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STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA Articolo 1) Esiste una società a responsabilità limitata con la denominazione: "ADR NOTARIATO COMO - LECCO S.R.L". Articolo 2) La sede sociale è situata nel Comune di Como. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nell ambito dello stesso Comune è di competenza dell'organo amministrativo ai sensi di legge. Articolo 3) La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Articolo 4) La società ha per attività: a) l'organizzazione di persone e mezzi, anche in via non esclusiva, stabilmente destinata all'erogazione del servizio di mediazione (d. lgs. 4 marzo 2010 n. 28) e la prestazione di servizi di supporto all'attività dei mediatori professionali, per la risoluzione alternativa delle controversie (ADR) loro devoluta in condizioni di imparzialità rispetto agli interessi in conflitto, avente lo scopo di dirimere una lite già insorta o che può insorgere tra le parti, attraverso modalità che, comunque, ne favoriscano la composizione autonoma. In tale ambito la società, a titolo esemplificativo e non esaustivo, erogherà servizi: - di organizzazione logistica delle attività di mediazione con la messa a disposizione di locali, segreteria, attrezzature di ufficio; - informatici; - amministrativi; - di studio e ricerca scientifica, fornendo al mediatore di volta in volta documentazione informativa relativa a fattispecie analoghe, e qualsiasi altra consulenza specifica, anche linguistica, per consentire un migliore inquadramento tecnico giuridico della singola controversia; b) assistenza alle parti, o ad una singola parte, nella fase di scelta delle modalità di risoluzione di controversie di qualsiasi natura, per favorire l'adozione di clausole di mediazione; c) assistenza alle parti, o ad una singola parte, nella fase preparatoria ed esecutiva dell'attività di negoziazione per la risoluzione alternativa di controversie, nei limiti di legge; d) divulgazione di studi e formule contrattuali per il ricorso alla negoziazione, alla mediazione ed alle altre tecniche e procedure di risoluzione alternativa delle controversie;

e) attività di promozione e diffusione della cultura della mediazione anche attraverso la predisposizione e sottoscrizione e/o adesione a convenzioni, protocolli, intese ed organismi nazionali ed internazionali di ADR; f) attività editoriali, esclusa l'editoria di giornali quotidiani, e promozionali di varia natura, tradizionali, informatiche e/o con ogni altra modalità utile al raggiungimento dello scopo, connesse all'oggetto sociale di cui al presente articolo; g) attività didattica e formativa, anche in collaborazione e coordinamento con altri enti pubblici e privati. La società potrà inoltre unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale e pertanto in via non prevalente: - compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie che siano ritenute utili o necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di fideiussioni, avalli, garanzie reali e personali anche per obbligazioni di terzi, anche non soci; - assumere, intervenire alla costituzione e cedere partecipazioni in altre società, imprese o enti, sia in Italia che all'estero, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Qualunque attività qualificata dalla legge come finanziaria, compreso il rilascio di garanzie, non potrà essere esercitata nei confronti del pubblico. Articolo 5) La società non riconosce altri soci che quelli iscritti al registro delle imprese. Il domicilio del socio, degli amministratori e dei sindaci, se nominati, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese. CAPITALE Articolo 6) Il capitale sociale è di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero). Articolo 7) Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti. Ciascun socio non potrà essere titolare di una partecipazione superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, fatta eccezione per il socio "COLLEGIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI COMO E LECCO", per il quale quindi tale limitazione non trova applicazione. TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI Articolo 8) In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Il diritto di prelazione non troverà tuttavia applicazione in caso di trasferimento in tutto o in parte della propria partecipazione da parte del socio "COLLEGIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI COMO E LECCO". Ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del registro delle imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro delle imprese. (i) Il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata, inviata alla sede della società ed al domicilio comunicato per iscritto alla società da ciascuno dei soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini: * ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione; * nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. (ii) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora peraltro dovesse mancare, per qualsiasi ragione, tale indicazione, ovvero il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione (con contestuale richiesta di determinazione del prezzo in caso di mancata indicazione da parte dell'offerente o con contestuale eccezione in caso di prezzo ritenuto eccessivo) il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, la determinazione del prezzo di cessione sarà affidata alla Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Como, su richiesta della parte più diligente. Nell'effettuare la determinazione del prezzo la Camera Arbitrale dovrà riferirsi al "capitale economico" dell'azienda, ossia tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato,

nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, compreso l'eventuale "premio di maggioranza". Qualora il prezzo determinato dalla Camera Arbitrale risulti, rispettivamente, inferiore o superiore del venti per cento al prezzo indicato dall'offerente nella comunicazione di cui al punto (i), il cedente o, rispettivamente, il cessionario hanno facoltà di non perfezionare l'acquisto della partecipazione cui si riferisce la medesima comunicazione; in tal caso saranno interamente a carico del soggetto rinunziante tutti i costi relativi all'arbitrato. (iii) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione offerta; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta, il socio offerente sarà libero di trasferire tale partecipazione all'acquirente indicato nell'offerta entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci. (iv) Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che: * nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i contratti che comportano l'alienazione della partecipazione e quindi, a titolo esemplificativo, permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e donazione; * non costituiscono trasferimento per atto tra vivi, ai fini del presente articolo, gli atti ed i contratti costitutivi di diritto di pegno o di usufrutto sulla partecipazione; * il diritto di prelazione disposto dal presente articolo trova applicazione anche in caso di trasferimento per atto tra vivi: a) effettuato a favore di soggetti che siano già soci e b) di diritti compresi nella partecipazione, come il diritto di opzione; * quando, per la natura del contratto che determina il trasferimento della partecipazione non è previsto un corrispettivo, ovvero il corrispettivo è diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente il valore corrispondente, come determinato dalla Camera Arbitrale ai sensi del precedente comma (ii); * in caso di rinunzia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante;

* nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni inter vivos eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le quote con effetto verso la società. Articolo 9) Salve e impregiudicate le disposizioni del precedente articolo 8, per il trasferimento della partecipazione a terzi non soci deve essere richiesto dal socio cedente il preventivo gradimento del consiglio di amministrazione. Il preventivo gradimento non sarà tuttavia necessario nel caso di trasferimento in tutto o in parte della propria partecipazione da parte del socio "COLLEGIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI COMO E LECCO". A tal fine il socio che intenda cedere la propria partecipazione deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione a mezzo di raccomandata A.R. con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata indicando il cessionario. Il consiglio di amministrazione dovrà pronunciarsi sul gradimento entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di diniego del gradimento, il socio ha diritto di recesso che tuttavia non potrà essere esercitato prima dei due anni dall'assunzione della qualità di socio. Le disposizioni che precedono si applicano anche in caso di pegno e usufrutto delle partecipazioni. Articolo 10) In caso di morte di un socio, gli eredi, entro centoottanta giorni dal decesso, devono darne comunicazione al consiglio di amministrazione a mezzo di raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata e avranno diritto a ricevere, quale liquidazione della quota caduta in successione, una somma pari a quella spettante al socio in caso di recesso. TITOLI DI DEBITO Articolo 11) La Società può emettere titoli di debito ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 2483 codice civile. La decisione circa l'emissione di titoli di debito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2483 codice civile, spetta ai soci. DIRITTO DI RECESSO Articolo 12) Il diritto di recesso compete al socio nei casi previsti dalla legge. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai componenti il collegio sindacale ovvero al revisore.

La raccomandata, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati entro trenta giorni dal giorno in cui: * è stata iscritta nel registro delle imprese la deliberazione che legittima il recesso; * il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso; * il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso; * è stata trascritta nel relativo libro la decisione degli amministratori che legittima il diritto di recesso. Gli amministratori dovranno comunicare senza indugio al registro delle imprese l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso. ASSEMBLEA Articolo 13) Tutte le decisioni dei soci sono assunte con deliberazione assembleare. Articolo 14) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia. Articolo 15) L'avviso di convocazione - contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione - deve essere inviato dagli amministratori a mezzo lettera raccomandata anche a mano, fax o messaggio di posta elettronica (al domicilio dei soci risultante dal registro delle imprese o, in subordine, successivamente comunicato alla società, unitamente all'eventuale numero di fax e all'indirizzo di posta elettronica). Tale avviso deve essere ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza da tutti i soci e, se nominato, dal collegio sindacale o dal revisore. Articolo 16) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando: (i) è rappresentato l'intero capitale sociale e (ii) tutti gli amministratori, i sindaci effettivi od il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione. Articolo 17) L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario che:

* sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; * sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; * sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; * vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. Articolo 18) Le riunioni assembleari risultano dal verbale redatto dal segretario nominato dall'assemblea e sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, ove richiesto dalla legge o quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno. Articolo 19) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero in sua mancanza da una persona designata dagli intervenuti. Articolo 20) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente. Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:. la regolare costituzione dell'assemblea;. l'identità e la legittimazione dei presenti;. lo svolgimento della riunione;. le modalità e il risultato delle votazioni;. l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti; le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse. Articolo 21) Nei casi previsti dalla legge il verbale della deliberazione dell'assemblea è redatto da notaio designato dal presidente dell'assemblea stessa. Articolo 22) Le deliberazioni assembleari, sia in prima che in seconda convocazione, aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei

soci, lo scioglimento anticipato della società, l'emissione di titoli di debito, devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Per tutte le altre deliberazioni, l assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione in proprio o per delega della metà del capitale sociale avente diritto al voto e in seconda convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale avente diritto al voto; l'assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente avente diritto al voto, in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza di presenti che rappresentino almeno il 20% del capitale avente diritto al voto. DIRITTO DI INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA. Articolo 23) Possono intervenire all'assemblea coloro che: a) risultino iscritti come soci nel registro delle imprese o che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato nel registro delle imprese, alla data in cui è presa la deliberazione; b) per dichiarazione dell'organo amministrativo, in occasione dell'acquisto della partecipazione sociale, abbiano rispettato il disposto del presente statuto in tema di prelazione e di gradimento. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che potrà essere inviata alla Società anche mediante posta elettronica certificata (PEC) e che dovrà essere conservata dalla società, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. La delega può essere conferita solo ad un socio; ciascun socio non potrà rappresentare più di tre soci. Articolo 24) Il presidente, prima di iniziare la discussione, accerta il diritto di intervento e di voto dei soci e dei loro eventuali rappresentanti, unitamente a tutte le condizioni per la regolare costituzione dell'assemblea. AMMINISTRAZIONE Articolo 25) La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, la cui maggioranza deve essere composta da notai in esercizio, che dura in carica per il periodo fissato dall'atto di nomina ovvero fino a revoca o dimissioni, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto. Possono essere nominati amministratori anche persone fisiche che non siano soci. Il consiglio di amministrazione può essere composto da tre o da cinque membri, sulla base di quanto deciso di volta in volta dall assemblea dei soci.

La nomina della maggioranza dei consiglieri spetta - a titolo di diritto particolare, ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, codice civile - al socio "COLLEGIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI COMO E LECCO" e, per esso, al proprio legale rappresentante protempore. Articolo 26) Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare più della metà degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e i soci devono provvedere senza indugio alla nomina di tutti gli amministratori. La decadenza dei rimanenti amministratori ha effetto dalla nomina del nuovo consiglio. Articolo 27) Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente scelto tra i componenti notai ed eventualmente un vice-presidente. Sia il presidente che il vice presidente durano in carica per la durata dell'ufficio di amministratori e sono rieleggibili. Il consiglio può pure nominare un segretario, scelto anche fra le persone estranee al consiglio. Articolo 28) Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o del revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore, se nominati. Articolo 29) Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Articolo 30) L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società,

con facoltà, di compiere tutte le operazioni opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale ivi compresa l espressione del gradimento mero nei casi previsti dal presente statuto e la nomina del responsabile dell organismo, con la sola esclusione degli atti riservati dalla legge o dal presente statuto ai soci. Al consigliere delegato, se nominato, spettano i poteri di gestione attribuiti in sede di nomina. RAPPRESENTANZA Articolo 31) Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art.2381 codice civile, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori, eventualmente attribuendo loro il titolo di "amministratore delegato" ai fini della rappresentanza generale della società. Articolo 32) L organo amministrativo può nominare institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti. Articolo 33) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio. Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti. Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi all'estinzione del mandato, anche sotto forma assicurativa. CONTROLLO LEGALE DEI CONTI Articolo 34) Nei casi previsti dalla legge o quando lo ritenga comunque opportuno, l'assemblea nomina un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nell apposito registro); l'assemblea provvede anche alla designazione del presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi. I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili. Il collegio sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403 codice civile ed esercita altresì la revisione legale dei conti. BILANCIO E UTILI Articolo 35) Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. L'assemblea per l'approvazione del bilancio della società deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero nei

limiti ed alle condizioni previste dalla legge, entro il termine massimo di centoottanta giorni, sempre dalla chiusura dell'esercizio. Articolo 36) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dall'assemblea nella deliberazione di approvazione del bilancio. VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI Articolo 37) La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 codice civile, anche senza corresponsione di interessi. La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Articolo 38) Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto; l'assemblea delibererà anche in merito ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, ai poteri dei liquidatori ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa. COMUNICAZIONI Articolo 39) Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per telefax o per invio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi comunicati per iscritto dai soci alla società. A tal fine la società dovrà istituire un apposito "libro delle comunicazioni" ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al Registro Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento. Le variazioni degli indirizzi dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste per le comunicazioni. Le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci, al revisore, ai liquidatori ed alla società dovranno essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della società quale risultante dal registro delle imprese.