Ordinanza sugli aiuti finanziari all istruzione aeronautica

Documenti analoghi
Ordinanza sugli aiuti finanziari all istruzione aeronautica

Ordinanza concernente l utilizzazione dell imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo

Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC), ordina:

Ordinanza sull energia

Campo d applicazione e diritto applicabile

Ordinanza sugli emolumenti dell Ufficio federale dell aviazione civile

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

(Ordinanza sui periodi di volo e di servizio) del 26 settembre 2008 (Stato 1 aprile 2011)

(Ordinanza sui periodi di volo e di servizio) del 26 settembre 2008 (Stato 1 ottobre 2008)

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Revisione totale dell'ordinanza sugli aiuti finanziari all'istruzione aeronautica

Ordinanza sul personale federale

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo

Ordinanza del DDPS concernente i piloti militari (OPIM) Sezione 1: Ammissione e istruzione. del 19 maggio 2003 (Stato 3 giugno 2003)

Ordinanza del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011

Ordinanza sulla navigazione aerea

Ordinanza 2 concernente le imprese di manutenzione di aeromobili

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale

Ordinanza concernente le licenze JAR-FCL per piloti d aeroplano e d elicottero

Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea

Ordinanza del DDPS concernente gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione

Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare

Ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili

Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili

Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza concernente l importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d agglomerato (OPTA)

Ordinanza sulla formazione professionale

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione

(Ordinanza sui periodi di volo e di servizio) Art. 1 Oggetto, campo d applicazione e rapporto con il diritto internazionale

Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare

Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri (OEAE) Modifica del...

Ordinanza sulla navigazione aerea

Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale

Ordinanza concernente l acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro effettuate dagli aeromobili

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente (OFCIP)

Ordinanza contro l inquinamento fonico

DIVENTARE PILOTA MILITARE?

Ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sul servizio civile

Ordinanza che disciplina l esercizio della professione di maestro conducente

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM) Sezione 1: Disposizioni generali. del 19 novembre 2003 (Stato 27 giugno 2006)

Ordinanza del DDPS concernente gli esploratori paracadutisti

Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione

I L ordinanza sull energia del 7 dicembre è modificata come segue:

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza sull energia (OEn)

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

Modifica del Progetto del 4 marzo 2015

Ordinanza dell Ufficio federale delle comunicazioni sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione

L ordinanza del 27 ottobre 1976 sull ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo

Ordinanza del DATEC sulle licenze di determinate categorie di personale dei servizi di navigazione aerea

Ordinanza sul servizio di volo militare

Ordinanza sul personale federale

Ordinanza concernente l aiuto alle vittime di reati

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri (OEAE)

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare

Ordinanza concernente l ottimizzazione del sistema salariale del personale federale

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

Regolamento del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante

Ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d emergenza

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale dell aviazione civile

Ordinanza sul servizio di volo militare

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente

Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione

Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza del DDPS sugli operatori di ricognitori telecomandati

Decisione. del 12 maggio Ufficio federale dell aviazione civile (UFAC), 3003 Berna.

Ordinanza che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo

Ordinanza concernente l amministrazione dell esercito

Ordinanza sull energia

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Transcript:

Ordinanza sugli aiuti finanziari all istruzione aeronautica (OAFA) versione non ancora pubblicata sul FF del 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 111 della legge federale del 21 dicembre 1948 1 sulla navigazione aerea (LNA) e l articolo 37b, capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 1985 concernente l utilizzazione dell imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l utilizzazione delle strade nazionali (LUMin) 2 ; in esecuzione degli articoli 103a e 103b LNA, ordina: Art. 1 Istruzioni che beneficiano di un aiuto finanziario 1 L Ufficio federale dell aviazione civile (UFAC) concede, tramite il prodotto dell imposta sugli oli minerali destinata al traffico aereo (art. 37a, cpv. 1, lett. c e 37f, lett. e LUMin, aiuti finanziari per le seguenti istruzioni: a. pilota professionista (aereo ed elicottero): 1. pilota di linea senza qualifica di tipo (Frozen ATP), 2. pilota professionista con qualifica di volo strumentale (CPL/IR); b. istruttore di volo (aereo ed elicottero): 1. istruttore di volo (FI), 2. istruttore di volo per voli strumentali (IRI), 3. istruttore di volo per atterraggi in montagna (MI); c. tecnico d aeromobili. 2 Per ciascuna categoria, ogni anno il numero di candidati ai quali sono concessi aiuti finanziari non deve superare il fabbisogno dell aviazione civile svizzera, determinato empiricamente sulla base dei tre anni precedenti. 3 Non sono concessi aiuti finanziari per le istruzioni di competenza delle Forze aeree. Art. 2 Attitudine e selezione dei candidati 1 Possono candidarsi coloro che: a. sono raccomandati da un impresa aeronautica svizzera (impresa di trasporto aereo, scuola di volo o impresa di manutenzione) in vista di una successiva assunzione; b. soddisfano i requisiti legali d ammissione all istruzione. 1 RS 748.0 2 RS 725.116.2 2015.. 1

2 Se il numero di candidati supera il fabbisogno, l UFAC seleziona coloro che offrono le migliori garanzie di concludere con successo l istruzione e di fornire buone prestazioni lavorative. 3 Per l istruzione di pilota professionista (art. 1 cpv. 1 lett. a), l UFAC predilige i candidati che possiedono una raccomandazione senza restrizioni, basata sugli accertamenti svolti durante l istruzione aeronautica preparatoria (SPHAIR). 4 Per le altre categorie professionali e per i piloti professionisti che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 3, l UFAC svolge i propri accertamenti o ne incarica terzi. Art. 3 Centri di formazione 1 Gli aiuti finanziari sono concessi per formazioni svolte presso centri di formazione in Svizzera. 2 I centri di formazione devono garantire un istruzione teorica e pratica completa di elevata qualità. 3 I requisiti di cui al capoverso 2 sono presunti soddisfatti dai centri di formazione che dispongono di un certificato o di un autorizzazione dell UFAC per svolgere le loro attività. 4 Un aiuto finanziario può essere concesso alle persone che seguono un istruzione dispensata da centri di formazione all estero, qualora: a. in Svizzera non esista un centro di formazione idoneo; e b. i centri di formazione soddisfino i requisiti di cui al capoverso 2. Art. 4 Ammontare degli aiuti finanziari 1 L aiuto finanziario copre al massimo la metà dei costi d istruzione computabili. 2 Sono considerati costi computabili i costi fatturati dal centro di formazione per l attività di istruzione, compreso il materiale didattico, i costi per il noleggio dei velivoli scuola, dei simulatori o di apparecchi analoghi, nella misura in cui spetti al candidato sostenerli. Art. 5 Obbligo di rimborso 1 Il candidato è tenuto a rimborsare all UFAC l ammontare dell aiuto finanziario, qualora: a. interrompa la formazione senza motivo valido; oppure b. non inizi l attività presso l impresa che lo ha raccomandato entro 12 mesi dal superamento degli esami e non eserciti l attività per almeno: 1. 150 ore entro tre anni, nel caso di un istruzione di istruttore di volo, 2. il 60 per cento di un posto a tempo pieno nel caso di tutte le altre istruzioni. 2

2 L impresa che raccomanda un candidato deve rimborsare all UFAC l ammontare dell aiuto finanziario se, per motivi a essa imputabili, non assume il candidato per la durata di cui al capoverso 1 lettera b. 3 Se motivi determinanti sono imputabili sia all impresa raccomanda un candidato sia a quest ultimo, entrambi sono tenuti a rimborsare l UFAC in maniera proporzionale alla loro parte di responsabilità. 4 L UFAC determina l ammontare dei rimborsi dovuti. Art. 6 Domanda 1 Un aiuto finanziario è concesso solo su domanda del candidato. 2 La domanda di aiuto finanziario deve essere presentata all UFAC al più tardi due mesi prima dell inizio dell istruzione. 3 Alla domanda devono essere allegati: a. un preventivo definitivo dei costi d istruzione computabili allestito dal centro di formazione; b. tutti i documenti utili relativi al centro di formazione prescelto, qualora quest ultimo non sia tenuto a disporre di un certificato o di un autorizzazione dell UFAC o si trovi all estero (art. 3 cpv. 4); c. una conferma da parte della futura impresa d impiego attestante che essa raccomanda il candidato e che si impegna a impiegare il candidato per la durata minima prevista dall articolo 5 capoverso 1 lettera b; d. le raccomandazioni della procedura di selezione del programma SPHAIR o di un impresa dell aviazione, se disponibili. 4 Su richiesta dei candidati, l UFAC decide in via pregiudiziale se un centro di formazione che non è tenuto a disporre di un certificato o di un autorizzazione dell UFAC o che si trova all estero soddisfa le condizioni di cui all articolo 3 capoverso 4. Art. 7 Decisione L UFAC si pronuncia mediante decisione. Art. 8 Presentazione delle fatture e pagamento 1 I candidati presentano all UFAC le fatture parziali e totali relative ai costi di istruzione computabili. 2 La quota dei costi di istruzione computabili fatturati che è indicata nella decisione è versata per ciascun periodo contabile, fino a concorrenza dell importo massimo indicato nella decisione. Art. 9 Attestato di istruzione e di assunzione 1 Il candidato presenta all UFAC un attestato di istruzione. Se l istruzione non è stata conclusa, ne espone i motivi all UFAC. 3

2 L impresa d impiego deve presentare all UFAC un certificato di assunzione dei candidati. Se l assunzione non avviene o se i candidati lasciano l impresa prima del termine della durata minima prevista, l impresa ne espone i motivi all UFAC. Art. 10 Disposizione transitoria I candidati che iniziano l istruzione entro i due mesi successivi all entrata in vigore della presente ordinanza possono presentare la domanda entro questi due mesi. Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2016.... 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 4

5