CAPITOLATO D APPALTO



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CAPITOLATO D APPALTO APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL PARCO DEL MOLENTARGIUS. Art. 1 Oggetto dell appalto Oggetto del presente appalto è il servizio di mantenimento e custodia dei cani randagi catturati nel territorio del Parco del Molentargius per il periodo 01/07/2012-30/06/2015 ai sensi della Legge n. 281/91, Legge Regione Sardegna 18 maggio 1994, n. 21. Art. 2 Condizioni generali L appaltatore dovrà: - provvedere al mantenimento degli animali con vitto e alloggio; - consentire agli animali condizioni compatibili con le loro esigenze; - controllare con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali oltre a ricoverare o sottoporre a cure mediche veterinarie gli animali malati, feriti o infestati di parassiti, secondo il loro stato; - stimolare l affido ed effettuare controlli sugli animali affidati; - tenere presso il canile un registro aggiornato quotidianamente sulla presenza degli animali ospitati, con data di arrivo, ogni indicazione atta al riconoscimento univoco di ogni singolo animale, data di uscita per affido, decesso ed eventuale riconsegna al proprietario; - provvedere, a proprie spese, al ritiro dei 12 (dodici) cani attualmente custoditi presso il Canile Mileros, Zona San Leonarda - 09043 Muravera (Ca). Il ritiro dovrà avvenire alla data di avvio del presente appalto. Art. 3 Prezzi dell appalto L importo a base d asta è di euro 2,50 IVA esclusa, al giorno, per ogni cane. Art. 4 Invariabilità dei prezzi I prezzi restano fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e saranno comprensivi di ogni provvista, mano d opera e spesa necessaria per il servizio, salvo l adeguamento ISTAT a decorrere dal secondo anno. 1

Art. 5 Cauzione La Ditta aggiudicataria dovrà depositare nei modi e nei termini di Legge, una cauzione pari al 10,0% dell importo netto d appalto. Detta cauzione dovrà essere presentata sotto forma di polizza fideiussoria rilasciata da istituto bancario o assicurativo. Il deposito cauzionale sarà svincolata alla scadenza del contratto. Art. 6 Comunicazioni all Ente Parco L appaltatore darà immediata comunicazione scritta al Parco ogni qualvolta si verifichi uno dei seguenti eventi, e per ciascun animale interessato: - ritiro dalla ditta convenzionata con l A.S.L.; - consegna al proprietario; - decesso; - affidamento; - fuga; - soppressione. Art. 7 Registrazione mediante applicazione di microchip I cani randagi, qualora non registrati con l applicazione di microchip dal servizio sanitario, dovranno esserlo entro dieci giorni dal ingresso nel canile dell appaltatore. L applicazione del microchip dovrà essere eseguita dal servizio veterinario dell A.S.L. medesima. Per tale operazione l appaltatore appronterà idoneo locale e collaborerà alle operazioni di applicazione del microchip. Art. 8 Affidi L appaltatore si impegna a favorire l affido, e in caso di affidamento per ogni cane verrà riconosciuto l importo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per l appaltatore e 250,00 (duecentocinquanta/00) euro per l affidatario. L appaltatore si impegna pertanto, a consentire visite quotidiane al canile da parte degli utenti interessati al ritiro degli animali, secondo un orario da concordare con l Ente all atto della sottoscrizione del contratto e comunque non inferiore alle tre ore giornaliere. Art. 9 Cani ritirati dal proprietario Qualora il cane catturato venga reclamato dal proprietario o detentore, gli oneri relativi alla riconsegna saranno a totale carico del possessore. Quest ultimo, prima del ritiro del cane, dovrà versare all appaltatore: a) la somma corrispondente al costo pagato dall Ente alla Ditta appaltatrice per ogni giorno di mantenimento che dovrà essere rimborsata a cura dell appaltatore all Ente Parco; 2

b) le eventuali spese documentate sostenute per la ricerca del proprietario e per le eventuali cure e/o interventi opportunamente documentati cui il cane sia stato sottoposto, che verranno rimborsate all appaltatore. Art. 10 Soppressioni Nel caso in cui il cane dovesse essere soppresso, ricorrendo i motivi di cui all art. 113 della legge R.L. n. 21/1994, la soppressione dovrà avvenire a spese dell appaltatore, con metodi eutanasici applicati da un veterinario dell ASL, che dovrà stendere, per ogni intervento, apposito verbale in triplice copia, di cui una deve essere consegnata all appaltatore, la seconda al servizio sanitario dell ASL e la terza all Ente Parco. In caso di soppressione, lo smaltimento dovrà avvenire sotto la sorveglianza del servizio veterinario. Le spese per l incenerimento degli animali soppressi o deceduti per cause naturali sono a carico dell appaltatore. Art. 11 Animali morsicatori Qualora risultasse che gli animali catturati e ritirati dal canile sanitario abbiano morso un individuo, gli stessi dovranno essere tenuti in osservazione per il periodo prescritto sotto la sorveglianza del veterinario ASL competente per territorio. Art. 12 Oneri per il mantenimento dei cani L Ente si impegna a versare all appaltatore, per ogni giorno di presenza al canile, una somma onnicomprensiva di euro ( ) corrispondente alla somma determinata a seguito di gara d appalto (somma per mantenimento, custodia, smaltimento liquami e rifiuti, e tutte le prestazioni previste dal presente capitolato) per ogni animale catturato nel proprio territorio e ritirato dal servizio sanitario. Per quanto sopra, con cadenza mensile l appaltatore trasmetterà all Ente fattura con allegato prospetto delle presenze giornaliere, nonché copia della documentazione secondo quanto riportato dall art. 6 del presente capitolato. Dall importo saranno detratte le somme che l appaltatore avrà eventualmente riscosso per conto dell Ente, secondo quanto riportato dall art. 9 del presente capitolato. L Ente provvederà al pagamento tramite mandato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previa acquisizione regolare del Durc da parte della Stazione Appaltante. Art. 13 Assicurazioni Ai fini della sicurezza reciproca e per la tutela dei danni eventualmente arrecati la Ditta aggiudicataria dovrà aver stipulato a suo carico una assicurazione che ne garantisca comunque 3

ogni attività. L appaltatore risponderà direttamente dei danni provocati nell esecuzione del servizio, restando a suo completo ed a esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell Ente Parco, salvo gli interventi a favore della ditta da parte della società assicuratrice. Art. 14 Modalità di affidamento del servizio L appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso ai sensi dell art. 82 del D.Lgs n. 163/2006 e succ. mm. ii. Art. 15 Controlli L Amministrazione Comunale può disporre l accesso al canile tramite personale proprio o delegato dallo stesso Ente. I controlli, non soggetti a preavviso, permetteranno di verificare la rispondenza qualitativa del servizio oltre al rispetto delle norme sanitarie. I controlli avverranno in contradditorio con il personale della Ditta appaltatrice ed ogni rilievo sarà contestato per iscritto. L Ente può autorizzare visite al canile da parte di Associazioni o Enti di protezione animali, nonché stipulare con le medesime convenzioni atte alla promozione delle adozioni degli animali già ospiti nella struttura della Ditta appaltatrice. Art. 16 Convenzione con Associazione ONLUS Durante l esecuzione del presente capitolato l Ente Parco si riserva la facoltà di stipulare apposita convenzione con associazione animalista ONLUS al fine di favorire l affido degli animali presenti in canile. La Ditta appaltatrice dovrà consentire ai delegati dell associazione ONLUS individuata di accedere al canile eventualmente con persone interessate all affido e di svolgere tutte quelle attività ritenute idonee per pubblicizzare e rendere operante l affido medesimo. Qualora l affido avvenga per il tramite dell Associazione Onlus, nulla competerà all appaltatore. Art. 17 Durata Il servizio di cui al presente capitolato ha validità di anni 3, a partire dal 01/07/2012 e non è tacitamente rinnovabile. L Ente si riserva la facoltà di recedere dal servizio qualora vengano meno le finalità stabilite dal presente capitolato, ovvero in presenza di inadempienze alle norme del presente capitolato da parte dell appaltatore. L Ente si riserva ogni facoltà di controllo e verifica del canile del concessionario che dovrà essere munito di Agibilità, Nulla Osta sanitario. Art. 18 Adempimenti successivi all aggiudicazione 4

Tutte le spese relative alla eventuale registrazione del contratto, ivi compresi i diritti di segreteria, sono a totale carico della Ditta aggiudicataria. 5