ALLEGATO 1. Articolo 1 (Albo sperimentale delle imprese forestali)

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ALLEGATO 1 Progetto Informa Plus - Disciplina dell Albo sperimentale delle imprese forestali e dell Elenco degli operatori forestali della Regione Autonoma Valle d Aosta Articolo 1 (Albo sperimentale delle imprese forestali) 1. Tenuto conto delle attività e degli accordi interregionali di valorizzazione delle imprese del settore forestale realizzati nell ambito del progetto Alcotra 2014/2020 denominato Informa Plus, è istituito l Albo sperimentale delle imprese forestali della Regione Autonoma Valle d Aosta, quale sezione regionale dell albo transfrontaliero del territorio Alcotra e di seguito denominato Albo. 2. L Albo di cui alla presente disciplina ha carattere transitorio e sperimentale, in quanto adottato nelle more della definizione dei criteri minimi nazionali di cui all art. 10, comma 8 del D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di seguito denominato TUF. 3. L Albo promuove la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi. Articolo 2 (Imprese forestali) 1. Ai fini delle presenti disposizioni, per impresa forestale si intende ogni operatore economico che esegue lavori, opere e servizi in ambito forestale, ovvero attività comprendenti tagli di utilizzazione, miglioramenti forestali, cure colturali, ripuliture, sfolli, tagli intercalari, diradamenti, difesa fitosanitaria, viabilità forestale, rimboschimenti ed imboschimenti, vivaistica forestale, arboricoltura da legno, gestione del verde arboreo (escluso quello urbano), sistemazioni idraulico forestali eseguite con tecniche di ingegneria naturalistica. 2. Ai fini dell'iscrizione all'albo le imprese forestali sono distinte secondo le seguenti categorie: a) categoria I: imprese e ditte, anche individuali, di utilizzazione forestale, comunque denominate, che svolgono in via principale, anche nell'interesse di terzi, attività in ambito forestale; b) categoria II: imprese agricole come definite all'articolo 2135 del codice civile, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 comma 6 del D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34; c) categoria III: imprese e ditte di commercializzazione e vendita del legno e dei prodotti di prima trasformazione; d) categoria IV: imprese e ditte di prima trasformazione del legno; e) categoria V: imprese o ditte, anche individuali, che realizzano attività che non rientrano nelle categorie precedenti ma comunque attinenti l ambito forestale. Articolo 3 (Effetti dell'iscrizione all'albo) 1. L'iscrizione all'albo è volontaria e gratuita, fatto salvo al momento dell iscrizione l'assolvimento dell imposta di bollo o con apposizione della marca da bollo sulla domanda cartacea o con assolvimento dell imposta in modalità virtuale* in caso di domanda trasmessa in via telematica con conseguente inoltro, in allegato all istanza, della ricevuta dell avvenuto pagamento.

2. L'iscrizione all'albo attesta il possesso dei requisiti qualitativi previsti dall articolo 6 e costituisce strumento di conoscenza, valorizzazione e promozione delle attività professionali delle imprese del settore forestale, in un contesto di mercato interregionale e transfrontaliero. 3. L'Albo può essere utilizzato dalle amministrazioni locali per finalità connesse allo sviluppo e alla corretta gestione del patrimonio boschivo. Articolo 4 (Articolazioni dell'albo) 1. L'Albo è articolato in due sezioni: a) sezione A: imprese forestali con sede legale in Valle d Aosta; b) sezione B: imprese forestali che non hanno sede legale in Valle d Aosta e imprese forestali iscritte presso analoghi albi di altre regioni. Articolo 5 (Gestione dell'albo) 1. L'Albo è conservato presso la struttura regionale competente in materia di foreste che provvede: a) alla formazione e al mantenimento dell'albo; b) al suo aggiornamento entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base della presentazione di nuove istanze e delle istanze di conferma di iscrizione da parte delle imprese già iscritte; c) alla predisposizione della modulistica e dei supporti cartacei ed informatici necessari alla sua gestione; d) a promuoverne la conoscenza e l'utilizzo, diffondendo le informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e compatibilmente con la tipologia di informazioni e la finalità di utilizzo delle stesse. Articolo 6 (Requisiti per l'iscrizione) 1. Nelle more della definizione dei criteri minimi nazionali di cui all art. 10, comma 8 del TUF o ove non siano comunque verificate incompatibilità con i criteri medesimi, possono chiedere l'iscrizione all'albo le imprese forestali in possesso dei seguenti requisiti minimi concordati tra i partner del progetto Informa Plus: a) essere iscritte al Registro delle imprese presso la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales con attività prevalente o secondaria di "Silvicoltura e altre attività forestali" (codice ATECO 02.10.00) o "Utilizzo di aree forestali" (codice ATECO 02.20.00) o ad analoghi registri di altre Regioni Italiane o dello Stato di appartenenza per le imprese aventi sede legale all'estero per attività equivalenti; b) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né essere sottoposte ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; c) non aver commesso, nel corso dei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione, gravi violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri, che abbiano comportato condanna penale definitiva; d) non essersi resi colpevoli di negligenza o malafede nella realizzazione di opere o servizi nell'anno precedente alla richiesta; e) non aver riportato sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

f) non aver riportato, nell'anno precedente alla richiesta, sanzioni amministrative per importi superiori a 10.000,00 euro; g) avere nel proprio organico il titolare, o almeno un addetto legato all'impresa in modo stabile ed esclusivo, che abbia partecipato ad attività formative, di addestramento o di qualificazione professionale in modo continuo di cui al Provvedimento dirigenziale n. 177 del 24 gennaio 2014 e successive modifiche e integrazioni. 2. Il possesso dei requisiti è dimostrato con idonee certificazioni o dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa). Articolo 7 (Procedimento per l'iscrizione) 1. La domanda di iscrizione all'albo, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti e all'elenco completo delle macchine, attrezzature e mezzi posseduti, nonché degli eventuali dipendenti, è presentata alla struttura regionale competente in materia di foreste, utilizzando l'apposito modulo, reso disponibile anche tramite il sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'aosta, il sito del progetto www.informaplus.eu e presso la sede della struttura. 2. Le imprese forestali che non hanno sede legale in Valle d Aosta, all'atto della richiesta di iscrizione all'albo, devono dichiarare se sono iscritte in analoghi albi istituiti presso altre regioni. 3. La struttura regionale competente: a) effettua il controllo sui documenti presentati; b) provvede, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, all'iscrizione all'albo entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, dandone comunicazione all'impresa interessata nei trenta giorni successivi; la mancata comunicazione equivale ad accoglimento della domanda; c) provvede, in caso di esito negativo dell'istruttoria, agli adempimenti di cui all'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e, nel caso in cui la domanda non possa essere accolta, comunica all'impresa interessata il diniego di iscrizione. Articolo 8 (Conferma di iscrizione) 1. L iscrizione all Albo deve essere confermata annualmente, mediante apposita dichiarazione di permanenza dei requisiti. 2. Le dichiarazioni di permanenza dei requisiti sono presentate alla struttura regionale competente dal 1 novembre al 31 dicembre di ogni anno a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione, attestando la permanenza dei requisiti per l'iscrizione ovvero comunicando le variazioni intervenute nella struttura aziendale. 3. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono verificate con le modalità di cui all'articolo 7. Articolo 9 (Sospensione e reintegrazione) 1. La struttura regionale competente, previa comunicazione di avvio del procedimento, dispone la sospensione dall'albo nei seguenti casi: a) istanza dell'impresa; b) quando sia contestata la sussistenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 6; c) qualora la dichiarazione di permanenza dei requisiti non sia stata presentata conformemente a quanto disposto dall'articolo 8.

2. La sospensione è disposta entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ed è comunicata all'impresa interessata entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento e con l'invito a definire la propria posizione nei successivi centocinquanta giorni. 3. A seguito dell'adempimento da parte dell'impresa di quanto richiesto ai sensi del comma 2, la struttura regionale competente provvede a reintegrare l'impresa nell'albo; in caso contrario, ne dispone la cancellazione secondo quanto stabilito all'articolo 10. Articolo 10 (Cancellazione) 1. La struttura regionale competente, previa comunicazione di avvio del procedimento, dispone la cancellazione dall'albo nei seguenti casi: a) istanza dell'impresa; b) perdita o falsa dichiarazione di uno o più requisiti di cui all'articolo 6; c) cessazione dell'attività; d) mancata regolarizzazione a seguito della sospensione disposta ai sensi dell'articolo 9. 2. La cancellazione dall'albo è disposta entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ed è comunicata all'impresa interessata entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento. 3. La cancellazione ha decorrenza dalla data di adozione del provvedimento. 4. Le imprese cancellate dall'albo possono chiedere una nuova iscrizione qualora siano nuovamente soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 6 e sia decorso almeno un anno dalla cancellazione, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme penali. Articolo 11 (Elenco degli operatori forestali) 1. Al fine di promuovere l individuazione delle persone fisiche in possesso di comprovate conoscenze e competenze professionali per la realizzazione di attività pratiche in campo forestale e ambientale, è inoltre istituito l Elenco degli operatori forestali della Regione Autonoma Valle d Aosta. 2. L Elenco affianca e completa l Albo di cui all art. 1, con l obiettivo di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, agevolando i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni nella ricerca di maestranze qualificate. 3. L Elenco raccoglie, previa richiesta d iscrizione degli interessati, i dati identificativi dei partecipanti ai corsi di formazione professionale in campo forestale realizzati in Valle d Aosta, o riconosciuti equivalenti, e gli elementi qualificanti per descriverne le abilità acquisite. 4. L'iscrizione all'elenco è volontaria e gratuita, fatto salvo per gli esterni all Amministrazione regionale l'assolvimento dell imposta di bollo o con apposizione della marca da bollo sulla domanda cartacea o con assolvimento dell imposta in modalità virtuale* in caso di domanda trasmessa in via telematica con conseguente inoltro, in allegato all istanza, della ricevuta dell avvenuto pagamento. 5. L Elenco è gestito dalla struttura regionale competente in materia di foreste, che provvede: a) alla formazione e al mantenimento dello stesso;

b) al suo aggiornamento, sulla base dello svolgimento di corsi di formazione professionale in campo forestale ed all acquisizione delle relative attestazioni e qualifiche; c) alla predisposizione dei supporti cartacei ed informatici necessari alla sua gestione; d) a promuoverne la conoscenza e l utilizzo, anche interregionale, diffondendo le informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e compatibilmente con la tipologia di informazioni e la finalità di utilizzo delle stesse. * Assolvimento dell imposta di bollo in modalità virtuale: 1. accedere alla piattaforma regionale dei pagamenti (https://riscossione.regione.vda.it/pagonet2ao/default/homepage.do); 2. selezionare nella sezione Pagamenti OnLine l Ente beneficiario Regione Autonoma Valle d Aosta, poi nel menù che comparirà selezionare la tipologia Imposta di Bollo solo su istanze ; 3. inserire i dati richiesti dalla procedura - inserire la causale (02220500, Iscrizione all Albo sperimentale delle imprese forestali e dell Elenco degli operatori forestali della Regione Autonoma Valle d Aosta, istanza d iscrizione); - inserire i dati anagrafici del versante; - inserire l importo dell imposta di bollo; 4. proseguire con il pagamento secondo le istruzioni via via indicate, scegliendo tra le diverse modalità proposte (carte di pagamento, pagamento in conto (MyBank), borsellini elettronici ecc.).