Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i. IL CONSIGLIO REGIONALE.

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Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i. IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Articolo 1 Oggetto e finalità. 1. La presente legge disciplina il riordino delle funzioni esercitate dalle Province di Potenza e Matera, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il riordino è finalizzato alla riorganizzazione delle funzioni regionali e locali, al miglioramento continuo delle prestazioni e dei servizi che le pubbliche amministrazioni erogano in favore dei cittadini e delle imprese, alla promozione della semplificazione dei processi decisionali, organizzativi e gestionali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e nel rispetto dei diritti costituzionali fondamentali, con l'obiettivo di perseguire l'efficienza ed il miglioramento della produttività nella pubblica amministrazione. Articolo 2 Competenze delle Province.

1. Le Province esercitano funzioni amministrative e di programmazione, quali Enti di area vasta nelle materie di propria competenza di cui alla legge n. 56/2014 e s.m.i., nonché oggetto di apposita delega o di forme convenzionali di affidamento. 2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina, previo parere della competente Commissione consiliare, le specifiche attività relative alle funzioni fondamentali entro i limiti e con le modalità di esercizio della legislazione regionale di settore, ai sensi dell'art. 1, comma 87 della legge n. 56/2014. Articolo 3 Riordino delle funzioni. 1. Le funzioni in materia di trasporto, agricoltura, forestazione, politiche ittico venatorie, formazione, protezione civile, assistenza all'infanzia, turismo, attività produttive, sport e tempo libero, cultura, biblioteche, pinacoteche e musei esercitate dalle Province sono trasferite alla Regione con le modalità di seguito indicate. 2. Le funzioni relative alla polizia provinciale ed ai servizi e centri per l'impiego sono disciplinate e garantite dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. 3. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino del trasporto pubblico locale di cui all'art. 1, comma 7-bis della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7, e comunque fino al 31 dicembre 2020, le Province continuano ad esercitare le attività connesse alla gestione del contratto dei servizi di trasporto pubblico locale, compresa la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio e sulla qualità del servizio svolgendo le funzioni di natura sanzionatoria (2). 3-bis. È prorogato al 31 dicembre 2020 il termine di scadenza del distacco alle Province del personale regionale alle stesse attestato con Delib.G.R. n. 280 del 29 marzo 2016 per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3 del presente articolo (3). 4. Le funzioni in materia di politiche ittico venatorie sono delegate alle Province le quali assolvono ai compiti di vigilanza e controllo ivi compresa l'attività di rilascio dei decreti di nomina di guardie giurate volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché di guardie giurate ittiche ai sensi del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 (4).

5. La Giunta regionale con specifico disegno di legge, nell'ambito del processo legislativo di riforma del "Sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva", di seguito "SIAP", e della relativa riallocazione delle funzioni in materia di istruzione, formazione e lavoro, di cui all'art. 26 della L.R. 13 agosto 2015, n. 30, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'istituzione dell'agenzia regionale in materia di formazione, lavoro e transizioni della vita attiva in attuazione delle vigenti norme statali in materia. Il disegno di legge stabilisce le modalità, i tempi e la copertura finanziaria per il passaggio dei beni e del personale funzionalmente assegnato alle Agenzie provinciali per la formazione alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56. 6. Le funzioni relative alla cultura, alle biblioteche, alle pinacoteche e ai musei, sono trasferite alla Regione anche nel rispetto dei principi e delle norme contenute nella L.R. 11 agosto 2015, n. 27. 7. Nell'ambito della funzione fondamentale di tutela e valorizzazione dell'ambiente come disciplinate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, sono trasferite alle Province le funzioni relative alle autorizzazioni di cui all'art. 269, commi 2 e 8 ed all'art. 272, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006 ed all'art. 50, comma 1, lettera g) della L.R. 8 marzo 1999, n. 7. La provvede al trasferimento delle necessarie risorse finanziarie e strumentali con legge regionale di stabilità. 8. Le funzioni trasferite alla Regione di cui al presente articolo, nonché quelle delegate dalla Regione alle Province, sono oggetto di appositi accordi da effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 4, previa istruttoria da parte degli uffici provinciali competenti e dei Dipartimenti regionali competenti. 9. Le funzioni, che non sono oggetto di riordino di cui al precedente art. 2, sono esercitate dalle Province ai sensi della legislazione vigente. (2) Comma dapprima sostituito dall art. 34, comma 1, L.R. 30 dicembre 2017, n. 39 e poi così modificato dall art. 76, comma 1, L.R. 29 giugno 2018, n. 11, a decorrere dal 29 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall art. 78, comma 1, della stessa legge). (3) Comma dapprima aggiunto dall art. 34, comma 2, L.R. 30 dicembre 2017, n. 39 e poi così modificato dall art. 76, comma 2, L.R. 29 giugno 2018, n. 11, a decorrere dal 29 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall art. 78, comma 1, della stessa legge). (4) Comma così modificato dall art. 11, comma 1, L.R. 29 giugno 2018, n. 11, a decorrere dal 29 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall art. 78, comma 1, della stessa legge).

Articolo 4 Procedure di trasferimento delle funzioni e del personale. 1. Gli Enti interessati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5 della presente legge ed a seguito delle verifiche e degli atti propedeutici posti in essere dagli uffici responsabili della gestione delle risorse umane e finanziarie e dai rispettivi dipartimenti competenti per ciascuna materia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stipulano accordi con cui sono definite le modalità ed i tempi di riallocazione delle funzioni oggetto di riordino e sono individuati i beni immobili, le risorse umane, le risorse finanziarie e strumentali, i rapporti attivi e passivi oggetto di trasferimento e la disciplina dei procedimenti amministrativi pendenti. Per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli Enti di area vasta saranno utilizzati i criteri, i tempi e le modalità attuative stabilite dal decreto ministeriale 14 settembre 2015, pubblicato in G.U. 30 settembre 2015. Negli accordi di cui al presente comma si dà priorità al trasferimento del personale rispetto al trasferimento di beni mobili ed immobili, di patrimoni, di rapporti attivi e passivi e di risorse strumentali. 2. Gli accordi disciplinano anche gli eventuali avvilimenti del personale delle Province da parte della Regione e degli altri enti nelle more della conclusione delle procedure di mobilità e per forme di mobilità temporanea nei casi di delega di funzioni agli Enti di area vasta. 3. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale all'osservatorio nazionale e al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.C.M. 26 settembre 2014. 4. Gli accordi sono stipulati mediante sottoscrizione dei legali rappresentanti degli enti interessati previa approvazione della Giunta regionale e del competente organo dell'ente sottoscrittore. 5. Le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 3, con gli accordi di cui al presente articolo, possono essere delegate agli Enti di area vasta. 6. Nell'ambito delle funzioni trasferite, il personale interessato al processo di mobilità è trasferito alla Regione, nel rispetto delle norme regionali e statali vigenti in materia a far data dal l gennaio 2016 ed entro il 28 febbraio 2016. 7. Ai sensi dell'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56/2014 il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata. Le risorse finanziarie corrispondenti alle voci fisse e variabili del trattamento economico accessorio, nonché la progressione economica orizzontale del personale trasferito, alimentano fondi ad esso esclusivamente destinati, nell'ambito delle risorse decentrate del personale dirigenziale e non dirigenziale. Al fine di garantire l'invarianza della spesa, le Province riducono del medesimo

importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza del personale trasferito. Lo stesso principio è applicato a seguito di eventuali trasferimenti ad altri enti del personale provinciale. 8. Sono esclusi dai processi di mobilità di cui ai commi da 421 a 425 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge statale di stabilità 2015) i lavoratori delle Province che sono collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016. 9. Le funzioni trasferite ad altri enti continuano ad essere svolte dalle Province fino alla data di effettiva assunzione da parte dell'ente subentrante. Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità, il relativo personale rimane in servizio presso le Province che garantiscono comunque la continuità dei servizi e dei rapporti di lavoro in essere. Articolo 5 Modifiche ed abrogazione di norme. 1. Con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, stabilita nei rispettivi accordi disciplinati dall'art. 4, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3, si intende fatto alla Regione ovvero agli altri enti successori. 2. La normativa vigente continua ad applicarsi fino all'effettivo subentro della Regione ovvero degli altri enti successori nelle funzioni trasferite. 3. La Giunta regionale adotta uno o più disegni di legge ove si renda necessario un coordinamento formale ed un aggiornamento delle singole norme che disciplinano le funzioni riallocate o in caso di intervenute disposizioni statali con modifiche sostanziali della materia. 4. Al comma 7-bis, dell'art. 1 della L.R. n. 7/2014 il termine "entro il 31 marzo 2015" è così sostituito: "entro il 31 marzo 2016". 5. Sono abrogate le norme non compatibili con la presente legge. Articolo 6 Norma finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge quantificabili in euro 5.700.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 trovano copertura alla missione 18 programma 01 a valere sul fondo regionale di cui all'art. 18 della L.R. 13 agosto 2015, n. 34. Articolo 7 Pubblicazione ed entrata in vigore. 1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della.