Campania 37/2018/VSGO REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Documenti analoghi
Campania 38/2018/VSGO REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Provincia di Napoli

Provincia di Napoli

Provincia di Napoli

Provincia di Napoli

SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SS-13-HA-XXO25 10/05/10 TABELLA DI VICINIORITA' PAG. 1 PROVINCIA DI: NAPOLI

Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016 Calendario ritiro schede elettorali

Situazione secondo la vecchia regola. Altitudine al centro

COSTRUZIONI IN AREE AGRICOLE IN PROVINCIA DI NAPOLI M. G. Caputo, F. D. Moccia Dipartimento di Architettura Università Federico II

Valori Agricoli Medi della provincia. Annualità 2009

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

23 novembre 2012 Istituto di Genetica e Biofisica del Consiglio Nazionale delle Ricerche Adriano Buzzati-Traverso Napoli, Via Pietro Castellino 111

n. 23 del 11 Aprile , , , , , , , , , ,00

LIBERATORIA SUAP DEL 12/10/11 ANACAPRI

REGIONE CAMPANIA Settore Urbanistica Servizio 01 Vigilanza e repressione abusivismo edilizio Condono Edilizio RELAZIONE DI PROGETTO

Elezioni politiche 2013

Distretto Idrografico dell Appennino Meridionale

ORGANICO SCUOLA MATERNA

BOLLETTINO DI STATISTICA RAPPORTO SULL ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Ente d Ambito Sarnese Vesuviano Tariffe del servizio idrico integrato in vigore dal 1/7/2009 L ENTE D AMBITO SARNESE VESUVIANO RENDE NOTO

Tab. 1: Provincia di Napoli: Numero di comuni per classe di superficie

OSSERVATORIO PROVINCIALE RIFIUTI NAPOLI

OSSERVATORIO PROVINCIALE RIFIUTI NAPOLI Tel FAX E mail:

ELEZIONI PROVINCIALI ED EUROPEE IN CAMPANIA 6-7 GIUGNO A cura di Luigi Russo

Comune di Torre del Greco Fax

Distretto Idrografico dell Appennino Meridionale

Assessorato all Urbanistica, Politiche del Territorio, Edilizia Pubblica Abitativa, Accordi di Programma

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 59 DEL 12 NOVEMBRE 2007

COMUNE DI AFRAGOLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI AREA: SETTORE QUALITA' E VIVIBILITA' Ufficio Ambiente ed Igiene Urbana

ADEGUAMENTO ORGANICO DI SOSTEGNO SC.PRIMARIA - A.S. 2009/10

Comune Carica Nominativo

REGIONE CAMPANIA. Area Generale di Coordinamento: Ricerca Scientifica, Sistemi Informativi ed Informatica Coordinatore Area: Dr.

NAPOLI CITTA' Centro Signorile usato Medio usato Economico Usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo CENTRO - CORSO MERIDIONALE

DISPONIBILITA' SOSTEGNO SC.PRIMARIA A.S X STIPULA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO POSTI

LINEE DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL ART. 24, D.LGS. N. 175/2016

Visto il protocollo d intesa del 25 maggio 2016 sottoscritto tra il Presidente della Corte dei conti ed il Ministro dell Economia e delle Finanze,

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 59 DEL 12 NOVEMBRE 2007

RAPPORTO PRELIMINARE DEL TAVOLO TECNICO ISTITUITO CON D.G.R.C.40/2011

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Servizi di Trasporto IKEA.it/servizi

Giunta Regionale della Campania. Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 38 dell 8 agosto 2005

L.10/91-L.46/90- D.L.vo192/05- DPR412/93-3 RESPONSABILE

PROVINCIA DI NAPOLI Area Ambiente Direzione di Area Via Don Bosco 4/f Napoli tel

Repubblica italiana. La Corte dei conti. Sezione regionale di controllo. per l Abruzzo. nella Camera di consiglio del 20 maggio 2015

Distretto Idrografico dell Appennino Meridionale

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 14 DEL 12 MARZO 2007

Analisi territoriale dei comuni dell area Metropolitana di Napoli

Del. n. 19/2018/INPR

GRADUATORIE MOBILITA' VOLONTARIA AMBITO PROVINCIA - NAPOLI - ANNO 2016

GRADUATORIE MOBILITA' VOLONTARIA AMBITO PROVINCIA - NAPOLI - ANNO 2016

DELIBERAZIONE n.25/2019/prsp. Repubblica Italiana. la Corte dei Conti. Sezione regionale di controllo per il Molise

2 LE DINAMICHE DEMOGRAFICHE IN PROVINCIA DI NAPOLI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI

Turni Festivi Farmacie della Provincia di Napoli 1 Febbraio 2012

Citta' Metropolitana di Napoli

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA Del. 35 /2017

BANDO DI GARA. X Abitazioni e assetto territoriale Protezione sociale Ricreazione, cultura e religione Istruzione

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

IL SEGRETARIO Marina Virgilio. IL PRESIDENTE Pellegrino Del Regno

GRADUATORIE MOBILITA' VOLONTARIA AMBITO PROVINCIA - NAPOLI - ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO. composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI

Del. n. FVG/ 40../2011/FRG

REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO. composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI

Le problematiche interpretative e i problemi applicativi nel primo biennio di attuazione del DPR 59/2013 Le possibili misure correttive

Deliberazione n. 80/2007/G

REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO. composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI

Allegato A Programma "Scuola Viva" - II Provvedimento

REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO. composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 36 DEL 7 AGOSTO 2006 TARIFFE

Oggetto: Bando per "Trasferimenti ai Comuni della Provincia di Napoli per investimenti finalizzati

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

Del. n. 16/2017/INPR

La Corte dei conti. Sezione regionale di controllo. per l Abruzzo. nella Camera di consiglio del 4 marzo 2015

RISULTANZE APRILE 2016

ESTRATTO DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE IN DATA 16/10/2018

RISULTANZE MAGGIO 2016

Deliberazione n. 38/2006/G

RELAZIONE DI FINE MANDATO PROVINCIA DI LA SPEZIA

CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI http: //

per l Abruzzo nella Camera di consiglio del 19 novembre 2008 visto il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d.

Deliberazione n. 144/2007

composta dai Magistrati: Nella Camera di consiglio del 21 settembre 2017

Deliberazione n. 69/2007/G

Deliberazione n. 53 /I C./2007

Deliberazione n. 135 /I C./2007

Napoli e Provincia. 17. CASALANUOVO sede pd via roma, 148 trav. priv. di fronte ex equitalia - tutte le sezioni

Deliberazione n. 265/2013/PAR

PR DISTR. SEDE CORSO SMS SCOTTI - ISCHIA NA AA 24 SMS SCOTTI - ISCHIA NA AT 24 DD 1 - POZZUOLI NA AA 25 SMS ANNECCHINO - POZZUOLI NA AA 25

Deliberazione n. 50/2016/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA. composta dai magistrati:

CON ADESIONE SENZA ADESIONE C.S.S. CALCIO

composta dai Magistrati: Nella Camera di consiglio del 21 settembre 2017

Deliberazione n. 82/2007/G

Transcript:

Campania 37/2018/VSGO REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA Composta dai magistrati: Giovanni Coppola Rossella Cassaneti Alessandro Forlani Rossella Bocci Francesco Sucameli Raffaella Miranda Presidente Consigliere Consigliere (relatore) Consigliere Primo Referendario Primo Referendario Nella camera di consiglio del 21 marzo 2018 Visto l art. 100, comma 2, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni; Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali (TUEL); Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; Visto il disposto dell art. 3, comma 28 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 1

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015); Visto l art. 30, comma 4, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, secondo cui: «La Corte dei conti, nell ambito delle sue funzioni di controllo, può chiedere dati economici e patrimoniali agli Enti e agli organismi dalle stesse partecipati a qualsiasi titolo»; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ; Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Visto il protocollo d intesa del 25 maggio 2016 sottoscritto tra il Presidente della Corte dei conti ed il Ministro dell Economia e delle Finanze, per la rilevazione unificata degli organismi partecipati da una pubblica amministrazione; Vista la deliberazione di questa Sezione regionale per la Campania 16/2016/VSGO relativa alla Ricognizione dei Piani di razionalizzazione delle società partecipate pubbliche, in via diretta e indiretta, degli enti locali della provincia di Napoli (escluso il comune di Napoli, come precisato nella Relazione allegata), ai sensi dell art. 148 bis del cit. decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e della cit. legge n. 190/2014 e della relativa relazione Esiti del controllo sull invio dei piani di razionalizzazione degli enti locali della Provincia di Napoli escluso il comune di Napoli, con la situazione finanziaria aggiornata allo stato degli atti al 26.02.2016; Vista la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione delle Autonomie del 19 luglio 2017 riguardante le Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all art. 24, d.lgs. N. 175/2016 ; Vista la deliberazione n. 13/2018 di Programma dell attività di controllo della Sezione per l anno 2018; Vista l ordinanza presidenziale n. 13/2018 di convocazione per la camera di consiglio del 6 febbraio 2018; UDITO il magistrato relatore, cons. Alessandro Forlani DELIBERA La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG, ha approvato la relazione al Parlamento sugli organismi partecipati dagli Enti territoriali Osservatorio sugli organismi partecipati/controllati dai Comuni, Province e Regioni e relative analisi con riferimento all esercizio contabile 2014 nella quale sono stati, tra l altro, censiti gli esiti dei controlli effettuati dalle Sezioni regionali sui piani di razionalizzazione presentati ai sensi della l. n. 190/2014 (grado di adempimento degli Enti all obbligo di produzione del piano e alle conseguenti iniziative di razionalizzazione delle partecipazioni societarie). 2

Con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, al cui contenuto si rinvia integralmente, la sezione delle Autonomie ha deliberato le Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all art. 24, d.lgs. n. 175/2016. Tali linee di indirizzo trovano la loro ratio nel controllo degli equilibri di bilancio degli Enti territoriali, effettuato dalle Sezioni regionali della Corte dei conti, anche sulla base dei risultati della gestione delle partecipazioni in società controllate e degli enti del servizio sanitario nazionale, ossia considerando il gruppo Ente territoriale (art. 1, commi 3 e 4, d.l. n. 174/2012 e art. 148-bis, d.lgs. n. 267/2000), funzioni rafforzate dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 175/2016, a mente del quale sono comunicate alla Corte dei conti le più rilevanti scelte organizzative e gestionali inerenti alle società a partecipazione pubblica (costituzione di società, acquisto di partecipazioni, quotazione di società partecipata, crisi d impresa, atti di ricognizione e relativi piani di razionalizzazione). Il «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», di cui al d.lgs. n. 175/2016, ha rinnovato l attenzione del Legislatore nella disciplina delle società pubbliche mediante la sistemazione di norme preesistenti e considerando anche i profili dell attività amministrativa legati alla costituzione, al mantenimento e alla dismissione delle partecipazioni in tali società. L oggetto composito del testo unico è riassunto nell art. 1, commi 1 e 2, ove si precisa che «Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica». L art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall art. 20 e prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del medesimo, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all art. 20, commi 1 e 2; l eventuale alienazione, da effettuare ai sensi dell art. 10, deve avvenire entro un anno dall avvenuta ricognizione. L operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, come disciplinata dal medesimo art. 20 del Testo Unico. L istituto della revisione straordinaria costituisce, per gli Enti territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell art. 1 co. 612 della l. n. 190/2014. Tale atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l ente, è l espressione della valutazione della convenienza dell ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie nell ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci sia in fase di 3

acquisizione delle partecipazioni che in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. L esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all art. 17 del d.l. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all art. 15 del d.lgs., n. 175/2016. Per la Corte, la Sezione è quella individuata dall art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175/2016: «per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi». Questa Sezione con la deliberazione n. 16/2016/VSGO del 26.02.2016 di approvazione della Relazione Esiti del controllo sull invio dei piani di razionalizzazione degli enti locali della Provincia di Napoli escluso il comune di Napoli, cui si rinvia integralmente per le relative risultanze, ha illustrato la situazione finanziaria circa l obbligo ai sensi dell art. 1 comma 612 della legge n. 190/2014 di trasmissione del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ex art. 1 comma 612 della legge n. 190/2014 da parte dei seguenti enti locali della provincia di Napoli (escluso il comune di Napoli): Afragola, Calvizzano, Capri, Città metropolitana, Pompei, Portici, Arzano, Tufino, Crispano, Sant Agnello, Anacapri, Boscoreale, Casamicciola Terme, Casalnuovo, Brusciano, San Paolo Bel Sito, Meta, Ercolano, Mugnano di Napoli, Agerola, Castellammare di Stabia, Melito, Camposano, Massa Lubrense, Marigliano, Mariglianella, Ischia, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Visciano, Liveri, Nola, Piano di Sorrento, Carbonare di Nola, Casoria, Comiziano, Torre Annunziata, Volla, Striano, Ottaviano, Bacoli, Casola di Napoli, Vico Equense, Lacco Ameno, Sant Antonio Abate. La suddetta relazione ha evidenziato, altresì, i seguenti comuni privi di società partecipate in via diretta e/o indiretta: Villaricca, Monte di Procida, Pozzuoli, Frattaminore, San Giuseppe Vesuviano, Pimonte, Gragnano, Poggiomarino, Giugliano in Campania, San Giuseppe Vesuviano, Pimonte, Gragnano, Poggiomarino, Giugliano in Campania, Frattamaggiore, Boscotrecase, Casavatore, San Gennaro Vesuviano, Acerra, Quarto. La medesima relazione ha evidenziato, infine, gli enti per cui la relazione sulle partecipazioni ex art. 1 comma 612 della legge n. 190/2014 non era ancora pervenuta in sezione: Sorrento, Pomigliano D'Arco, Torre Del Greco, Procida, Barano d'ischia, Lettere, Cimitile, Forio, Massa di Somma, Roccarainola, Terzigno, Palma Campania. La rinnovata revisione straordinaria di cui all art. 24, co. 2, d.lgs. n. 175/2016, costituisce, per gli enti territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato a 4

norma della legge di stabilità 2015, le cui disposizioni sono state ritenute legittime dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n. 144/2016). È stato osservato (deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR,) che tale operazione, in rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l orientamento normativo che affida preliminarmente all autonomia e alla discrezionalità dell ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l obbligo di effettuare l atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Si sottolinea che tale ricognizione è obbligatoria sempre anche per attestare l assenza di partecipazioni e che occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall art. 4) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall art. 20, co. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione); ciò vale anche per le partecipazioni di minima entità. In applicazione del d.lgs. n. 175/2016 le Amministrazioni pubbliche, tra cui gli Enti territoriali, sono quindi tenute ad effettuare le comunicazioni relative agli esiti della ricognizione straordinaria in apposita sezione dello stesso applicativo Partecipazioni del Dipartimento del tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it). La comunicazione del provvedimento adottato ai sensi dell art. 24 del d.lgs n. 175/2016, articolata secondo il modello standard dell atto di ricognizione predisposto dalla sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, è effettuata, senza indugio, in favore della Corte dei conti e, in particolare, delle Sezioni regionali di controllo. La Sezione delle Autonomie in applicazione della normativa vigente e in attuazione del protocollo d intesa del 25 maggio 2016 sottoscritto tra il Presidente della Corte dei conti ed il Ministro dell Economia e delle Finanze, per la rilevazione unificata degli organismi partecipati da una pubblica amministrazione, con nota prot. 342 del 30.01.2018 ha trasmesso l elenco, risultante dall applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro, degli enti della regione Campania che risultano inadempienti alla revisione straordinaria ex art. 24 del d.lgs n. 175/2016. Tra i comuni della provincia di Napoli al di sotto dei 15.000 abitanti, allo stato degli atti, previo riscontro della predetta comunicazione e mediante verifica della banca dati della Sezione, risultano non aver effettuato la comunicazione del provvedimento adottato ai sensi dell art. 24 del d.lgs n. 175/2016, (articolata secondo il modello standard dell atto di ricognizione 5

predisposto dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017) i seguenti n. 7 comuni: Boscotrecase, Casandrino, Cimitile, Crispano, Monte di Procida, Pollena Trocchia, Trecase. A seguito di ulteriore riscontri presso la banca dati della Sezione regionale di controllo della Campania risultavano al contempo, invero, inadempienti alla suddetta revisione straordinaria ex art. 24 d.lgs. n. 175/2017 i seguenti comuni: Anacapri, Boscotrecase, Camposano, Carbonara di Nola, Casandrino, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Crispano, Lacco Ameno, Lettere, Massa Lubrense, Monte di Procida, Piano di Sorrento, Pollena Trocchia, Roccarainola, Trecase e Tufino. Con ulteriore e successiva nota del 05.03.2018 (prot. 614) la Sezione delle Autonomie inviava l elenco aggiornato al 20.02.u.s, degli enti della regione che risultano inadempienti alla rilevazione unificata degli organismi partecipati dagli enti territoriali per l anno 2016, sottolineando che la rilevazione avrebbe dovuta concludersi il 31 gennaio 2018 ed è stata prorogata al 17 febbraio u.s. Con nota di sollecito (prot. 1652 del 19/2/2018) questa Sezione incitava Sindaci, Responsabili del servizio Finanziario e Collegio dei revisori dei suddetti comuni a inviare, entro e non oltre la data del 23/02/2018, i piani di Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell art.24 del d.lgs. n. 175/2016, evidenziando l obbligo di comunicare l esito della ricognizione di tutte le partecipazioni detenute anche in caso di esito negativo. Si rammentava, altresì, che l esito della revisione straordinaria in oggetto doveva essere altresì inviato all apposito applicativo del Dipartimento del Tesoro di cui all art.24 del d.lgs. n. 175/2016 (https://portaletesoro.mef.gov.it). La comunicazione del provvedimento adottato ai sensi dell art. 24 del d.lgs n. 175/2016, articolata secondo il modello standard dell atto di ricognizione predisposto dalla sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, è effettuata, senza indugio, in favore della Corte dei conti e, in particolare, delle Sezioni regionali di controllo. A seguito di detto sollecito, sono così pervenute presso questa Sezione le comunicazioni relative agli esiti della ricognizione straordinaria ai sensi dell art. 24 d.lgs. n.175/2016 con allegate le deliberazioni di Consiglio Comunale ad opera dei comuni di Anacapri, Boscotrecase, Camposano, Carbonara di Nola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Crispano, Lacco Ameno, Lettere, Massa Lubrense, Monte di Procida, Piano di Sorrento, Pollena Trocchia, Roccarainola, Trecase, Tufino e Casandrino. Quest ultimo comune, il cui Consiglio Comunale è stato sciolto con D.P.R. 7/11/2017, ai sensi dell art. 141, comma 1, lettera b) n. 3 del D. Lgs. 267/2000, con contestuale nomina di un Commissario Straordinario, ha adottato la deliberazione di revisione straordinaria delle partecipazioni il 3 marzo 2018. Si rammenta che in base alla normativa citata Il provvedimento di ricognizione e' inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonche' alla struttura di cui all'articolo 15, perche' verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al 6

presente articolo. e che L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1. 5.. E importante ricordare agli enti interessati che In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non puo' esercitare i diritti sociali nei confronti della societa' e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima e' liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. PQM - Accerta che tutti i comuni della provincia di Napoli al di sotto dei 15.000 abitanti hanno trasmesso a questa Sezione di controllo le comunicazioni relative agli esiti della ricognizione straordinaria ai sensi dell art. 24 d.lgs. n.175/2016; - Dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente di Sezione preposto alle funzioni di coordinamento e di referto della sezione delle Autonomie; - Incarica inoltre la Segreteria di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti. Così deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2018 Il Magistrato Estensore Alessandro Forlani Il Presidente Giovanni Coppola Depositata in Segreteria il 21/03/2018 Il Direttore della Segreteria f.to dott. Mauro Grimaldi 7