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ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE ATTIVITA' ESTRATTIVE, RIFIUTI E TUTELA DELLE ACQUE PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 622 in data 13-02-2017 OGGETTO : AUTORIZZAZIONE ALLA STRUTTURA OPERE IDRAULICHE DELL ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ALL ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI (R13) NELL AREA ADIACENTE AL SITO DI REALIZZAZIONE DELL IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMPRENSORIALE DELLE ACQUE REFLUE URBANE IN COMUNE DI DONNAS, AI SENSI DEGLI ART. 208 E 269 DEL D.LGS. 152/2006. Il Dirigente della Struttura Attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque richiamato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale, ed in particolare l articolo 208 del decreto medesimo, che disciplina l autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti; considerato che le autorizzazioni alle operazioni di recupero di rifiuti, non soggette a procedura semplificata, sono rilasciate dalla Regione competente per territorio, così come previsto dall articolo 208, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; considerato che la Regione rilascia l autorizzazione alla gestione di rifiuti in conformità alle prescrizioni riportate agli articoli 208, 209 e 210 del d.lgs. 152/2006, e in attuazione, fra l altro, dei principi di cui all articolo 178; vista la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e successive modificazioni; richiamato l accordo di programma sottoscritto in data 29 marzo 2013 tra la Regione Valle d Aosta, l Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, i Comuni di Donnas e Pont-Saint- Martin e la Società Cogeis S.p.A. (ora Società Bertino Giovanni S.p.A.) per la progettazione e

la realizzazione in Comune di Donnas dell impianto di depurazione delle acque reflue urbane comprensoriale e dei collettori fognari intercomunali, a servizio dei Comuni di Bard, Hône, Donnas, Pont-Saint-Martin e Perloz, ai sensi dell articolo 105 della l.r. 54/1998 e successive modificazioni e dell articolo 26 e seguenti della l.r. 11/1998 e successive modificazioni; richiamata la nota del 30 agosto 2016, prot. N. 7229, acquisita agli atti dell Amministrazione regionale in data 30 agosto 2016, prot. N. 7264/TA, con la quale l Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose trasmette copia informatica del progetto esecutivo dell impianto di depurazione comprensoriale delle acque reflue urbane e del collettore fognario di adduzione all impianto, completo dei documenti relativi alla gestione dei rifiuti, dei materiali inerti da demolizione e costruzione e dei materiali da scavo derivanti dalla realizzazione dell impianto di depurazione e dei collettori fognari, compreso il Piano di Utilizzo di cui al DM n. 161/2012; considerato che le terre e rocce da scavo (codice CER 17 05 04) derivanti dagli scavi per la costruzione del depuratore comprensoriale per il trattamento delle acque reflue urbane e del collettore fognario di adduzione all impianto, richiamati al punto precedente, saranno utilizzate per la realizzazione delle opere di protezione del depuratore e delle aree adiacenti, così come già indicato nel progetto dell impianto stesso, previo deposito in un area adiacente al sito di realizzazione del depuratore, individuata al foglio n. 39 mappali n. 23 e 143 del catasto comunale; considerato che la realizzazione delle citate opere di protezione del depuratore e delle aree adiacenti sarà oggetto di una progettazione dedicata, di competenza della Struttura opere idrauliche del Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche dell Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, l autorizzazione alla realizzazione e all esercizio del deposito temporaneo, finalizzato al recupero (operazione R13 messa in riserva), delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell articolo 208 del d.lgs. 152/2006, deve essere rilasciata in capo alla citata Struttura opere idrauliche; dato atto l autorizzazione alla gestione del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo (operazione di recupero R13 - messa in riserva), di cui trattasi, sarà successivamente rilasciata, previa presentazione di idonea istanza, in capo al soggetto aggiudicatario dei lavori di costruzione dell impianto di depurazione delle acque reflue urbane e del collettore fognario di adduzione all impianto stesso, ai sensi dell articolo 208 del citato d.lgs. n. 152/2006; richiamata l istanza del 12 ottobre 2016 trasmessa dalla Struttura opere idrauliche del Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche dell Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, acquisita agli atti dell Amministrazione regionale in data 13 ottobre 2016, con prot. N. 8551/TA, con la quale si chiede il rilascio dell autorizzazione all esercizio dell operazione di recupero R13 (messa in riserva) dei rifiuti identificati dal codice CER 17 05 04 (terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voca 17 05 03) in Comune di Donnas derivanti dai lavori di realizzazione dell impianto di depurazione delle acque reflue urbane a servizio dei Comuni di Bard, Hône, Donnas, Pont-Saint-Martin e Perloz, ai sensi dell articolo 208 del d.lgs. n. 152/2006, per una quantità annua trattabile e massima stoccabile pari a 17.000 metri cubi; richiamate le risultanze della Conferenza dei Servizi convocata con note dell 11 ottobre 2016, prot. N. 8477/TA e prot. N. 8488/TA, riunitasi in data 20 ottobre 2016, di cui al relativo verbale, nel corso della quale è stato espresso parere favorevole al rilascio alla Struttura opere idrauliche dell autorizzazione all esercizio dell operazione di recupero R13, di cui trattasi, con la precisazione che una volta affidati i lavori di costruzione del depuratore e dei relativi collettori fognari sarà rilasciata a nome del soggetto aggiudicatario l autorizzazione alla

gestione dell operazione di recupero suddetta, ferma restando l autorizzazione all esercizio in capo alla struttura regionale sopra citata; richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1622 del 25 novembre 2016, recante Approvazione del progetto esecutivo dell impianto di depurazione comprensoriale delle acque reflue urbane e dei collettori fognari intercomunali, a servizio dei Comuni di Bard, Hône, Donnas, Pont-Saint-Martin e Perloz, nonché dello studio di fattibilità dei sistemi di collettamento fognario di adduzione a detto impianto e del progetto esecutivo degli interventi di collegamento fognario fra i Comuni di Perloz e Pont-Saint-Martin., con la quale è stato approvato, tra l altro, il progetto esecutivo dell impianto di depurazione comprensoriale delle acque reflue urbane e del collettore fognario di adduzione all impianto stesso, completo dei documenti relativi alla gestione dei rifiuti, comprese le terre e rocce da scavo (codice CER 17 05 04) derivanti dagli scavi per la realizzazione delle opere suddette; ritenuto, pertanto, di rilasciare alla Struttura opere idrauliche del Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche dell Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica l autorizzazione all esercizio dell operazione di recupero R13 (messa in riserva) dei rifiuti identificati dal codice CER 17 05 04 (terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voca 17 05 03) in Comune di Donnas derivanti dai lavori di realizzazione dell impianto di depurazione delle acque reflue urbane a servizio dei Comuni di Bard, Hône, Donnas, Pont-Saint-Martin e Perloz, ai sensi dell articolo 208 del d.lgs. n. 152/2006, per una quantità annua trattabile e massima stoccabile pari a 17.000 metri cubi, da eseguirsi sulle aree individuate nella planimetria che in allegato forma parte integrante del presente provvedimento; vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 Nuova disciplina dell organizzazione dell Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale e, in particolare, l articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa; richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 958 in data 15 luglio 2016 concernente la ridefinizione parziale della struttura organizzativa dell'amministrazione regionale, a integrazione e modificazione delle DGR 1255/2013, 708/2015 e 1303/2015; richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1041 in data 29 luglio 2016 recante il conferimento dell incarico dirigenziale alla sottoscritta; richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30 dicembre 2016 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative; D E C I D E 1. di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla Struttura opere idrauliche del Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche dell Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica l autorizzazione all esercizio dell operazione di recupero R13 (messa in riserva) dei rifiuti identificati dal codice CER 17 05 04 (terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03) in Comune di Donnas derivanti dai lavori di realizzazione dell impianto di depurazione comprensoriale delle acque reflue urbane a servizio dei Comuni di Bard, Hône, Donnas, Pont-Saint-Martin e Perloz, e del relativo collettore fognario di adduzione, per una quantità annua trattabile e massima stoccabile pari a 17.000 metri cubi, da eseguirsi nell area individuata nella planimetria che in allegato forma parte integrante del presente

provvedimento, censita al catasto terreni al foglio n. 39 mappali n. 23 e 143, con la precisazione che l autorizzazione alla gestione di tale operazione di recupero sarà rilasciata in capo all impresa che risulterà affidataria della realizzazione delle citate opere dalle quali tali rifiuti da scavo risulteranno e il cui progetto esecutivo è stato approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1622 del 25 novembre 2016 citata in premessa; 2. di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla Struttura opere idrauliche del Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche dell Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica l autorizzazione alla produzione di emissioni diffuse di polveri in atmosfera derivanti dall esercizio autorizzato con il presente provvedimento, con l obbligo del rispetto delle prescrizioni riportate alla Parte I dell Allegato V alla Parte Quinta del decreto legislativo 152/2006, nonché nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate; 3. di stabilire che l autorizzazione di cui al punto 2) del presente dispositivo è rilasciata per la stessa durata fissata al successivo punto 5). Ai fini dell esecuzione del controllo di accertamento di cui al comma 6 dell articolo 269 del decreto legislativo 152/2006 sopra richiamato, la messa in esercizio delle operazioni di recupero (R13), di cui al presente provvedimento, si intende avviata a decorrere dalla data del provvedimento dirigenziale di accettazione delle garanzie finanziarie che verranno presentate dall impresa che sarà autorizzata alla gestione dell operazione di recupero R13 (messa in riserva), e la messa a regime sarà contestuale alla data di messa in esercizio; 4. di stabilire che il soggetto che sarà autorizzazione alla gestione dell operazione di recupero R13 (messa in riserva) il cui esercizio è autorizzato con il presente provvedimento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni: a) i rifiuti (codice CER 17 05 04) devono essere avviati al recupero nelle attività di realizzazione delle opere di protezione del depuratore e delle aree adiacenti entro un anno dalla data di inizio dei lavori di costruzione del depuratore stesso; b) i rifiuti trasportati devono essere regolarmente accompagnati dal formulario di identificazione, ai sensi dell articolo 193 del decreto legislativo 152/2006 qualora ai fini del trasporto vengono utilizzate strade pubbliche; c) l impresa, qualora provveda direttamente al trasporto con mezzi propri dal sito di produzione dei materiali al sito di messa in riserva, deve essere iscritta all Albo nazionale gestori ambientali per il trasporto dei rifiuti in conto proprio; d) il soggetto gestore dovrà tenere presso il sito interessato un registro di carico-scarico dei rifiuti in conformità a quanto stabilito dall articolo 190 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni; dalla data di attivazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI istituito con il DM 17 dicembre 2009, dovranno, altresì, essere rispettate, qualora previste, tutte le modalità di trasmissione per via telematica delle informazioni sulle quantità e le tipologie dei rifiuti conferiti presso l impianto autorizzato; e) il soggetto gestore deve assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di trasmissione delle informazioni sui rifiuti oggetto delle operazioni autorizzate e dovrà provvedere a presentare annualmente la denuncia dei rifiuti prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, così come richiamato all articolo 189, comma 3, del d.lgs. 152/2006; f) le attività autorizzate devono essere eseguite senza pericolo per la salute dell uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all ambiente, secondo i principi e le finalità riportati all articolo 178 del d.lgs. 152/2006, e

ottemperando al divieto di stoccaggio e/o miscelazione di rifiuti incompatibili fra loro di cui all articolo 187 del decreto legislativo sopra richiamato; g) la quantità di rifiuti annualmente messa in riserva non potrà essere superiore a quanto indicato al precedente punto 1); h) l altezza del cumulo di deposito dei rifiuti da recuperare non dovrà essere superiore a dieci metri; i) dovranno essere attuate le misure di contenimento delle emissioni diffuse riportate alla Parte I dell Allegato V alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006; in particolare dovrà essere effettuata la bagnatura delle aree di lavoro e delle principali vie di accesso, nonché dei cumuli di materiale polverulento movimentati e stoccati. Tali misure andranno intensificate in presenza di forte vento; j) in fase di esercizio l area di messa in riserva deve essere resa inaccessibile alle persone non autorizzate; 5. di stabilire che l autorizzazione all esercizio dell operazione di recupero R13 (messa in riserva) di cui al punto 1) ha una durata di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data del presente provvedimento, fatte salve eventuali sospensioni o revoche a seguito di intervenute ragioni di non idoneità del sito; 6. di stabilire che il presente provvedimento può essere rinnovato, previa la presentazione di apposita istanza almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza, in conformità a quanto previsto dall articolo 208, comma 12, del decreto legislativo 152/2006; 7. di stabilire che la presente autorizzazione fa salvi i diritti di terzi, nonché l obbligo del conseguimento dei provvedimenti autorizzativi da parte degli organi competenti in ordine ad altre leggi vigenti in materia di tutela dell ambiente, di urbanistica e agli eventuali vincoli di natura pubblicistica; 8. di dare atto che il soggetto che sarà autorizzato alla fase di gestione dovrà provvedere - prima dell avvio dell attività gestionale afferente alla presente autorizzazione - alla presentazione di una garanzia finanziaria, a favore della Regione Autonoma Valle d Aosta, prevista ai sensi dell art. 208, comma 11, lettera g), del d.lgs. 152/2006, nei modi e nei termini indicati con le deliberazioni della Giunta regionale n. 3284 del 4 novembre 2006 e n. 1300 del 13 settembre 2013. L efficacia dell autorizzazione alla gestione decorrerà dalla data di accettazione della citata garanzia finanziaria. La mancata presentazione della garanzia comporterà la revoca dell autorizzazione alla gestione. L importo da garantire per la gestione delle operazioni di messa in riserva (R13) dei rifiuti identificati dal codice CER 17 05 04, è pari ad euro 357.000,00 (trecentocinquatasettemila) ed è stato così determinato: R13 rifiuti non pericolosi: 17.000,00 mc x 1.5 = 25.500 ton = 25.500 ton x 14,00 euro/ton = 357.000,00 euro; 9. la durata della garanzia finanziaria avrà decorrenza dalla data di rilascio dell autorizzazione alla gestione fino alla data di scadenza dell autorizzazione medesima, oltre ad ulteriori due anni; 10. di stabilire che l inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni di cui al presente provvedimento determina la sospensione, previa diffida, e l eventuale successiva revoca della presente autorizzazione, ai sensi dell art. 208, comma 13, del d.lgs. 152/2006, nonché la conseguente applicazione delle sanzioni previste dal titolo VI della Parte Quarta al decreto legislativo 152/2006 medesimo; 11. di stabilire che, per quanto non indicato nel presente provvedimento, si fa espresso riferimento a quanto stabilito dal citato d.lgs. 152/2006;

12. di notificare il presente provvedimento alla Struttura Opere idrauliche, agli Assessorati regionali competenti, all Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, al Sindaco del Comune di Donnas, al Comando del Corpo Forestale della Valle d Aosta, ai Servizi competenti dell Azienda U.S.L. della Valle d Aosta, all A.R.P.A. della Valle d Aosta, alla Stazione Forestale territorialmente competente; 13. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione. L ESTENSORE - Arlina GIRARDI - IL DIRIGENTE - Ines MANCUSO -

IL COMPILATORE Arlina GIRARDI INES MANCUSO

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile Atto non soggetto a visto regolarità contabile IL DIRIGENTE IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'amministrazione regionale dal 14/02/2017 per quindici giorni consecutivi. IL SEGRETARIO REFERTO