ALLEGATO A 1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

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ALLEGATO A Piano operativo per l allineamento fra le superfici vitate registrate nello schedario viticolo e la superficie dei poligoni grafici dei vigneti presenti nel GIS INDICE: 1. Premessa e riferimenti normativi 2. Piano operativo 2.1 Attività preliminari 2.2 Completamento delle operazioni di allineamento 3. Dichiarazioni e rivendicazione annuale delle produzioni 4. Disposizioni particolari 5. Gestione e monitoraggio delle operazioni 1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI 1.1. In ottemperanza a quanto disposto dalle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di potenziale viticolo, ogni superficie vitata è soggetta ad iscrizione allo schedario viticolo. 1.2 Con la Delibera di Giunta regionale n. 532 del 14 luglio 2008 sono state definite le modalità procedurali per il completamento delle operazioni di aggiornamento dello schedario del potenziale viticolo. In attuazione di tale delibera ARTEA tramite le funzionalità del proprio sistema informativo ha verificato la congruenza dei dati dichiarati nel potenziale viticolo con le informazioni presenti nel fascicolo elettronico e, ai fini della iscrizione agli albi dei vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e agli elenchi delle vigne dei vini ad Indicazione Geografica Protetta (IGP), la congruenza con i dati di dettaglio delle unità vitate. Il conduttore successivamente ha provveduto a risolvere le eventuali anomalie (che venivano pubblicate sul sito di ARTEA) derivanti dalle verifiche svolte dal sistema informativo, dichiarando sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, la situazione effettiva. Le province sulla base di adeguati piani di controllo hanno verificato le dichiarazioni rese dai produttori. 1.3 Tale operazione, che si è conclusa il 15 gennaio 2009, ha consentito di aggiornare lo schedario viticolo allineando i dati del potenziale viticolo con le informazioni inerenti gli albi dei vini a DOP e gli elenchi delle vigne dei vini ad IGP e con le informazioni contenute nel fascicolo elettronico. 1.4 Nel corso del 2009, in attuazione della nuova OCM del settore vitivinicolo di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, è stato emanato il regolamento (CE) n. 436/2009 recante le modalità di applicazione dell OCM vino in ordine allo schedario viticolo. Tale regolamento ha stabilito che le particelle viticole devono essere dotate di un sistema di identificazione compatibile con il sistema di identificazione della parcelle agricole di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 1. 1.5 A livello nazionale sono stati approvati il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini e successivamente, ai sensi dell articolo 12 comma 3 il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni 1 Regolamento (CE) n. 73/2009, articolo 17: (Sistema di identificazione delle parcelle agricole) Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è costituito sulla base di mappe o estremi catastali o altri riferimenti cartografici. Si utilizzano le tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese di preferenza orto immagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono una precisione equivalente almeno a quella della cartografia su scala 1:10.000.

applicative del D.lgs 61/2010 per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni. 1.6 Il D.M. 16 dicembre 2010 all articolo 4 stabilisce, tra l altro, che lo schedario viticolo, strutturato ai sensi del richiamato Reg. (CE) 436/2009, è parte integrante del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) nonché del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) ed è dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS). 1.7 In proposito si precisa che con il DM 11 marzo 2008 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha approvato le Linee guida per lo sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale, definendo il SIAN quale sistema dei sistemi centrali e regionali, comprendendo pertanto il sistema informativo agricolo toscano (SIART) istituito con la legge regionale 8 marzo 2000, n. 23, all interno del SIAN. Con la medesima L.R. 23/2000 è stata istituita presso ARTEA l Anagrafe regionale delle aziende agricole quale nucleo del SIART e strumento di organizzazione e snellimento dell azione regionale. 1.8 Il DM 16 dicembre 2010 fissa inoltre, nelle norme transitorie, le regole generali per l'allineamento della base dati dello schedario viticolo a partire dalle informazioni registrate nel fascicolo elettronico, nel potenziale viticolo e negli albi dei vini a DOP e negli elenchi delle vigne per vini ad IGP con le superfici classificati come vigneto presenti nel GIS e stabilisce che nello schedario viticolo al termine delle operazioni di allineamento deve essere inserito un solo dato di superficie ottenuto da misurazione oggettiva (GIS) e che tale dato sarà utilizzato in tutti i procedimenti amministrativi inerenti il potenziale viticolo, fatta eccezione degli interventi richiamati all articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/08. 1.9 Alla luce di quanto sopra richiamato, si rende pertanto necessario completare l operazione di strutturazione dello schedario viticolo, realizzata ai sensi della citata Delibera di Giunta regionale n. 532 del 14 luglio 2008, attraverso l allineamento delle superfici vitate registrate nello schedario viticolo regionale con le superfici dei poligoni classificati come vigneto presenti nel GIS. 2. PIANO OPERATIVO 2.1 ATTIVITÀ PRELIMINARI 2.1.1 Al fine di completare l operazione di strutturazione dello schedario viticolo regionale, tramite una specifica applicazione informatica, ARTEA provvede ad effettuare il confronto fra la superficie vitata registrata nello schedario viticolo e la superficie dei poligoni grafici dei vigneti presenti nel Sistema Integrato di Gestione e Controllo layer unico (GIS) secondo le modalità di seguito riportate. 2.1.2 La superficie dei poligoni rappresentati nel layer unico relativi ai vigneti è misurata secondo i criteri stabiliti con il DM 26 luglio 2000, confermati dal DM 16 dicembre 2010 2. La rappresentazione grafica delle parcelle viticole include pertanto le aree di servizio, in quanto superfici a supporto del vigneto, seppure non produttive. 2 DM 16 dicembre 2010 Art.3 comma 1 lettera f) Per "superficie vitata" si intende la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata in misura del 50% del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazzo o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

2.1.3 Il confronto viene effettuato a livello di parcella viticola aziendale,che ai sensi del DM 16 dicembre 2010, è definita come una superficie vitata continua coltivata a vite che appare omogenea per caratteristiche fisiche evidenti (orientamento dei filari e sesto di impianto) e che è condotta da una singola azienda. Ciascuna parcella viticola è composta da una o più particelle catastali, comprese anche parzialmente, e da una o più unità vitate. Ogni azienda può avere una o più parcelle viticole. 2.1.4 Per ottenere le parcelle viticole aziendali come sopra definite, ARTEA effettua l intersezione dei poligoni definiti nel layer unico VIGNETO (codice 617) con la mappa catastale. Le superfici risultanti da tale operazione vengono successivamente aggregate in base al conduttore (CUAA). 2.1.5 La superficie delle parcelle viticole aziendali così ottenute viene confrontata con la superficie delle corrispondenti unità vitate registrate nello schedario così come stabilito dall articolo 4 comma 10 del DM 16 dicembre 2010. 2.1.6 Il sistema informativo provvede ad indicare per ciascuna unità vitata registrata nello schedario il dato di superficie derivante dal GIS. Se la superficie della parcella viticola è composta da più unità vitate il sistema informativo procede in maniera automatica ad un riproporzionamento della superficie fra le unità vitate che compongono la parcella viticola. Nel caso di unità vitate iscritte ad albi per vini a DOP non contingentati o ad elenchi delle vigne per vini ad IGP, l applicazione adegua altresì l iscrizione. In presenza di unità vitate iscritte ad albi per vini a DOP contingentati, qualora la superficie del poligono della parcella viticola sia inferiore alla superficie della o delle unità vitate che lo compongono, il sistema informativo segnala alla provincia competente per territorio la necessità di sospendere l iscrizione di una superficie equivalente alla superficie oggetto di riduzione per un periodo di 5 anni, mentre qualora la superficie del poligono della parcella viticola sia superiore alla superficie della o delle unità vitate che lo compongono, la superficie iscritta all albo risultante nello schedario non viene modificata. 2.1.7 Gli esiti di tali incroci sono visibili dal 1 settembre 2012 nel sistema informativo-sezione anagrafe delle aziende agricole, con l indicazione per ciascuna unità vitata del dato relativo alla superficie registrata nello schedario e delle informazioni derivanti dal GIS. 2.1.8 Il sistema informativo evidenzia in particolare le seguenti casistiche di disallineamento fra il dato registrato nello schedario viticolo e il dato della superficie grafica: - le superfici vitate presenti a schedario che presentano una differenza, di superficie rispetto alla misurazione derivante dal GIS, superiore al 30%; - superfici grafiche prive di una corrispondenza nello schedario viticolo; - superfici presenti nello schedario ma prive di una corrispondente poligonazione. 2.1.9 ARTEA provvede ad attribuire automaticamente l uso del suolo tara ai poligoni VIGNETO di superficie inferiori a 200 mq che non hanno una superficie corrispondente nello schedario. 2.1.10 Sono inoltre inseribili, su richiesta della competente provincia, nel layer unico le eventuali poligonazioni riconducibili a soggetti pubblici preposti ai controlli del potenziale viticolo nel caso in cui la superficie registrata nello schedario non abbia una corrispondente superficie grafica nel medesimo layer unico. 2.1.11 A partire dal 1 settembre 2012 i soggetti coinvolti nella operazione di allineamento schedario-gis (aziende, amministrazioni provinciali, ARTEA, Regione Toscana,) potranno prendere visione delle singole situazioni e apportare, ciascuno per le proprie competenze, eventuali variazioni al fine di risolvere situazioni di disallineamento fra il dato registrato nello schedario viticolo e il dato della superficie grafica.

2.1.12 A partire dal 1 ottobre 2012, le aziende potranno proporre il riallineamento fra il dato registrato nello schedario viticolo e il dato della superficie grafica presente nel layer unico tramite la Dichiarazione unica aziendale con proposta di misurazione (DUA grafica). 2.1.13 In presenza di palesi errori nell uso del suolo, il conduttore può presentare alla provincia una istanza di revisione della misurazione del poligono anche se la superficie del poligono non si discosta oltre il 30% dalla superficie del vigneto registrata originariamente nello schedario viticolo. 2.2 COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI ALLINEAMENTO 2.2.1 A partire dal 1 giugno 2013, ARTEA provvede a completare le operazioni di strutturazione dello schedario allineando le informazioni presenti nello schedario viticolo inerenti le caratteristiche tecniche e le attitudini produttive delle superfici vitate con i dati di superficie del GIS, in modo che, al termine dell operazione di allineamento, nello schedario sia contenuto un solo dato di superficie ottenuto da misurazione oggettiva (GIS). 2.2.2 A partire da tale data le superfici di cui al punto 2.1.8 non faranno più parte dello schedario in quanto anomale. 2.2.3 Le superfici segnalate come anomale non possono essere oggetto di interventi quali reimpianti, estirpazioni e sovrainnesti né di rivendicazione delle produzioni. Inoltre, a partire dalla campagna viticola 2013/2014, tali superfici non possono usufruire degli aiuti alle misure previste dal piano nazionale di sostegno di cui al Reg (CE) 1234/2007. 2.2.4 Le anomalie sono pubblicate nel sistema informativo di ARTEA e tale pubblicazione costituisce la forma ufficiale di comunicazione alle aziende degli esiti del collegamento fra il dato dello schedario viticolo e il dato GIS. 2.2.5 L elenco completo delle aziende (contenente le seguenti informazioni:provincia, comune, CUAA, Denominazione, indirizzo, gestore del fascicolo, numero di particelle suddiviso per anomalia) è reso disponibile da ARTEA alle province competetenti per territorio. 2.2.6 Le province territorialmente competetenti sono tenute a divulgare e a pubblicizzare questa operazione anche in forma telematica attraverso i propri canali istituzionali affinchè i soggetti interessati ne vengano a conoscenza. 2.2.7 Al fine di risolvere le anomalie o di proporre correzioni rispetto alle operazioni di allineamento effettuate automaticamente dal sistema informativo di ARTEA, a partire dal 1 giugno 2013 il conduttore presenta la DUA. Si precisa che sono ammissibili solo le dichiarazioni per le quali il poligono proposto si discosta da quello risultante dal layer unico, oltre la tolleranza di cui all articolo 4 comma 10 del DM 16 dicembre 2010 3. 2.2.8 La provincia esamina secondo un proprio piano dei controlli la posizione delle aziende che presentano le anomalie seguendo il seguente ordine di priorità: - aziende che hanno presentato la DUA di cui al punto 2.2.7 per la risoluzione delle anomalie contestualmente all intenzione di effettuare un intervento sul potenziale viticolo e/o di usufruire degli aiuti sulle misure previste dal piano nazionale di sostegno di cui al Reg (CE) 1234/2007; - aziende che hanno presentato la DUA di cui al punto 2.2.7 per la risoluzione delle anomalie indipendentemente dall intenzione di effettuare un intervento sul potenziale viticolo e/o di usufruire degli aiuti alle misure previste dal piano nazionale di sostegno di cui al Reg (CE) 1234/2007; 3 Ai sensi dell articolo 34 del regolamento CE 1122/2009 la tolleranza di misurazione della superficie è definita da una zona cuscinetto non superiore a 1,5 metri da applicare al perimetro della parcella viticola aziendale. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella viticola non può essere superiore ad 1 ettaro. Successive misurazioni che comportino differenze comprese nella tolleranza prevista non danno origine a variazioni del dato di superficie preesistente rispetto alle utilizzazioni sopra elencate.

- aziende segnalate dall Organismo di Controllo a fronte di palesi differenze di superficie emerse nel corso del controllo ispettivo fra la superficie dello schedario registrata a seguito delle operazioni di allineamento e la superficie effettivamente impiantata; - altre aziende contenute negli elenchi di cui al punto 2.2.5. 2.2.9 Le DUA presentate per aggiornare il proprio potenziale viticolo sono esaminate dalla provincia secondo quanto stabilito dalla L.R. 9/09. Nel caso in cui il conduttore giustifichi l anomalia mediante l opportunità registrazione di superfici vitate assenti allo schedario, la provincia è tenuta a verificare il 100% delle dichiarazioni. 2.2.10 Nel caso in cui l azienda proponga una nuova poligonazione, la provincia è tenuta a verificare la grafica proposta dal conduttore. A conclusione delle attività istruttorie, qualora siano state risolte le anomalie, la provincia valida la poligonazione. A seguito della validazione della poligonazione da parte della provincia, le superfici vitate registrate nello schedario vengono allineate tramite le funzionalità del sistema informativo di Artea. 3. DICHIARAZIONI E RIVENDICAZIONE ANNUALE DELLE PRODUZIONI 3.1 Ai fini della dichiarazione di vendemmia e/o di produzione e per la rivendicazione delle produzioni DOP ed IGP, per la vendemmia 2012, la superficie di riferimento è quella registrata nello schedario. 3.2 A partire dalla vendemmia 2013, ai sensi del D.M. 16 dicembre 2010, la superficie di riferimento per la dichiarazione di vendemmia e/o di produzione e la rivendicazione delle produzioni DOP ed IGP è quella derivante dal GIS registrata nello schedario a seguito delle operazioni di allineamento. 3.3 A decorrere dalla vendemmia 2013, le superfici classificate come anomale non possono essere oggetto di dichiarazioni di vendemmia e/o di produzione né di rivendicazione delle produzioni DOP ed IGP. 4. DISPOSIZIONI PARTICOLARI 4.1 Al fine di dare maggiore diffusione all operazione di allineamento, in occasione della presentazione della dichiarazione di vendemmia e/o di produzione e della rivendicazione delle produzioni DOP ed IGP relative alla vendemmia 2012, sarà reso disponibile alle singole aziende, un report con l indicazione per ciascuna unità vitata del dato relativo alla superficie registrata nello schedario e delle informazioni derivanti dal GIS. 4.2 La superficie registrata nello schedario al termine delle operazioni di allineamento è da ritenersi valida anche qualora il dato di misurazione risultante è diverso dal dato alfanumerico contenuto originariamente nello schedario e/o nei provvedimenti sulla base dei quali il vigneto è stato realizzato (autorizzazioni, diritti di reimpianto ecc.). 4.3 Pertanto ai sensi dell articolo 22, comma 6 del DM 16 dicembre 2010 non è sanzionabile il soggetto al quale a seguito delle operazioni di allineamento viene attribuito un dato di misurazione diverso rispetto al dato alfanumerico contenuto precedentemente nello schedario e/o nei provvedimenti sulla base dei quali tali superfici sono state realizzate. 4.4 La disposizione di cui al punto 4.3 non si applica alle sanzioni previste dalla normativa regionale vigente in materia di impianti realizzati abusivamente successivamente al 1 aprile 1987 e non regolarizzati. 4.5 Qualora, a fronte di un controllo, vengano riscontrate misurazioni diverse da quelle registrate nello schedario, purché oltre il limite di tolleranza di cui all articolo 4 comma 10 del DM 16

dicembre 2010, il soggetto che ha espletato il controllo è tenuto a proporre la nuova misurazione nell ambito dello schedario viticolo. Gli esiti del controllo hanno efficacia solo dopo la validazione della nuova poligonazione da parte della provincia competente. 5. GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI 5.1 L andamento delle operazioni descritte nel presente provvedimento viene monitorato dal competente settore della Giunta regionale coadiuvato da ARTEA, da tre rappresentanti delle province e dai rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole e Cooperative in qualità di esperti in materia. Sulla base di tale monitoraggio viene valutata la necessità di dettare ulteriori disposizioni operative.