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REGIONE PIEMONTE BU51 20/12/2012 Provincia di Torino Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di compensazione ambientale connessi alla discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Grosso. Approvazione dell'accordo. Premesso che: IL PRESIDENTE (omissis) Con propria deliberazione n. 311-9397 del 5/04/2011, avente ad oggetto: Accordo di programma per la realizzazione degli interventi di compensazione ambientale connessi al lotto 4 della discarica per rifiuti no pericolosi nel Comune di Grosso. Approvazione veniva approvato il testo dell accordo di programma per la successiva sottoscrizione. Con successiva deliberazione n. 666-22686 del 5/07/2011 veniva corretto un errore materiale presente nel testo dell accordo approvato con la precedente deliberazione, sopra citata. In data 26/07/2012 l Accordo di Programma è stato sottoscritto dal dall Assessore all Ambiente della Provincia di Torino, dal Presidente di ATO-R, dal Sindaco del Comune di Grosso, dal Sindaco del Comune di Nole, dal Sindaco del Comune di Mathi, dal Sindaco del Comune di Corio, dal Presidente di S.I.A. S.r.l. e dal Presidente di CISA. (omissis) Decreta 1. di approvare l Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di compensazioni ambientale connessi alla discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Grosso e sottoscritto in data 26 luglio 2012 dall Assessore all Ambiente della Provincia di Torino, dal Presidente di ATO-R, dal Sindaco del Comune di Grosso, dal Sindaco del Comune di Nole, dal Sindaco del Comune di Mathi, dal Sindaco del Comune di Corio, dal Presidente di S.I.A. S.r.l. e dal Presidente di CISA; Il Presidente Antonio Saitta

ACCORDO DI PROGRAMMA EX ART. 34 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/00 N. 267 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE CONNESSI ALLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA NEL COMUNE DI GROSSO PREMESSE Il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti vigente (PPGR 2006), al paragrafo 4.4, prevede che, alla realizzazione di ogni impianto di smaltimento dei rifiuti, le comunità comprese nell area di influenza dell impianto stesso abbiano diritto ad ottenere, da parte della società affidataria della costruzione e gestione, due tipi di compensazioni ambientali: 1. una compensazione una tantum al momento dell investimento 2. una compensazione commisurata al volume dell attività per tutta la durata dell impianto. (omissis) 1) Obiettivi e contenuti dell Accordo 1.1 Promotore dell Accordo di Programma ai sensi dell art. 34 del D.Lgs. 267/2000 è la Provincia di Torino. 1.2 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo nonché strumento di interpretazione del medesimo ai sensi e per gli effetti dell art. 1362 e ss. del codice civile. 1.3 L Accordo concerne la messa a disposizione dei comuni sottoscrittori dei contributi finanziari a carico di SIA srl per la realizzazione degli interventi di compensazione ambientale compresi nel Piano di Azione Ambientale (PSAA), allegato al presente atto sotto la lettera A per farne integrante e sostanziale. L Accordo concerne, inoltre, interventi di adeguamento della viabilità e nuovo collegamento alla S.P. 22, compresi nel Piano di Azione Ambientale (PSAA) citato al precedente punto, quale ulteriore opera di compensazione ambientale a favore del territorio. Il costo totale di massima presunto per gli interventi dell Allegato A è di 1.451.438,89, di cui 491.438,89 verranno coperti con fondi di compensazione ambientali a carico di SIA srl, 200.000,00 con fondi per l adeguamento della viabilità a carico di SIA srl, 760.000,00 con fondi della Provincia di Torino. Resta inteso che il PSAA è un piano di indirizzo di carattere generale: gli interventi in esso compresi verranno definiti con esattezza, anche sotto il profilo del costo di realizzazione, in sede di progettazione. Gli interventi pertanto potranno subire modificazioni, a condizione che siano rispettati i criteri generali del Piano Strategico di Azione Ambientale (e sue successive integrazioni o approfondimenti). Rispetto ai suoi contenuti, costituiscono oggetto dell Accordo di programma gli impegni di ciascuno dei soggetti che vi partecipano attraverso lo sviluppo della progettazione, il rilascio di tutte le autorizzazioni di competenza ed i finanziamenti e la realizzazione delle opere previste. 1.4 L Accordo concerne, inoltre, la suddivisione del contributo commisurato al volume dell attività, previsto dalla L.R. 24/02 e l obbligo per i mezzi impiegati nel trasporto dei rifiuti e provenienti da Comuni posti al di fuori del Bacino 17/A di accedere all area dell impianto transitando dalla SP 2 e quindi dalla SP 22/D1; a tal fine SIA srl si impegna ad inserire nei contratti di conferimento una

clausola specifica contenente tale obbligo. 2) Il Piano di Azione Ambientale (PSAA) 2.1 I sottoscrittori si obbligano a collaborare attivamente al raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo e riconoscono reciprocamente i compiti e le attribuzioni individuati nel presente Accordo e nel PSAA allegato al presente atto sotto la lettera A per farne integrante e sostanziale, con riferimento a ciascuno degli interventi. 2.2 In particolare, nel PSAA sono individuati: i Comuni beneficiari della compensazione; i soggetti che assumeranno le funzioni di stazione appaltante per gli interventi, ai sensi dell art. 33, comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006; gli interventi da realizzarsi; i soggetti finanziatori; i costi complessivi stimati degli interventi; gli importi coperti dalle compensazioni. 3) Realizzazione degli interventi compresi nel PSAA 3.1 La realizzazione degli interventi di cui al PSAA potrà essere effettuata direttamente dai Comuni oppure da altri Enti pubblici a cui il Comune beneficiario erogherà l importo della compensazione ambientale ricevuta o avvalendosi di società in house, ovvero direttamente da SIA srl nel rispetto della normativa vigente, come indicato nel PSAA citato. 3.2 Per quanto riguarda l intervento di cui alla lettera B del citato PSAA, esso verrà realizzato direttamente dalla Provincia di Torino, per il quale assumerà la funzione di stazione appaltante. 3.3. Per quanto riguarda gli interventi di cui alle lettere B e C del citato PSAA, i Comuni interessati si impegnano ad effettuare i necessari adeguamenti agli strumenti urbanistici vigenti. 4) Apporti finanziari 4.1 SIA srl si obbliga a mettere a disposizione dei comuni sottoscrittori una compensazione unatantum nella misura del 10% sull importo dei lavori di realizzazione dell ampliamento della discarica per RSU sita in località Vauda Grande del Comune di Grosso, così come risulta dal Piano Economico finanziario presentato da SIA srl in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale. 4.2 L importo complessivo della compensazione ammonta a 491.438,89 euro e verrà messo a disposizione da SIA srl pro quota a favore dei Comuni di Grosso, Nole Canavese, Mathi e Corio, con le quote e le tempistiche previste nel PSAA allegato. 4.3 SIA srl si obbliga, inoltre, a mettere a disposizione l importo di euro 200.000,00 per gli interventi di adeguamento della viabilità connessa all ampliamento dell impianto e il nuovo collegamento alla S.P. 22 di cui alla lettera C del PSAA, quale ulteriore opera di compensazione ambientale a favore del territorio, così come risulta dal Piano Economico finanziario presentato da SIA srl in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale. 4.4 La Provincia di Torino parteciperà alle opere di compensazione ambientale contribuendo a

migliorare la viabilità della zona, in misura ulteriore rispetto a quanto reso possibile dalle somme messe a disposizione da SIA srl, ed in particolare: a. realizzando l intervento di cui alla lettera B del PSAA ossia una rotatoria all intersezione tra la SP2 e la SP22/D1 in Comune di Grosso. Tale intervento è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2010-2012 della Provincia di Torino per l annualità 2012, per un importo di 510.000,00 euro finanziato con fondi del proprio bilancio. b. svolgendo attività per la realizzazione dell intervento di cui alla lettera C del PSAA, ossia una rotatoria all intersezione tra la SP22 e la SP22/D1 in Comune di Grosso, a tal fine mettendo a disposizione l importo massimo di euro 250.000,00. 5) Impegni e garanzie 5.1 Qualora sopravvengano ragioni di oggettiva impossibilità di completa realizzazione dell ampliamento della discarica prima del collaudo dell intero invaso per cause non imputabili a SIA srl, si conviene che SIA srl non sia obbligata al pagamento delle ulteriori quote di compensazione ambientale ancora da erogare sulla base dello stato della procedura, con estinzione del relativo obbligo ai sensi e per gli effetti dell art. 1256 cod. civ.. Si conviene inoltre che verrà interessato il Collegio di Vigilanza di cui al successivo art. 8, per la definizione dei necessari adeguamenti del PSAA, finalizzati a rivedere i rispettivi oneri delle parti, per riproporzionarne l entità. 5.2. Ognuno dei sottoscrittori si impegna, per quanto di propria competenza, a: - fare quanto di propria competenza per realizzare gli interventi contenuti nel PSAA; - iscrivere le somme per gli interventi previsti nel PSAA nei rispettivi bilanci di previsione come fondi vincolati alla realizzazione dell ampliamento della discarica in località Vauda Grande del Comune di Grosso; - inserire le opere contenute nel PSAA nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche - finanziare la quota restante degli interventi di cui al PSAA eventualmente non coperta dalle compensazioni; - rendicontare semestralmente al Collegio di Vigilanza, di cui al successivo art. 9, le spese sostenute in conto alle quote di contributo erogate; 5.3. Qualora sopravvengano ragioni di oggettiva impossibilità di realizzazione delle opere contenute nel PSAA, su richiesta di uno dei sottoscrittori del presente Accordo di programma, potrà essere attivata la procedura di modifica dell Accordo stesso con le modalità di cui al successivo art. 10. 6) Varianti ed economie 6.1 I Comuni, in fase di progettazione e di realizzazione dei singoli interventi, possono distribuire diversamente tra gli interventi previsti nel PSAA gli importi del contributo di compensazione a ciascuno di essi assegnato, senza che ciò comporti modifiche o integrazioni al presente Accordo. 6.2 I fondi eventualmente risparmiati nell attuazione del presente Accordo potranno essere utilizzati per interventi che costituiscano completamento di quanto previsto o di altri interventi, a condizione che siano rispettati i criteri generali del Piano Strategico di Azione Ambientale e del vigente Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti (paragrafo 4.4 Misure di compensazione ambientale) nonchè la ripartizione determinata fra i diversi Comuni, apportando le necessarie modifiche o integrazioni all Accordo stesso qualora si tratti di nuove opere non previste nel presente accordo.

6.3 Le eventuali somme non utilizzate, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 6.2, verranno restituite a SIA srl o, per quanto riguarda i punti B e C, alla Provincia di Torino. 7) Contributo commisurato al volume dell attività, previsto dalla L.R. 24/02 7.1 Il contributo commisurato al volume dell attività, previsto dall art. 16 della L.R. 24/02., viene concordemente stabilito in euro 8,50 così suddiviso tra i Comuni: 7,10 euro/t. al Comune di Grosso, 1,4 euro/t. al Comune di Nole Canavese. 7.2 I contributi saranno versati da SIA srl entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento dei rifiuti. 7.3 Gli importi potranno essere rivalutati annualmente secondo le modalità di cui all art. 16 comma 8 L.R. 24/02. 7.4 Qualora i quantitativi di rifiuti conferiti non corrispondessero in maniera sostanziale alle ipotesi contenute nel Piano Economico finanziario presentato da SIA srl in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale, gli importi i cui al precedente comma 7.1 saranno obbligatoriamente ridefiniti. 8) Vigilanza e poteri sostitutivi 8.1 La vigilanza sull attuazione del presente Accordo di Programma, secondo quanto previsto dall art. 34 del decreto legislativo 267/00 e s.m.i., è attribuita al Collegio di Vigilanza, presieduto dal Direttore Tecnico di ATO-R, o suo delegato, e composto dai rappresentanti nominati da ciascuno dei sottoscrittori dell Accordo. 8.2 Il Collegio è dotato di poteri sostitutivi a norma della stessa disposizione di legge. 8.3 Il Collegio delibera a maggioranza dei suoi componenti. Esso si riunisce con cadenza almeno semestrale e la prima riunione è indetta entro sei mesi dalla sottoscrizione dell Accordo. I sottoscrittori si impegnano a sottoporre tempestivamente al Collegio ogni atto o documento ritenuto rilevante per i compiti di vigilanza, ed a conformarsi alle direttive da esso impartite per la corretta attuazione dell Accordo. 9) Vincolatività dell Accordo 9.1 I sottoscrittori si obbligano a rispettare il presente Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con esso. 9.2 Si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione. 10) Modifiche dell Accordo 10.1 Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo hanno stipulato e con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

10.2 Non costituiscono modifiche dell Accordo eventuali altre convenzioni o disciplinari stipulati al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente atto e che non ne limitino l operatività. 11) Durata 11.1 Il presente Accordo dura fino al collaudo finale di tutti gli interventi in esso previsti. 12) Controversie 12.1 Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i sottoscrittori in ordine all interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, non ne sospendono l attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di Vigilanza di cui all art. 8. 12.2 Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione entro 30 giorni, è facoltà di ciascuna delle parti adire la competente sede giurisdizionale. 13) Approvazione e pubblicazione dell Accordo 13.1 Il presente Accordo è approvato, a norma dell art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., mediante provvedimento del Presidente della Provincia di Torino, il quale ne curerà la pubblicazione sul B.U.R. Torino, lì 26 aprile 2012 Letto, confermato e sottoscritto PER ATO-R CONSORZIO ASSOCIAZIONE D AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI PER LA PROVINCIA DI TORINO PER IL COMUNE DI GROSSO PER IL COMUNE DI NOLE CANAVESE PER IL COMUNE DI MATHI PER IL COMUNE DI CORIO PER SIA SRL