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Transcript:

CIRCOLARE N. 36 /D Roma,29 aprile 2002 Protocollo: Rif.: Allegati: 2167B uno Alle Direzioni regionali dell Agenzia delle dogane Alle Direzioni Circoscrizionali dell Agenzia delle dogane Agli Uffici Tecnici di Finanza LORO SEDI Agli Uffici delle dogane di VERCELLI BIELLA e, per conoscenza: All Area affari giuridici e contenzioso All Area verifiche e controlli tributi doganali e accise - laboratori chimici All Area Personale, organizzazione e informatica Agli Uffici di diretta collaborazione del Direttore SEDE Al Dipartimento delle Politiche Fiscali V.le Europa, 242-00144 ROMA Al Servizio Consultivo Ispettivo Tributario SE.C.I.T. - 00100 ROMA Al Comando Generale della Guardia di Finanza Ufficio Operazioni Viale XXI Aprile - 00185 ROMA Al Ministero delle Attività Produttive Via Molise,2 00187 ROMA Agli Uffici territoriali del Governo Alle Regioni a Statuto Ordinario Alle Regioni a Statuto Speciale Ai Commissari di Governo presso la Regioni LORO SEDI Alle Province Autonome di TRENTO BOLZANO All' A.N.C.I. Via dei Prefetti, 46 00186 ROMA All'U.P.I.-Unione Province Italiane Piazza Cardelli, 4 00186 ROMA Alla Confederazione Generale dell Industria Italiana Viale dell Astronomia, 30 00144 ROMA Alla Confederazione Generale dell Agricoltura Corso Vittorio Emanuele, 10-00186 ROMA Alla Confcommercio P.zza G. Belli, n.2-00153 ROMA Alla Confartigianato Via S. Giovanni in Laterano, 152 00184 ROMA All Associazione Nazionale Società per Azioni P.zza Venezia, 11 00187 ROMA Alla Confesercenti Via Farini, 5-00185 ROMA Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti Ufficio applicazione tributi 00143 ROMA, Via M. Carucci, 71 - Telefono +39 06 50246048 - e-mail: dogane.tributi.applicazione@finanze.it

Alla Federchimica Assochimica Via Giovanni da Procida, 11 20149 MILANO All E.N.I. S.p.A. P.le Mattei, 1-00144 ROMA All Unione Petrolifera Via del Giorgione, 129-00147 ROMA All Assopetroli Largo Fiorentini, 1-00186 ROMA Alla Federpetroli P.zza San Giovanni, 6-50129 FIRENZE All Associazione Nazionale Commercio Chimico Corso Venezia, 49 20121 MILANO All Unione Chimica Via della Colonna Antonina, 52 00186 ROMA All Assocostieri Via Cesare Pavese, 305-00144 ROMA All Assogasliquidi Viale Pasteur, 10-00144 ROMA Al Comitato Tecnico Professionale G.P.L Via Larga, 8-20122 MILANO Al Consorzio Italiano G.P.L. Autotrazione Via IV Novembre, 7 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) Alla Federazione Italiana Imprese Pubbliche Gas, Acqua e Varie Via Cavour, 179-00184 ROMA All Associazione Nazionale Industriali del Gas Via A. Torlonia, 15-00161 ROMA All Assometano - Via Giorgione, 2 42100 REGGIO EMILIA Alla Federmetano Via Albarelli, 1-40132 BOLOGNA All Associazione Nazionale Industriali Privati Gas Via Forlanini, 17-20134 MILANO Alla Confederazione Italiana Agricoltori Via M. Fortuny, n.20-00196 ROMA Alla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti Area Azione Economica Via XXIV Maggio, 43-00187 ROMA Alla Confederazione Nazionale dell Artigianato Via Guattani 13 00161 ROMA Alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi P.zza G. Belli, 2-00153 ROMA Alla Federgrossisti Via Properzio, 5-00193 ROMA Alla Associaz. Naz. Coop. Agroalimentari Via Guattani, 9-00161 ROMA Alla Confcooperative Via Gigli d oro, 21-00186 ROMA All Unione Naz. Cooperative Italiane Via Sotero, 32-00100 ROMA 2

OGGETTO: Determinazione 3 aprile 2002 recante istruzioni per la concessione della riduzione di prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche ai comuni ricadenti nella zona climatica E, relativamente alle parti di territorio comunale di frazioni parzialmente non metanizzate nelle quali è ubicata la sede comunale. L articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448 (legge finanziaria per il 2002), innovando la normativa applicabile fino al 31 dicembre 2001, ha disposto che per gli anni 2002 e 2003 le agevolazioni concesse, ai sensi dell articolo 8, comma 10,lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modifiche per l impiego di combustibili per riscaldamento (gasolio e gas di petrolio liquefatti) in particolari zone geografiche siano accordate, relativamente ai comuni di fascia climatica E, anche alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio individuate con apposita delibera del Consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede comunale. Conseguentemente a partire dal 1 gennaio 2002 sono divenute inapplicabili le disposizioni contenute nella determinazione direttoriale 23 gennaio 2001 con la quale, nelle more dell adozione del regolamento di revisione del D.P.R. n. 361 del 1999, erano state dettate le istruzioni per l applicazione del beneficio, tra l altro, per le porzioni di territorio appartenenti a frazioni parzialmente metanizzate, per le quali espressamente era prescritta dalle norme agevolative l ubicazione, ai fini dell ammissibilità del beneficio, al di fuori del centro abitato ove aveva sede la casa comunale. E stata ora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.84 del 10 aprile 2002 la determinazione direttoriale 3 aprile 2002 con cui sono dettate le istruzioni per la concessione del beneficio nell ipotesi contemplata dalla disposizione contenuta nell articolo 13 della legge n.448 del 2001. Nel rinviare pertanto all attenta lettura della suddetta determinazione, di cui si allega il testo, si fa presente che con l articolo 1 sono fissati l ambito e le modalità di applicazione del beneficio in parola. In particolare, si richiama l attenzione sul fatto che l individuazione delle porzioni di territorio aventi titolo al beneficio deve essere effettuata con delibera del Consiglio comunale, come previsto dall articolo 8 comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modifiche, da adottare con cadenza annuale e da trasmettere al Ministero dell Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Attività produttive. La copia per l Amministrazione finanziaria deve essere fatta pervenire a Agenzia delle dogane-area gestione tributi e rapporti con gli utenti-ufficio applicazione tributi. Essendo già pervenute a quest Area alcune delibere consiliari recanti l espressa indicazione che le aree individuate sono ubicate all esterno del centro abitato, come prescritto dalla previgente normativa, si segnala che le Amministrazioni interessate potranno, ove ricorrano i presupposti, procedere all integrazione dell atto già adottato, inviando alla scrivente copia del suddetto provvedimento. Con l occasione si chiarisce che in base alle disposizioni in vigore, l individuazione delle porzioni di territorio non metanizzate appartenenti a comuni parzialmente metanizzati è demandata espressamente al Consiglio comunale, rimanendo esclusa la competenza di altre Autorità e riguarda zone ricadenti nella zona climatica E appartenenti a comuni anch essi ricadenti in zona climatica E. 3

Inoltre, come già in base alle modalità in atto per le altre fattispecie di applicazione del beneficio, la riduzione di prezzo è applicata dai fornitori dei prodotti al momento del corrispettivo per la fornitura ed è fatto risultare dalla relativa fattura. A tal fine, nell ipotesi ora disciplinata e come già avvenuto in base alla ricordata determinazione del 23 gennaio 2001, il consumatore finale che intende utilizzare prodotti per riscaldamento in un impianto ubicato in porzione di territorio avente titolo al beneficio per effetto dell adozione dell atto deliberativo da parte del Consiglio comunale, presenta al proprio fornitore una dichiarazione sostitutiva di atto di atto di notorietà, resa ai sensi dell articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,n.445, contenente, tra l altro l impegno ad utilizzare i prodotti acquistati in impianto debitamente identificato ed ubicato in porzione di territorio avente titolo al beneficio. L articolo 2 fissa le modalità da osservare per il rimborso della riduzione di prezzo non goduta dal 1 gennaio del corrente anno fino al giorno in cui essa comincia ad essere fruita all atto delle forniture a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui sopra. Anche in questa ipotesi viene prescritta la presentazione da parte dell utente di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,n.445, al proprio fornitore contenente, in tal caso, l attestazione dell avvenuto impiego dei prodotti acquistati in impianto debitamente identificato ed ubicato in porzione di territorio avente titolo al beneficio. Sulla base di detta dichiarazione il fornitore, entro novanta giorni dalla ricezione della stessa, inoltra domanda di accredito ai sensi dell articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale n.689 del 1996 all ufficio tecnico di finanza o, ove operante, all ufficio delle dogane territorialmente competente. Ottenuto l accredito ed utilizzati i relativi importi, il fornitore trasferisce il beneficio sull utente finale mediante conguagli sulle prime forniture successive ovvero, dietro richiesta degli interessati, con i normali mezzi di pagamento, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per agevolare l utenza, in allegato alla determinazione viene fornito uno schema di dichiarazione sostitutiva recante entrambe le dichiarazioni sopra richiamate e che potrà essere utilizzato a seconda delle necessità del caso. Si pregano gli Uffici territoriali del Governo di voler divulgare presso gli enti locali la presente circolare, ai fini dell esecuzione degli adempimenti occorrenti per consentire la fruizione del beneficio agli aventi diritto. Nel ricordare che eventuali richieste di chiarimenti in ordine alle procedure concernenti l agevolazione di che trattasi potranno essere rivolte agli uffici dell Agenzia delle dogane dislocati sul territorio nazionale (in particolare agli uffici tecnici di finanza, agli uffici delle dogane ove istituiti ed alle Direzioni regionali territorialmente competenti), si prega di voler segnalare eventuali difficoltà dovessero insorgere nell attuazione della precedura in parola. Il Direttore dell Area (Dr.A.Tarascio) 4

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