Riordino della giustizia tributaria maggiori poteri al ministero dell economia e delle finanze

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Riordino della giustizia tributaria maggiori poteri al ministero dell economia e delle finanze Autore: Villani Maurizio In: Diritto tributario Il legislatore, con la recente manovra economica estiva, nel dettare nuove disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria, ha conferito maggiori poteri al Ministero dell economia e delle finanze per quanto riguarda l organizzazione amministrativa e contabile delle Commissioni Tributarie (art. 39, comma 2. D.L. n. 98 del 06/07/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111 del 15/07/2011). Il suddetto articolo, infatti, ha sensibilmente modificato gli artt. 15, comma 1, e 24, comma 1, lett. m), e comma 2, D.Lgs. n. 545 del 31/12/1992; di conseguenza: 1) il Presidente di ciascuna Commissione Tributaria deve limitarsi ad esercitare la vigilanza sugli altri componenti e non più sull andamento dei servizi di segreteria; 2) il Presidente di ciascuna Commissione Tributaria può soltanto segnalare alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell economia e delle finanze, per i provvedimenti di competenza, la qualità e l efficienza dei servizi di segreteria della propria Commissione; 3) in definitiva, il Presidente di ciascuna Commissione Tributaria Regionale può esercitare la vigilanza soltanto sull attività giurisdizionale, e non più su quella amministrativa ed organizzativa, delle Commissioni Tributarie Provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti; 1 di 5

4) il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria può esprimere parere soltanto sul (misero) compenso fisso mensile spettante ai componenti delle Commissioni tributarie, mentre non deve più esprimere alcun parere sulla determinazione del compenso aggiuntivo (oggi, 25 nette a sentenza depositata e nulla per le ordinanze di sospensione), sul quale, invece, deve decidere, senza alcun parere, soltanto il Ministro dell economia e delle finanze con proprio decreto; 5) in conclusione, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria (organo di auto-governo) può vigilare soltanto sul funzionamento dell attività giurisdizionale delle Commissioni Tributarie e può disporre ispezioni soltanto nei confronti del personale giudicante, non anche quello amministrativo, affidandone l incarico ad uno dei suoi componenti. Infine, l opera di maggior controllo delle Commissioni Tributarie da parte del Ministero dell economia e delle finanze, sia dal punto di vista organizzativo che contabile, si completa con le seguenti disposizioni: - previo accordo tra il Ministero della difesa ed il Ministero dell economia e delle finanze, il personale dei ruoli delle Forze armate che risulti in esubero può essere distaccato, con il proprio consenso, alle segreterie delle Commissioni Tributarie (art. 39, comma 7, cit.); - i compensi corrisposti ai membri delle Commissioni Tributarie entro il periodo d imposta successivo a quello di riferimento si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile, ai sensi dell art. 11 DPR n. 917/86, con l applicazione della più alta aliquota marginale e non più con la ridotta aliquota 2 di 5

separata (art. 17 DPR cit.); di conseguenza, i già miseri compensi saranno ulteriormente falcidiati dalla maggiore tassazione. La citata manovra estiva si è rilevata l ulteriore occasione mancata per riformare totalmente (non riordinare semplicemente) la giustizia tributaria. Anzi, con le succitate modifiche si è ulteriormente rafforzata la gestione amministrativa e contabile da parte del Ministero dell economia e delle finanze che, non bisogna mai dimenticare, è una delle parti in causa. In sostanza, il legislatore continua ad ignorare il chiaro e preciso dettato costituzionale dell art. 111, comma 2, che stabilisce: Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Sino a quando la giustizia tributaria sarà gestita dal Ministero dell economia e delle finanze non si potrà certo parlare di giudice terzo e imparziale, che non solo deve essere tale ma anche apparire tale all esterno. Il precetto costituzionale sarà veramente rispettato quando la giustizia tributaria sarà gestita da un organo istituzionale veramente terzo ed imparziale (per esempio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come per i TAR, o il Ministero della Giustizia). Di conseguenza, de iure condendo, i giudici tributari: 3 di 5

- non devono più essere nominati su proposta del Ministro delle finanze (oggi, art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 545 cit.); - per la loro competenza, professionalità ed impegno futuro a tempo pieno, devono avere compensi congrui e dignitosi, non miseri come gli attuali, che peraltro saranno ulteriormente falcidiati. La diversa gestione, inoltre, determinerà un contraddittorio tra le parti in condizioni di effettiva parità, senza le limitazioni istruttorie attuali (divieto di testimonianza e giuramento), che mortificano il diritto di difesa dei contribuenti a vantaggio del fisco. La giustizia tributaria deve risolvere con competenza, professionalità ed equilibrio le controversie fiscali che possono avere gravi conseguenze economiche sull andamento aziendale (con possibilità di fallimenti e licenziamenti, specie nell attuale grave momento di recessione economica). Oggi, invece, sembra quasi che il Ministero dell economia e delle finanze, mortificando i giudici tributari (soprattutto con le recenti ed assurde novità legislative in tema di incompatibilità) nonché limitando il diritto di difesa del contribuente, per facilitare il ricorso agli istituti deflativi, voglia utilizzare le Commissioni Tributarie per fare cassa, peraltro militarizzandole (con giudici tributari militari e con personale di segreteria proveniente dalle Forze armate!). Spero soltanto che la riforma dei riti processuali civili (art. 54 Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che ha riformato il processo civile) nonché la generale riforma fiscale, da attuare entro il 30 settembre 2012, determinino finalmente il legislatore a riscrivere totalmente il processo tributario, con l inserimento peraltro tra le disposizioni costituzionali. Se la gente evade, oggi come in passato, è principalmente perché: 4 di 5

- il carico fiscale è eccessivo; - le norme tributarie sono troppe, scritte male ed ingestibili; - la legislazione fiscale cambia in continuazione, ignorando (anzi calpestando) lo Statuto del contribuente, come oggi è avvenuto con le manovre economiche appena approvate. In luogo di generiche guerre agli evasori, buone soltanto a creare e diffondere invidia sociale, sarebbe bene attuare subito la riforma fiscale generale, con la riforma del processo tributario. Lecce, 05 settembre 2011 https://www.diritto.it/riordino-della-giustizia-tributaria-maggiori-poteri-al-ministero-dell-economia-e-delle-f inanze/ 5 di 5