STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE METABOLÈ



Documenti analoghi
L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO ASSOCIAZIONE

Statuto dell Associazione di promozione sociale Roberto Serena Amici della musica e dell arte

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. Associazione Il Larice Club

Amici dei Pompieri di Zoldo - STATUTO -

Frequenza Libera Associazione di promozione sociale STATUTO

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

Statuto Associazione di Promozione sociale. AIDAI-Trentino Alto Adige

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

Allegato "A" al N /8101 di repertorio Milano il STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE "In Atto" Art. 1) Ai sensi della Legge 7

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

S T A T U T O. E costituita, con sede legale in Roma, Via del. "I.F.O. - Italian Fundraising Organization ONLUS"

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

Statuto dell associazione nazionale di promozione sociale. Art. 1 Costituzione

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

STATUTO della ASSOCIAZIONE RUDOLF STEINER PER LA PEDAGOGIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO. E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI

Allegato A STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE LA PIEVE

STATUTO ASSOCIAZIONE UNITOWN

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE «CENTRO ANTIMOBBING RODOLFO DEGOLI» STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

ASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PRAXIS. Art. 1 Costituzione

COMUNE DI ESCALAPLANO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE MAD EVENTI. ARTICOLO 1 - E costituita l associazione di promozione sociale di

Università della Terza Età di Novara. Statuto dell'associazione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

STATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare»

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DASS DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3

L'associazione ha sede in Via della Salute 81, Bologna e ha durata illimitata.

Statuto della Sede Locale di Cormòns dell'università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO. Accademia Forense Europea

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE DI SCANDINAVISTICA MILANO FIRENZE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE OPTION PLAYER. Titolo I Costituzione e scopi

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

ZEROCONFINI associazione culturale umanitaria. Via Dell Annunciata Milano. Codice fiscale

S T A T U T O SCOPO E OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 3

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

Statuto dell'associazione di volontariato L ASSOCIAZIONE VIVIAUTISMO Onlus di Padova

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO ASSOCIAZIONE POP CORNER

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA

STATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

STATUTO Dicembre 2004 pag. 1

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE senza scopo di lucro GLI AMICI DI LUCA

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO

L.R. 24 dicembre 2004, n. 30. Disciplina delle associazioni di promozione sociale. (B.U. 29 dicembre 2004, n. 12)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile l'associazione denominata Clanis.

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)

Statuto dell'associazione di promozione sociale "PORTOFRANCO UMBRIA"

Transcript:

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE METABOLÈ Art. 1 Costituzione e durata Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni non riconosciute è costituita l'associazione di promozione sociale denominata Metabolè, con sede in Via Rielta, 4, 30174 Venezia-Mestre. A tale denominazione, in ogni comunicazione sociale, dovrà essere abbinata la locuzione associazione di promozione sociale. Art. 2 - Finalità L'associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli/lle associati/e e di terzi promuovendo una riflessione collettiva che, oltre ad indagare sui significati del cambiamento del corpo nell attuale contesto sociale e culturale, aiuti ad affrontare le inquietudini, gli interrogativi e le situazioni difficili che per malattia, traumi, o per il naturale processo di invecchiamento viviamo in rapporto al corpo. A tal fine l'associazione potrà svolgere tutte quelle attività utili al raggiungimento dello scopo sociale, secondo le modalità specificate nell atto costitutivo che è parte integrante del presente statuto (Allegato A). L associazione opera e lavora nel pieno rispetto della libertà e dignità degli/lle associati/e. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale dei lavoratori o dei datori di lavoro, professionale o di categoria, ovvero di tutela esclusiva degli interessi economici degli associati. Art. 3 Collaborazione con altri enti Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà collaborare con altri enti pubblici e privati aventi finalità analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell'ambito di tale collaborazione l'associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che potranno rivestire anche la natura di attività economiche commerciali. L associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi in coordinamento con altre associazioni che operano nel medesimo ambito. Art. 4 Associati/e Possono far parte dell'associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata annualmente dal Consiglio direttivo e alla partecipazione alla vita associativa. La quota sociale è intrasmissibile. Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda di ammissione motivata al Presidente del Consiglio direttivo, precisando: di aver preso lettura del presente statuto e dell atto costitutivo (Allegato A) che è parte integrante dello statuto; di condividerne gli scopi; di voler partecipare alla vita associativa; di impegnarsi al pagamento delle quote associative annuali sin tanto che resterà iscritto all'associazione. Il Presidente, formato l'elenco delle domande di ammissione pervenute in ciascun mese, sottopone la richiesta al Consiglio direttivo che delibera in merito sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. La domanda di ammissione può essere respinta soltanto se le motivazioni esposte dal richiedente nella domanda contrastano con gli scopi dell'associazione. Ci sono varie categorie di soci: fondatori: persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell associazione e i cui nominativi risultano dall Atto costitutivo, essi hanno pari diritti e doveri agli altri soci; ordinari: coloro che versano annualmente la quota di iscrizione stabilita dall Assemblea; onorari coloro che sono nominati tali dal Consiglio direttivo per meriti particolari acquisiti. Art. 5 Cessazione del rapporto associativo Il rapporto associativo cessa per: recesso; esclusione; morte dell associato. L'associato che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio direttivo L istanza di recesso ha effetto dal momento dalla sua accettazione da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo può escludere l associato che: non sia in regola col pagamento delle quote associative da almeno 1 anno; non abbia partecipato per tre volte consecutive alle assemblee senza giustificazione; abbia perso i requisiti per l ammissione; 1

non rispetti le regole statutarie e o le delibere degli organi sociali; fomenti dissidi fra associati o provochi con il suo comportamento gravi danni all associazione; assuma comportamenti non corretti in sede di svolgimento del lavoro affidatogli; Il socio escluso, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione, può attuare la clausola compromissoria secondo l articolo 13. Art. 6 - Ordinamento interno L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche sociali sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. L'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma gratuita e libera dagli associati. In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. Art. 7 Organi sociali Organi dell'associazione sono: l'assemblea degli associati; il Consiglio direttivo; il Presidente. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Art. 8 - Assemblea L'assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa è convocata dal Consiglio direttivo presso la sede sociale o presso altro luogo del Comune ove ha sede l associazione. L assemblea sarà convocata almeno una volta l anno, entro i termini indicati nell art. 11 per l approvazione del bilancio preventivo e del bilancio annuale. Potrà essere inoltre convocata tutte le volte che sia ritenuto necessario dal Consiglio direttivo e quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno i due quinti degli associati. La convocazione è fatta a ciascun/a socio/a con le modalità da lui/lei stesso/a indicate tra le seguenti: posta elettronica, fax, telefono, posta ordinaria. L avviso di convocazione conterrà l indicazione del luogo e dell'ora dell'adunanza e degli argomenti che saranno posti all'ordine del giorno. L'Assemblea delibera: sull'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio annuale; sulla nomina del Consiglio direttivo; sulle modificazioni dell atto costitutivo e dello statuto; sullo scioglimento dell associazione; sulle linee generali programmatiche dell attività dell associazione; sull approvazione dell eventuale regolamento interno; su tutte le questioni ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio direttivo. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati. In seconda convocazione, non raggiungendosi le presenze necessarie alla prima, l'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla prima. Ciascun associato può intervenire all'assemblea personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato non può rappresentare più di un socio. L'assemblea è presieduta dal Presidente o da altro socio appositamente nominato. L'assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione. Per le delibere che riguardano la modifica dell atto costitutivo e dello statuto si applicano le disposizioni dell art 14 del presente statuto. Per quelle che riguardano lo scioglimento dell associazione si applicano le disposizioni dell art 15. Art. 9 Consiglio direttivo Il Consiglio direttivo si compone di numero 5 consiglieri eletti dall'assemblea tra gli associati in regola con il versamento delle quote associative annuali. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. 2

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. Al Consiglio spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria, tra cui la definizione dell importo della quota sociale annua, e straordinaria dell'associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto. Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente e di un vice Presidente allo scopo di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Consiglio si riunisce almeno 3 volte all'anno e tutte le volte che sia necessario mediante convocazione fatta dal Presidente o richiesta da almeno 2 dei consiglieri in carica. Il Consiglio può delegare stabilmente a singoli Consiglieri la gestione ordinaria di talune iniziative o di talune attività. I Consiglieri delegati dovranno rendere conto al Consiglio direttivo del proprio operato durante il Consiglio successivo. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza assoluta. La rappresentanza legale dell associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente. Art. 10 - Obbligazioni sociali Per le obbligazioni regolarmente assunte a norma dell art. 6, comma 2 della legge n. 383 del 2000, i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell associazione medesima. Solo in via sussidiaria i creditori possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell associazione. Art 11 - Bilanci Il Consiglio direttivo predispone la bozza del bilancio preventivo e del bilancio annuale (conto consuntivo) da sottoporre all'assemblea per la relativa approvazione. L'Assemblea approva il bilancio preventivo e consuntivo entro il mese di febbraio dell anno successivo alla chiusura del precedente esercizio.. Il bilancio preventivo si compone di due parti, la prima afferente le entrate e la seconda le uscite. Esso deve essere compilato secondo l ottica di raggiungimento degli obiettivi e dei programmi. Il bilancio annuale dell'associazione si compone del rendiconto finanziario, del rendiconto economico e della relazione morale o di missione. Al bilancio dovranno essere date le pubblicità di legge tempo per tempo vigenti. E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto. Art. 12 Risorse economiche Le risorse economiche per il funzionamento dell associazione e per lo svolgimento dell attività sono tratte da: quote associative e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti e programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. Tutta la documentazione relativa alle risorse economiche e ad ogni posta contabile sarà conservata per un periodo non inferiore a 10 anni. Art. 13 Clausola compromissoria Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere fra i soci e l Associazione o fra i soci stessi in ordine all interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti e che non fosse stato possibile risolvere con accordo tra le parti, sarà rimessa ad un Arbitro la cui nomina spetta al Difensore Civico del Comune di Venezia. 3

Art. 14 Modifiche statutarie Il presente statuto è modificato dall'assemblea, con la presenza di almeno i due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Art. 15 - Scioglimento Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono deliberati dall'assemblea, con la maggioranza dei tre quarti degli associati. Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, a fini di pubblica utilità. In ogni caso, i beni dell'associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa. Art. 16 - Rinvio Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili. Parte integrante dello statuto è l Atto Costitutivo dell Associazione (Allegato A) Venezia, Firmato: Barbiani Elia Bragato Stefania Brunetti Francesca D Incà Maria Cristina Prosperi Delia Susanetti Davide Toniolo Maria 4

ALLEGATO A ATTO COSTITUTIVO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE METABOLÈ L anno 2007, il giorno 5 aprile, in Venezia-Mestre, Via Rielta 4 si sono riuniti le signore e i signori: Barbiani Elia; Bragato Stefania, Brunetti Francesca, D Incà Maria Cristina, Prosperi Delia, Susanetti Davide, Toniolo Maria. Che convengono quanto segue: 1. Tra i presenti, quali soci fondatori, è costituita un Associazione di Promozione Sociale denominata Metabolè Associazione di Promozione Sociale, con durata illimitata. 2. L associazione avrà sede a Venezia-Mestre (30174) in Via Rielta 4. L associazione si propone di perseguire l interesse generale della comunità, la promozione umana e l integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini attraverso lo sviluppo di attività che avvicinino la collettività alla riflessione sui cambiamenti del corpo umano e per tale via vuole aiutare ad affrontare le inquietudini, gli interrogativi e le situazioni difficili che per malattia, traumi o per naturale invecchiamento viviamo in rapporto al corpo. Il corpo umano cambia, è ineluttabile. Muta con il trascorrere del tempo che segna le diverse età, si può trasformare perché la malattia lo colpisce o l incidente lo sovrasta. A volte è la stessa natura malandrina a fare la sua parte. Del proprio corpo si può arrivare a soffrire oltre quanto è forse inevitabile, perché ad esso affidiamo la nostra identità ed è uno dei tramiti del riconoscimento e dell accettazione sociale di noi stessi/e in quanto uomini e donne. Nell attuale pervadere della cultura dell immagine e dell inseguimento dell eterna giovinezza si sviluppa un culto del corpo che può facilmente condurre ad oltrepassare i limiti della ricerca del benessere fisico e psichico, a correre il rischio di inseguire un corpo non più nostro. Osservando criticamente il contesto in cui viviamo, sentiamo l esigenza di dar voce ad un messaggio diverso, che dia peso all altro piatto della bilancia, che ci allontani dall idea irrealistica del corpo che la legge del consumo cerca di imporci, che ci allontani dai processi di mercificazione di noi stessi e di alienazione e rifiuto del corpo reale e vissuto che ci contraddistingue. Per le iniziative e le azioni previste si utilizzeranno, oltre a specifici percorsi di formazione, le diverse forme della comunicazione (cinema, seminari, mostre fotografiche, tavole rotonde, racconti di esperienze, pubblicazioni/materiale divulgativo, etc.) e del sapere (filosofia, medicina, psicologia, etc.). E importante che le iniziative siano rivolte a tutte le persone potenzialmente interessate, senza esclusioni dovute all età o al livello di istruzione; siamo convinti che questa condizione non implichi la necessità di banalizzare le forme espressive. E necessario creare collegamenti sul territorio contaminando realtà diverse. Affinché le iniziative che si vogliono promuovere abbiano la più ampia diffusione possibile ci proponiamo di coinvolgere più soggetti collaborando con gli Enti Locali, le istituzioni culturali e scolastiche, le associazioni, etc., per favorire la sinergia fra le risorse già costituite sul territorio, che è prioritariamente quello della provincia di Venezia. Tra queste, in particolare pensiamo alle associazioni delle donne mastectomizzate, alle organizzazioni di disabili, ai centri ustionati, ai centri di medicina estetica, alle strutture sanitarie, in riferimento soprattutto ai medici di base. 3. L associazione è diretta e amministrata dal Presidente e da un Consiglio Direttivo, che verrà nominato dalla prima assemblea. I presenti designano, in via provvisoria il primo Consiglio Direttivo nominato nelle persone dei soci fondatori: Stefania Bragato (Presidente), Maria Toniolo (Vice Presidente), Francesca Brunetti (Tesoriere), Delia Prosperi (Segretaria). L assemblea verrà convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all anno mediante comunicazione scritta agli associati. L assemblea è costituita dai soci fondatori, dai soci ordinari e dai soci onorari. I presenti costituiscono un primo fondo di dotazione, di Euro 700 che viene affidato al Tesoriere. L esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2007. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento a quanto dispone la legge. 5