Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica



Documenti analoghi
Statuto dell Associazione Culturale PROJECT OZONE

Statuto dell Associazione Sportiva Dilettantistica Liberi Podisti Pontecchio

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Associazione Culturale Reasonanz

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ZHUANGZI

Allegato A - Statuto dell Associazione BTC ACTIVE MONEY

Statuto dell Associazione Sportiva Dilettantistica Team Pedale Padovano

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOSCANA NORDIC WALKING Associazione Sportiva Dilettantistica

STATUTO. Associazione Il Larice Club

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

ATTO COSTITUTIVO dell Associazione di Promozione Sociale SEAM Associazione Socio Culturale

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

Statuto dell Associazione Sportiva Dilettantistica Naturalmente Castelnuovo

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

Statuto dell Associazione sportiva Motoclub S.S. 309 Chioggia-Associazione dilettantistica

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE FALDUS

Allegato A STATUTO SOCIALE

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

STATUTO con sede a Bologna via Lugo nr. 10 Associazione culturale e di promozione sociale La Fragua

Università della Terza Età di Novara. Statuto dell'associazione

Statuto dell Associazione Culturale Fatti d Arte

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO. L Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.

STATUTO Il Sole Onlus

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA

REGOLAMENTO. PER L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

STATUTO GENOA CLUB DIPENDENTI GRUPPO BANCA CARIGE. (Modificato dall Assemblea Straordinaria in seduta del )

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO Art.1 E costituita l Associazione PALLAVOLO ANGELO COSTA RAVENNA - Associazione sportiva dilettantistica. L Associazione, in quanto non

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

STATUTO ASSOCIAZIONE UNITOWN

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

S T A T U T O SCOPO E OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 3

STATUTO. dell Associazione Società Italiana dei Docenti e Ricercatori di. Automatica (SIDRA) TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE DURATA

STATUTO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO DALMINE

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Statuto Associazione Amici Animali Osimo - ONLUS. ARTICOLO 1 Costituzione e Sede

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

COMUNE DI IGLESIAS REGOLAMENTO SULLA CONSULTA DEI GIOVANI

Associazione Sportiva Dilettantistica STATUTO DEL CIRCOLO NAUTICO RIVA DI TRAIANO

STATUTO ASSOCIAZIONE. ARTICOLO N. 1 COSTITUZIONE DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE...

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AETHALIA TRIATHLON

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

STATUTO SCUOLA DI ARTI MARZIALI SHODAN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISITCA TITOLO I TITOLO II

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

INSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

ASSOCIAZIONE GENITORI SI DIVENTA - ONLUS Regolamento del Collegio dei Probiviri (art. 19 Statuto dell Associazione)

STATUTO. della Associazione Polisportiva Dilettantistica CLUB ARIAPERTA

Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata

Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo

Statuto dell associazione Eurofitness Club associazione sportiva. Art.1 - Nello spirito della costituzione della repubblica italiana è

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMALCORTILE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Finalità e attività

3. Durata dell associazione. La durata dell'associazione è illimitata.

Transcript:

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica APS / ASD Lok Yiu Wing Chun Italia Sifu Alberto Storari. Costituzione e scopi Art. 1 È costituita con sede in via Beltramini n.15 - cap.37024 Parona (VR) un associazione di promozione sociale, disciplinata dagli art. 36 e segg. Cod. Civ ed dalla L.383/2000., che assume la denominazione di: APS / ASD Lok Yiu Wing Chun Italia Sifu Alberto Storari. L associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, aderisce all A.I.C.S. Associazione Italiana Cultura Sport -, Ente di promozione Sociale iscritto al Registro Nazionale, Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed Ente a finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni con decreto del 22.10.1975 n. 10.13014/12000, accettandone lo statuto e né adotta la tessera nazionale quale tessera sociale. Art 2 L associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall art. 26 del presente statuto. L associazione può gestire strutture sociali e svolgere attività nei settori artistico, culturale, musicale, ambientale, editoriale, ricreativo, assistenziale e sportivo dilettantistico, senza finalità di lucro. Art. 3 L Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l attività associativa, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell elettività e gratuità delle cariche associative. L Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi e rimborsi conformemente alla legislazione vigente. L Associazione può in caso di particolare necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. In particolare i fini istituzionali dell associazione sono: a) lo sviluppo, la promozione, l organizzazione e la diffusione dell attività di: Promozione dello sport dilettantistico in generale, e in particolare lo studio delle Arti Marziali Cinesi suddivise per Stili e Famiglie di appartenenza Promozione della cultura dell alimentazione Vegetariana. Promozione della cultura musicale di provenienza entnica diversa Promozione della meditazione Yogica dalle diverse correnti spirituali Indiane nelle specialità ad esso/a appartenenti in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale, tranne le forme agonistiche; b) promuovere attività didattiche per l avvio, l aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva e culturale nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali, può gestire corsi di formazione ed aggiornamento interni, non a carattere di formazione professionale; c) gestire impianti, propri o di terzi, strutture e locali di vario genere dove svolgere l attività. d) gestire un eventuale spaccio ad uso esclusivamente dei soci per la somministrazione di alimenti pronti e bevande che diventi il punto d incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative dell associazione; e) in modo complementare e in diretta attuazione dell attività istituzionale organizzare iniziative, raccogliere sponsorizzazioni e rivendere ai soli soci prodotti legati alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione dei soci. Art. 4 Il numero dei soci è illimitato; all associazione possono aderire tutti i cittadini e stranieri di ambo i sessi. Fino al compimento del 14 anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18 anno di età. Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l effettività del rapporto associativo medesimo. Art. 5 1

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni: 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza; 2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. E compito del legale rappresentante dell associazione o da altra persona da lui delegata anche verbalmente, valutare in merito all accettazione o meno di tale domanda. L accettazione, comunicata all interessato e seguita dall iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio. L adesione all associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione. Art.6 Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti del circolo, entro i 30 giorni successivi all iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso l interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Collegio dei Probiviri del circolo, o in mancanza di questo, l Assemblea dei soci alla prima convocazione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del circolo. Art.7 Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di: 1. frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'associazione. 2. prendere parte alle attività promosse dall'associazione. 3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'associazione; 4. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo; 5. partecipare con il proprio voto alla delibera dell'assemblea, purché in regola con la qualifica di socio; 6. di esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo; 7. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità; 8. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale. 9. tutti i soci maggiorenni hanno diritto di candidarsi per essere eletti alle cariche sociali. I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede del circolo. Art. 8 I soci sono tenuti: 1. al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo 2. al puntuale pagamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici. 3. alla osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sportiva, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie. Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso. La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato. Art. 9 Il socio cessa di far parte dell associazione: a. per dimissioni; b. per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo; c. per inosservanza del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; d. per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell associazione; e. per radiazione; f. per decesso. In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni: 2

a. avvertimento; b. ammonizione; c. diffida; d. sospensione a tempo limitato; e. radiazione. Patrimonio sociale Art. 10 Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: 1. da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell associazione; I beni dell Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell associazione sono elencati nell inventario, che è depositato presso la sede dell associazione e può essere consultato dagli aderenti. 2. L Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da contributi e quote associative, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti e ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della 383/2000. 3. Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. Le entrate dell associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali son costituite: 1. dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali; 2. dall utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa; 3. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l attivo sociale; 4. dagli introiti derivanti dalla gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci, dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva, nonché da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l associazione pone in essere al fine di autofinanziamento. Art. 11 Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Rendiconto economico e finanziario Art. 12 Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio 2014 al 31 Dicembre 2014 e di seguito negli anni e deve essere sottoposto all approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica finanziaria dell associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell eventuale attività commerciale posta in essere accanto all attività istituzionale. All associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. I proventi delle attività non possono in alcun modo essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione onchè fondi, riserve o capitale, durante la vita dell associazione. Organi dell Associazione Art. 13 Sono organi dell associazione: l Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; Assemblea Art. 14 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali. Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all interno dei locali dell associazione con almeno 10 giorni di preavviso. L avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell Assemblea. 3

La seconda convocazione può aver luogo anche mezz'ora dopo la prima. Art. 15 L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all anno entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio sociale. Essa: - approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; - elegge il Consiglio Direttivo; - approva il rendiconto economico - finanziario consuntivo; - delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell assemblea straordinaria. Art. 16 L'assemblea straordinaria è convocata: - tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario; - allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci. - allorché ne facciano richiesta i due probiviri nominati ai sensi dello statuto per provvedere all elezione del terzo probiviro. L'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta. Essa delibera sullo scioglimento dell associazione, sulle modifiche allo statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. Art. 17 In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; L assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. Art. 18 Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50 %, dei soci e il voto favorevole dei 3/4 dei presenti. Art. 19 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci. Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto. Art. 20 L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario nominati dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali. Consiglio direttivo Art. 21 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 consiglieri e un massimo di 9 eletti fra i soci, deve essere in numero dispari e dura in carica 2 anni e comunque fino all assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. Art. 22 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dal circolo per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica, ecc.). E riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. I componenti del direttivo cooptati devono essere scelti fra i primi dei non eletti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l espletamento dell'incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative. Art. 23 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato: a) quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo; 4

b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre. Art. 24 Il Consiglio Direttivo deve: - redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei Soci; - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; - redigere il rendiconto economico - finanziario; - compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea; - approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale; - formulare il regolamento interno da sottoporre all approvazione dell'assemblea; - deliberare circa la sospensione e la radiazione dei soci; - nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari; - favorire la partecipazione dei soci alle attività del circolo. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Art. 25 Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente. Scioglimento del circolo Art. 26 La decisione di scioglimento del circolo deve essere presa dalla maggioranza di cui all art. 18. Art. 27 In caso di scioglimento dell Associazione, l eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità, oppure a fini di utilità sociale, come previsto dalla legge 383/2000. Disposizione finale Art. 28 Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l associazione o i suoi organi, tra gli organi e l associazione, tra i componenti degli organi dell associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità. Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall assemblea straordinaria all uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. Art. 29 Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal consiglio direttivo. 5