OCM VITIVINICOLO MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI PER L AGGIORNAMENTO E LA GESTIONE DELLO SCHEDARIO VITICOLO REGIONALE

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1 Allegato 1 al decreto n. 397 del 25/01/2012 OCM VITIVINICOLO MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI PER L AGGIORNAMENTO E LA GESTIONE DELLO SCHEDARIO VITICOLO REGIONALE

2 Sommario 1. PARTE GENERALE INTRODUZIONE SOGGETTI COINVOLTI SCHEDARIO VITICOLO GESTIONE DELLE SUPERFICI VITATE MISURAZIONE DELLE SUPERFICI FASE DI AVVIAMENTO DELLO SCHEDARIO OBIETTIVO ORGANIZZAZIONE DELLO SCHEDARIO ALLINEAMENTO INTEGRAZIONE NELLO SCHEDARIO VITICOLO DELLE INFORMAZIONI INERENTI LE ATTITUDINI PRODUTTIVE DELLE SINGOLE UNITÀ VITATE ALLA PRODUZIONE DI VINI A DO UNIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DICHIARATIVI INERENTI IL SETTORE VITIVINICOLO IN UN'UNICA DICHIARAZIONE CONTROLLO DELLE INFORMAZIONI DIRITTI VITIVINICOLI RISERVA REGIONALE DEI DIRITTI CONCESSIONE DEI DIRITTI DI NUOVO IMPIANTO DIRITTI DI REIMPIANTO SUPERFICI VITATE DESTINATE AL CONSUMO FAMILIARE SOVRAINNESTO OBBLIGHI DEI PRODUTTORI VITIVINICOLI RESPONSABILITA RESPONSABILITA DEI CAA RESPONSABILITA DELLE PROVINCE RESPONSABILITA DEI CONSORZI DI TUTELA AGGIORNAMENTO E VARIAZIONE DEI DATI RESPONSABILITA DEI CAA RESPONSABILITA DELLE PROVINCE VARIAZIONE DEL POTENZIALE PROCEDURE DI VARIAZIONE DEL POTENZIALE VITIVINICOLO PROCEDURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN DIRITTO DI REIMPIANTO RICHIESTA DI NULLA OSTA ALL ESTIRPO RILASCIO DEL NULLA OSTA ALL ESTIRPO

3 3.1.3 COMUNICAZIONE DI AVVENUTO ESTIRPO E CONTESTUALE RICHIESTA DI RILASCIO DEL RELATIVO DIRITTO RILASCIO DEL DIRITTO DI REIMPIANTO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO REIMPIANTO PROCEDURA RELATIVA ALL ESERCIZIO DI UN DIRITTO DI REIMPIANTO ACQUISITO VALIDITA DI UN DIRITTO ED AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEI DIRITTI NEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE RICHIESTA DI RILASCIO DEL NULLA OSTA ALL IMPIANTO RILASCIO DEL NULLA OSTA ALL IMPIANTO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO IMPIANTO PROCEDURA RELATIVA ALL ESERCIZIO DI UN DIRITTO DI IMPIANTO DELLA RISERVA REGIONALE AGGIORNAMENTO DEI DATI DELL INVENTARIO INERENTI AI DIRITTI PRELEVATI DALLA RISERVA COMUNICAZIONE DI AVVENUTO IMPIANTO CONTROLLI MODALITA DI CONTROLLO IN LOCO VERBALI DI CONTROLLO AGGIORNAMENTO DELLO SCHEDARIO AGGIORNAMENTO DELLO SCHEDARIO DELLE SUPERFICI VITATE CONDIZIONI GENERALI AGGIORNAMENTO DEI DATI TIPOLOGIE DI ANOMALIE SEGNALATE DAL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE INFORMAZIONI DESCRITTIVE DEL VIGNETO MANCANTI/INCOMPLETE/ERRATE PARTICELLE VITATE CHE RISULTANO CONDOTTE DA SOGGETTI DIVERSI PARTICELLE CON SUPERFICIE UTILIZZATA IN SUPERO RISPETTO ALLA SUPERFICIE CATASTALE VIGNETO NON DISEGNATO A GIS INCOERENZA TRA DATI GRAFICI (GIS) E ALFANUMERICI CASI PARTICOLARI

4 1. PARTE GENERALE 1.1 INTRODUZIONE Il presente manuale definisce le condizioni, le modalità e le responsabilità per la gestione, l aggiornamento ed i controlli dello schedario viticolo della regione Lombardia, secondo quando previsto dal Regolamento CE n 1234/2007, come modificato dal regolamento(ce) n. 491/09, dal Regolamento CE n 436/2009, e dal Decreto Ministeriale n 61 del 16/12/10. Il Manuale indica gli interventi necessari per la gestione dello schedario regionale delle superfici vitate e per il suo costante aggiornamento. L obiettivo è di consentire alla Regione Lombardia di disporre di una banca dati unica tale da permettere: la gestione ed il controllo delle variazioni del potenziale viticolo regionale; l erogazione dei premi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale; il controllo e l aggiornamento delle Denominazioni d Origine; ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea, nazionale o regionale inerente all applicazione dell OCM Vitivinicolo. 1.2 SOGGETTI COINVOLTI Organismo Pagatore Regionale Lombardia (OPR) in qualità di soggetto responsabile della gestione, dei controlli e dell aggiornamento dello schedario delle superfici vitate nonché del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE); Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia (DGA) in qualità di soggetto responsabile della programmazione nel settore vitivinicolo, che opera a supporto di OPR tramite uno specifico protocollo d intesa, e in qualità di soggetto responsabile della presentazione delle dichiarazioni obbligatorie di produzione; Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) in qualità di soggetto responsabili di indirizzo e coordinamento delle politiche comunitarie; AGEA Coordinamento, in qualità di organismo di coordinamento nazionale in particolare per quanto attiene alla costituzione e alla gestione dello schedario viticolo nazionale. L OPR in particolare ha la responsabilità dei controlli previsti dal D.lgs n 61/2010 e della gestione dello schedario viticolo regionale, il quale è parte integrante dello Schedario viticolo nazionale, nonché del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), ed è dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS). OPR garantisce inoltre il coordinamento delle modalità operative ed informatiche concordate tra Agea Coordinamento e la Regione Lombardia. L OPR ha delegato talune funzioni ad altri Organismi Delegati quali Province e Centri di Assistenza Agricola (CAA). In particolare: Alle Province, sulla base di convenzioni, è delegata l attività di verifica e controllo in loco; Ai CAA, sulla base di convenzioni con OPR e con delega dei produttori interessati, è delegata la presentazione delle domande informatizzate, la risoluzione di eventuali anomalie tramite il sistema informativo, nonché l aggiornamento dei dati dello schedario regionale delle superfici vitate. 4

5 Il presupposto per la gestione delle superfici vitate nello Schedario viticolo è che le stesse siano presenti nel Fascicolo Aziendale riferito al produttore della superficie interessata. Nell ambito dello Schedario viticolo, per ogni superficie vitata presente nel fascicolo aziendale, oltre ai dati inerenti la superfici condotta e quella riscontrata in ambito SIGC, vengono riportate tutte le informazioni di carattere tecnico, agronomico e di idoneità produttiva che, nel loro insieme, determinano il potenziale viticolo dell azienda. Tutte le dichiarazioni/comunicazioni a carico del produttore, connesse all aggiornamento dello Schedario viticolo, sono effettuate mediante i servizi telematici resi disponibili dai sistemi informativi regionali secondo le regole individuate dall Organismo Pagatore Regionale e la Direzione Generale Agricoltura. 5

6 2. SCHEDARIO VITICOLO GESTIONE DELLE SUPERFICI VITATE Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento 436/2009 della Commissione, ogni superficie vitata della Regione Lombardia è soggetta all iscrizione e all aggiornamento nello schedario delle superfici vitate, comprese le superfici inferiori a 0,1 ha le cui produzioni ottenute sono destinate esclusivamente al consumo familiare. L iscrizione delle superfici vitate, ed il loro costante aggiornamento nello schedario viticolo regionale, secondo quanto disposto dal D.lgs. 61/2010, costituiscono inoltre il presupposto necessario e inderogabile per procedere a variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale e per accedere alle misure strutturali e di mercato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e per adempiere alle disposizioni in materia di dichiarazione annuale di vendemmia e di produzione e di rivendicazione delle Denominazioni d Origine (DO). Le informazioni desunte dallo schedario costituiscono i dati univoci atti ad assolvere ogni adempimento previsto dalle normative in vigore. 2.1 MISURAZIONE DELLE SUPERFICI Per superficie vitata si intende la superficie coltivata a vite misurata all interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti. La misurazione della superficie della parcella viticola aziendale, definita in coerenza con l appezzamento viticolo di appartenenza, costituisce il valore presente nel SICG. Tale valore è utilizzato come riferimento per tutti gli ambiti riportati di seguito: Fascicolo aziendale; Schedario viticolo; Inventario del potenziale produttivo; Procedimenti amministrativi (estirpo, impianto, diritti di reimpianto); Dichiarazione unica di produzione vitivinicola; Regime domanda unica; Sviluppo rurale; Attività di controllo svolta dagli enti e strutture di controllo; Altri eventuali ambiti, ad eccezione degli interventi previsti all art. 75 del Reg. CE 555/2008. Ai sensi dell art. 34 del Reg. 1122/2009 la tolleranza di misurazione della superficie è definita da una zona cuscinetto non superiore a 1,5 m da applicare al perimetro della parcella viticola aziendale 1. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella viticola non può essere superiore ad 1 ha, fino a completamento delle operazioni di allineamento dello schedario. Successive misurazioni che comportino differenze comprese nella tolleranza prevista non danno origine a variazioni del dato di superficie rispetto alle utilizzazioni sopraelencate. 1 Parcella viticola aziendale: presenta le stesse caratteristiche dell appezzamento viticolo, ma è limitata alla superficie condotta da una singola azienda; a tale scopo, la delimitazione aziendale deriva dalla consistenza territoriale presente nel fascicolo aziendale. 6

7 2.2 FASE DI AVVIAMENTO DELLO SCHEDARIO OBIETTIVO 1) Allineamento nello schedario viticolo dei dati relativi alle superfici vitate con il dato GIS 2) Integrazione nello schedario viticolo delle informazioni inerenti le attitudini produttive delle singole unità vitate alla produzione di vini a DO 3)Unificazione dei procedimenti dichiarativi inerenti il settore vitivinicolo in un'unica dichiarazione inerente: - Iscrizione del vigneto nello schedario vitivinicolo ai fini della rivendicazione delle produzioni a DO - Rivendicazione delle produzioni a DO - Dichiarazione di vendemmia e di produzione ORGANIZZAZIONE DELLO SCHEDARIO L unità di base dello schedario vitivinicolo regionale è l UNAR, ogni UNAR ricade su una sola particella catastale, è condotta da una singola azienda ed è omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di allevamento sesto di coltivazione e densità di impianto anno di impianto presenza di irrigazione tipologia delle strutture stato di coltivazione varietà di uva attitudine a produrre vini DOCG, DOC, IGT. Nello schedario vitivinicolo regionale la superficie vitata è individuata da : 1) superficie dichiarata dal produttore 2) superficie numerica riportata nelle UNAR ( superficie presente nel fascicolo aziendale) 3) poligono GIS La superficie dichiarata dal produttore al momento dell impianto coincide con la superficie riportata nell UNAR o in più UNAR che costituiscono la superficie vitata. Il poligono GIS è individuato per ogni particella catastale e comprende una o più UNAR. Nella fase di passaggio allo schedario nazionale la tolleranza ammessa tra la superficie delle UNAR che costituiscono la particella catastale e il poligono GIS è pari a +/- 5% fino ad un massimo di 1000 mq. Tale tolleranza è da considerarsi non ammissibile al termine delle operazioni di allineamento dei dati dello schedario viticolo al GIS. Le particelle catastali con una differenza tra la superficie a fascicolo e il GIS superiore a+/- 5% sono evidenziate in anomalia sul fascicolo aziendale. Tali particelle non sono eleggibili alle misure del PNS e per l iscrizione dei vigneti nello schedario vitivinicolo ai fini della rivendicazione delle produzioni a DO (anche igt) né per le operazioni di estirpo e reimpianto aziendale. 7

8 2.2.3 ALLINEAMENTO L allineamento delle superfici vitate, ovvero la coincidenza tra il dato numerico della superficie riportato dall UNAR o dalla somma delle UNAR con il dato GIS sarà eseguito per particella catastale e non per parcella viticola aziendale. I FASE: Unità vitate in anomalia ( fuori tolleranza) Nel corso del 2010 e con termine 15 gennaio 2012 si sta provvedendo alla rilavorazione di tutte le particelle catastali in anomalia riportando lo scostamento tra il dato alfanumerico presente a fascicolo e il dato GIS all interno del 5%. Entro la fine del 2011 tutte le particelle catastali vitate presenteranno uno scostamento massimo del dato alfanumerico con il dato GIS del 5%, fino all aggiornamento. Le anomalie sono sanate con i seguenti procedimenti: Nel caso in cui : 1) Superficie a GIS minore della superficie UNAR: il CAA informa il viticoltore e provvede alla riduzione della superficie delle UNAR allineandola con il GIS fino a rientrare nella tolleranza prevista. A seguito della riduzione di superficie al produttore non sarà rilasciato alcun diritto di reimpianto. 2) Superficie a GIS maggiore della superficie delle UNAR: tutta la superficie a GIS in esubero rispetto a quella dichiarate dal produttore e non coperta, al momento dell impianto, da regolare diritto sarà dichiarata abusiva e soggetta alla vigente normativa relativa agli impianti irregolari. Trattandosi di UNAR in anomalia non è possibile una compensazione aziendale tra le particelle catastali. La compensazione è prevista solo nel caso di due UNAR adiacenti qualora la superficie vitata sia distribuita nelle UNAR in modo non concorde con quanto rilevato dal GIS. In ogni caso la superficie deve essere stata piantata con regolare diritto di impianto e al termine dell operazione di allineamento non si deve registrare nessun aumento della superficie vitata complessiva. ESEMPIO: superficie a GIS=1ha pari alla superficie numerica e dichiarata dell UNAR A, in realtà, la superficie è dislocata per 0,5ha sulla UNAR A e 0,50 ha sulla UNAR B, in questo caso è possibile modificare il valore delle UNAR, portando le superfici delle due UNAR al valore di 0,5 ha ciascuna, pari al dato GIS Nel caso in cui il produttore non ritenga corretta la foto interpretazione delle superfici può attivare una istanza di riesame utilizzando la procedura informatica presente a SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE. L istanza di riesame si compone di : - presentazione a sistema della richiesta di lavorazione delle particelle; - nuova foto-interpretazione; - eventuale sopralluogo in campo. Nel caso in cui tra la superficie delle UNAR complessive per CUAA e la superficie foto interpretata si riscontri una differenza tra +/- 10% e entro il limite +/ mt 2 il produttore presenta una perizia asseverata a sue spese, la misurazione delle superfici deve essere eseguita con GPS. Nel caso di differenze superiori la richiesta di sopralluogo deve essere rivolta all amministrazione provinciale. A seguito del procedimento di lavorazione delle UNAR, nella fase di allineamento è possibile eliminare totalmente la tolleranza e arrivare alla coincidenza tra GIS e dato alfanumerico. 8

9 Il produttore che decide di allineare il dato UNAR con il dato GIS senza tener conto della tolleranza (perfetta coincidenza dei dati) non subirà eventuali altre decurtazioni di superficie nella seconda fase della procedura di allineamento. Nella fase di compensazione delle UNAR in anomalia è possibile, se del caso, utilizzare anche UNAR in tolleranza. II FASE: Unità vitate all interno della tolleranza Al termine della seconda fase deve sussistere perfetta coincidenza tra dato GIS e superficie delle UNAR con conseguente eliminazione della tolleranza attualmente prevista del 5%. Da elaborazioni dei dati presenti a sistema si è evidenziato che per le particelle catastali all interno della tolleranza del 5%, prese singolarmente, lo scostamento dal GIS in termini assoluti non è rilevante, per procedere all allineamento completo delle particelle al dato GIS si procederà nel seguente modo: 1) Per particella: scostamento tra dato GIS e dato alfanumerico dell UNAR di +/- 3 mt 2, la correzione viene fatta d ufficio dal SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE riportando il dato delle UNAR al dato GIS. 2) Per CUAA per scostamenti tra GIS e dato alfanumerico dell UNAR per un scostamento tra +/- 3% e fino a un limite di +/- 500 mt 2 la correzione viene fatta d ufficio dal SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE riportando il dato delle UNAR al dato GIS. 3) Nel caso in cui il dato GIS superiore al dato catastale riallineamento del GIS al dato catastale. Nel caso in cui anche a seguito delle compensazioni la superficie a GIS sia diversa rispetto alla superficie delle UNAR, fa fede la superficie a GIS: - la superficie riferita alle UNAR in eccesso rispetto al GIS viene eliminata dallo schedario e non da luogo a diritti di impianto. - la superficie riferita alle UNAR in difetto rispetto al GIS viene aumentata fino all area della superficie a GIS e non da luogo a sanzione. Nel caso in cui il produttore non ritenga corretta la foto interpretazione delle superfici può attivare una istanza di riesame utilizzando la procedura informatica presente a SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE. L istanza di riesame si compone di : - presentazione a sistema della richiesta di lavorazione delle particelle; - nuova foto-interpretazione; - eventuale sopralluogo in campo. Nel caso in cui tra la superficie delle UNAR e la superficie foto interpretata si riscontri una differenza tra +/- 10% e entro il limite +/ mt 2 il produttore presenta una perizia asseverata a sue spese, la misurazione delle superfici deve essere eseguita con GPS. Nel caso di differenze superiori la richiesta di sopralluogo deve essere rivolta all amministrazione provinciale. Relativamente alle superficie finanziate nell ambito di domande di ristrutturazione vigneti e di vendemmia verde, le superficie misurata con GPS non vengono modificate dalle operazioni di allineamento dello schedario. 9

10 La modalità di misurazione delle superfici è riportata sulla circolare AGEA prot. ACIU del 17 febbraio 2011 Vitivinicolo Istruzioni generali per la misurazione dei vigneti in Italia. Per non impattare negativamente sulle attività dichiarative previste dalla normativa comunitaria e nazionale le procedure di allineamento all interno della tolleranza ammessa avranno inizio a partire dal 15 gennaio 2012 ( data di chiusura dei procedimenti legati alla dichiarazione di vendemmia) e termineranno entro il 31 luglio Nel corso delle procedure di allineamento automatico delle superfici si effettuerà un allineamento automatico dei fascicoli e sarà prodotto periodicamente un elenco dei fascicoli aggiornati 2.3 INTEGRAZIONE NELLO SCHEDARIO VITICOLO DELLE INFORMAZIONI INERENTI LE ATTITUDINI PRODUTTIVE DELLE SINGOLE UNITÀ VITATE ALLA PRODUZIONE DI VINI A DO La regione Lombardia ha gestito con proprio procedimento a SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE le iscrizioni agli albi dei vigneti a DO a partire dal 2008, le superfici iscritte fino alla vendemmia 2011 erano allineate con quanto riportato nelle scheda UNAR. La nuova normativa prevede l abolizioni degli albi come entità distinta e l iscrizione dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DO nello schedario viticolo solo a i fini della rivendicazione della produzione. Il Vigneto è definito come unità di base costituita da una unità vitata o da un insieme di unità vitate, anche non contigue compatibile con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione, soprattutto con riferimento alla composizione varietale e all ubicazione in zone delimitate dallo stesso disciplinare. L identificazione del vigneto è possibile solo se preventivamente le UNAR rispondono alle caratteristiche di ubicazione e di struttura delle vigne previste dal disciplinare di produzione. Per verificare che le UNAR siano ubicare all interno della aree definite dai disciplinari, nel sistema sono stati inseriti gli shape-files relativi ai confini di tutte le DO Lombarde. Inoltre a sistema sono state inserite per ogni disciplinare le norme relative alla coltivazione del vigneto e la composizione ampelografica per ogni singola tipologia di vino. Successivamente per ogni DO sono state elencate tutte le attitudini produttive possibili identificate con il codice a 9 caratteri desunto dal Catalogo nazionale delle varietà di uva. Tali informazioni costituiscono la griglia entro la quale le UNAR vengono filtrate e selezionate per la costituzione del vigneto. Solo le UNAR che corrispondono alle indicazioni del disciplinare possono essere selezionate ed ogni vigneto selezionato corrisponde alla composizione ampelografica prevista. La struttura dell UNAR è stata modificata inserendo tutte la informazioni concordate con AGEA e riportate nel documento Attuazione del DM schedario vitivinicolo Modello dati interscambio unità arboree vigneti. Versione 1.6 del 27/07/2011. Sulla base delle informazioni inserite a sistema il produttore effettua la selezione delle UNAR e la costituzione del singolo vigneti ai fini rivendicativi. Al fine di facilitare la scelta vendemmiale il sistema, all atto della costituzione del vigneto per la rivendicazione di una specifica DO, indica anche tutte la altre rivendicazioni idonee che è possibile effettuare sia sull intera superficie selezionata, che su porzioni della stessa. Una volta definita la composizione del vigneto viene memorizzata dal sistema e sarà riproposta all atto della presentazione della dichiarazione per le vendemmie successive. Per la vendemmia 2011 sono stati caricati a sistema i vigneti primari validi iscritti agli albi regionali delle DO/ elenchi IGT per la vendemmia

11 Il processo di integrazione dello schedario vitivinicolo è iniziato a partire da gennaio 2011 ed è terminato a settembre Nessuna delle informazioni relativa ai disciplinari di produzione per la costituzione del vigneto deve essere dichiarata dal produttore perche tutte le informazioni utili sono inserite nel sistema. Il sistema è aperto può essere implementato con ulteriori informazioni desunte dai disciplinari o migliorato, qualora si ritenesse necessario, a seguito delle problematiche riscontrate nel corso della vendemmia 2011, primo anno di utilizzo UNIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DICHIARATIVI INERENTI IL SETTORE VITIVINICOLO IN UN'UNICA DICHIARAZIONE Conformemente a quanto stabilito dal DL 61/2010 art. 14 viene unificata la procedura relativa a : - Rivendicazione delle produzioni a DO - Dichiarazione di vendemmia e di produzione Il sistema sulla base delle indicazioni di cui al precedente paragrafo permette la costituzione dei vigneti ai fini rivendicativi. La superficie di ogni singolo vigneto è la base per la definizione delle produzioni rivendicate e per la compilazione della dichiarazione di vendemmia. Il sistema è stato implementato inserendo per ogni tipologia di vino, identificata con codice a 11 caratteri desunto dal Catalogo nazionale delle varietà di uva, la resa massima di uva ad ettaro e la resa massima di vino. Tali informazioni sono bloccanti, non è possibile la rivendicazione di produzioni più alte di quelle previste dal disciplinare, il sistema altresì permette l inserimento di eventuali superi di produzione, come previsto dalla normativa vigente e la loro destinazione. Le informazioni relative alla produzione di uva e di vino relative alla dichiarazione di vendemmia e di produzione sono inserite dal produttore a sistema sulla base di quanto definito dalla modulistica di AGEA a livello nazionale CONTROLLO DELLE INFORMAZIONI I controlli vertono principalmente nella verifica della attitudine produttiva dell UNAR; in fase di sopralluogo il controllore dovrà valutare la coerenza dei dati descrittivi riportati nell UNAR rispetto a quanto previsto nel disciplinare di produzione, onde confermare l attitudine della specifica UNAR ad una o più DO. Inoltre il controllore valuterà anche lì effettiva superficie della particella catastale. I controlli sono effettuati da OPR; essi ricadono sui soggetti che hanno l obbligo di presentare la dichiarazione di produzione e sono effettuati nell ambito dei sopralluoghi già previsti per Vendemmia Verde, PRRV e per i procedimenti di estirpo e reimpianto aziendale. Oltre a tali controlli, OPR in accordo con la DGA provvederà ad estendere i controlli anche ai produttori che non rientrano nelle sopraddette fattispecie qualora si ritenesse opportuno effettuare ulteriori verifiche specifiche su campioni appositamente estratti, valutando l analisi del rischio oppure su segnalazioni puntuali. 11

12 2.4 DIRITTI VITIVINICOLI Le informazioni relative ai diritti di reimpianto ed ai diritti di nuovo impianto sono consultabili nell ambito dei servizi del Fascicolo Aziendale contenuti nel Sistema Informativo Regionale RISERVA REGIONALE DEI DIRITTI La riserva regionale dei diritti di impianto è aggiornata con atto della Direzione Generale Agricoltura; con detto atto la DGA assegna i diritti della riserva ai produttori e definisce i criteri e le priorità di assegnazione, nonché il prezzo di cessione. Tali diritti devono essere esercitati entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui sono stati concessi e non possono essere ceduti. Ai sensi dell art. 93 del Reg. CE 479/2008, nella riserva confluiscono i diritti non esercitati entro i termini prescritti, ovvero: i diritti di nuovo impianto, i diritti di reimpianto, i diritti di impianto concessi a partire dalla riserva. Nel caso di diritti di reimpianto o di nuovo impianto non esercitati dai produttori entro i termini previsti, la Direzione Generale Agricoltura, alla scadenza di un diritto che non risulta esercitato, assegna la superficie corrispondente alla riserva regionale, alienando inderogabilmente il corrispondente diritto al produttore. I diritti di impianto prelevati dalla riserva regionale sono assegnati ai produttori che intendono piantare un vigneto le cui superfici siano atte a produrre solo vini di qualità DOP e IGP e le cui produzioni siano inferiori alle richieste di mercato. Il produttore, prima di esercitare un diritto assegnato dalla riserva, è tenuto ad aggiornare sul Sistema Informativo Regionale, tramite un CAA, il proprio fascicolo relativamente al diritto assegnato. Nel caso in cui il produttore non impianti entro i termini previsti, la superficie vitata corrispondente è considerata illegittima e sono applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa (ai sensi della L.R. n 31/2008 così come modificata dalla della LR n 3/2010 art.1). I diritti di impianto della riserva possono essere prelevati ed assegnati ai conduttori non oltre la quinta campagna successiva a quella in cui sono stati attribuiti ala riserva stessa. I diritti non concessi entro tali termini si estinguono CONCESSIONE DEI DIRITTI DI NUOVO IMPIANTO I diritti di nuovo impianto destinati alla realizzazione di superfici vitate realizzate nell ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità o destinate a scopi di sperimentazione, o ancora destinate alla coltura di piante madri per marze, sono richiesti alla DGA. La concessione, o il rifiuto, del diritto di nuovo impianto, deve essere comunicato al produttore richiedente direttamente dalla DGA. Il diritto di nuovo impianto concesso è inserito nel Sistema Informativo Regionale; tali diritti devono essere esercitati entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui sono stati concessi. I diritti che generano un corrispondente diritto di reimpianto che non vengono esercitati in tale periodo sono automaticamente riattribuiti alla riserva regionale, tutti gli altri si estinguono. 12

13 2.4.3 DIRITTI DI REIMPIANTO I diritti di reimpianto sono assegnati ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata iscritta nello schedario viticolo. Tali diritti devono essere esercitati nell azienda per la quale sono stati assegnati. In deroga a tale obbligo i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti a un altra azienda solo nelle seguenti casistiche: una parte dell azienda interessata viene trasferita ad altra azienda; in tal caso i diritti possono essere esercitati soltanto sulla superficie di quest ultima nel limite della superficie trasferita. le superfici dell azienda dove sono esercitati i diritti acquisiti siano destinate alla produzione di vini DOP o IGP; sono ammessi al trasferimento soltanto i diritti destinati alla produzione di vini di categoria superiore o di pari categoria, a condizione che la resa di uva per ettaro del nuovo vigneto non aumenti rispetto a quella stabilita nel diritto. In caso di trasferimento su una superficie con maggiore resa unitaria, allo scopo di evitare un aumento del potenziale produttivo, al diritto si applica una riduzione proporzionale alla percentuale di aumento della resa d'uva per ettaro. Esempio: resa di partenza = 10 t/ha, superficie 1200 mq - resa dell area produttiva in cui si vuole impiantare = 12 t/ha Aumento della resa d uva = 10/12= 0,833 % Riduzione proporzionale sulla superficie = 1200 x 0,833 = 999,6 mq da inserire nel nuovo diritto nel caso in cui il trasferimento avvenga da una superficie non irrigua verso una superficie irrigua (dotata di impianti di irrigazione stabili), quando ciò possa determinare un aumento del potenziale produttivo, è necessario applicare un coefficiente massimo di riduzione pari al 20% della superficie trasferita; Le Province sono le uniche amministrazioni autorizzate alla validazione dei diritti di reimpianto. I diritti di reimpianto, acquisiti all interno della Regione Lombardia, devono esercitati entro la ottava campagna vitivinicola successiva a quella in cui ha avuto luogo l estirpazione, e comunque non oltre il 2015, salvo proroghe (ai sensi dell art. 85 septies del Reg. 491/2009). 2.5 SUPERFICI VITATE DESTINATE AL CONSUMO FAMILIARE I conduttori che impiantano una superficie vitata per il solo consumo familiare, devono comunicare l avvenuto impianto, tramite la domanda di Aggiornamento d'ufficio del Fascicolo Aziendale e dell'inventario vitivinicolo che contiene una sezione specifica per tali superfici. In particolare nella domanda è riportato l impegno del produttore a non commercializzare i prodotti ottenuti da tali superfici ed un autodichiarazione dalla quale si evinca che l azienda condotta non ha superfici vitate, comprese quelle oggetto di notifica, superiore a 1000 mq (10 are). Tale impianto è concesso a condizione che: la superficie impiantata non superi i 1000 mq (10 are); il produttore non disponga di altre superfici vitate; il produttore sui impegni a non commercializzare in alcun modo le produzioni ottenute, le quali saranno destinate al solo consumo familiare; richiedere un contributo. Il CAA è tenuto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ad aggiornare i dati alfanumerici ed a presentare la proposta di variazione della parte grafica all organismo terzo autorizzato. 13

14 L estirpazione di tali superfici non genera diritto di reimpianto. 2.6 SOVRAINNESTO Il produttore può effettuare un sovrainnesto su una superficie vitata identificata nello schedario viticolo. Il CAA è tenuto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ad aggiornare i dati alfanumerici ed a presentare la proposta di variazione della parte grafica all organismo terzo autorizzato. 2.7 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI VITIVINICOLI I produttori che a qualsiasi titolo conducono una superficie vitata situata in Regione Lombardia, hanno l obbligo di iscrivere e di aggiornare costantemente a sistema i dati alfanumerici e grafici dello schedario delle superfici vitate della Regione Lombardia. I conduttori delle superfici vitate registrate nel Sistema Informativo Regionale che intendono: richiedere una variazione del proprio potenziale viticolo; presentare una dichiarazione di settore ai sensi della normativa comunitaria (dichiarazione di vendemmia e/o di produzione e rivendicazione annuale delle produzioni); aggiornare i propri dati di fascicolo; sono tenuti a inoltrare specifica domanda elettronica tramite gli applicativi informatici regionali, secondo le modalità previste dallo stesso. Ogni domanda deve essere stampata e firmata; la mancata apposizione della firma comporta l annullabilità della domanda. Non è possibile presentare una qualsiasi domanda a sistema qualora siano presenti anomalie inerenti i dati alfanumerici o grafici. 2.8 RESPONSABILITA L aggiornamento dello schedario regionale delle superfici vitate è di competenza di OPR che, tramite apposite convenzioni e di concerto alla DGA, delega alcune fasi della raccolta delle domande, delle verifiche e dell aggiornamento dei dati ai CAA e alle Province. La gestione a sistema dello schedario delle superfici vitate, alcune fasi del controllo dei dati e dell iter procedurale informatizzato per l aggiornamento e la variazione dei dati dell inventario, nonché la certificazione dei dati GIS, è di competenza di OPR. In particolare il controllo e la certificazione finale delle proposte di variazione della parte grafica (GIS) effettuate dai CAA possono essere delegate ad un organismo terzo a tal fine espressamente autorizzato. In questo caso la certificazione definitiva della parte grafica a GIS deve essere effettuata dagli organismi terzi autorizzati di norma entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della proposta inviata dal CAA. Nel caso in cui la proposta non possa essere certificata, e sia necessario procedere ad ulteriori approfondimenti, il termine dei cinque giorni si interrompe, e l organismo terzo è tenuto a richiedere un ulteriore controllo al CAA che ha inviato la proposta, o a inoltrare una richiesta di verifica direttamente ad OPR RESPONSABILITA DEI CAA Ai CAA, convenzionati con OPR con mandato degli imprenditori agricoli (ai sensi del D.L. n.99/2004), sono affidate alcune fasi della gestione dello schedario, in particolare: 14

15 inserimento a SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE delle domande di variazione del potenziale, e di aggiornamento dell inventario; risoluzione delle anomalie sulle superfici vitate; tenuta ed aggiornamento del fascicolo aziendale; proposta di aggiornamento della parte grafica del GIS sulla base di idonei documenti e dell attualizzazione della base grafica. Per la gestione del fascicolo aziendale il CAA deve essere in possesso del mandato sottoscritto dal produttore. Tale mandato deve avere validità annuale con proroga automatica, salvo disdetta scritta. Il fascicolo aziendale contiene i sottofascicoli inerenti alle domande presentate dai conduttori. In ogni sottofascicolo devono essere inseriti tutti i documenti, inerenti i diversi procedimenti amministrativi per i quali il CAA garantisce la conservazione e disponibilità in ogni momento per gli eventuali controlli disposti dalla Pubblica Amministrazione. Tutta la documentazione presentata (quali per esempio le variazioni dei dati aziendali, la presentazione di eventuali diritti acquisiti, o inerenti alla domanda di aggiornamento dell inventario o alle richieste di estirpo, reimpianto o impianto) deve essere protocollata dai CAA e conservata nel fascicolo di domanda. Nel caso in cui i CAA fossero impossibilitati a procedere nell iter previsto per le procedure di competenza, sono tenuti a inviare tempestivamente ad OPR una comunicazione formale in cui devono essere puntualmente segnalate tutte le anomalie riscontrate RESPONSABILITA DELLE PROVINCE Alle province sono affidati i controlli relativi alla concessione, effettuata dalle Province stesse, dei diritti di reimpianto, nonché i controlli relativi alle domande di variazione del potenziale e di aggiornamento, secondo le modalità previste ai capitoli successivi RESPONSABILITA DEI CONSORZI DI TUTELA I consorzi di tutela sono riconosciuti dal MiPAAF per ciascuna denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. Il Consorzio è costituito fra tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione ed ha la responsabilità di collaborare con la Regione per lo svolgimento delle attività di competenza della stessa. 2.9 AGGIORNAMENTO E VARIAZIONE DEI DATI L aggiornamento e la variazione dei dati dell inventario (grafici ed alfanumerici) si effettua attraverso: a) la presentazione telematica sul Sistema Informativo Regionale, tramite il CAA delegato, della domanda di aggiornamento dell inventario. L aggiornamento dei dati può essere effettuato in qualsiasi momento su richiesta del produttore; b) le registrazioni delle variazioni del potenziale a seguito delle attività conseguenti alla presentazione telematica sul Sistema Informativo Regionale, tramite il CAA delegato, della domanda di variazione del potenziale viticolo, presentata dai conduttori che intendono estirpare e/o impiantare una superficie vitata. La gestione dell iter procedurale è interamente informatizzata. Il Sistema Informativo Regionale genera infatti tutta la modulistica connessa alla presentazione delle domande, ai verbali di controllo e alle check list, sia per quanto attiene alle specifiche competenze dei CAA, sia a quelle delle Province. 15

16 2.9.1 RESPONSABILITA DEI CAA Il CAA è tenuto a compilare le domande presentate dal produttore, tramite il procedimento informatizzato a sistema e a stampare le domande che devono essere firmate dal produttore e conservata a cura del CAA stesso all interno del fascicolo di domanda. Ogni domanda deve essere assegnata ad un funzionario responsabile del procedimento, individuato dal CAA, a cui viene affidato il relativo fascicolo. Il fascicolo di ogni produttore è suddiviso in sottofascicoli in relazione alla tipologia di domanda inoltrata e deve essere strutturato in modo che la documentazione archiviata non possa materialmente perdersi; il fascicolo deve riportare sulla prima pagina i seguenti dati: nominativo e CUAA del richiedente; nominativo del funzionario responsabile del procedimento. In ogni sottofascicolo deve essere segnalata la tipologia di intervento prevista e conservata tutta la documentazione affidata dai produttori ai CAA. Il CAA redige per ogni domanda una check list di verifica per ogni fase del procedimento delegato e per ogni tipologia di intervento richiesta. Le check list devono essere compilate al termine della singola fase di verifica, firmate dal funzionario istruttore e conservate nel fascicolo. Le check list in particolare devono riportare: la verifica della completezza e correttezza della domanda presentata; l anagrafica del produttore; le verifiche effettuate per le singole procedure previste dalle diverse tipologie di intervento richieste; l acquisizione ed il controllo della documentazione presentata dal produttore o già presente nel fascicolo; la verifica dell emissione e dell invio al produttore delle certificazioni previste; la verifica di invio della proposta di variazione all organismo terzo autorizzato RESPONSABILITA DELLE PROVINCE Alle Province sono delegate tutte le fasi inerenti alle verifiche in campo delle superfici vitate, secondo quanto previsto dal presente manuale nei successivi paragrafi (PARTE IV - controlli). Le Province sono tenute, su richiesta motivata e scritta dei CAA, ad inviare al CAA la documentazione idonea alla certificazione dei dati VARIAZIONE DEL POTENZIALE Il produttore che intende estirpare una superficie vitata e reimpiantare una corrispondente superficie con varietà di uve da vino o che intende impiantare una superficie in virtù di un diritto di reimpianto trasferito o di un nuovo impianto/reimpianto proveniente dalla riserva regionale, è tenuto a presentare ad OPR, tramite un CAA, la domanda elettronica di variazione del potenziale. 16

17 3. PROCEDURE DI VARIAZIONE DEL POTENZIALE VITIVINICOLO La domanda di variazione del potenziale vitivinicolo, presente sul Sistema Informativo Regionale, riporta: l anagrafica del produttore; i mappali oggetto di variazione; il tipo di conduzione; la data di impianto; il sesto d impianto il sistema di irrigazione eventualmente utilizzato; l area produttiva; il numero di ceppi ad ettaro; la forma di allevamento; le varietà utilizzate; la resa; le dichiarazioni e gli impegni del richiedente; la firma del richiedente; la tipologia di intervento richiesta; la documentazione richiesta. Per ogni tipologia di intervento è inoltre presente nel Sistema Informativo Regionale la modulistica specifica. Le tipologie di intervento previste sono: concessione di un diritto di reimpianto; concessione di reimpianto in virtù di un diritto acquisito; concessione di un impianto o reimpianto in virtù di un diritto assegnato dalla riserva regionale dei diritti. Nei paragrafi successivi è descritto l iter delle procedure, delle competenze specifiche e dei controlli relativi ad ogni tipologia di intervento. Qualora il CAA nelle diverse fasi di seguito descritte non potesse rispettare i tempi previsti per i diversi iter procedurali, è tenuto ad inviare una motivata richiesta scritta alla provincia competente, sia per l acquisizione della documentazione mancante, sia per un eventuale controllo in loco, In questo caso i tempi previsti per quanto attiene alle competenze dei CAA si interrompono fino al momento del ricevimento da parte della Provincia della documentazione richiesta. 3.1 PROCEDURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN DIRITTO DI REIMPIANTO RICHIESTA DI NULLA OSTA ALL ESTIRPO Il produttore che intende estirpare una superficie vitata e contestualmente richiedere un diritto di reimpianto per una superficie corrispondente, deve inoltrare tramite il CAA delegato la domanda informatizzata di Variazione del Potenziale Vitivinicolo. La domanda deve contenere, in particolare: le superfici ed i relativi mappali che si intendono estirpare; 17

18 l impegno a reimpiantare una superficie di categoria pari o superiore a quella estirpata; l impegno a effettuare il reimpianto entro la ottava campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l estirpazione; le rese della superficie oggetto di estirpazione; l impegno ad estirpare entro i 6 mesi dalla data del rilascio del nulla osta all estirpo. CONTROLLO: l amministrazione provinciale competente è tenuta a verificare l esistenza del vigneto prima dell estirpazione. Detto controllo è limitato al 5% del totale degli estirpi; i procedimenti soggetti a controllo verranno segnalati direttamente a sistema e saranno verificati con un controllo in loco. La Provincia, ricevuta la segnalazione del campione, è tenuta a verificare l esistenza del vigneto entro 20 giorni e ed a inviare al CAA il relativo verbale di controllo. Qualora dai controlli in loco emergano irregolarità o divergenze è competenza di OPR scegliere di aumentare proporzionalmente il numero di controlli in loco nella campagna vitivinicola successiva RILASCIO DEL NULLA OSTA ALL ESTIRPO Il CAA effettua la verifica necessaria alla concessione del nulla osta all estirpo attraverso il controllo: della posizione a sistema del produttore; del titolo di conduzione; dell effettiva presenza del vigneto e la relativa superficie sul GIS; dell area produttiva; della completezza della documentazione. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda il CAA, tramite il Sistema Informativo Regionale, emette il nulla osta all estirpo che deve essere stampato, firmato dal funzionario responsabile del procedimento e inviato entro 15 giorni al richiedente con raccomandata A/R, raccomandata a mano o Posta Elettronica Certificata. Qualora la domanda sia tra quelle sottoposte a verifica preventiva della Provincia il CAA dovrà attendere l esito del controllo prima di emettere il nulla osta. Il CAA predispone inoltre il fascicolo di domanda e compila la relativa check list di controllo COMUNICAZIONE DI AVVENUTO ESTIRPO E CONTESTUALE RICHIESTA DI RILASCIO DEL RELATIVO DIRITTO Entro 6 mesi dalla concessione del nulla osta all estirpo il produttore è tenuto ad estirpare la superficie vitata corrispondente. Il CAA, per conto del produttore, comunica (tramite la fase del procedimento di domanda generata direttamente a sistema) alla Provincia l avvenuta estirpazione entro 30 giorni dall effettuazione della stessa, e contestualmente inoltra la richiesta di rilascio del relativo diritto di reimpianto. Le comunicazioni devono essere inviate alle Province tramite Posta Elettronica Certificata RILASCIO DEL DIRITTO DI REIMPIANTO CONTROLLI: la Provincia ricevuta la comunicazione di avvenuto estirpo procede entro 60 giorni ad effettuare un sopralluogo per verificare l effettiva estirpazione e la superficie estirpata e ed a inviare al CAA il relativo verbale di controllo. 18

19 La misurazione deve essere effettuata preferibilmente con il GPS, se questo non fosse possibile si può procedere con gli strumenti tradizionali, ed i dati rilevati devono essere registrati sul verbale di controllo in loco. Il modello di diritto di reimpianto è generato direttamente a sistema nella fase di richiesta del sopralluogo per la verifica dell avvenuto estirpo. Il diritto contiene le seguenti informazioni: il numero del diritto; la data di emissione del diritto; la data di estirpo della superficie che ha originato il diritto; la data di scadenza del diritto; l identificativo della domanda di variazione del potenziale; i dati del produttore; la superficie autorizzata al reimpianto; i vincoli all utilizzo del diritto; l identificazione tipologica del vigneto estirpato; le rese di produzione ottenute per i vini DOC, DOCG ed IGT dai rispettivi disciplinari di produzione; l identificazione della superficie estirpata (forma di irrigazione, area produttiva, ecc.) Il diritto di reimpianto deve inoltre riportare per i vini da tavola, la resa media regionale, definita dalla DGA. Una volta eseguito il sopralluogo,e dopo aver verificato la correttezza dei dati contenuti a sistema, la Provincia è tenuta a validare il diritto stesso apponendo il timbro dell amministrazione, la firma del dirigente o del direttore di settore. Il diritto viene così recapitato al CAA il quale è tenuto a riconsegnarlo al produttore, entro 15 giorni dal ricevimento, tramite raccomandata a mano o raccomandata A/R, oppure su delega scritta conservarlo all interno del fascicolo di domanda. Ricevuto il verbale e la documentazione cartacea relativa ai mappali oggetto del controllo, il CAA è tenuto a predisporre ed inviare la proposta di aggiornamento del GIS all organismo terzo autorizzato COMUNICAZIONE DI AVVENUTO REIMPIANTO Il produttore, tramite il CAA, è tenuto a comunicare sul Sistema Informativo Regionale l avvenuto reimpianto entro 30 giorni dall effettuazione dello stesso, indicando: i mappali su cui è avvenuto il reimpianto; la superficie complessiva reimpiantata; il mese e anno di impianto; l area produttiva; le varietà utilizzate; il sesto di impianto; il numero dei ceppi; la forma di allevamento; il sistema di irrigazione eventualmente utilizzato; la destinazione produttiva; l identificativo e la tipologia del diritto utilizzato. Il diritto di reimpianto non può essere esercitato nel caso in cui il produttore non reimpianti e non comunichi l avvenuto reimpianto entro l ottava campagna successiva a quella in cui è avvenuta l estirpazione; in questi casi la superficie relativa al diritto non utilizzato viene assegnata alla riserva regionale dei diritti. 19

20 Se il reimpianto è effettuato oltre i termini previsti la corrispondente superficie vitata è considerata impiantata illecitamente e pertanto soggetta alle sanzioni previste dalla normativa regionale (ai sensi della L.R. n 31/2008 così come modificata dalla della LR n 3/2010 art.1). 20

21 SCHEMA ESEMPLIFICATIVO PER LA PROCEDURA DI ESTIRPO VITICOLTORE CENTRO ASS. AGRICOLA PROVINCIA richiesta del nulla osta all estirpo Compilazione della domanda di variazione del potenziale Estirpo entro 6 mesi dal rilascio del nulla osta ENTRO 30 GG emissione del nulla osta all estirpo ENTRO 30 GG comunicazione di avvenuto estirpo; richiesta di sopralluogo e di validazione del diritto Eventuale controllo a campione della superficie da estirpare ENTRO 60 GG sopralluogo e compilazione del verbale Modifica della domanda sulla base delle informazioni ricevute dalla Provincia Esito parzialmente positivo:comunicazione al CAA delle difformità e richiesta di aggiornamento Esito positivo Chiusura procedimento Inserimento della data di sopralluogo nel procedimento Il viticoltore riceve il diritto (entro 15 gg dall emissione) Il CAA registra il diritto a sistema, aggiorna l inventario e predispone la proposta grafica da inviare all ente terzo stampa del diritto, validazione e trasmissione al CAA assieme al verbale 21

22 SCHEMA ESEMPLIFICATIVO PER LA PROCEDURA DI REIMPIANTO VITICOLTORE CENTRO ASS. AGRICOLA PROVINCIA Reimpianto ENTRO 30 GG comunicazione di avvenuto reimpianto Reimpianto totale Annullamento diritto Reimpianto parziale; generazione del diritto residuo Validazione del diritto Aggiornamento dell inventario e predisposizione della proposta grafica da inviare all ente terzo 22

23 3.2 PROCEDURA RELATIVA ALL ESERCIZIO DI UN DIRITTO DI REIMPIANTO ACQUISITO VALIDITA DI UN DIRITTO ED AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEI DIRITTI NEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE In caso di compravendita dei diritti, rilasciati all interno del territorio regionale, sia il venditore sia l acquirente sono tenuti ad aggiornare presso un CAA la banca dati del Sistema Informativo Regionale relativa ai diritti vitivinicoli. L aggiornamento dei diritti a sistema avviene con la presentazione di una domanda di variazione del potenziale e conseguente registrazione informatica con nuova numerazione del diritto trasferito. L atto di compravendita di un diritto trasferito deve essere registrato presso i competenti uffici del registro. Nel caso in cui un diritto trasferito provenga da una Regione diversa da quella in cui il diritto è stato generato, il produttore, prima di poter esercitare il diritto, deve essere in possesso della conferma della validità del diritto fornita dalla Regione che lo ha emesso. In questo caso il CAA è tenuto a chiedere alla Provincia nel cui territorio verrà esercitato il diritto, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di nulla osta all impianto, la conferma di validità del diritto. La provincia entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di verifica è tenuta a chiudere all amministrazione che ha emesso il diritto la conferma della validità dello stesso. La richiesta di cui sopra sospende, per un massimo di 45 giorni, il termine di 90 giorni necessario alla conclusione del procedimento (anche se non sia pervenuta alcuna risposta da parte dell amministrazione che ha rilasciato il diritto). La sospensione dei termini deve essere comunicata al CAA. Trascorso il termine stabilito la Provincia è tenuta a comunicare al CAA l esito della verifica: nel caso di risposta positiva, il CAA emette, tramite il Sistema Informativo Regionale, il nulla osta all impianto, che deve essere inviato al produttore entro 15 giorni dalla comunicazione di validità del diritto. Il CAA inoltre aggiorna il fascicolo del produttore e compila la relativa check list di controllo; nel caso in cui la Provincia non abbia ricevuto l esito della verifica della conferma di validità del diritto, il produttore può procede all effettuazione dell impianto; a tal fine l interessato sottoscrive formale dichiarazione con la quale si impegna, nel caso di successivo diniego dell autorizzazione, all estirpo a proprie spese dell impianto effettuato, secondo quanto disposta dalla DGR n del 21/11/2003 e alla normativa relativa ai vigneti abusivi stabilita con L.R. n 31/2008 così come modificata dalla della LR n 3/2010 art.1) RICHIESTA DI RILASCIO DEL NULLA OSTA ALL IMPIANTO Il produttore che intende esercitare un diritto di reimpianto trasferito deve presentare a la domanda informatizzata di variazione del potenziale tramite il CAA. La domanda deve contenere in particolare: la superficie totale oggetto di impianto; l area produttiva della superficie oggetto dell impianto; il numero del diritto trasferito. Alla domanda deve essere allegato: l originale, o copia autenticata, del diritto in portafoglio; in caso di acquisto di un diritto, la documentazione relativa alla trascrizione dell atto di acquisto registrata presso l ufficio del registro competente; 23

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