Adeguati i limiti di reddito per il gratuito patrocinio,un istituto utilizzabile anche nei giudizi tributari Elevato a 10.628,16 euro il tetto per l ammissione al patrocinio a spese dello Stato a cura di Massimo Conigliaro Dopo tre anni dall ultimo adeguamento, il Ministro della Giustizia con Decreto del 20 gennaio 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2009, n. 72, ha elevato da Euro 9.723,84 ad Euro 10.628,16 il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ( 1 ). Le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato assicurano ai non abbienti il diritto, garantito dall art. 24 della Costituzione, di agire e difendersi anche davanti alle Commissioni Tributarie. Il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dalla parte III del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che, all art. 76, comma 1, prevede, quale condizione per l ammissione al patrocinio gratuito il possesso di un reddito imponibile ai fini dell imposta personale sul reddito, risultante dall ultima dichiarazione, non superiore al valore indicato nel decreto del Ministero della Giustizia applicabile ratione temporis. Se l interessato convive con il coniuge o con altri familiari - precisa l art. 76, comma 2 - il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l istante. 1 In precedenza, il Ministero della Giustizia, con il DM 29 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2006 aveva portato il limite di reddito per l ammissione al patrocinio a spese dello Stato da 9.296,22 euro a 9.723,84.
Contestualmente, il limite di reddito (oggi di 10.628,16) viene elevato di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (art. 92). Sempre ai fini della determinazione del reddito imponibile per l ammissione al gratuito patrocinio, l art. 76, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002 prevede che si deve tener conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Qualora vi siano fondati motivi per ritenere che l interessato non versi nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte può essere revocata l ammissione al patrocinio gratuito. L Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 15/E del 21 gennaio 2008 ha precisato che il reddito cui far riferimento per poter riconoscere il diritto al gratuito patrocinio sia il reddito imponibile ai fini dell Irpef, quale definito dall art. 3 del Tuir, integrato dagli altri redditi indicati dall art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002. L art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002 fa espresso riferimento, infatti, al reddito imponibile ai fini dell Irpef risultante dall ultima dichiarazione e, al comma 3, elenca anche le altre tipologie di reddito da considerare ai fini della determinazione del limite di reddito in discussione. L Agenzia delle Entrate fa presente tra l altro che, l art. 3 del Tuir, nel disciplinare la base imponibile ai fini fiscali, prevede che l imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell art. 10. *** Con la legge 29 marzo 2001 n. 134 il legislatore ha modificato la disciplina del gratuito patrocinio nei procedimenti civili e amministrativi e, quindi, ha abrogato l art. 13 del D. Lgs. 546/92 che disciplina il processo tributario. Oggi, pertanto, la normativa applicabile è quella prevista in materia civile, con qualche accortezza. L'art. 138 del c.d. testo unico delle spese in materia di giustizia riprende testualmente l'art. 13, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992, prevedendo che «Presso ogni commissione
tributaria è costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal presidente della commissione, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla Direzione Regionale delle Entrate. Per ciascun componente è designato un membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria». Hanno diritto al gratuito patrocinio come già evidenziato - i titolari di reddito imponibile non superiore a 10.628,16 euro. Ai fini del raggiungimento di questo limite si devono considerare anche i redditi dei familiari, aggiungendo a quello del richiedente i redditi posseduti dai conviventi. Le condizioni per essere ammessi al gratuito patrocinio sono: - lo stato di povertà; - la probabilità di un esito favorevole della causa (fumus boni iuris). Con l'istanza deve essere documentato lo stato di povertà della parte contribuente. Per ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio non è necessario che l'istante sia nullatenente, ma è sufficiente che sia in condizioni economiche tali da non poter sopportare i costi del processo tributario. L istanza, debitamente documentata, va presentata presso le Segreterie delle Commissioni Tributarie dove opera una Commissione per il patrocinio a spese dello Stato e deve contenere gli elementi indicati dagli artt. 78, 79 e 122 del D.P.R. n. 115/2002. La Commissione ha una composizione variegata, è presieduta da un presidente di sezione (della Commissione Tributaria) e ne deve far parte un giudice, designato dal presidente della commissione tributaria; è altresì presente un rappresentante delle categorie professionali abilitate alla difesa tributaria, scelto dal Presidente della Commissione tra una terna di nomi segnalata dall Ordine Professionale. I giudici tributari, i quali fanno parte della commissione, hanno l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione stessa. Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 del D.P.R. 115/2002
attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte in ambito tributario - solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato; Nei dieci giorni successivi alla presentazione dell istanza, la Commissione decide, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, la concessione del beneficio. Il richiedente ammesso al patrocinio può scegliere il difensore (artt. 80 e 140, D.P.R. n. 115/2002) tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato o nell ambito degli altri albi ed elenchi indicati all art. 12, comma 2, D. Lgs. n. 546/92 (dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, ecc.). Il ricorso della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è esente dal bollo. Particolare è il caso in cui sia intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento. In tale circostanza, lo stato di povertà è in re ipsa; il curatore tuttavia ha l onere di presentare un apposita istanza al Giudice Delegato del Tribunale di competenza: se questi attesta la mancanza del denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 144). L onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, e previo parere del consiglio dell'ordine, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale. Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (Sent. n. 6591/2009) hanno stabilito che risponde penalmente chi ha dichiarato falsamente reddito zero anche quando tale reddito è così basso da non superare la soglia richiesta per l ammissione al beneficio. La Corte, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sorto in materia, ha chiarito che la specifica falsità nella dichiarazione sostitutiva (artt. 95 79 lettc. C) è connessa all ammissibilità dell istanza non a quella del beneficio (art. 96/1 co.), perché solo l istanza ammissibile genera l obbligo del magistrato di decidere nel merito, allo stato. L inganno potenziale, della falsa attestazione di dati necessari per determinare al momento dell istanza le condizioni di reddito, sussiste quand anche le alterazioni od omissioni di fatti veri risultino poi ininfluenti per il superamento del limite di reddito, previsto dalla legge per
l ammissione al beneficio. Pertanto prosegue la Corte -, la questione riceve risposta affermativa, nel senso che il reato di pericolo si ravvisa se non rispondono al vero o sono omessi in tutto o in parte dati di fatto nella dichiarazione sostitutiva, ed in qualsiasi dovuta comunicazione contestuale o consecutiva, che implichino un provvedimento del magistrato, secondo parametri dettati dalla legge, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per l ammissione al beneficio. Massimo Conigliaro 01 Ottobre 2009