. Soggetti segnalanti c.d. Whistleblower 5. Oggetto della segnalazione 6. Modalità e Procedura per la segnalazione di illeciti 7. Gestione delle segnalazioni 8.Tutela del segnalante 9. Divieto di discriminazione e Procedura per la segnalazione di misure discriminatorie 10. Segnalazione di illeciti da parte di collaboratori della Società 11. Iniziative del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 12. Archiviazione e conservazione delle segnalazioni 13 - Allegati e Pubblicazioni 1

1.Finalità e ambito di applicazione Il presente Regolamento disciplina le modalità per la segnalazione degli illeciti e delle irregolarità che si verifichino internamente alla gestione societaria, c.d. Whistleblowing, ai sensi dell art. 54 bis del decreto legislativo n. 165/2001 ( Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ), come introdotto dall art. 1, comma 51, della legge 190/2012. La segnalazione ha l obiettivo di favorire l emersione di situazioni di malfunzionamento e degenerazione, eventualmente anche di carattere penalmente rilevante, portando all attenzione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) eventuali irregolarità o il verificarsi di episodi aventi tali caratteristiche di cui il dipendente sia venuto a conoscenza, con ciò favorendo il processo di prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per Irisacqua. ai fini della responsabilità penale di impresa e, di riflesso, anche per l interesse pubblico collettivo. Irisacqua si conforma, altresì, a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 6 del 28 aprile 2015 Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower) che invitano, tra l altro, ad estendere l applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale e locale. 2 - Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: a) whistleblower, il dipendente che, in ambito aziendale, segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell azienda stessa e/o dell interesse pubblico, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro; b) segnalazione, la comunicazione da parte del dipendente degli illeciti e delle irregolarità che si verifichino internamente alla gestione societaria; c) Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, ( di seguito RPCT ), il soggetto individuato quale destinatario della segnalazione, nonché soggetto competente a svolgere l istruttoria circa i fatti segnalati; d) misure discriminatorie, azioni che comportino condizioni di lavoro peggiorative nei confronti del soggetto passivo per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Tra queste sono ricomprese, a titolo esemplificativo, le sanzioni disciplinari non adeguatamente giustificate, le vessazioni sul logo di lavoro, demansionamenti non motivati e non previsti dai contratti collettivi, minacce ed ogni altra forma di ritorsione; e) condotte illecite e/o irregolari : condotte che rilevano un malfunzionamento nello svolgimento delle attività della società, posto in essere dai dipendenti o dai collaboratori della società, ovvero comportamenti di abuso personale nei confronti di colleghi. A titolo meramente esemplificativo: sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazioni delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, molestie sessuali, qualsivoglia situazione in cui si riscontri l abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, a ragione delle mansioni di sua competenza, al fine di ottenere vantaggi privati, ricomprendendo in tale accezione anche le situazioni in cui a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento della gestione aziendale a causa dell uso a fini privati delle funzioni attribuite al singolo dipendente 2

ovvero l inquinamento della procedura seguita a ragione dell intervento di soggetto esterno alla stessa. 3- Quadro normativo La legge 30 novembre 2017, n. 179, recante Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto d lavoro pubblico o privato, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, ha modificato l articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, nonché l articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed ha integrato la normativa in tema di obbligo di segreto d ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale. La nuova formulazione del citato articolo 54-bis prevede quanto segue. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1,comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'autorità nazionale anticorruzione(anac), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'anac dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza (Art. 54-bis, comma 1). Rispetto all originaria formulazione del citato articolo, la nuova normativa prevede, dunque, che, nell ambito della propria amministrazione di appartenenza, il dipendente non segnali più l illecito al superiore gerarchico, bensì al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Inoltre, l eventuale adozione di misure ritorsive deve essere denunciata non più al Dipartimento della funzione pubblica, bensì all ANAC. Il segnalante è reintegrato nel posto di lavoro in caso di licenziamento a motivo della segnalazione e sono nulli tutti gli atti discriminatori o ritorsivi eventualmente adottati. L onere di dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione è a carico dell amministrazione (art. 54-bis, commi 7 e 8). Sono previsti regimi sanzionatori al ricorrere delle seguenti fattispecie (art. 54-bis, comma 6): - l adozione di misure discriminatorie ; - l assenza, all interno dell amministrazione, di procedure per l inoltro e la gestione delle segnalazioni ; - il mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni. 3

L identità del segnalante non può essere rivelata. Nell ambito del procedimento penale, detta identità è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall articolo 329 del codice di procedura penale, mentre nell ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell ambito del procedimento disciplinare l identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità (art. 54-bis, comma 3). La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (art. 54-bis, comma 4). Le tutele previste dall articolo 54-bis non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave (art. 54-bis, comma 9). Le disposizioni dell articolo 54-bis si applicano ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, ai sensi dell articolo 2359 c.c., nonché ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell amministrazione pubblica (art. 54-bis, comma 2). Per quanto concerne la disciplina dell obbligo di segreto d ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale, l'articolo 3 della citata legge n. 179/2017 prevede che, nei casi di segnalazione o denuncia effettuati ai sensi dell articolo 54-bis, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni pubbliche [ ] nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all articolo 2105 del codice civile (art. 3, comma 1). Tale disposizione non si applica nel caso in cui l obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l ente, l impresa o la persona fisica interessata (art. 3, comma 2). Quando notizie e documenti che sono comunicati all organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell eliminazione dell illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine (art. 3, comma 3). La modifica normativa introdotta dalla legge n. 179/2017 rileva altresì ai fini dell aggiornamento del Codice di comportamento. 4. Soggetti segnalanti c.d. Whistleblower I soggetti che possono segnalare illeciti sono tutti i dipendenti e collaboratori della società Irisacqua, qualunque sia il rapporto di lavoro intercorrente, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo determinato. 4

Il dipendente che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità. In ogni caso, l identità del segnalante sarà conosciuta solo dal RPCT. In caso di cessazione dall incarico il RPCT trasmette l archivio delle segnalazioni al Presidente dell Organismo di Vigilanza, il quale provvederà a riconsegnarlo al nuovo responsabile. Le segnalazioni anonime, quali segnalazioni non riconducibili ad un soggetto definito, recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, verranno se aventi carattere di potenziale reato trasmesse alla Procura della Repubblica competente per territorio; Se aventi altro carattere saranno cestinate. 5 Oggetto della segnalazione Il dipendente può segnalare le condotte illecite e/o le irregolarità di cui sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro: deve trattarsi di fatti accaduti all interno dell azienda o comunque relativi ad essa e dei quali il dipendente o il collaboratore sia venuto a conoscenza a causa, in occasione o durante lo svolgimento della propria attività professionale. La segnalazione deve essere effettuata nell interesse dell integrità della Società. Non sono prese in considerazione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. La segnalazione può riguardare azioni e/o omissioni, commesse o anche solo tentate: a) penalmente rilevanti, riconducibili all intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Libro II del Codice Penale nonché a tutte le norme penali contenute in altra legislazione; b) le situazioni in cui si riscontri l abuso, da parte di un dipendente o di un collaboratore di Irisacqua, dei poteri a lui affidati al fine di ottenere vantaggi privati; c) le fattispecie poste in essere in violazione dei Codici e dei Regolamenti aziendali o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare previsti dai CCNL; d) casi in cui si verifichi un mal funzionamento della Società, a prescindere da qualunque rilevanza penale: - a causa dell uso a fini privati delle funzioni attribuite da Irisacqua, suscettibile di arrecare pregiudizio patrimoniale ad Irisacqua stessa; - suscettibile di arrecare pregiudizio all immagine di Irisacqua; - suscettibile di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini; - suscettibile di arrecare un danno all ambiente; - suscettibile di arrecare pregiudizio agli utenti, dipendenti o altri soggetti che svolgono la loro attività presso Irisacqua. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere segnalati casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro. Sono escluse dal procedimento in argomento le segnalazioni aventi ad oggetto rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi. Per tali questioni è necessario rivolgersi agli Uffici 5

aziendali preposti. Devono invece costituire oggetto di segnalazione anche le situazioni di illecito rilevate a carico di collaboratori, a qualsiasi titolo, della Società 6. Modalità e Procedura per la segnalazione di illeciti Il whistleblower che intenda segnalare condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con la Società, può rappresentare l illecito al RPCT mediante il modulo per la segnalazione di condotte illecite (Allegato n. 1), rinvenibile in formato elettronico sul sito web aziendale nell area Società Trasparente nella sezione Altri contenuti sottosezione Corruzione, con le istruzioni per la compilazione e la successiva trasmissione e che, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: anticorruzione@irisacqua.it. Il modulo è compilabile on line. Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché il RPCT possa procedere alle verifiche e agli accertamenti necessari al riscontro della fondatezza dei fatti posti alla sua attenzione. A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi: a) (obbligatorio) identità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione di qualifica/posizione/funzione all interno di Irisacqua; b) (obbligatorio) chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con l indicazione del soggetto agente e della relativa qualifica/posizione/funzione all interno di Irisacqua avendo cura, nella parte relativa alla rappresentazione del fatto di evitare quasiasi informazione che consenta di risalire all identità del segnalante; c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi; d) l indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; e) l indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti; f) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati; g) (obbligatorio) sottoscrizione. E preferibile l utilizzazione del modulo di segnalazione allegato al presente Regolamento, reperibile sul sito web aziendale ma la segnalazione potrà essere inoltrata anche senza l utilizzo del predetto modulo purché siano indicati gli elementi essenziali indicati sub a) sub b) e sub g). La segnalazione non verrà utilmente presa in carico laddove priva di talune delle indicazioni obbligatorie sopra richieste. E opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche in tempi brevi e portare ad un intervento tempestivo. La segnalazione deve essere indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Irisacqua attraverso le seguenti modalità: a) Uso del predetto modulo reso disponibile sul sito web aziendale, contenente la segnalazione; per le segnalazioni non si dovrà a fini di riservatezza adoperare gli account aziendali dei dipendenti o collaboratori, bensì quelli privati. 6

b) Segnalazione nominativa recante tutte le caratteristiche di cui sopra, dal proprio account privato alla mail: anticorruzione@irisacqua.it c) Verbalmente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Irisacqua mediante dichiarazione resa oralmente e riportata a verbale. La segnalazione ricevuta da qualsiasi altro dipendente dell Azienda, compresa l ipotesi in cui il dirigente riceva una segnalazione da parte di un proprio collaboratore, deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente, al RPCT, utilizzando le cautele necessarie a mantenere riservata l identità del soggetto segnalante. Nel caso in cui la segnalazione riguardi lo stesso Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, la segnalazione va indirizzata al Presidente dell Organismo di Vigilanza. 7 - Gestione delle segnalazioni Il RPCT, ricevuta la segnalazione, procede senza indugio, se i fatti dovessero qualificarsi come violazioni delle norme penali, alla trasmissione della stessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio; se non dovessero ad un primo esame mostrare rilevanza penale, procede ad una prima valutazione dei fatti, da concludersi, di norma, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. In caso di comprovata e motivata necessità e gravità il RPCT potrà prorogare detto termine per un periodo non superiore a 30 giorni comunicando tempestivamente al segnalante il nuovo termine previsto. Gli accertamenti sui fatti oggetto di segnalazione saranno conclusi entro 90 giorni dalla data di ricezione della notizia da parte del RPCT, salvo si richiedano tempi ulteriori a ragione di ritardi nella trasmissione della documentazione ovvero si verifichino fatti di eccezionale urgenza e gravità che influenzino, direttamente o indirettamente, la conclusione degli accertamenti. In quest ultimo caso entro 120 giorni devono essere comunicate al segnalante le ragioni del ritardo nella conclusione delle verifiche relative alla propria segnalazione. L istruttoria si svolgerà nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, anche avvalendosi di un minimo numero indispensabile di dipendenti, comunque nominativamente individuati. compiendo le attività che il RPCT ritenga opportune, inclusa l audizione personale del segnalante e di altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione, con l adozione delle necessarie cautele. Il RPCT procederà alla verbalizzazione degli eventuali incontri. Il RPCT, in caso di evidente e manifesta infondatezza, rilevata sulla base di un analisi dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere di archiviare la richiesta dandone comunicazione al segnalante. Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, RPCT valuta prudentemente tra i seguenti soggetti a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati anche per l adozione dei provvedimenti conseguenti nei confronti degli eventuali responsabili dei fatti segnalati: 7

- al Dirigente responsabile della struttura in cui si è verificato il fatto per l acquisizione di elementi istruttori. Nel caso in cui il fatto segnalato sia ascrivibile ad un Dirigente, il RPCT trasmette gli atti al Dirigente sovraordinato; nel caso in cui il fatto segnalato sia ascrivibile al Direttore Generale o all Amministratore Unico gli atti sono trasmessi al Presidente dell Organismo di Vigilanza; - al Responsabile della Funzione Risorse Umane, per eventuali profili di responsabilità disciplinare - alla Corte dei Conti, all ANAC per quanto di rispettiva competenza nonché, per i casi già più sopra menzionati, all Autorità giudiziaria competente; Nel caso di inoltro all Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti o all ANAC, RPCT trasmette la segnalazione indicando anche il nominativo del segnalante ma avendo cura di evidenziare che si tratta di segnalazione pervenuta da un soggetto cui l ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell art. 54 bis d.lgs. 165/2001. Nel caso di trasmissione a soggetti interni ad Irisacqua, il RPCT deve inoltrare solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all identità del segnalante. I dati e i documenti oggetto della segnalazione, che potrebbero anche essere sensibili, vengono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. I soggetti interni ad Irisacqua- Dirigente responsabile della struttura, Responsabile delle Risorse Umane informati dal RPCT, informano a loro volta quest ultimo dell adozione di eventuali provvedimenti disciplinari di propria competenza. Il RPCT informa tempestivamente il soggetto segnalante in ordine all esito delle indagini avviate a fronte della segnalazione, anche in caso di archiviazione. La comunicazione avverrà, in ogni caso, in modo tale da garantire la più assoluta riservatezza sull identità del soggetto in questione rispetto ai colleghi e dirigenti. Le segnalazioni intenzionalmente non veritiere e/o effettuate in mala fede al solo scopo o che comunque risultino vessatorie nei confronti di altri dipendenti verranno archiviate e RPCT invierà tutta la documentazione istruttoria all ufficio del personale per l avvio degli eventuali procedimenti disciplinari di competenza. Ove si renda necessario in sede di eventuale svolgimento di procedimento disciplinare, l identità verrà comunicata al suddetto Responsabile delle Risorse Umane o dell Ufficio competente, il quale dovrà attenersi alle specifiche disposizioni di cui all articolo 54-bis, comma 3, menzionate in premessa. In ogni caso tutti i dipendenti della Società interessati dalla gestione delle segnalazioni s intendono, per tali attività, incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi Regolamento UE 2016/679. 8

8 - Tutela del segnalante L identità del segnalante è tutelata in tutte le fasi della procedura sopra descritta, pertanto essa non può in nessun caso essere rivelata senza il suo consenso, che deve essere acquisito in forma scritta. La violazione della tutela della riservatezza del segnalante, fatti salvi i casi in cui sia ammessa la rivelazione della sua identità, così come sopra previsto, è fonte di responsabilità disciplinare per inosservanza di disposizioni di servizio e di responsabilità civile verso l Azienda e verso il dipendente o collaboratore - la cui identità venga illecitamente divulgata una volta cessato il servizio; I dipendenti che riferiscano al RPCT, o al proprio superiore gerarchico, di condotte illecite e/o irregolari conosciute in occasione del rapporto di lavoro, non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti a misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Ai sensi dell art. 54 bis d.lgs. 165/2001, la denuncia di condotte illecite e/o irregolari è sottratta alla disciplina dell accesso agli atti di cui all art. 22 e ss della legge n. 241/1990 e s.m.i. Gli stessi dati, inoltre, non possono essere oggetto di richiesta di accesso civico previsto dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i., trattandosi di dati che possono comportare un pregiudizio concreto alla tutela dell interesse privato della libertà e segretezza della corrispondenza, espressamente esclusi dall accesso dall art. 5 bis, del medesimo decreto legislativo. Non è dovuta alcuna tutela nei seguenti casi: a) nel caso in cui il segnalante incorra, con la propria denuncia, in responsabilità penale a titolo di calunnia (art. 368 c.p.) o diffamazione (art. 595 c.p.) o in responsabilità civile per la responsabilità di cui all art. 2043c.c.; in tali casi, le condizioni di tutela del segnalante cessano solo in presenza di richieste della magistratura; b) nelle ipotesi in cui l anonimato non sia opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo). 9. Divieto di discriminazione e Procedura per la segnalazione di misure discriminatorie Nei confronti del dipendente che fa una segnalazione non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia presentata. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver presentato una segnalazione d illecito comunica notizia circostanziata dell avvenuta discriminazione al RPCT che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala la discriminazione agli enti preposti. Egli informa dell evento il Dirigente responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore, il quale deve valutare tempestivamente l opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti atti a ripristinare la situazione quo ante e per rimediare agli effetti negativi della discriminazione posta in essere, oltre agli estremi per dare avvio ad un eventuale procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione. 9

L eventuale adozione di misure ritenute ritorsive è comunicata all ANAC dal segnalante medesimo o dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nella Società 10. Segnalazione di illeciti da parte di collaboratori della Società Come evidenziato in premessa, ai sensi dell articolo 54-bis, comma 2, le tutele previste dall articolo stesso si applicano anche ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Società, nel caso in cui gli stessi segnalino illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto con Irisacqua. Fermo restando quanto sopra, la Società garantisce le modalità di gestione riservata delle segnalazioni di cui al punto 4 del presente regolamento, anche ai consulenti e collaboratori esterni, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, che segnalino illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto con la Società. La segnalazione di illeciti da parte dei predetti soggetti dovrà essere inoltrata al RPCT tramite il citato modulo per la segnalazione di condotte illecite, debitamente compilato e sottoscritto, da inviarsi alla casella di posta elettronica anticorruzione@irisacqua.it. Come indicato al paragrafo 1 del precedente punto 6, il modulo è pubblicato sul sito web aziendale nell area Società Trasparente nella sezione Altri contenuti sottosezione Corruzione, ed è compilabile on line 11 - Iniziative del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Il RPCT intraprende iniziative di sensibilizzazione sull istituto del whistleblowing sia mediante la divulgazione del presente Regolamento attraverso la pubblicazione sul sito internet, sia mediante iniziative di formazione ed informazione del personale. Qualora, a seguito delle segnalazioni, emergano elementi oggettivi idonei a rivelare eventuali criticità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigente in tema di contrasto del fenomeno corruttivo, il RPCT predispone la modifica dello stesso, con adozione di misure preventive ed ulteriori, rispetto a quelle adottate ed inserite nel Piano. Il RPCT cura l aggiornamento, la modifica o l integrazione del presente Regolamento al fine di adattarlo a modifiche normative o di fatto. 12 - Archiviazione e conservazione delle segnalazioni La segnalazione, e tutti i dati relativi ai procedimenti avviati a seguito della stessa, verranno conservati in archivio dedicato, in modalità cartacea e/o su supporto informatico, accessibile in via esclusiva dal RPCT. L accesso all archivio informatico sarà protetto attraverso l uso di password dedicate, modificate a cadenza periodica. L accesso all archivio cartaceo sarà protetto da un armadio a combinazione disponibile solo al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza; 10

Viene comunque garantito il rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. 13 - Allegati e Pubblicazioni Forma parte integrante del presente Regolamento anche l allegato modulo per la segnalazione delle condotte illecite e/o irregolari. Il presente regolamento, nonché l indirizzo di posta elettronica e il modulo per la segnalazione di condotte illecite nella stessa richiamati, sono pubblicati sul sito web di Irisacqua, al Link Società Trasparente, come già precisato ai precedenti punti 6 e 10. Il Direttore Generale F.to Avv. Paolo Lanari Approvato con D.G. n. 448/18 dd 29/11/2018 ( A.U. 12 Dicembre 2018) 11