Decisione che può essere sviluppata con modalità diverse negli Stati membri. COMMISSIONE

Documenti analoghi
COMMISSIONE HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Art. 1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONI. (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/445/UE) (4) È quindi opportuno modificare i modelli di certificati

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/312/CE)

REGOLAMENTO (CE) N. 1150/2009 DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto. DI REGOLAMENTO (CE) n../2009 DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 2009/134/CE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONI COMMISSIONE

COMMISSIONE Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 248/1. (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 308/2008 DELLA COMMISSIONE

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea. (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 08/11/2001 pag

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del 15-IX-2008

Regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto di. REGOLAMENTO (CE) n. /2005 DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 2006/26/CE DELLA COMMISSIONE

MINISTERO DELL INTERNO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria) DECISIONI COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA 2009/79/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

LA VOCE DEL CAMPERISTA ASSOCIAZIONE CAMPERISTI PER IL TURISMO ITINERANTE PALERMO

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,

REGOLAMENTO (UE) N. 349/2011 DELLA COMMISSIONE

MINISTERO DELL'INTERNO

Gazzetta ufficiale dell Unione europea

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

DIR N. 97/11/CE

(2004/639/CE) (GU L 292 del , pag. 21)

DIRETTIVA 2004/78/CE DELLA COMMISSIONE. del 29 aprile 2004

Direttiva 84/529/CEE del 17 settembre 1984

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D014779/01.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea DECISIONI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE. Decreto 5 marzo 2007 (GU 20 marzo 2007, n. 66)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto di. REGOLAMENTO (UE) n. /2010 DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 319/9

Direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. del 18 dicembre 2006

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2007) Il Ministro dell Interno

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO (UE) N. 143/2011 DELLA COMMISSIONE

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 13 luglio 2009 (OR. en) 2007/0117 (COD) LEX 971 PE-CONS 3684/1/08 REV 1 CODIF 131 ENT 227 CODEC 1157

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea DIRETTIVE

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

(G.U.R.I. 30 marzo 2005, n. 73) IL MINISTRO DELL'INTERNO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

DIRETTIVA 2004/112/CE DELLA COMMISSIONE

L 335/42 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea (2003/467/CE)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del

DIRETTIVA 2012/2/UE DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 955/2010 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 1739/2005 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1160/2012 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 1181/2002 DELLA COMMISSIONE

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Direttiva 76/207/CEE del Consiglio

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 27 febbraio 2008 (OR. en) 2006/0289 (COD) PE-CONS 3679/1/07 REV 1 ECOFIN 470 SURE 38 CODEC 1275

Gazzetta ufficiale dell'unione europea (2004/52/CE)

Direttiva 75/117/CEE del Consiglio,

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del

Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 5 giugno 1992, n. L 154. Entrata in vigore il 22 maggio 1992.

Transcript:

2000 526 Decisione 3-5-2000 COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 maggio 2000 GUCE L 133/30 (ITA) del 6-6-2000 che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza all azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi [notificata con il numero C(2000) 1001] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2000/367/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea; vista la direttiva 89/106/CEE, del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1) modificata dalla direttiva 93/68/CEE, (2) in particolare gli articoli 3, 6 e 20, considerando quanto segue: (1) G.U. L. 40 dell 11.2.1989, pag. 12. (2) G.U. L. 220 del 30.8.1993, pag. 1. (3) G.U. C. 62 del 28.2.1994, pag. 1. (1) Secondo gli articoli 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 89/106/CEE, per tenere conto dei diversi livelli di protezione delle opere di costruzione esistenti a livello nazionale, regionale o locale, ciascun requisito essenziale può determinare la fissazione di classi nei documenti interpretativi. Detti documenti sono stati pubblicati nella «Comunicazione della Commissione concernente i documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE (3)». (2) Il punto 4.2.1 del documento interpretativo n. 2 giustifica l esigenza di fissare diversi livelli del requisito essenziale «sicurezza in caso d incendio» che possono dipendere dal tipo, dall uso, e dall ubicazione delle opere di costruzione, dalla loro configurazione e dalla disponibilità di impianti di emergenza. (3) Il punto 2.2 del documento interpretativo n. 2 elenca una serie di misure tra loro correlate per soddisfare il requisito essenziale «sicurezza in caso di incendio». Tali misure contribuiscono a definire la strategia per la sicurezza antincendio che può essere sviluppata con modalità diverse negli Stati membri. (4) Il punto 4.3.1.3 del documento interpretativo n. 2 individua una di queste misure adottate negli Stati membri. Tale misura concerne la resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione e degli elementi delle opere di costruzione. (5) Al fine di poter valutare la resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione e delle opere di costruzione o degli elementi delle stesse, la soluzione armonizzata consiste in un sistema di classi che è incluso nel documento interpretativo n. 2. (6) Tale sistema di classi è stato adeguato al progresso tecnico nel quadro di un mandato della Commissione agli organismi europei di normalizzazione, CEN e Cenelec. (7) L articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE stabilisce che gli Stati membri possono determinare i livelli di prestazione da osservare nel proprio territorio soltanto nell ambito delle classificazioni adottate a livello comunitario o soltanto utilizzando tutte, alcune o una sola categoria. (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Art. 1 Il sistema di classificazione adottato a livello comunitario in materia di resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e degli elementi di queste ultime è riportato nell allegato. Art. 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2000. Per la Commissione ERKKI LIIKANEN Membro della Commissione

Decisione 3-5-2000 527 2000

2000 528 Decisione 3-5-2000 3 4

Decisione 3-5-2000 529 2000

2000 530 Decisione 3-5-2000

Decisione 3-5-2000 531 2000 6