CIRCOLARE 40/D Roma, 3 ottobre 2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle dogane TUTTE



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CIRCOLARE 40/D Roma, 3 ottobre 2005 Protocollo: Segue: Allegati: n. 13209/CC Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle dogane TUTTE Alle Direzioni Circoscrizionali dell Agenzia delle dogane LORO SEDI Agli Uffici delle dogane All Ufficio Audit Interno All Ufficio Antifrode LORO SEDI SEDE SEDE Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio del Consigliere Militare Al Ministero dell Economia e delle Finanze Al Dipartimento per le Politiche Fiscali Al Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per la Cooperazione Economica e Finanziaria Multilaterale Unità per le Autorizzazioni di Materiali di Armamento UAMA Ministero della Difesa Stato Maggiore della Difesa Ufficio del Segretario Generale Bilandife AREA CENTRALE VERIFICHE E CONTROLLI TRIBUTI DOGANALI E ACCISE LABORATORI CHIMICI Ufficio metodologia di controllo degli scambi internazionali, comunitari e nazionali 00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 Tel. +39 6 50243169 Fax +39 6 50243116 - e-mail: dogane.verifiche.scambi@agenziadogane.it

Ministero dell Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza Direzione Centrale AA.GG.-Div. Armi ed esplosivi Al Comando Generale della Guardia di Finanza Viale XXI Aprile 00187 Al Servizio Consultivo Ispettivo Tributario SE.C.I.T. Via Mario Carucci,99 00143 Alla Confederazione Generale della industria italiana V.le dell Astronomia, 30 00144 Alla Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo Piazza G. Belli, 2 00153 Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri doganali Via XX Settembre, 3 00187 Alla Federazione Nazionale del Spedizionieri doganali Via Postumia, 3 00198 All Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) Via List, 21 00144 Associazione industrie per l aerospazio, i sistemi e la difesa AIAD Via Nazionale, 54 00184 2

OGGETTO: Legge n. 185/90 Procedure per la movimentazione dei materiali di armamento. PREMESSA La legge 17.06.2003, n. 148, ha apportato, tra l altro, modifiche alla legge n. 185/90, relativa alle norme sul controllo dell esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. In particolare è stato modificato l art. 5 della legge precitata, ovvero i dati da includere nella relazione riepilogativa annuale da presentare al Parlamento. E stato, infatti, previsto che la citata relazione debba contenere anche i dati delle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o in vista di concessione di licenza globale di progetto, ove esistenti. Da ciò deriva l esigenza di procedere ad un aggiornamento delle procedure che gli Uffici doganali e le aziende del settore debbono mettere in essere per il controllo della movimentazione dei materiali di armamento, sia nelle transazioni con i Paesi Terzi, sia in quelle comunitarie. E appena il caso di ribadire che in virtù dell art. 296 del Trattato istitutivo delle Comunità Europee, la legge n. 185/90 ha confermato che anche la movimentazione intracomunitaria dei materiali di armamento resta soggetta ai vincoli di controllo. Si ritiene utile elencare di seguito le operazioni per la quali la legge in argomento non prevede il rilascio di apposita autorizzazione del MAE (Ministero degli Affari Esteri): Le importazioni effettuate direttamente dall Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia [legge n. 185/90 art. 1 comma 8 lett.a)] 3

Le esportazioni temporanee effettuate direttamente o per conto dell Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia [legge n. 185/90 art.1 comma 9 lett.a) e D.P.C.M. 14 gennaio 2005, n. 93 art. 11 comma 1 lett. a)]; Le esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato, a fini di assistenza militare in base ad accordi internazionali [legge n. 185/90 art. 1 comma 9, lett. b)]. ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO VERSO E DA PAESI TERZI Per le operazioni in regime di esportazione definitiva e/o temporanea, importazione definitiva e/o temporanea e transito verso e da Paesi Terzi, sia assistite da autorizzazioni MAE che rientranti nelle fattispecie sopraelencate per le quali la legge n.185/90 non prevede tale autorizzazione, restano applicabili le procedure e formalità doganali previste rispettivamente per ogni regime, dal codice doganale comunitario (Regolamento CEE n. 2913/92), dalle disposizioni di applicazione (regolamento CEE n. 2454/93) e dal nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n.185 ( D.P.C.M. 14.01.2005, n. 93, pubblic ato in G.U. n. 127 del 3.6.2005), oltre l eventuale normativa nazionale di settore. MOVIMENTAZIONE INTRACOMUNITARIA DI MATERIALI DI ARMAMENTO ASSISTITA DA AUTORIZZAZIONE MAE SPEDIZIONI DI MATERIALI DI ARMAMENTO VERSO PAESI MEMBRI DELL UE Per le spedizioni verso Paesi dell UE di materiali di armamento, assoggettati alla disciplina della legge 9 luglio 1990, n. 185 dovranno essere osservate le seguenti istruzioni: Le operazioni della specie dovranno essere accompagnate da una dichiarazione di trasporto o transito (DTTI), così come previsto in sede di Cooperazione Politica Europea. 4

L operazione di spedizione dovrà essere compiuta presso l ufficio doganale indicato nell autorizzazione rilasciata dal MAE ai sensi dell art. 13 della legge 185/90; L operatore dovrà presentare al sopra citato ufficio doganale l autorizzazione MAE in originale e copia e la dichiarazione precitata di trasporto e transito intracomunitario (DTTI) debitamente compilata; L Ufficio doganale provvederà a registrare i dati della precitata DTTI riportando tale numerazione, nonchè i dati dell autorizzazione ( compresa la tipologia ossia se d importazione, esportazione o transito) sulla DTTI stessa, provvedendo nel contempo agli eventuali scarichi( totali o parziali); L Ufficio doganale provvederà a restituire l originale della DTTI così completata all operatore, trattenendone copia che sarà allegata al registro sopradetto; Successivamente tale registrazione sarà completata con la copia della DTTI restituita dallo Stato membro di destinazione. Nel caso in cui lo Stato membro non apponga le attestazioni di arrivo, l arrivo stesso potrà essere comprovato da mezzi alternativi, appurando di conseguenza d ufficio la spedizione. L Ufficio doganale, quindi, procederà a completare la DTTI con le indicazioni di appuramento, restituendone l originale alla Ditta per la successiva presentazione all UAMA (Unità Autorizzazioni Materiali di Armamento) Sez- Controlli. La copia dovrà essere trattenuta dall Ufficio doganale ed allegata al citato registro. In particolare tale procedura si rende necessaria posto che taluni Stati membri dell UE attualmente non rilasciano più la DTTI come documento di scorta dei materiali di armamento. Tale facoltà è stata concessa a seguito di decisione del COARM ( COnventional ARMs Export Gruppo di lavoro sulle esportazioni di armi convenzionali nell ambito del Consiglio UE) che, nell autunno del 2002, decise di rimettere alla discrezionalità dei singoli Stati membri il suo utilizzo, non curando neanche l adempimento relativo alla restituzione della copia 5 della medesima dichiarazione, alla dogana dello Stato membro emittente, per cui risulta impossibile il suo appuramento. Si riportano di seguito le procedure da seguire per l appuramento d ufficio: 5

trascorsi 90 giorni dalla data di emissione del DTTI senza che sia pervenuto l esemplare 5 con l attestazione di arrivo a destino della merce, l ufficio doganale provvederà a richiedere, per il tramite dell operatore nazionale, l attestazione di arrivo a destino della merce all operatore comunitario; entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della richiesta della dogana l operatore è tenuto a presentare un attestazione di arrivo a destino rilasciata dalla Ditta estera che ha acquisito i materiali; in casi eccezionali debitamente comprovati di impossibilità di ottenere la dichiarazione menzionata dall operatore comunitario destinatario della spedizione, l ufficio doganale potrà accettare in sostituzione una dichiarazione rilasciata dall operatore nazionale mittente; qualora l operatore nazionale non ottemperi a tale adempimento l ufficio doganale provvederà ad effettuare debita segnalazione all Autorità nazionale Ministero degli Affari Esteri (UAMA)- ed alla scrivente; il registro di allibramento si considererà appurato quando saranno pervenute tutte le dichiarazioni di arrivo a destino delle merci ( sia tramite dogana comunitaria che tramite attestazioni degli operatori). La procedura esposta vale anche per i materiali che vengono inviati verso altri Stati membri per essere sottoposti a lavorazione o per essere esposti in fiere o mostre e successivamente reintrodotti nel territorio nazionale. ARRIVI DI MATERIALI DI ARMAMENTO DA PAESI MEMBRI DELL UE. Per gli arrivi da Paesi membri dell UE di materiali di armamento - assoggettati alla disciplina della legge 9 luglio 1990, n. 185 - per le quali è prevista dalla predetta legge il rilascio di autorizzazione da parte MAE, dovranno essere osservate le seguenti istruzioni: 6

Premesso quanto detto in sede COARM nel 2002, la merce comunitaria proveniente da altri Stati Membri potrà entrare in Italia sia scortata dalla DTTI sia scortata unicamente da documenti commerciali e/o di trasporto ordinario. Nel caso sia scortata dalla DTTI si seguirà la seguente procedura: la dichiarazione di trasporto o transito dovrà essere allibrata, dall Ufficio doganale, in apposito registro unitamente all autorizzazione MAE presentata dalla Ditta italiana ricevente la spedizione, prevista dalla legislazione nazionale vigente; la predetta dichiarazione, munita delle attestazioni di scarico dovrà essere trasmessa al competente ufficio del Paese membro di provenienza; una fotocopia della dichiarazione (DTTI) nonché copia dell autorizzazione completa degli scarichi, dovrà essere unita al registro di allibramento; ogni partita si intenderà appurata con la sua iscrizione ; nel caso di merci destinate dopo lavorazioni ( equiparandole ad operazioni di perfezionamento) o esposizioni a tornare nel Paese di provenienza l Ufficio doganale dovrà accertarsi della loro rispedizione tramite formulario di verificazione. Nel caso in cui le merci comunitarie pervengano all operatore nazionale scortate unicamente dalla documentazione commerciale e/o di trasporto ordinario, si seguirà la seguente procedura: l operatore nazionale che riceve la merce dovrà presentare l autorizzazione all importazione rilasciata dal MAE, all ufficio doganale ivi indicato unitamente alla documentazione commerciale relativa alla transazione autorizzata. l autorizzazione MAE, presentata dalla Ditta italiana dovrà essere allibrata dall Ufficio doganale in un apposito registro; l ufficio doganale terrà, tramite un conto a scalare, lo stato di utilizzo di ogni autorizzazione. Una copia dell autorizzazione con il conto a scalare aggiornato, verrà consegnata dall Ufficio stesso all operatore, il quale ne consegnerà copia all UAMA Sezione Controlli. 7

nel caso di merci destinate dopo lavorazioni (equiparandole ad operazioni di perfezionamento) o esposizioni a tornare nel Paese di provenienza l Ufficio doganale dovrà accertarsi della loro rispedizione tramite formulario di verificazione. OPERAZIONI SVOLTE NEL QUADRO DEI PROGRAMMI DI COPRODUZIONE INTER- GOVERNATIVA I programmi di coproduzione derivanti da accordi stipulati dal Governo italiano ed altri Governi, sono previsti da Memoranda of Understanding (MOU) conclusi dai Ministri della Difesa dei Paesi aderenti, con la dichiarata finalità di sviluppare e/o fabbricare sistemi d arma consoni alle esigenze di tali Paesi tutti aderenti sia alla NATO che all Unione Europea. Le imprese che operano nei programmi intergovernativi devono utilizzare per tutte le spedizioni verso Paesi dell Unione Europea ed introduzione da Paesi UE la dichiarazione di Trasporto o transito con presentazione in dogana secondo le procedure indicate di seguito. I casi di specie non sono soggetti al rilascio di licenza MAE né nel caso di spedizione intracomunitaria né nel caso di introduzione da Paesi dell UE. Trattandosi di imprese che operano in funzione di contratti stipulati dalle Organizzazioni internazionali, fintanto che il materiale non venga accettato e definitivamente acquisito da uno dei Governi partecipanti al progetto la proprietà dello stesso resta delle suddette Organizzazioni internazionali per cui le suindicate introduzioni e spedizioni avvengono in temporanea. Al termine del programma, ovvero nel corso di esso, anche per i materiali in surplus o da rottamare, la definitiva acquisizione sarà certificata da apposita comunicazione del Ministero della Difesa con indicazione delle introduzioni cui dà scarico ; la conseguente autorizzazione di definitiva esportazione verrà rilasciata dal Ministero degli Affari esteri ai sensi dell art. 13 della sopramenzionata legge n. 185/90. SPEDIZIONI DI MATERIALI DI ARMAMENTO DA PAESI MEMBRI DELL UE 8

Premesso che le imprese che operano in tali programmi devono essere autorizzate dal Ministero della Difesa, ogni operazione di spedizione intracomunitaria di materiale di armamento nell ambito di programmi intergovernativi dovrà essere accompagnata dalla presentazione in dogana da parte dell operatore di una dichiarazione di trasporto o transito. L Ufficio doganale competente all accettazione della DTTI, sarà quello preposto alla vigilanza del luogo in cui la ditta speditrice è stabilita, ovvero dove le merci sono imballate o caricate per essere spedite. La conferma di appartenenza dei materiali spediti al programma interessato è fornita dal visto dell Organo periferico del Ministero della Difesa competente sullo stabilimento, apposto nella casella B della DTTI. La dichiarazione di trasporto e transito intracomunitario (DTTI) debitamente compilata (operazione di spedizione) anche con l esatta indicazione del programma intergovernativo cui fa capo, dovrà essere presentata presso l ufficio doganale preposto alla vigilanza del luogo in cui la Ditta speditrice è stabilito, ovvero dove le merci sono imballate o caricate per essere spedite. La DTTI dovrà essere allibrata dall Ufficio in un apposito registro numerato in tutte le sue pagine; Il numero di allibramento (numero di protocollo e tipologia di operazione), dovrà essere riportato sulla DTTI; L Ufficio doganale provvederà a restituire l originale della DTTI all operatore, mentre la copia dovrà essere allegata al registro doganale. Per tutte le operazioni effettuate per conto dello Stato, come già evidenziato nella nota prot. 1780 del 23.12.2003, non è richiesta la documentazione comprovante l arrivo a destino dei materiali per cui le dichiarazioni si riterranno appurate d ufficio. ARRIVI DI MATERIALI DI ARMAMENTO DA PAESI MEMBRI DELL UE. Per gli arrivi da Paesi membri dell UE di materiali di armamento, dovranno essere osservate le seguenti istruzioni: La ditta nazionale che riceve la spedizione, se non in possesso della DTTI emessa da altro Stato membro, dovrà compilare e presentare all ufficio 9

doganale territorialmente competente sulla sede della società, previo visto del Ministero della Difesa, una dichiarazione (DTTI) di arrivo della merce con l indicazione del programma intergovernativo cui fa capo l operazione. La precitata dichiarazione sarà allibrata dall Ufficio doganale in apposito registro; i dati di allibramento saranno riportati sulla DTTI. L ufficio doganale consegnerà l originale della DTTI alla ditta, trattenendone copia da allegare al registro di allibramento. Se richiesto, il documento di accompagnamento dovrà essere trasmesso al competente ufficio del Paese membro di provenienza provvisto del visto del Ministero della Difesa e degli estremi della registrazione doganale; ogni partita si intenderà appurata con la sua iscrizione nel precitato registro. NOTA COMUNE SIA ALLE SPEDIZIONI CHE AGLI ARRIVI INTRACOMUNITARI. Le ditte operanti nel settore che, dal 1 gennaio 2005 alla data della presente avessero effettuato operazioni intracomunitarie di materiale di armamento nell ambito dei programmi intergovernativi, per le quali non abbiano già presentato la DTTI, dovranno, improrogabilmente, entro la data del 15 novembre 2005, presentare all ufficio doganale competente territorialmente sulla società, ai soli fini statistici, una dichiarazione di trasporto o transito (DTTI) per ogni operazione intracomunitaria effettuata, con l esatta indicazione del programma intergovernativo cui fanno capo le operazioni. Gli uffic i doganali inseriranno nel programma L185UD, i dati contenuti nei precitati DTTI entro il 31 dicembre 2005, utilizzando per l inserimento dei dati la codifica dei programmi intergovernativi che verrà inviata direttamente ai Signori Direttori regionali, al fine di ricomprendere tali operazioni, nei dati da fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in vista della Relazione annuale al Parlamento, così come prescritto dall art. 5 della legge n. 185/90. 10

La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 29 settembre 2005. I Signori Direttori regionali vigileranno sull applicazione della presente circolare non mancando di segnalare eventuali difficoltà riscontrate nella sua applicazione. Il Direttore dell Area Centrale Ing. Walter De Santis 11