PROTOCOLLO DI INTESA TRA GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA REGIONE PIEMONTE E COMITATO ITALIANO PER L UNICEF - ONLUS

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PROTOCOLLO DI INTESA TRA GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA REGIONE PIEMONTE E COMITATO ITALIANO PER L UNICEF - ONLUS La Garante per l infanzia e l adolescenza della Regione Piemonte (di seguito Garante Regionale), con sede presso il Consiglio regionale, in Torino, piazza Solferino n. 22, nella persona della Dott.ssa Rita Turino e Il Comitato Italiano per l UNICEF Onlus (di seguito Comitato Italiano), con sede in Roma, via Palestro n. 68, c.f. 01561920586, nella persona del legale rappresentante Presidente Dott. Francesco Samengo. Visti: - L art. 31, comma 2, della Costituzione Italiana, che stabilisce che la Repubblica protegge la maternità, l infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo ; - La Convenzione ONU sui diritti dell infanzia e dell adolescenza, adottata a New York il 20 novembre 1989 (di seguito Convenzione di New York ) e i suoi tre protocolli opzionali, ratificati dall Italia rispettivamente con leggi nn. 176/1991, 46/2002 e 199/2015; - Il vigente diritto dell Unione Europea in materia di protezione e promozione delle persone di minore età, in particolare la Convenzione europea sull esercizio dei diritti dei fanciulli firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva con legge n. 77 del 20 marzo 2003; - La normativa nazionale a promozione e tutela dei diritti dell infanzia e dell adolescenza (in particolare, le disposizioni contenute nella seguente normativa: legge n. 285/97 recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l infanzia e l adolescenza; legge n. 451/97 recante l istituzione della Commissione parlamentare per l infanzia e dell Osservatorio nazionale per l infanzia; legge n. 269/1998 recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù; decreto legislativo n. 286/1998 Testo unico sull immigrazione e successive modifiche; legge n. 149/2001 recante modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione e affidamento dei minori, nonché

al titolo VIII del libro primo del codice civile; legge n. 228/2003 recante misure contro la tratta di persone; legge n.7/2006 recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile; decreto legislativo n. 142/2015 di attuazione delle direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE in tema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e di procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale e, non ultima, la legge n. 47/2017 recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati e le relative disposizioni attuative); - La legge n. 112 del 12 luglio 2011 istitutiva della figura dell Autorità Garante dell infanzia e dell adolescenza; - La legge della Regione Piemonte n. 31 del 9 dicembre 2009 istitutiva del garante regionale per l infanzia e l adolescenza; - Le linee di indirizzo per l intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità, approvate in conferenza Stato Regioni il 21 dicembre 2017; - Il Protocollo d intesa tra l Autorità Garante per l infanzia e l adolescenza e il Fondo delle Nazioni Unite per l Infanzia (UNICEF) n. 0001581/2018, del 15 giugno 2018. Considerato che: - La figura del Garante Regionale nasce al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze e per vigilare sulla applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata dalle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali ed europee e per vigilare sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva; - ai sensi dello Statuto approvato dall Assemblea Generale del Comitato Italiano per l UNICEF nella seduta del 18 febbraio 2017, il Comitato Italiano è parte integrante della struttura internazionale dell UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l Infanzia), organo sussidiario dell ONU con il mandato di promuovere e tutelare i diritti dell infanzia e dell adolescenza (0-18 anni) in tutto il mondo, nonché di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita di tutti i bambini; - tra l altro, ai sensi dell art. 5.1 del medesimo Statuto, per il perseguimento delle proprie finalità, il Comitato Italiano si propone di promuovere, a livello nazionale, i principi della Convenzione ONU sui Diritti dell Infanzia e dell Adolescenza. Tenuto conto che:

la Garante Regionale e il Comitato Italiano, per il tramite della propria articolazione decentrata in Piemonte, intendono istituire una proficua collaborazione per sviluppare azioni a favore delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi che vivono in Piemonte; Tutto ciò premesso Convengono e stipulano quanto segue Art.1 (Oggetto) 1. La Garante Regionale e il Comitato Italiano (per il tramite della propria articolazione decentrata composta dal Comitato Regionale UNICEF dislocato sul territorio piemontese, come previsto dall art. 11 del suo Statuto) nel rispetto della Convenzione di New York sui diritti dell infanzia e dell adolescenza e delle Osservazioni Conclusive rivolte all Italia dal Comitato ONU sui diritti dell infanzia e l adolescenza, collaborano nel perseguire le seguenti finalità: a) promuovere e realizzare sul territorio regionale attività d informazione, diffusione e studio della Convenzione di New York sui diritti dell infanzia (anche in un linguaggio a misura di bambino/adolescente e in un ottica di valorizzazione delle diversità culturali mirata all inclusione sociale); b) favorire la partecipazione autentica e strutturata delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi alle attività che saranno promosse dalla Garante Regionale e dal Comitato Italiano tramite il Comitato UNICEF della Regione Piemonte, in particolare le attività dedicate alla Giornata nazionale per l infanzia del 20 novembre; c) favorire lo scambio reciproco d informazioni e buone prassi sulle politiche ed i progetti dedicati all attuazione dei diritti dei minorenni sul territorio regionale, in un ottica di trasversalità/mainstreaming; d) promuovere il coinvolgimento degli operatori che, a diverso titolo, lavorano sul territorio regionale per e con i bambini e gli adolescenti;

e) coinvolgere i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze del territorio nelle tematiche che li riguardano, con informazioni preventive che stimolino l elaborazione di posizioni personali e collettive, con particolare riguardo all educazione alla legalità; f) promuovere e sostenere la partecipazione di enti ed associazioni pubbliche e private, a bandi relativi a risorse - europee, nazionali e regionali e locali - complessivamente destinate all attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti; g) collaborare per segnalare alle autorità competenti situazioni di difficoltà, legate all esercizio e al godimento dei diritti, di bambini e ragazzi che vivono sul territorio regionale; h) coinvolgere le Università Piemontesi al fine di promuovere la diffusione trasversale dei contenuti delle convenzioni internazionali a favore dei bambini e delle bambine e dei ragazzi e delle ragazze; i) promuovere iniziative per il benessere dei minorenni, con particolare attenzione al diritto alla salute, specialmente per coloro che sono a rischio di essere maggiormente marginalizzati (minori di origine straniera, in particolare minori stranieri non accompagnati, minori appartenenti a minoranze etniche, minori fuori famiglia (quali quelli in affidamento o accolti nei servizi residenziali, ecc.) nel quadro più complessivo di azioni miranti all equità di accesso ai diritti sanciti dalla Convenzione di New York. Art. 2 (Coordinamento e programmazione) 1. Le Parti annualmente individuano, sui temi d interesse comune, una priorità d azioni condivisa sulla quale, eventualmente, realizzare anche un evento di carattere regionale. In particolare, entro il 15 aprile sono indicate le iniziative da compiere entro il mese di agosto ed entro il 20 giugno quelle da compiere entro il mese dicembre dell anno in corso. 2. Le iniziative realizzate, senza oneri a carico dell Ufficio della Garante regionale per l infanzia e l adolescenza e del Consiglio regionale, né del Comitato Italiano per l Unicef Onlus, portano in intestazione - previo esplicito accordo scritto tra le parti - i loghi e le denominazioni di entrambe le Parti. 3. Le attività definite nella programmazione possono coinvolgere altri soggetti istituzionali, regionali e locali, pubblici e privati, che condividono le finalità del presente protocollo. In particolare, si ritiene prioritario il coinvolgimento dei soggetti cui afferiscono ambiti di socializzazione, difesa, garanzia, cura e tutela delle persone di minore età. Art. 3 (Articolazione delle attività)

1. Le attività possono essere svolte anche in ambiti quali scuole, strutture residenziali, centri diurni e analoghi luoghi di aggregazione dei minori ed università, e sono rivolte a favore: a) delle persone di minore età; b) degli operatori che, a diverso titolo, lavorano sul territorio regionale per e con le persone di minore età. Art. 4 (Impegni delle Parti) 1. L UNICEF e la Garante Regionale si impegnano a: a) sviluppare proposte, presso enti, istituzioni e organismi, volte ad assicurare la conoscenza, la promozione e la tutela dei diritti dei minori anche stranieri non accompagnati; b) programmare e realizzare iniziative, per la celebrazione annuale della Giornata nazionale per l infanzia che si svolge il 20 novembre; in particolare nel corso del 2019 marcando l anniversario dei 30 anni dalla sua approvazione; c) programmare incontri informativi sul tema dei diritti dell infanzia rivolti agli operatori che a diverso titolo lavorano, in ambito regionale, per e con le persone di minore età. Art. 5 (Attuazione del Protocollo) 1. Per l attuazione del Protocollo ciascuna Parte designa un proprio rappresentante per l individuazione delle iniziative da realizzare e per il monitoraggio delle attività intraprese. Art. 6 (Validità) 1. Il presente Protocollo d intesa ha la durata di anni due, che decorrono dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato alla scadenza, previo accordo scritto tra le Parti. Art. 7 (Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati. 2. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo nell ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle norme emanate dal D.lgs 101/2018, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Art. 8 (Delega) 1. Il presente protocollo viene sottoscritto anche dalla Presidente del Comitato UNICEF della Regione Piemonte, Dott.ssa Maria Costanza Trapanelli, per accettazione della delega che viene conferita alla stessa ai sensi dell art. 16.3 del vigente Statuto del Comitato Italiano per l UNICEF Onlus, dal Presidente del Comitato. Il presente Atto, redatto in duplice copia, viene letto, confermato e sottoscritto Torino, Dott.ssa Rita TURINO Garante per l infanzia e l adolescenza della Regione Piemonte Roma, Dott. Francesco SAMENGO Presidente del Comitato italiano per l UNICEF Onlus Torino,

Dott.ssa Maria Costanza TRAPANELLI Presidente Regionale per l UNICEF del Piemonte