REGOLAMENTO USI CIVICI

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Transcript:

COMUNE DI STRAMBINO Provincia di Torino REGOLAMENTO USI CIVICI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.9.2014

Art. 1 Contenuto del regolamento 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 43 del Regolamento per l'esecuzione della L. 16 giugno 1927, n. 1766 approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, disciplina il diritto di uso civico di coltura agraria su terreni demaniali comunali del territorio di Strambino (prov. di Torino). 2. Il presente regolamento è inoltre adottato ai sensi della L.R. 2 dicembre 2009, n.29 e dell art.60 della L.R. 23 aprile 2007, n.7 che al comma 1 testualmente recita: Sono attribuiti ai comuni, le cui collettività risultano essere titolari di uso civico, in forza di accertamento demaniale ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (in materia di usi civici) e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, le azioni amministrative di concessione temporanea a titolo oneroso, di durata non superiore a 10 anni, per il mutamento di destinazione di terre di uso civico, purché la concessione non preveda una modifica delle condizioni ambientali di origine. Art. 2 Amministrazione dei beni 1. All'Amministrazione dei beni comunali soggetti ad uso civico, provvedono direttamente il Consiglio Comunale, tramite il presente regolamento e la Giunta ed i competenti uffici comunali tenuti a darne attuazione. I proventi dei beni di uso civico, sono destinati alla gestione ed alla realizzazione di opere di manutenzione sul patrimonio, nell'interesse generale della popolazione utente. Art. 3 Tipologia degli Usi Civici sui beni 1. Gli Usi civici che possono esercitarsi sui terreni (definiti beni) del territorio del Comune di Strambino sono: a) La coltura agraria.

Art. 4 Titolari del diritto di Uso Civico 1. Il godimento dei diritti di uso civico dei beni, ai sensi dell'art. 26 della L. 16 giugno 1927, n. 1766 e del presente Regolamento, spetta ai cittadini residenti nel Comune di Strambino (definiti utenti), da almeno 3 anni. 2. Gli utenti che potranno partecipare ad apposito bando di assegnazione, dovranno asseverare di rientrare in una delle le seguenti casistiche, cioè essere: a) Coltivatori diretti a titolo primo (la cui unica attività è l agricoltura); b) Agricoltori con partita IVA (la cui prima attività non è l agricoltura); c) Non agricoltori; Art. 5 Competenza territoriale 1. I cittadini residenti stabilmente nel Comune di Strambino, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali, sono titolari ed esercitano i diritti di uso civico sui demani liberi che ne sono gravati. 2. Ai sensi della L.R. 2 dicembre 2009 n.29 art.3 comma 4, i terreni gravati da usi civici sono soggetti alla tutela paesaggistica, prevista D.L. 22 gennaio 2004 n.42. 3. La suddivisione in lotti delle aree predette verrà approvata con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Art.6 Nucleo familiare 1. Ai sensi del D.P.R. n. 223/89 art. 4, per nucleo familiare, ai fini del presente Regolamento, si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora nel Comune di Strambino. 2. Il diritto all'uso Civico, viene esercitato per conto di tutti i componenti del nucleo familiare, da 1 solo componente del nucleo stesso, purché maggiorenne. 3. Un nucleo familiare può essere costituito da una sola persona. 4. L'appartenenza a nuclei familiari distinti, sarà verificata dall'ufficio Anagrafe mediante il rilascio del documento stato di famiglia.

Art. 7 Criteri e modalità di assegnazione 1. I cittadini residenti nel Comune di Strambino da almeno 3 anni interessati ad ottenere la concessione di terreni di uso civico da destinarsi a seminativo, devono presentare istanza all'ufficio competente, a seguito di pubblicazione di apposito bando pubblico. 2. Nel bando saranno specificati i modi, i termini e le tempistiche, necessari alla richiesta. 3. L istanza richiesta dal bando, dovrà contenere: a) generalità complete del richiedente; b) dichiarazione di ricadere in una delle casistiche (come dall'art 4, comma 2 del presente Regolamento): a) Coltivatori diretti a titolo primo (allegando la documentazione denominata CD4 o equivalente + dichiarazione redditi + stato di famiglia); b) Agricoltori con partita IVA agricola(allegando il documento di attribuzione Partita IVA + dichiarazione redditi + stato di famiglia); c) Non agricoltore (allegando la dichiarazione redditi + stato di famiglia); c) dichiarazione asseverata di aver preso visione del presente regolamento e di accettarne le condizioni; d) numero/i del/i lotti di cui si richiede la concessione e le relative opzioni (riserve); 4. Le domande degli aventi diritto sono raccolte ed istruite dai competenti uffici comunali e quindi sottoposte alla Giunta Comunale. 5. I lotti saranno affidati tra gli aventi diritto, che ne faranno richiesta, in modo da garantire una distribuzione delle superfici assegnate il più possibile equilibrata all'interno di ciascuna delle categorie di cui all'art. 3, comma 7, tenendo conto dei confini e della posizione dei lotti e nel rispetto delle seguenti raccomandazioni: a) ai coltivatori diretti a titolo principale di età inferiore o uguale ad anni 40 (al momento dell'assegnazione) potrà essere assegnata una quantità di terreno

non superiore al 120% della massima quantità di superficie assegnata tra i coltivatori diretti a titolo principale di età compresa tra 41 e 70 anni; b) ai coltivatori diretti a titolo principale di età superiore o uguale ad anni 70 (al momento dell'assegnazione) potrà essere assegnata una quantità di terreno non superiore al 40% della massima quantità di superficie assegnata tra i coltivatori diretti a titolo principale di età compresa tra 41 e 70 anni; c) agli agricoltori con P.IVA potrà essere assegnata una quantità di terreno non superiore al 40% della massima quantità di superficie assegnata tra i coltivatori diretti a titolo principale di età compresa tra 41 e 70 anni; d) ai non agricoltori potrà essere assegnata una quantità di terreno non superiore al 10% della massima quantità di superficie assegnata tra i coltivatori diretti a titolo principale di età compresa tra 41 e 70 anni; 6. Nel caso in cui un singolo lotto sia richiesto da più aventi diritto, in caso di mancato accordo tra le parti, nel rispetto delle raccomandazioni di cui art. 7 comma 5, saranno applicate, nell'ordine, le seguenti priorità di scelta: a) coltivatore diretto a titolo principale già assegnatario del lotto e conducente il lotto da almeno 3 anni; b) coltivatore diretto a titolo principale di età inferiore ad anni 40 al momento dell assegnazione (nel caso più richiedenti rispettino il requisito, si procederà ad un sorteggio); c) agricoltore con P.IVA già assegnatario del lotto e conducente il lotto da almeno 3 anni; d) coltivatore diretto a titolo principale (nel caso più richiedenti rispettino il requisito, si procederà ad un sorteggio); e) agricoltore con P.IVA (nel caso più richiedenti rispettino il requisito, si procederà ad un sorteggio); f) non agricoltore (nel caso più richiedenti rispettino il requisito, si procederà ad un sorteggio); 7. Nel caso di lotto non richiesto da alcuno tra gli aventi diritto, lo stesso sarà assegnato per sorteggio tra tutti i richiedenti, nel rispetto delle raccomandazioni di cui all Art. 7, comma 5. In caso di rinuncia il sorteggio sarà ripetuto fino a quando il lotto risulti assegnato con soddisfazione. Se la procedura di sorteggio non determinerà un assegnatario, il lotto sarà dichiarato libero e la sua riassegnazione avverrà a seguito di nuovo bando.

Art.8 Imprese Agricole con coadiuvanti 1. Nel caso di impresa agricola con coadiuvanti il diritto all'uso Civico può essere esercitato da parte del titolare dell impresa e, nel caso in cui i coadiuvanti facessero capo a nuclei familiari diversi dal nucleo familiare del titolare, al massimo da 1 dei coadiuvanti. 2. Negli altri casi, valgono le regole contenute nel presente Regolamento. Art.9 Corrispettivo (Canone di Locazione) 1. L amministrazione comunale fissa il prezzo per giornata piemontese a seguito di redazione di adeguata perizia di stima da parte del Servizio Tecnico. 2. Il canone predetto verrà aggiornato annualmente applicando la percentuale del 100% della media delle variazioni dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativa all anno precedente. L Ente potrà optare per il calcolo medio a partire dal primo anno in base al tasso programmato di inflazione. 3. Il mancato pagamento del canone annuale è titolo per la revoca della concessione. Art. 10 Esclusioni 1. Non potranno essere concesse assegnazioni a chiunque risultasse moroso nei confronti del Comune di Strambino, relativamente al canone di locazione degli anni precedenti. 2. Non potranno essere concesse assegnazioni a chiunque non rispettasse anche solo uno dei requisiti richiesti all'art. 7 del presente regolamento. Art. 11 Titolarità 1. I terreni assegnati dovranno essere coltivati direttamente dal richiedente.

2. È vietato l affidamento, a qualsiasi titolo, della lavorazione a terzi. 3. La titolarità dell'affitto, in casi estremi (morte o malattia del titolare) può essere trasferita ad uno dei componenti del nucleo familiare, purché non abbia altra quota assegnata e rispetti tutti gli articoli del presente Regolamento. 4. Diversamente, come nel caso di rinuncia da parte degli eredi, il lotto tornerà libero e la sua riassegnazione avverrà a seguito di nuovo bando. Art. 12 Durata della Concessione 1. La concessione del lotto avrà durata di 5 anni. 2. Allo scadere della concessione, l assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno. Art. 13 Sorveglianza 1. Il comune si riserva il diritto di verificare la coltura in essere dei terreni durante il periodo di assegnazione. In caso di inadempienza il Comune provvederà alla revoca motivata della concessione. Art. 14 Divieto di cessione 1. Il terreno non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo. Art. 15 Norme di utilizzo 1. Gli utenti cui verranno assegnati i terreni si impegnano a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento ed in particolare:

a) Non svolgere attività diversa dalla coltivazione agricola; b) L obbligo alla coltivazione del fondo; c) Mantenere il terreno in stato decoroso, eventualmente provvedere alla sua miglioria, verificarne il corretto drenaggio per tutta la durata della concessione; d) Non costruire abusivamente capanni o similari; e) Non recintare il fondo assegnato; f) Non svolgere attraverso il fondo attività di lucro e non modificare la destinazione d uso del suolo; g) Non danneggiare le strade di accesso, né i fondi limitrofi; h) Non scaricare materiali di qualunque genere, anche se non inquinanti; i) Non tenere stabilmente cani o altri animali; 2. In caso di inadempienza il Comune provvederà alla revoca motivata della concessione. 3. L'utente dovrà attenersi alle norme del presente regolamento nonché a quelle previste dalla normativa agraria vigente. Art. 16 Perdita dei requisiti 1. La concessione verrà a cessare automaticamente alla fine del raccolto per tutti coloro i quali verrà a mancare anche solo 1 dei requisiti richiesti dal presente regolamento agli artt. 6-7. Art. 17 Esclusione responsabilità 1. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l assegnatario possa subire o causare a terzi sarà lui esclusivamente imputabile. L Amministrazione Comunale resta pertanto manlevata da ogni responsabilità civile e penale.

Art. 18 Modifiche al regolamento 1. Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. 2. Le eventuali innovazioni, pena decadenza della assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.