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R.G. n. 4207/15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PESCARA in composizione monocratica in persona del giudice unico dott. Angelo Bozza ex artt. 50 ter. e 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza nella causa in primo grado iscritta al n 4207 del R.G.A.C.C. dell'anno 2015 vertente tra: Karol S.a.s. Di Terra Massimo & C. (P.I.:01854690680) e Tiberi Francesco (c.f. TBRFNC64R04G482K) rappresentati e difesi dall'avv. Donato Di Campli e Pietro Miele come da procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Pescara, alla via B. Buozzi n. 93 Contro Parte ricorrente Capitaneria di Porto di Pescara (c.f. 80008210686), in persona del comandante pro-tempore, rappresentata da se stessa Parte resistente verificata la regolarità del contraddittorio; esaminati l atto introduttivo, gli scritti difensivi ed i verbali; lette le conclusioni istruttorie e di merito; sentito all odierna udienza i procuratori delle parti a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; ha pronunciato la seguente SENTENZA pagina 1 di 5

La KAROL s.a.s. di Terra Massimo & C. ed il Sig. Tiberi Francesco, con ricorso depositato il 1.09.2015, convenivano in giudizio la Capitaneria di Porto di Pescara, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 133 del 25 giugno 2015, nonché del provvedimento assegnazione punti n. 29/2015, entrambi notificati ai ricorrenti in data 2/6.07.2015; in subordine, la riduzione della sanzione comminata al minimo edittale; con vittoria di spese di lite. A sostegno delle proprie ragioni, i ricorrenti adducevano che il verbale di accertamento e contestazione n. 7/15 della Capitaneria di Porto di Pescara, relativo alle impugnate sanzioni amministrative, non recava l'indicazione della norma violata, come prescritto dall'art. 14 l. 689/81, richiamando solo l'art. 10, c. 1, lett. o), D. Lgs. n. 4/2012: norma che rimanda alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, senza, tuttavia alcun cenno nel verbale di accertamento, nell ingiunzione e nel provvedimento di assegnazione punti a quest ultime disposizioni di rimando concretamente violate, così impedendo agli incolpati l individuazione dell effettiva violazione contestata. A sua volta la Capitaneria di Porto di Pescara, costituendosi nel presente procedimento, sosteneva in via preliminare l'improcedibilità del giudizio in quanto instaurato tardivamente, ovverosia oltre i 30 giorni di legge concessi dalla notifica del provvedimento impugnato e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite. A sostegno delle proprie ragioni l autorità resistente evidenziava che le norme violate dai ricorrenti fossero molteplici (l'art. 23 Regolamento CE n. 1224/2009; l'artt. 29-32 Reg. CE n. 404/2011; artt. 169 e 299 codice della navigazione); norme che, a suo dire, il comandante della KAROL s.a.s. non poteva non conoscere. Quanto al vizio di forma sollevato con il presente procedimento, secondo la tesi difensiva della Capitaneria di Porto di Pescara la semplice indicazione dell'art. 10, c. 1, lett. o), D. Lgs. n. 4/2012, era sufficiente a soddisfare il requisito di cui all'art. 14 l. 689/81 sull'indicazione della norma violata. Secondo parte resistente, infatti, la norma de qua non è una norma in bianco, come asserito dal ricorrente, in quanto pagina 2 di 5

dette norme vengono a essere integrate con elementi determinati dall'autorità amministrativa, e non già dalla legge (come nel caso di specie). Ciò premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento. Priva di pregio risulta l'eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente nel proprio atto di costituzione in ordine all'asserita tardività del ricorso presentato dalla KAROL S.a.s. e dal Tiberio Francesco, giacché dalla notifica del verbale, 2/7/15 per la KAROL s.a.s. e 6/7/15 per il Tiberi Francesco, e dal deposito del ricorso introduttivo, avvenuto il 1/9/15, risultano decorsi rispettivamente 30 e 24 giorni, tenendo in debita considerazione la sospensione feriale dei termini intercorrente dal 1 al 31 di agosto, per cui alcuna censura può essere mossa agli odierni ricorrenti. Esaminando il merito della questione, si osserva che il verbale di contestazione impugnato indica, in effetti, quale norma violata il solo art. 10, c. 1, lett. o) D. Lgs. n. 4/2012, il quale, come lamentato da parte ricorrente, è norma sostanzialmente in bianco, rimandando genericamente ad altre discipline, comunitarie e nazionali. Del resto, è la stessa resistente Capitaneria di Porto di Pescara, nei propri scritti difensivi ad evidenziare, come accennato, che la condotta tenuta dal ricorrente violerebbe, quanto all obbligo di tenuta e redazione del giornale di bordo, i disposti di cui agli artt. 169 e 299 del cod. della navigazione e quanto anche all obbligo di trasmissione del giornale entro le 48 ore dal termine delle operazioni di sbarco, i disposti temporalmente succedutisi degli art. 23 del Reg. CE n. 1224/2009 e 29-32 del Reg. CE n. 404/2011: richiamando pertanto delle disposizioni destinate ad integrare la norma parzialmente in bianco presente nel verbale di accertamento e nelle ordinanze successive. Ora, se si tiene presente che l unica reale contestazione che può essere mossa agli opponenti è la mancata tempestiva trasmissione all autorità portuale del giornale di bordo con le indicazioni degli sbarchi e catture, emerge evidente che il disposto di cui all'art. 14 l. 689/81 avrebbe potuto dirsi, nella specie, soddisfatto senza lesione del diritto di difesa, solo laddove il verbale di accertamento e contestazione avesse indicato anche le altre disposizioni violate dal trasgressore. Non si trascuri che in tema di infrazioni amministrative, l'obbligo di contestazione prescritto dall'art. 14 della legge pagina 3 di 5

n. 689 del 1981 a tutela del diritto di difesa del trasgressore, non può ritenersi osservato ove risulti che gli errori presenti nella contestazione abbiano in concreto implicato un pregiudizio per il diritto di difesa dell'incolpato, in relazione alle facoltà accordategli dagli artt. 16 e 18 della citata legge (vedasi Cass. Sez. I 24/07/2003 11475, Rv. 565391; Cass. 352/90, Rv. 464919). E che l omessa corretta contestazione abbia inciso su tale diritto emerge anche dalla memoria ex art. 18 Legge 689/81 in cui il Tiberi solleva la stessa contestazione di lesione del diritto di difesa qui dedotta non ricevendo risposta sul punto nei successivi provvedimenti sanzionatori della Capitaneria di Porto, per cui le sue difese erano negli stessi termini ribadite in questa sede senza aver potuto conoscere della fonte dell incolpazione mossa. A dire della resistente il precetto violato qui in esame e cioè, lo si ribadisce, la mancata tempestiva trasmissione della dichiarazione di sbarco e, quindi, dei dati relativi alle catture era e non poteva non essere ben noto al comandante dell imbarcazione, alla luce delle regole nella tenuta del giornale di bordo riportanti le dichiarazioni di sbarco e trasbordo. Ma, a prescindere che le istruzioni tardivamente allegate alla memoria conclusiva pur riportando la regolamentazione della materia, non indicano le norme relative di riferimento, in ogni caso ciò non supera il problema della insufficienza della contestazione sotto il profilo normativo, in materia comunque specialistica e articolata per via della presenza di fonti di diversa origine. Per tali motivi, i provvedimenti impugnati devono essere annullati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo, tenendo in considerazione che i procuratori costituiti hanno rappresentato entrambi i ricorrenti, e pertanto ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'aumento ex art. 4, c. 2, D.M. 55/14, tuttavia tenendo conto della non rilevante complessità della vicenda in esame. P.Q.M. Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da KAROL S.a.s. e Tiberi Francesco nei confronti della pagina 4 di 5

Capitaneria di Porto di Pescara, come da ricorso depositato il 1.09.2015, così provvede: - annulla l'ordinanza ingiunzione n. 133 del 25 giugno 2015 e il provvedimento di assegnazione punti n. 29 del 25 giugno 2015, notificate in data 2 e 6.07.2015 dalla Capitaneria di Porto alla Karol S.a.s. e al Tiberi Francesco; - condanna la Capitaneria di Porto di Pescara al pagamento delle spese di lite a favore della Karol S.a.s. di Terra Massimo e del Tiberi Francesco, che si liquidano in complessivi euro 1.400,00 per compenso, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pescara il 24/05/2016 Il Giudice Unico dott. Angelo Bozza pagina 5 di 5