CITTA DI SALSOMAGGIORE TERME REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI EX ART. 17 COMMA 1 LETT.D) DLGS 50/2016.

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CITTA DI SALSOMAGGIORE TERME REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI EX ART. 17 COMMA 1 LETT.D) DLGS 50/2016. Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 20/12/2018 1

Art 1 Oggetto Ambito di applicazione. 1. Il presente regolamento istituisce l Albo degli Avvocati del Comune di Salsomaggiore Terme. 2. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza le modalità ed i criteri per il conferimento dei servizi legali di cui all articolo 17, comma 1 lettera d) del decreto legislativo 50/2016 a professionisti esterni all Amministrazione. Art 2 Istituzione dell Albo degli Avvocati del Comune di Salsomaggiore Terme. 1. E istituito l Albo degli Avvocati del Comune di Salsomaggiore Terme ( di seguito Albo comunale) che contiene un elenco aperto ai professionisti, singoli od associati, al quale l Ente farà riferimento per l affidamento del servizio legale di cui all articolo 17, comma 1lett. d) del decreto legislativo 50/2016. 2. L Albo comunale è unico ed è suddiviso nelle seguenti sezioni, distinte per tipologia di contenzioso: - Sezione A Contenzioso Amministrativo; - Sezione B Contenzioso Civile; - Sezione C Contenzioso Gius-lavoristico; - Sezione D Contenzioso Penale; - Sezione Contenzioso Tributario. 3. All interno di ogni sezione verranno indicati i nominativi degli Avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. 4. I nominativi dei Professionisti richiedenti sono iscritti nell Albo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. 5. L iscrizione all Albo comunale non pone in essere alcuna procedura selettiva o concorsuale né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, né comporta l assunzione di alcun obbligo da parte del Comune di Salsomaggiore Terme di affidare servizi legali a qualsivoglia titolo a professionisti iscritti; tale iscrizione costituisce solo mero riferimento per l'individuazione dei professionisti ai quali sarà possibile affidare servizi legali ex art 17 comma 1 lett. d) del decreto legislativo 50/2016. 6. Al fine della costituzione dell Albo comunale il Comune di Salsomaggiore Terme pubblica in modo permanente sul proprio sito istituzionale avviso finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse per essere inseriti nell Albo stesso. 7. La comunicazione della pubblicazione dell avviso sarà trasmessa anche al Consiglio dell Ordine del Tribunale di Parma, al fine di rafforzare la pubblicità della notizia, così come indicato nelle Linee Guida Affidamento dei Servizi legali, approvata con deliberazione 907/2018 dal Consiglio dell Autorità Anac ( punto 3.1.3). 8. L albo comunale è gestito dal Servizio Gestione del Contenzioso e Cerimoniale. Art.3 Requisiti per l iscrizione all Albo comunale. 1. Gli Avvocati interessati, singoli o associati, per potersi iscrivere all Albo comunale devono essere in possesso dei seguenti requisiti: - possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; - godimento dei diritti civili e politici; 2

- essere regolarmente iscritti all ordine professionale degli Avvocati e di non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di appartenenza; - eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso; - possesso dei requisiti generali di cui all articolo 80 del decreto legislativo 50/2016; - non trovarsi in stato di incompatibilità o conflitto di interessi con il Comune di Salsomaggiore Terme anche ai sensi dell art. 42 del decreto legislativo 50/2016, del D.P.R. 62/2013, del Codice di Comportamento del Comune di Salsomaggiore Terme e del Codice deontologico forense, nonché all articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, ai quali si rinvia integralmente; - di non aver contenzioso di qualsiasi natura contro il Comune di Salsomaggiore Terme; - di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste ex lege che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione; - essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali; - non aver commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali; - non aver in corso procedimento penale per l applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all articolo 6 del decreto legislativo 6/9/2011 n. 159 o una delle cause ostative previste dall articolo 67 dello stesso dlgs 159/2011; - essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale. 2. Tutti i requisiti per ottenere l iscrizione devono essere posseduti alla presentazione della domanda di ammissione e dovranno persistere per tutta la durata dell iscrizione all Albo comunale. I suddetti requisiti, nel caso di affidamento di servizio legale ex art 17 comma 1 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 devono essere mantenuti per tutta la durata dell espletamento del medesimo.. La perdita di anche uno solo dei suindicati requisiti comporta la cancellazione dall Albo comunale con ogni eventuale conseguenza negativa anche sul mantenimento dei servizi già conferiti. Art 4 Iscrizione nell Albo comunale. 1. L iscrizione nell Albo comunale avviene mediante domanda del professionista interessato con l indicazione delle sezioni ( non più di due) in cui chiede di essere iscritto. 2. L istanza, da presentarsi esclusivamente compilando il modulo apposito pubblicato sul sito istituzionale dell Ente, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: a) autocertificazione in ordine ai requisiti di cui al comma 1 dell articolo 3 del presente regolamento, alla quale deve essere allagata copia di un documento d identità in corso di validità. b) curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell Albo a cui si chiede l iscrizione; nel curriculum, ove possibile, vanno fornite indicazioni sul tipo di controversie trattate, pubbliche e/o private. Dovrà essere, altresì, indicata l eventuale iscrizione all Albo dei Cassazionisti. c) dichiarazione di impegno a: rispettare le disposizioni contenute nel presente regolamento, nel vigente Codice di comportamento approvato dal Comune di Salsomaggiore Terme, nel Dpr 62/2013, nel PTPC del Comune di Salsomaggiore Terme e nel Codice deontologico in particolare l articolo 68. non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri servizi legali né altresì incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Salsomaggiore Terme o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato; comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell iscrizione; 3

d) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. e) partita iva e codice fiscale. 3. Per gli studi associati la documentazione di cui al presente articolo, così come i requisiti di cui all art.3 dovranno riferirsi a ciascun Componente dello Studio associato. 4. Il Comune si riserva in ogni momento di verificare: - la veridicità di quanto dichiarato; - la regolarità contributiva in capo al Professionista. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il richiedente verrà escluso dall elenco ed incorrerà nelle sanzioni penali previste dall articolo 76 D.p.r: 445/2000. Art 5 Criteri di scelta dei Legali iscritti nell Albo comunale. 1. La selezione dall Albo comunale dei Professionisti tra cui svolgere una valutazione comparativa ai fini dell affidamento del servizio legale ex art 17, comma 1 lett.d) avviene sulla base dei seguenti criteri: - esperienza e competenza tecnica da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero anche della questione rilevante per la sua soluzione; - pregressa proficua collaborazione con il Comune in relazione alla medesima questione. 2. In ogni caso l Ente garantisce l equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni Professionisti., ferma restandola necessità che il profilo selezionato sia adeguato all oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell incarico da affidare. In relazione agli affidamenti di incarichi di minore importanza è possibile utilizzare il criterio della rotazione. In ogni caso non possono essere conferiti più di due incarichi per anno solare ad un medesimo professionista/studio associato. 3. Agli avvocati invitati alla procedura comparativa, selezionati in base a quanto indicato al comma 1 nel numero minimo di tre, saranno inviati i principali documenti connessi al contenzioso e sarà richiesto di comunicare entro tempi indicati la parcella con riferimento alle tabelle dei parametri forensi di cui al DM 55/2014. Gli stessi potranno essere invitati a menzionare significative esperienze attinenti alla causa in questione, mediante invio di un documento integrativo del singolo curriculum, già inviato all Ente all atto dell iscrizione all Albo comunale, che indichi esperienze specifiche attinenti all oggetto del contenzioso e di un eventuale sintetica relazione riferita all affidamento proposto. 4. La scelta dell Avvocato è operata in base alla tipologia di contenzioso, nel rispetto del decreto legislativo 50/2016, in relazione alla materia oggetto della controversia e tenendo conto della specializzazione, del curriculum trasmesso dai Professionisti, valutando i preventivi di spesa ricevuti. 5. Nella scelta dell affidatario la componente economica deve costituire elemento selettivo residuale, ferma restandola necessità di vagliare sempre la congruità e l equità del corrispettivo richiesto,. Anche tenuto conto delle disposizioni previste dal D.M. 55/2014, come emendato dal D.M. 8/3/2018 nr. 37. 6. Agli Avvocati invitati alla selezione si chiederà di confermare la permanenza della validità delle dichiarazioni già fornite in sede di iscrizione all Albo comunale, come elencate all articolo 4 del presente regolamento, in particolare con riferimento al permanere dell assenza di conflitti di interesse per altri incarichi eventualmente svolti. Art 6. Affidamento dell incarico 4

1. La scelta del professionista è operata nel rispetto dei principi di cui all articolo 4 del decreto legislativo 50/2016, tenendo conto della specializzazioni, esperienze risultanti dal curriculum/ documenti integrativi e relazioni trasmessi dai professionisti iscritti nell elenco, valutando i preventivi di spesa ricevuti. 2. 3. Il Dirigente competente con propria determinazione provvede all affidamento del servizio legale ex art. 17 dlgs 50/2016, avendo precedentemente avviato procedura comparativa nei confronti di un determinato numero di Avvocati iscritti nella sezione attinente dell Albo comunale. 4. Non possono essere dati di norma affidamenti congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, la determinazione di incarico dovrà essere adeguatamente motivata e considerare l'onorario come riferito ad un incarico unico, nei limiti di quanto prevede il D.M. n. 55/2014. 5. Il conferimento dell'incarico legale di che trattasi, deve essere perfezionato con la sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico approvato con determinazione dirigenziale da parte del Dirigente competente, che regolerà il rapporto tra il Comune ed il professionista incaricato. 6. Nel disciplinare d incarico deve prevedersi che l Avvocato incaricato si obbliga, tra l altro, a: a) unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto; b) fornire, nell ambito dello stesso incarico senza compensi aggiuntivi, un parere scritto in ordine all eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale per la causa affidata. c) rendere per iscritto un parere al Comune, in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato; d) informare per iscritto il Servizio Gestione del Contenzioso del Comune su tutte le iniziative e le attività dagli stessi intraprese in ordine all'incarico ricevuto. 7. L Ente può affidare ad un professionista determinato, anche non presente nell Albo Comunale, uno dei servizi legali ex art 17 comma 1 lett.d) del dlgs 50/2016 solo in presenza delle seguenti specifiche ragioni logico motivazionali che devono essere indicate nella determinazione dirigenziale di affidamento: - consequenzialità tra incarichi ( come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento che siano stati positivamente conclusi e di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza. Tale opzione è indicata nelle lettera di invito relativo al primo affidamento con richiesta di formulazione dell offerta fino al grado di appello, anche per la prestazione opzionale. 8. Qualora vi siano motivate ragioni d urgenza tali da non consentire l espletamento di una procedura comparativa, il Dirigente competente potrà procedere all affidamento diretto degli incarichi. 9. Si potrà procedere ad affidamento diretto qualora il Professionista risulti l unico iscritto nella sezione dell Albo comunale interessata. Art 7 Cancellazione dall Albo 1. La cancellazione dall Albo può essere disposta dal Dirigente competente nei confronti di quei professionisti: che abbiano perso i requisiti per essere iscritti all Albo comunale o abbiano disatteso agli impegni assunti, di cui rispettivamente all articolo 3 e all articolo 4 del presente regolamento; che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati e/o siano incorsi in gravi inadempienze giudicate tali dal Comune; 5

che abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare l affidamento di un servizio legale ex art. 17 comma 1 lett.d) del decreto legislativo 50/2016 a seguito della selezione di cui all. articolo 5 del presente regolamento. Art. 8 Rapporti tra l Ente e i Legali incaricati 1. I rapporti con i legali sono tenuti dal Responsabile del Servizio Gestione del Contenzioso. 2. Tutti gli uffici del Comune sono tenuti ad evadere - nei tempi richiesti, come dettati dalle esigenze difensive e dalla natura delle controversie le richiesta degli avvocati difensori, nonché quelle del Servizio Gestione del Contenzioso, per l'istruttoria delle pratiche di contenzioso. 3. Tutti i Responsabili di servizio, secondo le loro competenze e servizi/uffici assegnati sono tenuti a fornire al Servizio Gestione del Contenzioso i documenti e i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie, nonché a comunicare tempestivamente ogni notizia in loro possesso inerente le stesse. Art 9 Pubblicità Albo comunale 1. L Albo comunale viene redatto e pubblicato nel sito web comunale a cura del Servizio Gestione del Contenzioso, fornendo le informazioni per il suo funzionamento, per le nuove iscrizioni, per l'invio degli aggiornamenti da parte degli iscritti nonché per l affidamento dei servizi legali ex art 17, comma 1 lett.d). Art. 10 Norme di rinvio 1. Per quanto non espressamente regolato dal presente Regolamento e nei successivi atti organizzativi e pattizi cui si rimanda, si applica il Codice civile, la Legge professionale forense, il Codice deontologico forense, la Disciplina dei parametri forensi per la determinazione dei compensi ( attualmente normata dal D.M. 55/2014) nonché la disciplina vigente in materia di affidamenti di servizi legali ex art. 17 comma 1 lett.d) del decreto legislativo 50/2017. 6