COMUNE DI CAGLI Provincia di Pesaro e Urbino REPERTORIO N. CONTRATTO D AFFITTO PER LA CONCESSIONE DELL AREA DI PROPRIETA COMUNALE PER COLTIVAZIONE CAVA DI MATERIALI INERTI. L anno duemila..(20..) il giorno.. ( ) del mese di presso la Residenza Municipale sita in Piazza Matteotti n.1; T R A Il Geom. nato a il.., Responsabile Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Cagli e quindi nella rappresentanza del Comune stesso (C.F. 00146060413) in seguito indicato con Locatore ; E Il Sig... nato a. il in qualità di della ditta.con sede a.via.(c.f ) in seguito indicato come Affittuario ; PREMESSO CHE: 1
-con delibera di G.C. N. del si è stabilito, tra l altro, di procedere alla pubblicazione del bando per la concessione in affitto, tramite procedura aperta, dei terreni di proprietà comunale in località Ponte Alto di Cagli per sfruttamento cava; - con determinazione del Responsabile Servizio Urbanistica e Ambiente è stato approvato il relativo bando di gara ed è stata avviata la procedura ; -la gara si è tenuta in data. - con determinazione n. del.si è provveduto ad aggiudicare alla l affitto dell area di proprietà comunale in località Ponte Alto subordinando l efficacia dell aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto di affitto alla pubblicazione, da parte dell Amministrazione Provinciale, dell avviso per la valutazione dei progetti di cava ai sensi dell art..l.r.n.71/1997; - l Amministrazione Provinciale in data.ha provveduto alla pubblicazione dell avviso di cui sopra e pertanto l aggiudicazione definitiva è divenuta efficace; TUTTO CIO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 1) L Amministrazione comunale di Cagli/Locatore, in esecuzione alla determinazione del Responsabile del Servizio n. del, concede in affitto alla ditta che accetta, l area di proprietà comunale identificata al C.T. del Comune di Cagli 2
al Foglio 189, mapp. nn. 53/p, 80/p, 24/p, 68/p per una superficie complessiva di mq. 199,218 (Ha 19.92,18) alla condizione di cui infra: l efficacia del presente contratto decorrerà dalla valutazione positiva da parte dell Amministrazione Provinciale dei progetti di coltivazione e recupero presentati ai sensi dell art.2 L.R. n. 30/2009 ed art.14 NTA del PPAE; 2) L affittuario non potrà avanzare pretesa e/o richiesta di risarcimento alcuna nei confronti dell Amministrazione Comunale nell ipotesi di mancata valutazione positiva dei progetti da parte dell A.P. ovvero comunque nell ipotesi di mancata presentazione dei progetti ai sensi dell art.2 L.R. n. 30/2009 ed art.14 NTA del PPAE. 3) Fermo l avveramento della condizione di cui al punto 1), l area verrà concessa all affittuario : - esclusivamente per la coltivazione della cava ivi esistente, con organizzazione dei mezzi necessari a proprio rischio, con espressa esclusione di ogni attività industriale, artigianale, edificatoria e con esclusione altresì di impianti di coltivazioni diverse pena la risoluzione del presente contratto ai sensi dell art. 1618 del codice civile; - con diritto di detenzione e di coltivazione come cava di materiali inerti nel rispetto di tutti gli obblighi e prescrizioni previsti/e nel bando di gara approvato con determinazione del Responsabile del Servizio.. n. del. ed in conformità all autorizzazione che sarà rilasciata ai sensi della L.R. 71/1997 e ss.m. e i. 3
che avrà allegata la convenzione il cui schema è stato approvato con Delibera di C.C. n.. del, nonché nel rispetto di ogni altra norma di legge vigente in materia; 4) La durata del presente contratto di affitto è stabilita in anni dieci decorrenti dall avveramento della condizione sospensiva di cui al punto 1) e cioè dalla valutazione positiva, da parte dell Amministrazione Provinciale, dei progetti di coltivazione e recupero presentati ai sensi dell art.2 L.R. n. 30/2009 ed art.14 NTA del PPAE. e lo stesso avrà termine allo spirare del decennio e/o comunque fino alla scadenza degli obblighi previsti nell autorizzazione di cava 5) I terreni, oggetto del presente contratto di affitto, ricadono all interno del bacino/giacimento COI001 sito in Cagli, Loc. Ponte Alto e per tale giacimento è stata prevista una potenzialità estrattiva massima complessiva pari a 1.300.000,00 mc.; 6) Il canone annuo di affitto per la detenzione e la coltivazione dell area di proprietà comunale come cava di materiali inerti è fissato in Euro. e dovrà essere corrisposto con le seguenti tempistiche e modalità:.. il primo entro sei mesi dall avveramento della condizione di cui al precedente punto 1) ed il secondo entro il semestre successivo e così, di semestre in semestre, sino alla scadenza del decennio previsto all art.7); decorso il decennio e sino alla scadenza degli obblighi di ricomposizione previsti nell autorizzazione, il canone annuo sarà rideterminato in base alla quantificazione operata 4
dall Agenzia delle Entrate e verrà versato in rate semestrali posticipate; il pagamento dovrà essere effettuato a favore del Comune di Cagli a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente n. Il locatore avrà diritto di richiedere l aggiornamento annuale del canone nella misura del 75% (settantacinque per cento ) di quella, accertata dall ISTAT, dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato mensilmente nella Gazzetta. 7) l affittuario, al momento di avveramento della condizione sospensiva di cui al punto 1) del presente contratto dovrà costituire a favore del Comune di Cagli una fidejussione bancaria o assicurativa ovvero rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale di cui all art.107 del d.lgs.1 settembre 1993, n.385 dell importo di Euro 1.000.000,00 a garanzia degli obblighi contrattuali assunti; la suddetta Fidejussione dovrà contenere le seguenti clausole: il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito per l adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione e rinuncia espressamente ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all art.1944 c.c.; inoltre s impegna a pagare, senza preventivo consenso da parte del debitore garantito, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dall Amministrazione Comunale a semplice richiesta scritta da parte della stessa, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di 5
ricezione della richiesta di pagamento; il fidejussore rinuncia infine all eccezione di cui al comma 2 dell art.1957 c.c.; 8) L affittuario dovrà eseguire i lavori di coltivazione dell area in conformità alle migliori tecniche dell arte, con il minore pregiudizio possibile all ambiente ed alle finalità della ricomposizione finale, ottemperando a tutte le prescrizioni fissate nell atto di autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti; ultimato lo sfruttamento della cava, l affittuario dovrà eseguire i lavori di ripristino dell area nei termini previsti e nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni stabilite nell autorizzazione; 9)l affittuario dovrà eseguire a sue spese tutte le opere necessarie e comunque accessorie all esercizio dell attività di cava. 10) Saranno a carico dell affittuario la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché le eventuali migliorie o modifiche relative alla viabilità per l accesso al bene immobile oggetto del presente contratto; il Comune è sollevato da ogni responsabilità derivante dall utilizzo dei predetti percorsi viari e/o della loro carente manutenzione spettando al concessionario garantire che l uso degli stessi si svolga in condizioni di normalità. 11)L affittuario dovrà utilizzare i terreni con la diligenza del buon padre di famiglia e nei limiti dell uso convenuto; a tal fine il conduttore dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno all immobile. 12) Il Comune, nella sua veste di proprietario, non avrà alcuna ingerenza nell attività di sfruttamento della cave che verrà diretta e gestita in 6
conformità alle autorizzazioni di legge, con esclusivi poteri da parte dell affittuario, al quale sarà riconosciuto il completo godimento e la disponibilità dell area di cava. Conseguentemente ogni responsabilità sia di natura civile, amministrativa o penale inerente o conseguente all attività di cava, nonché la custodia e la sicurezza dell area medesima, ricadranno esclusivamente sull affittuario che dovrà tenere indenne il Comune da qualsiasi onere o richiesta risarcitoria, anche nel caso di responsabilità solidale o concorrente. 13) L affittuario alla scadenza del contratto e comunque alla scadenza degli obblighi derivanti dall autorizzazione di cava, nonché in caso di anticipata risoluzione del contratto, dovrà riconsegnare l area di cava a semplice richiesta del Comune nelle modalità previste dall autorizzazione. I terreni dovranno essere riconsegnati dal conduttore nella disponibilità del locatore nel medesimo stato in cui l ha ricevuto libero e sgombero da qualsivoglia oggetto, materiale od opera predisposta ad eccezione delle opere autorizzate e salvo il deterioramento derivante dall uso in conformità al contratto. 14) L affittuario non potrà subaffittare i terreni in oggetto. 15) Il locatore potrà accertare in ogni tempo anche con accesso in luogo l osservanza degli obblighi che incombono sull affittuario. 16) Ferme le specifiche ipotesi di risoluzione contrattuale regolate in precedenti punti, il Comune potrà chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell art.1453 c.c. in caso di grave inadempimento, da parte dell affittuario, anche di uno solo degli obblighi sanciti dal presente contratto; in tali ipotesi, fermo l incameramento della fidejussione di cui al 7
pt. 5), il Comune di Cagli potrà richiedere il risarcimento dei danni all affittuario. Costituisce ipotesi di grave inadempimento contrattuale, a titolo meramente indicativo e non tassativo, il mancato pagamento da parte dell affittuario di due canoni consecutivi. 17) Le spese per la registrazione del presente contratto, effettuata da parte del locatore e tutte le eventuali ulteriori spese contrattuali ivi comprese quelle di trascrizione saranno sostenute interamente dall affittuario. 18) Le parti convengono che per qualsiasi controversia dovesse derivare dal presente contratto sarà esclusivamente competente il Tribunale di Urbino. IL LOCATORE L AFFITTUARIO Ai sensi dell art.1341 c.c. le parti dichiarano di aver preso e visione e di approvare espressamente le condizioni di cui ai punti : 2-3-6-7-9-10-12-14- 16-17-18. IL LOCATORE L AFFITTUARIO 8
AUTENTICAZIONE DI FIRMA D.P.R. 28.12.2000 N.445 ART.21 CERTIFICO IO SOTTOSCRITTA DR.SSA SABRINA RANOCCHI SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI CAGLI CHE LE FIRME IN CALCE ALLA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA E NEI FOGLI INTERMEDI SONO STATE APPOSTE IN MIA PRESENZA DAI SIGNORI: -.. NATO A IL.; -.. NATO A.. IL.; SIGNORI LA CUI IDENTITA DICHIARO DI AVER VERIFICATO A MEZZO RICONOSCIMENTO DIRETTO DEL SIG... ED A MEZZO PRESENTAZIONE DOCUMENTO RICONOSCIMENTO PER IL SIG... (CARTA D IDENTITA N.. RILASCIATA IL..) DELLA STESSA SCRITTURA PRIVATA HO DATO LETTURA ALLE PARTI. ESSA CONSTA DI.. FOGLI E RIGHE DEL. FOGLIO OLTRE LE FIRME. Il giorno. (.) del mese di l anno.(..), in Cagli, presso la Sede Municipale Piazza Matteotti n.1 IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE DR.SSA SABRINA RANOCCHI 9
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