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Argomento Testo Note Fondo Anticipazione Liquidità Riaccertamento straordinario dei residui passivi e attivi Comma 455-bis. L'articolo 2, comma 6, del decretolegge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che la facoltà degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, può essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell'allegato 5/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015, fermo restando il rispetto dell'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che l'operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un unico atto deliberativo Comma 466-bis. I comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1 gennaio 2015, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. L emendamento fornisce la possibilità di far confluire il FAL nel FCDE sin dalla fase di riaccertamento straordinario dei residui e, non come finora sostenuto dai magistrati contabili, sono a partire dal conto consuntivo 2015. In altri termini si determino due effetti distinti: a) la confluenza del FAL nel FCDE migliore l avanzo/disavanzo disponibile; b) l ente locale può procedere anche alla diminuzione del disavanzo da riaccertamento straordinario e nella sua ripartizione su un periodo di 30 anni con minore impatto della quota costante di riassorbimento iscritta annualmente. La citata normativa salva sia gli enti che non avessero proceduto con un unico atto al riaccertamento dei residui attivi e passivi, sia gli enti in cui la Corte dei conti o il MEF avessero accertato irregolarità nella gestione del riaccertamento straordinario avendo fatto confluire nel disavanzo ripartibile in 30 anni la cancellazione dei residui attivi che invece avrebbe dovuto essere fatta confluire nel riaccertamento ordinario nei vari anni con ripartizione massima nei tre anni del bilancio di previsione. Si prevede, pertanto, per tali enti la possibilità di una riedizione con il conto consuntivo 2017. In tutte e due i casi, gli enti locali

Enti in riequilibrio finanziario Comma 466-ter. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima del riaccertamento straordinario di cui al comma 466-bis, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 luglio 2018, al fine di tenere conto di quanto previsto dallo stesso comma 466-bis. Gli enti locali che intendono avvalersi di tale facoltà trasmettono la deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni alla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente, approva il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Al procedimento di formazione e di approvazione del piano si applicano le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9- bis, e 243-quater del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; i termini previsti dal citato articolo 243-quater sono ridotti alla metà. Comma 466-quater. Per gli enti locali per i quali la competente sezione regionale della Corte dei conti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato o riformulato, accertato nell'ambito della procedura di controllo di cui all'articolo 243-quater, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, costituisce reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi ai sensi del comma 7 del citato articolo 243-quater nella riapprovazione degli atti del riaccertamento straordinario dei residui, da approvare contestualmente al conto consuntivo 2017, potranno ripartire il disavanzo nel periodo più ampio dei 30 anni previsti dal DM 02/04/2015 Il comma precedente si estende anche agli enti in riequilibrio finanziario ai sensi dell art.243- bis Tuel, con obbligo degli stessi, qualora intendono avvalersi di tale normativa, di riformulare il piano di riequilibrio entro il 31/07/2018 con la seguente scansione dei termini da rispettare: a) invio della richiesta, contenuta nella deliberazione di Consiglio comunale, alla Corte dei conti e al Ministero dell intensione di riformulazione del piano di riequilibrio entro e non oltre il 15/01/2018; b) entro i successivi 45 giorni di invio della richiesta di rimodulazione del piano, il Consiglio comunale dovrà approvare il piano di riequilibrio rimodulato, con il parere dell organo di revisione contabile; c) i termini di istruttoria del piano rimodulato da parte del Ministero e dell approvazione da parte della Corte dei conti regionale sono ridotti alla metà. Tale emendamento è stato denominato Salva Napoli (anche se esso si estende ad altri comuni nella stessa situazione), in quanto prevede che, il mancato raggiungimento dei risultati intermedi certificati dalla Corte dei conti con specifica deliberazione, avviando la procedura di dissesto, sia loro data un ulteriore chance di una successiva verifica da parte della magistratura contabile, la quale ne dovrà giudicare la

Fondo piccoli comuni Proventi dismissioni patrimoniali Utilizzo proventi da rinegoziazione mutui Fusione di comuni Servizio di tesoreria Comma 477. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Comma 479-bis. Per gli anni dal 2018 al 2020 gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che: a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a due; b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità Comma 479-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2020» Comma 480. All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018» Comma 487-bis. Al fine di assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto dell'essenzialità del medesimo per il funzionamento degli enti locali, nonché di garantirne la sostenibilità economicofinanziaria, anche per finalità di tutela e di coordinamento della finanza pubblica: a) all'articolo reiterazione nei successive sei mesi e, solo qualora si dovesse certificare ancora il mancato raggiungimento dei risultati intermedi, potrà essere avviata la procedura del dissesto. Si prevede un incremento della dotazione finanziaria di ulteriori 10 Milioni di euro per i piccoli comuni. Viene concessa agli enti locali, definiti virtuosi, ossia che abbiano rispettato i limiti e le obbligazioni previste dall emendamento, di utilizzare i proventi da alienazioni o da piani di razionalizzazione, per ridurre il proprio indebitamento da mutui o da prestiti obbligazionari, anche riducendone la durata. Sono estese fino al 2020 la possibilità da parte degli enti locali di utilizzate senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi. Si aumentano le agevolazione finanziarie in favore dei comuni che procedano a partire dal 2018 alla fusione tra comuni, portando il contributo straordinario elevandolo dal 50% al 60% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010. L emendamento cerca di superare le difficoltà da parte degli enti locali ad affidare il servizio di tesoreria mediante bandi di gara fino ad oggi andati nella quasi totalità deserti. Una delle maggiori difficoltà

Fondo Pluriennale Vincolato 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei princìpi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione»; b) all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «di liquidazione» sono inserite le seguenti: «delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e» Comma 488-bis. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla rappresentate dall ABI è rappresentata dall inclusione fino ad oggi delle anticipazioni di tesoreria all interno della massa passiva negli enti dissestati, con la conseguente perdita, in fase di negoziazione con L Organismo Straordinario di Liquidazione, di circa il 50% della liquidità anticipata. L emendamento risolve la questione attraverso due linee di intervento: a) la prima con il coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti, la quale è autorizzata ad intervenire anche mediante l autorizzazione a concedere anticipazioni di tesoreria ai comuni; b) la seconda modificando quanto richiesto dall ABI sugli enti in dissesto prevedendo all art.255, comma 10, del Tuel che: Non compete all'organo straordinario di liquidazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 Il legislatore consente di conservare nel 2018 a FPV gli importi iscritti nell anno 2016 e non utilizzati nell anno 2017, in deroga ai principi contabili che prevedono in questo caso che le somme non impegnate siano portate nel risultato di amministrazione vincolato. In caso di mancata utilizzazione di tali risorse anche nell anno 2018, gli enti nel 2019 dovranno far confluire i mancati impegni di spesa nel risultato di amministrazione.

Procedura di riequilibrio finanziario vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa. Comma 494-bis. All'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti: «7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3- bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. 7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. 7-quater. Le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 7-quinquies. L'ente locale è tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi 7- bis e 7-ter.».42 Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2018: 2.100.000; 2019: 2.100.000; 2020: 2.100.000 All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9- bis è inserito il seguente: «9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima». All'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, le parole: L emendamento permette agli enti locali inadempimenti verso il fisco di rateizzare con l agente della riscossione i pagamenti fino a 10 anni per le cartelle esattoriali ricevute. Stessa possibilità di rateizzazione è concessa nei confronti di importi non corrisposti all INPS- INDAP, fermo restando le condizioni che dovranno essere definite con specifico decreto del MEF che dovrà essere adottato entro il 30/01/2018. Al fine di garantire i citati pagamenti l ente locale dovrà rilasciare apposita delegazione di pagamento. Salva la partecipazione o l acquisizione da parte della PA in società bancarie di finanza etica e sostenibile, nel limite dell1% del capitale sociale. E prevista la possibilità di un arco temporale diverso per gli enti che si avvalgono della

«della durata massima di dieci anni» sono sostituite dalle parole: «di durata compresa tra quattro e venti anni»; b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5- bis. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma 5, è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella: Rapporto passività/impegni di cui al titolo I Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale 4 anni 10 anni Fino al 20 per cento Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento Superiore al 60 per 15 anni cento e fino al 100 per cento Oltre il 100 per cento 20 anni 494-ter. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, ai sensi dell'articolo 243- bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, al fine di usufruire delle modifiche introdotte dal comma 494-bis del presente articolo. Gli enti locali che intendono avvalersi di tale facoltà trasmettono la deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni alla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente, approva il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Al procedimento di formazione e di approvazione del piano si applicano le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243-quater del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; i termini previsti dal citato articolo 243-quater sono ridotti alla metà. Per gli enti locali per i quali la competente sezione regionale della Corte dei conti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi procedura di riequilibrio finanziario, da un minimo di 4 anni ad un massimo di 20 anni a secondo del rapporto tra passività ed impegni di cui al titolo I. Viene concessa detta possibilità anche agli enti locali che siano già stati autorizzati o in fase di autorizzazione, di rimodulare il piano finanziario di riequilibrio pluriennale secondo la tabella inserita. Per potersi avvalere di detta disposizione, dovranno seguire la seguente procedura: a) comunicare l intenzione di avvalersi di un maggiore o minore periodo di durata del piano finanziario mediante autorizzazione del Consiglio comunale entro il 15/01/2018 da comunicare alla Corte dei conti e al Ministero dell Interno; b) approvare il piano di riequilibrio rimodulato entro e non oltre 45 giorni dalla citata data di comunicazione. Tale possibilità è concessa anche agli enti in riequilibrio cui la Corte dei conti abbia già certificato il mancato raggiungimento degli equilibri intermedi, concedendo una ulteriore possibilità a seguito della successiva verifica a piano

intermedi fissati dal piano originario, ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-bis del citato testo unico, un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato o riformulato, accertato nell'ambito della procedura di controllo di cui all'articolo 243-quater, comma 6, del medesimo testo unico, costituisce reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi ai sensi del comma 7 del citato articolo 243-quater. di riequilibrio rimodulato.