Capitolo 1 Costituzione. A cura di Roberta Gaudenzi e Tiziana Tognacci. La modulistica. organizzazioni di volontariato



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A cura di Roberta Gaudenzi e Tiziana Tognacci Capitolo 1 Costituzione La modulistica per le organizzazioni di volontariato SECONDA EDIZIONE Aggiornata al 10 giugno 2013

Pubblicazione aggiornata al 26 marzo 2013. Si ringrazia Volontarimini il CSV di Rimini, per il lavoro svolto nella redazione della prima edizione di questa pubblicazione e per la disponibilità concessa a VOLABO per l aggiornamento e l integrazione dei contenuti di tale pubblicazione. Contenuti a cura di Roberta Gaudenzi e Tiziana Tognacci. Coordinamento editoriale a cura di Michela De Falco, referente area informazioni e documentazione di VOLABO. Correzione bozze a cura di Michela De Falco e Violetta Cantori area informazioni e documentazione di VOLABO. Coordinamento redazionale a cura di Luca Masi, Referente area consulenza di VOLABO. Progetto grafico: Roberto Rubbi

La modulistica per le associazioni di volontariato Indice capitolo 1 Costituzione....11 Costituire un Associazione....11 Atto Costitutivo...14 Statuto di Associazione di Volontariato...15 Procedura per registrare Atto Costitutivo e Statuto.......................... 23 Richiesta di registrazione e adempimenti successivi....15 Richiesta di attribuzione del Codice Fiscale.................................. 27 Domanda di attribuzione del Codice Fiscale....27 Note al Modello AA5/6...30 capitolo 2 Iscrizione al registro provinciale del Volontariato....33 Procedura per Richiesta Iscrizione Registro Volontariato ai sensi della Legge 11 Agosto 1991 n. 266 e Legge della Regione Emilia-Romagna 21 Febbraio 2005 n. 12...33 Modulistica per inoltrare la domanda di iscrizione al Registro Provinciale del Volontariato (ai sensi dell art. 6 Legge 266/91 LR 12/05)...36 capitolo 3 Soci...41 Domanda di ammissione a Socio...42 Informativa privacy...43 Consenso per il trattamento dei dati non sensibili ad uso istituzionale....45 Consenso per il trattamento dei dati sensibili....46 Istanza....47 Libro Soci...48 Libro Soci...48 Registro degli Aderenti Assicurati............................................. 49 Registro degli Aderenti assicurati....49 capitolo 4 Organi sociali....51 Assemblea...51 Convocazione di Assemblea Ordinaria (o Straordinaria)...52 Lettera di delega per intervenire in Assemblea....53 Verbale di Assemblea prima convocazione deserta....54 Verbale di Assemblea Ordinaria II convocazione...55 Verbale di Assemblea Ordinaria di approvazione bilancio...57 3

La modulistica per le associazioni di volontariato Verbale di Assemblea Ordinaria per rinnovo cariche sociali....59 Verbale di Assemblea Straordinaria per modificare lo Statuto...60 Verbale dell Assemblea Straordinaria dei soci per lo scioglimento dell Associazione... 62 Consiglio (o Comitato) direttivo...64 Convocazione del Consiglio Direttivo...65 Verbale riunione del Consiglio Direttivo....66 Verbale del Consiglio per la nomina del Presidente....67 Verbale del Consiglio Direttivo per la redazione del rendiconto annuale...68 Verbale del Consiglio Direttivo per l apertura di c/c bancari....70 Collegio sindacale...71 Verbale di riunione del Collegio Sindacale per verifica periodica...72 Relazione Collegio Sindacale al bilancio...73 capitolo 5 Gestione economica-amministrativa....75 La gestione contabile-amministrativa...76 Prima nota cassa-banca-posta....76 Giornalmastro....77 Rendiconto annuale Associazione di Volontariato...78 Ricevuta per prestazioni a pagamento...80 Rendiconto per le raccolte pubbliche occasionali di fondi...81 Esempio di rendiconto raccolta occasionale fondi...82 Rimborso spese ai Volontari...83 Nota rimborso spese...84 Erogazioni liberali ai sensi del DLgs 460/97...85 Ricevuta per erogazioni liberali in denaro da privati...87 Ricevuta per erogazioni liberali in denaro da imprese...88 Lettera raccomandata per donazioni da imprese in merci...89 Atto notorio dell Associazione in caso di donazione in merci....91 Esenzione dall imposta di bollo...92 Richiesta di esenzione dall imposta di bollo..................................... 93 Lettera per mancata applicazione dell esenzione dall imposta di bollo...94 Convenzioni...95 Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 1997 n. 432....96 4

La modulistica per le associazioni di volontariato Indice dei facsimile capitolo 1 Atto Costitutivo...14 Statuto di Associazione di Volontariato...15 Richiesta di registrazione e adempimenti successivi....15 Domanda di attribuzione del Codice Fiscale....27 capitolo 2 Modulistica per inoltrare la domanda di iscrizione al Registro Provinciale del Volontariato (ai sensi dell art. 6 Legge 266/91 LR 12/05)...36 capitolo 3 Domanda di ammissione a Socio...42 Informativa privacy...43 Consenso per il trattamento dei dati non sensibili ad uso istituzionale....45 Consenso per il trattamento dei dati sensibili....46 Istanza....47 Libro Soci...48 Registro degli Aderenti assicurati....49 capitolo 4 Convocazione di Assemblea Ordinaria (o Straordinaria)...52 Lettera di delega per intervenire in Assemblea....53 Verbale di Assemblea prima convocazione deserta....54 Verbale di Assemblea Ordinaria II convocazione...55 Verbale di Assemblea Ordinaria di approvazione bilancio...57 Verbale di Assemblea Ordinaria per rinnovo cariche sociali....59 Verbale di Assemblea Straordinaria per modificare lo Statuto...60 Verbale dell Assemblea Straordinaria dei soci per lo scioglimento dell Associazione... 62 Convocazione del Consiglio Direttivo...65 Verbale riunione del Consiglio Direttivo....66 Verbale del Consiglio per la nomina del Presidente....67 Verbale del Consiglio Direttivo per la redazione del rendiconto annuale...68 Verbale del Consiglio Direttivo per l apertura di c/c bancari....70 Verbale di riunione del Collegio Sindacale per verifica periodica...72 Relazione Collegio Sindacale al bilancio...73 5

La modulistica per le associazioni di volontariato capitolo 5 Prima nota cassa-banca-posta....76 Giornalmastro....77 Rendiconto annuale Associazione di Volontariato...78 Ricevuta per prestazioni a pagamento...80 Esempio di rendiconto raccolta occasionale fondi...82 Nota rimborso spese...84 Ricevuta per erogazioni liberali in denaro da privati...87 Ricevuta per erogazioni liberali in denaro da imprese...88 Lettera raccomandata per donazioni da imprese in merci...89 Atto notorio dell Associazione in caso di donazione in merci....91 Richiesta di esenzione dall imposta di bollo..................................... 93 Lettera per mancata applicazione dell esenzione dall imposta di bollo...94 6

Introduzione VOLABO Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Bologna, operativo dall ottobre 2003, è gestito da A.S.Vo. (Associazione per lo Sviluppo del Volontariato), costituita il 9 Luglio 2002 su iniziativa di 17 Associazioni di Volontariato e iscritta al Registro Provinciale del Volontariato. VOLABO ha lo scopo di sostenere e qualificare le organizzazioni di volontariato e di promuovere la crescita di una cultura solidale. A tal fine offre gratuitamente servizi alle organizzazioni di volontariato che hanno sede nella provincia di Bologna, iscritte e non iscritte al registro provinciale e regionale del volontariato. Coerentemente con le normative di riferimento, con la Carta dei Valori del Volontariato del 2001 e in armonia con i fini istituzionali di A.S.Vo., VOLABO offre gratuitamente servizi di sostegno e accompagnamento ai progetti delle associazioni e servizi di formazione, consulenza, comunicazione, promozione, orientamento, documentazione e supporto logistico a favore delle Organizzazioni di Volontariato. VOLABO è uno dei nove Centri di Servizio (CSV) attivi sul territorio regionale. I CSV sono istituiti e monitorati dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il volontariato della regione Emilia Romagna (Co.Ge.). I servizi offerti dai CSV sono sostenuti dai fondi messi a disposizione dalle Fondazioni di origine bancaria presenti sul territorio regionale sulla base di quanto previsto dalle Legge Nazionale 266/1991 e dalla Legge Regionale 12/2005. Per informazioni: VOLABO Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Bologna Via Scipione dal ferro, 4 40138 Bologna Tel 051 340328 Fax 051 341169 info@volabo.it www.volabo.it 7

La modulistica per le associazioni di volontariato 8

Presentazione Nel corso degli ultimi anni le Organizzazioni di Volontariato si sono trovate a dover affrontare problemi di natura giuridica amministrativa e fiscale sempre più complessi, sia a causa del loro processo di sviluppo che del mutamento del quadro normativo di riferimento. Per aiutare le Organizzazioni di Volontariato nella realizzazione di adempimenti legati a queste problematiche ricorrenti, il Centro Servizi per il Volontariato di Bologna, grazie alla preziosa collaborazione di professionisti esperti, pubblica la versione aggiornata del manuale La modulistica delle Organizzazioni di Volontariato realizzato da VOLABO negli anni scorsi. La pubblicazione è parte della collana di VOLABO Strumenti per il Volontariato che propone testi di approfondimento pratici e facilmente accessibili volti a semplificare la gestione quotidiana delle attività associative. Il manuale La modulistica per le Organizzazioni di Volontariato è suddiviso in cinque sezioni che corrispondono ad altrettante aree di interesse riguardanti la gestione della vita associativa: 1 La costituzione dell Associazione di Volontariato; 2 La procedura per inoltrare la domanda di iscrizione al Registro Provinciale del Volontariato; 3 Gli atti relativi al rapporto con i soci; 4 La documentazione relativa al funzionamento degli organi associativi; 5 La documentazione relativa alla gestione economica amministrativa. Per permettere una consultazione agevole e pratica di questo strumento, all inizio della pubblicazione oltre all indice degli argomenti, viene fornito un indice specifico dei facsimili disponibili per ogni tematica. Ci auguriamo che La modulistica per le Organizzazioni di Volontariato possa essere uno strumento utile e facilmente fruibile che permetta a volontarie e volontari di gestire in maniera sempre più competente e autonoma la vita associativa dell organizzazione. Giancarlo Funaioli Presidente di VOLABO Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Bologna 9

CAPITOLO 1 Costituzione Costituire un Associazione La costituzione di un associazione di volontariato rappresenta il momento in cui il gruppo di persone promotrici formalizza l assunzione dell impegno per un agire in modo collettivo e partecipativo. Con la costituzione dell associazione vengono infatti definite le finalità e l impegno formale di fronte alla collettività di dare stabilità ad un azione sociale condivisa. Di seguito si intende dare una sintetica specificazione tecnica di questo momento. L associazione è un organizzazione collettiva costituita per il perseguimento di uno scopo di natura non economica che si realizza mediante un contratto fra più soggetti, denominato patto associativo, che trova concreta traduzione nella redazione di un atto costitutivo e uno statuto. Caratteristiche del contratto di associazione: contratto plurilaterale, perché vi possono partecipare più soggetti; aperto, in quanto le parti possono aderire anche in tempi successivi senza che ciò comporti la modifica del contratto stesso; con comunione di scopo, in quanto tutte le parti del contratto (associati) sono indirizzate al conseguimento di uno scopo comune; con struttura organizzativa, cioè con la separazione di compiti e responsabilità fra i vari organi associativi (assemblea, consiglio direttivo, ecc.); con assenza di scopo di lucro, vale a dire con il divieto di distribuzione degli eventuali avanzi di gestione fra gli associati (e quindi vincolo di destinazione al reinvestimento nell attività propria). Si evidenzia che l assenza dello scopo di lucro non significa che l associazione non possa svolgere delle attività a valenza economica con un risultato positivo (lucro oggettivo), ma significa esclusivamente il divieto, in qualsiasi modo, di ripartirlo fra gli associati (lucro soggettivo). 11

Capitolo 1 Costituzione Oltre a questi elementi civilistici comuni a tutte le associazioni, diverse norme hanno disciplinato profili speciali di associazioni fra cui le organizzazioni di volontariato (abbreviato OdV). La Legge quadro sul volontariato 266/91 individua quali elementi caratterizzanti le associazioni di volontariato: Lo scopo di solidarietà sociale La presenza prevalente ed essenziale del lavoro dei soci prestato in modo personale, spontaneo e gratuito. Lo scopo di solidarietà sociale si realizza quando l attività svolta dall associazione sia principalmente diretta ad arrecare benefici alla collettività e non solo ai propri associati. Ciò è previsto dall art. 2 della Legge 266/91 e ribadito dalle singole leggi regionali; la Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale 21 febbraio 2005 n. 12 iscrive nel registro solo le OdV: dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede e operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi (LR Emilia Romagna 12/2005). siano liberamente costituite a fini di solidarietà, qualunque sia la forma giuridica assunta e, quindi, che operino esclusivamente a favore di persone terze rispetto all organizzazione attraverso attività volte a prevenire o rimuovere situazioni di emarginazione, di disagio e di bisogno socio-economico o culturale, o comunque a tutelare diritti primari (Deliberazione Giunta Regionale 13/02/2006 n. 139). Le OdV operano avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti (Legge 266/91). Il carattere della gratuità delle prestazioni del socio è elemento essenziale, rimarcato dalla norma che afferma che l attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, prevedendo esclusivamente il riconoscimento delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività sociali. Questo non significa che le OdV non possano avvalersi di personale retribuito purché nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l attività da essa svolta (Legge 266/91). La Regione Emilia Romagna evidenzia nella sua delibera che sono iscrivibili al registro OdV quelle associazioni in cui le prestazioni dei volontari sono preminenti sia sotto il profilo qualitativo (con riferimento alla natura delle mansioni svolte) che quantitativo (con riferimento al numero dei volontari e al tempo impegnato) rispetto a eventuali prestazioni retribuite. Si sottolinea che la qualifica di OdV si acquisisce solamente con l avvenuta iscrizione al Registro del Volontariato 1 ; le OdV possono anche essere considerate ONLUS (ai sen- 1 Registro Provinciale: iscrivibili le associazioni di volontariato aventi sede e operanti nel relativo ambito 12

Capitolo 1 Costituzione si dell art. 30 comma 5 del DLgs 185/08 in tema di svolgimento di attività commerciali non eccedenti le attività commerciali e produttive marginali disciplinate dal DM del 25/05/95) e pertanto, in tal caso, possono utilizzare anche questo acronimo. L associazione, costituita e operante da almeno sei mesi, che voglia procedere all iscrizione al registro OdV deve essere costituita con un contratto fra i soci fondatori redatto mediante atto scritto e registrato (non è necessario l atto redatto dal notaio tranne si intenda richiedere il riconoscimento della personalità giuridica) contenente i requisiti previsti dalla Legge 266/91, che si compone di due parti: l atto costitutivo (manifestazione della volontà contrattuale degli aderenti) e lo statuto (insieme delle regole che disciplinano la vita associativa). Una particolare attenzione deve essere dedicata anche alla corposità della base associativa rispetto i componenti dell organo sociale direttivo: infatti la Regione Emilia Romagna evidenzia nella sua delibera che le organizzazioni iscrivibili dovranno dunque avere una base associativa composta da un numero di aderenti almeno il doppio più uno del numero dei membri che, secondo lo statuto delle organizzazioni, compongono l organo direttivo. territoriale e gli organismi di coordinamento e collegamento provinciali cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte. Registro Regionale: iscrivibili le associazioni di volontariato di ambito regionale e gli organismi di coordinamento e collegamento regionali cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte. 13

Capitolo 1 Costituzione Atto costitutivo Oggi, lì...in Bologna, Via...si sono riuniti i sottoscritti signori: (NB: NUMERO DI ASSOCIATI FONDATORI ALMENO IL DOPPIO PIù UNO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)..................................... nato a...il... residente a...codice fiscale....................................................... nato a...il... residente a...codice fiscale....................................................... nato a...il... residente a...codice fiscale.................. con la volontà di costituire un associazione di volontariato che si prefigge lo scopo di........................................................................................... I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig...e a fungere da Segretario il Sig........................... Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell associazione che sarà retta secondo le norme stabilite dallo statuto che si allega al presente atto quale parte integrante. Lo statuto stabilisce in particolare che l adesione alla associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dagli associati, che le cariche associative sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro. I presenti deliberano dopo ampia discussione di costituire un associazione denominata. con sede in...regolata dalle norme dell allegato statuto e nominano i seguenti Signori quali componenti il primo Consiglio Direttivo che rimarrà in carica fino alla prossima assemblea elettiva. (Firme per accettazione).................................... Presidente...................................................... Vicepresidente....................................... Consigliere...................................................... Consigliere...................................................... Consigliere.................. Firma degli associati fondatori............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art.8 Legge 266/91 14

Capitolo 1 Costituzione Statuto di Associazione di volontariato STATUTO Art.1 Costituzione, denominazione e sede È costituita con sede in...via.................. l Associazione di Volontariato denominata.................. La durata dell associazione è a tempo indeterminato; l associazione non ha scopo di lucro. Art.2 Scopi e finalità L associazione opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi nell ambito.......................................................................... L associazione si prefigge lo scopo di......................... 2 In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell intento di agire in favore di tutta la collettività, l associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato e a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell associazione, le seguenti attività 3 :..................................... ;................. ;..................................... ;................... Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti. L attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall associazione le spese effettivamente sostenute per l attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato. 2 Per scopo si intende il fine ideale solidaristico che l associazione intende perseguire. 3 Vanno indicate le iniziative e le attività che si intende concretamente realizzare per raggiungere lo scopo istituzionale. Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art.8 Legge 266/91 15

Capitolo 1 Costituzione Art.3 Risorse economiche-fondo comune L associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: contributi degli aderenti; contributi di privati; contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall associazione, non è mai ripartibile fra i associati durante la vita dell Associazio ne né all atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L associazione ha l obbligo di reinvestire l eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. L esercizio sociale va dal... al... di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all approvazione dell Assemblea degli associati che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio. Art.4 Membri dell Associazione Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell associazione gli associati fondatori e tutte le persone fisiche 4 che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell associazione. Art.5 Criteri di ammissione ed esclusione dei associati Sono associati dell associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione ad associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda in cui si esplicita l impegno ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell associazione. 4 Si precisa che possono essere soci delle OdV solo persone fisiche e non altri enti. Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art.8 Legge 266/91 16

Capitolo 1 Costituzione Il Consiglio Direttivo cura l annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. Sull eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. La qualifica di associato si perde: a) per recesso; b) per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti; c) per esclusione; d) per l instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l associazione; e) per decesso. L esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell associato: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell associazione; b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell associazione; c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all associazione. La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all interessato a mezzo lettera semplice. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l associato interessato, si procederà in contraddittorio con l interessato a una disamina degli addebiti. Fino alla data di svolgimento dell Assemblea l associato interessato dal provvedimento si intende sospeso. L esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro degli associati. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l automatica decadenza dell associato senza necessità di alcuna formalità. L associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art.8 Legge 266/91 17

Capitolo 1 Costituzione Art.6 Doveri e diritti degli associati Gli associati sono obbligati: a) a osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi; b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell associazione; c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo; d) a prestare la loro opera a favore dell associazione in modo personale, spontaneo e gratuito. Gli associati hanno diritto: a) a partecipare a tutte le attività promosse dall associazione; b) a partecipare all Assemblea con diritto di voto; c) ad accedere alle cariche associative; d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell associazione, con possibilità di ottenerne copia. Art.7 Organi dell Associazione Sono Organi dell associazione: a) l Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio Sindacale, organo facoltativo. L elezione degli Organi dell associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell elettorato passivo e attivo. Art.8 L Assemblea L Assemblea è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega. L Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l attività dell associazione ed inoltre: a. approva il bilancio relativamente a ogni esercizio; b. elegge i componenti il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero per il mandato successivo; Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art.8 Legge 266/91 18

Capitolo 1 Costituzione c. elegge eventualmente i membri del Collegio Sindacale; d. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo; e. approva gli eventuali regolamenti interni; f. delibera l esclusione degli associati dell associazione; g. si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati. L Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell esercizio sociale per l approvazione del bilancio. L Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta. L Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell associazione. L Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante 5 avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, conte nente l ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati. L Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati per delega. Le deliberazioni dell Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo la deliberazione riguardante lo scioglimento dell associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, nella eventuale 5 Alternativamente può essere indicato: mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell associato, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art.8 Legge 266/91 19

Capitolo 1 Costituzione seconda convocazione, con la partecipazione di almeno il 30% degli associati ed approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto dal almeno un decimo dei partecipanti. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell assemblea. Le deliberazioni dell Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Art.9 Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a...eletti dall Assemblea degli associati. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell intero Consiglio, previa ratifica da parte dell Assemblea degli associati immediatamente successiva. Nell impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell associazione. Spetta, pertanto, fra l altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio: a) curare l esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) predisporre il bilancio; c) deliberare sulle domande di nuove adesioni; d) predisporre gli eventuali regolamenti interni; e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all attività sociale; f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell associazione; g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell associazione che non siano spettanti all Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale. Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art.8 Legge 266/91 20